Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 28/12/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Saldo finanziario, residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2014 |
Art. 3. Saldo finanziario, residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui |
Art. 4. Quote vincolate reiscritte |
Art. 5. Quote accantonate |
Art. 6. Saldo finanziario |
Art. 7. Mutui e prestiti |
Art. 8. Stato di previsione dell’entrata |
Art. 9. Stato di previsione della spesa |
Art. 10. Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017 |
Art. 11. Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011 |
Art. 12. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 6.2.178 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
(B.U. 28 dicembre 2015, n. 122)
Art. 1. Finalità
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del
Art. 2. Saldo finanziario, residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2014
1. Ai sensi dell’articolo 21 della
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.067.770.239,74.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A “Residui attivi e passivi da riportare in bilancio a seguito del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014” con distinta evidenza della variazione rispetto ai valori presunti.
Art. 3. Saldo finanziario, residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui
1. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del
2. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella B “Residui attivi e passivi da riportare in bilancio a seguito del riaccertamento straordinario dei residui” con distinta evidenza della variazione rispetto ai valori presunti.
Art. 4. Quote vincolate reiscritte
1. A seguito delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del
Art. 5. Quote accantonate
1. L’importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del
Art. 6. Saldo finanziario
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 3, delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 4 e delle quote accantonate del risultato di amministrazione di cui all’articolo 5, il disavanzo di cui all’articolo 9 comma 4 della
Art. 7. Mutui e prestiti
1. È rinnovata l’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore per euro 99.800.000,00 di cui all’articolo 9, comma 1 della
2. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma 2 della
3. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma 3 della
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui ai commi 1, 2 e 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 9 della
Art. 8. Stato di previsione dell’entrata
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
Competenza Cassa
Variazione netta: -473.898.145,62 3.274.422.426,62
Art. 9. Stato di previsione della spesa
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
Competenza Cassa
Variazione netta: -473.898.145,62 3.274.422.426,62
Art. 10. Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, approvato dall’articolo 2 della
Art. 11. Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del
1. È approvata l’allegata Tabella I “Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del
Art. 12. Modifiche alla
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al
a) la rubrica dell’articolo 9 della
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 della
“1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.
2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale.”;
c) i commi 3 e 3 bis dell’articolo 9 della
d) al comma 3 dell’articolo 22 della
e) il comma 4 dell’articolo 24 della
f) l’articolo 28 della
g) l’articolo 29 della
“Art. 29 Documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.
1. Nel processo di formulazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta, su proposta della struttura regionale preposta al bilancio, il documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.
2. Il documento di direttive, tenendo conto del quadro di riferimento di finanza pubblica, indica linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione delle proposte di budget finanziario da parte dei centri di responsabilità. Tali proposte si concretizzano nella previsione delle risorse da acquisire e da impegnare nel triennio cui il bilancio di previsione si riferisce.
3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione.”;
h) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 della
“2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle proposte di budget finanziario nell’ambito delle linee guida, dei criteri, dei vincoli e dei parametri posti dal documento di direttive di cui all’articolo 29.
3. Con la formalizzazione da parte del Segretario Generale della Programmazione o da parte del suo delegato, del Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9, è assegnata al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità individuato, specifica responsabilità gestionale.”;
i) gli articoli 31 e 32 della
l) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016.
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.