Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.4 coordinamento dei fondi strutturali |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 1447 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato nel seguente modo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 4.4.61 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1447.
Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 198)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161 e l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 29, paragrafo 3, lettera a, del
(2) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato indica che tutte le regioni ultraperiferiche debbono affrontare gli stessi svantaggi ed in particolare la lontananza e l'insularità, che possono nuocere al loro sviluppo.
(3) È pertanto necessario modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a) del
(4) L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del
(5) Tutte le regioni ultraperiferiche sono ammesse a beneficiare dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, conformemente alla decisione della Commissione del 1° luglio 1999 che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 per il periodo in questione.
(6) È necessario aumentare il tasso massimo d'intervento dei Fondi strutturali nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, viste le difficoltà registrate da queste imprese e nell'intento di contribuire, in misura sostanziale, allo sviluppo delle regioni in questione.
(7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del
(8) Conformemente all'articolo 14 del
(9) L'articolo 13 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1. All'articolo 29, paragrafo 3, la lettera a) è modificata come segue: "a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80% al massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85% al massimo del costo totale ammissibile;".
2. All'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è inserito il seguente punto: "ii) il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del
I punti ii) e iii) diventano rispettivamente i punti iii) e iv).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.