Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.4 coordinamento dei fondi strutturali |
Data: | 24/01/2005 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.4.99 – Regolamento 24 gennaio 2005, n. 173.
Regolamento (CE) n. 173/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per quanto riguarda la proroga del programma PEACE e la concessione di nuovi stanziamenti d’impegno.
(G.U.U.E. 2 febbraio 2005, n. L 29).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del
(2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di allineare gli interventi nell’ambito del programma PEACE e del Fondo internazionale per l’Irlanda con quelli previsti dagli altri programmi dei Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, anche per quanto riguarda le incidenze finanziarie.
(3) Il consolidamento del processo di pace nell'Irlanda del Nord, al quale il programma PEACE ha finora apportato un contributo originale ed essenziale, richiede il mantenimento del sostegno finanziario della Comunità alle regioni interessate e, di conseguenza, la proroga del programma PEACE per altri due anni.
(4) Occorre pertanto modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 7, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2006 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda, per sostenere il processo di pace.»
2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
FONDI STRUTTURALI
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2000-2006 (in milioni di EUR, prezzi 1999)
(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
29 430 |
28 840 |
28 250 |
27 670 |
27 080 |
27 120 |
26 660» |