Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 23/11/2012 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato [...] |
Art. 2. 1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua [...] |
Art. 3. 1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato [...] |
Art. 4. 1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo [...] |
Art. 5. 1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" |
Art. 6. 1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012" [...] |
Art. 7. 1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 8. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni [...] |
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto |
§ 6.2.157 - L.R. 23 novembre 2012, n. 45.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.
(B.U. 27 novembre 2012, n. 98)
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
1. Ai sensi dell’articolo 21 della
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato" alla
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge [1].
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della
1. Al comma 4 dell’articolo 25 della
1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
|
Competenza |
Cassa |
Variazione netta: |
768.646.370,06 |
416.231.569,84 |
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
|
Competenza |
Cassa |
Variazione netta: |
768.646.370,06 |
416.231.569,84 |
2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della