Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.4 coordinamento dei fondi strutturali |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 2355 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.4.88 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2355.
Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.
(G.U.C.E. 28 dicembre 2002, n. L 351).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,
sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del
(2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.
(3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del
(4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.
(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 7 del
a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:
«2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del
- documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,
- rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.
Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.
b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.
I supporti comunemente accettati sono i seguenti:
- fotocopie di documenti originali,
- microschede di documenti originali,
- versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),
- documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.
La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit.»
b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.