§ 41.7.91 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/11/1973
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Le provincie autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 1, le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:
Art. 5.      Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui [...]
Art. 6.      Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due provincie sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle [...]
Art. 7.      Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di [...]
Art. 8.      Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie [...]
Art. 9.      Sino a quando le provincie non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli [...]
Art. 10.      L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva [...]


§ 41.7.91 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici.

(G.U. 16 novembre 1973, n. 296)

 

     Art. 1.

     Le provincie autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le provincie trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

     Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.

     Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.

     Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

     I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia.

 

          Art. 4.

     Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 1, le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

     a) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente art. 3;

     b) dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due provincie e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici;

     d) dai sindaci negli altri comuni.

 

          Art. 5.

     Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due provincie sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici.

 

          Art. 7.

     Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità.

 

          Art. 8.

     Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente [3] .

     Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due provincie e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.

     Contro i provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera a), del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.

     Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale.

 

          Art. 9.

     Sino a quando le provincie non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla giunta provinciale competente.

 

          Art. 10.

     L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal presidente della giunta regionale, rispettivamente dai presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.