Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.2 fondo europeo di sviluppo regionale (fesr) |
Data: | 21/06/1999 |
Numero: | 1261 |
Sommario |
Art. 1. Compiti. |
Art. 2. Campo d'applicazione. |
Art. 3. Iniziativa comunitaria. |
Art. 4. Azioni innovatrici. |
Art. 5. Modalità di applicazione. |
Art. 6. Abrogazione. |
Art. 7. Clausola di riesame. |
Art. 8. Disposizioni transitorie. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 4.2.8 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1261.
Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).
Art. 1. Compiti.
In applicazione dell'articolo 160 del trattato e del
A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti di lavoro durevoli.
Art. 2. Campo d'applicazione.
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:
a) investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia tenendo conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;
ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b), del
c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
i) aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende;
ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del
iv) gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del
v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;
vi) aiuti alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);
d) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del
Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni. 2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:
a) l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;
b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;
c) lo sviluppo della società dell'informazione;
d) lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;
e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
f) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale e locale duraturo.
Art. 3. Iniziativa comunitaria.
1. In applicazione dell'articolo 20 del
2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del
Art. 4. Azioni innovatrici.
1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del
a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;
b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli interventi;
c) scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.
2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del
Art. 5. Modalità di applicazione.
Qualsiasi modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48 del
Art. 6. Abrogazione.
Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 7. Clausola di riesame.
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.
Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.
Art. 8. Disposizioni transitorie.
Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del
Art. 9. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.