§ 6.2.35 – L.R. 22 luglio 1994, n. 28.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72«Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e alla legge regionale 16 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/07/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.
Art. 3.  Modifica all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.
Art. 4.  Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.
Art. 5.  Modifica all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.


§ 6.2.35 – L.R. 22 luglio 1994, n. 28.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72«Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     1. Al sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, e dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, sono aggiunte infine le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     1. L'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     1. Dopo il terzo comma dell'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     1. (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

     (Omissis)