Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 04/12/2017 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. [...] |
Art. 2. Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali |
Art. 3. Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano |
Art. 4. Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli [...] |
Art. 5. Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi [...] |
Art. 6. Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione [...] |
Art. 7. Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le [...] |
Art. 8. Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche |
Art. 9. Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di [...] |
Art. 10. Disposizioni finanziarie |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 41.7.373 - L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
(G.U. 14 dicembre 2017, n. 291)
Art. 1. Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».
Art. 2. Modifica all'articolo 49 del
1. All'articolo 49 del
Art. 3. Modifiche all'articolo 50 del
1. All'articolo 50 del
a) al primo comma:
1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».
Art. 4. Modifiche all'articolo 62 del
1. All'articolo 62 del
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».
Art. 5. Modifiche all'articolo 84 del
1. All'articolo 84 del
a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;
e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».
Art. 6. Modifiche all'articolo 89 del
1. All'articolo 89 del
a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;
b) al settimo comma:
1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».
Art. 7. Modifica all'articolo 93 del
1. All'articolo 93 del
Art. 8. Modifica all'articolo 102 del
1. All'articolo 102 del
«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
Art. 9. Modifiche all'articolo 107 del
1. All'articolo 107 del
a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del
Art. 11. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.