Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 28/03/1975 |
Numero: | 472 |
Sommario |
Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti [...] |
Art. 2. |
Art. 3. La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale. |
Art. 4. La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni [...] |
§ 41.7.102 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative.
(G.U. 20 settembre 1975, n. 252, S.O.)
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie.
La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.
Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.
Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrativa nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.
La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al
[1] Articolo così sostituito dall'art. 16 del