§ 41.1.284 - L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:31/01/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana).
Art. 2.  (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Art. 3.  (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 4.  (Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Art. 5.  (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Norme in materia di elezioni regionali).


§ 41.1.284 - L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(G.U. 1 febbraio 2001, n. 26).

 

Art. 1. (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana).

     1. [1].

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

     3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

 

     Art. 2. (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

     1. [2].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).

     1. [3].

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

     3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

     4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

 

     Art. 4. (Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

     1. [4].

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

     3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

     a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

     b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

     c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

     d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

     1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

     2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

     3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

     4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

     6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

     7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

     8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

     9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

     10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

     e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, a ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

     1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

     2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

     f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

     4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

     5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

     1. [5].

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

     3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

     2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

     3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

     4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

     5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

 

     Art. 7. (Norme in materia di elezioni regionali).

     1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

     2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

     3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

 

 


[1] Modifica il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

[2] Modifica la L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

[3] Modifica la L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3.

[4] Modifica il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

[5] Modifica la L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1.