Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio [...] |
Art. 3. Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità. |
Art. 4. Contributo straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo. |
Art. 5. Interventi in favore di strutture fieristiche. |
Art. 6. Cooperazione sociale. |
Art. 7. Interventi a favore del Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16. |
Art. 8. Elevazione limite di valore per l'acquisizione dei pareri. |
Art. 9. Interventi per le comunità montane. |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani». |
Art. 11. Interventi per la bachicoltura. |
Art. 12. Acque minerali e termali. |
Art. 13. Viabilità comunale. |
Art. 14. Protezione civile. |
Art. 15. Strutture per anziani. |
Art. 16. Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982. n. 44. |
Art. 17. Modifica alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura». |
Art. 18. Modifica all'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35. |
Art. 19. Incentivazione turistica. |
Art. 20. Subdelega di funzioni amministrative ai comuni. |
Art. 21. Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. |
Art. 22. Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale. |
Art. 23. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. |
Art. 24. Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. |
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.37 – L.R. 14 settembre 1994, n. 58.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 78).
Art. 1. Modifiche alla
1. La tabella A allegata alla
Art. 2. Modifiche alla
1. L'articolo 7, comma 3, della
(Omissis).
Art. 3. Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.
1. Nell'ambito delle finalità della
Art. 4. Contributo straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati nella zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale di società di promozione economica a prevalente capitale pubblico operanti in tale area (cap. 20594).
Art. 5. Interventi in favore di strutture fieristiche.
1. Gli interventi previsti dalla
2. Per le finalità di cui al comma precedente è disposta la spesa di lire 2.000.000.000, da ripartirsi nella misura di lire 1.100.000.000 all'«Ente Padovafiere» di Padova e di lire 900.000.000 alla «Longarone fiere srl» di Longarone (BL), le cui erogazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure individuate nella medesima
Art. 6. Cooperazione sociale.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.900.000.000, disposta dal primo comma dell'articolo 22 della
Art. 7. Interventi a favore del Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della
1. Le parole «ulteriori contributi» e «ulteriori interventi» contenute nell'articolo 4 della
Art. 8. Elevazione limite di valore per l'acquisizione dei pareri.
1. I limiti di importo di cui agli articoli 25, primo comma e 29, primo comma, della
2. I limiti di importo di cui al comma 1 si applicano anche ai progetti di reti di fognatura da sottoporre a parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente di cui all'articolo 12 della
Art. 9. Interventi per le comunità montane.
1. I finanziamenti iscritti al cap. 3110 «Interventi nei territori classificati montani e collinari» relativi agli interventi individuati dall'articolo 17,
Art. 10. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della
3. Al comma 1 dell'articolo 22 della
4. Il comma 2 dell'articolo 33 della
(Omissis).
5. L'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 11. Interventi per la bachicoltura.
1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla
Art. 12. Acque minerali e termali.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 13. Viabilità comunale.
1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della
Art. 14. Protezione civile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa secondo quanto previsto dall'articolo 13 della
Art. 15. Strutture per anziani. [2]
[1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalla Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dalla
3. II rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonchè il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, è istituito un apposito fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per gli interventi in materia di strutture per anziani (cap. 61454)» ove confluiscono le risorse rimborsate dei soggetti titolari degli interventi secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3].
Art. 16. Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della
1. In attesa del riordino della legislazione regionale sulla attività di cava all'allegato n. 1 di cui all'articolo 44,
Art. 17. Modifica alla
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della
(Omissis).
2. Dopo le parole «per l'anno 1993» contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si aggiungano le parole:
(Omissis).
Art. 18. Modifica all'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
(Omissis).
Art. 19. Incentivazione turistica.
1. Le somme autorizzate al capitolo 31058 del bilancio di previsione 1994, per l'incentivazione di interventi di interesse turistico, di cui alla
2. Limitatamente all'esercizio 1994 il termine perentorio per la produzione di domande di contributi previsto dall'articolo 6, secondo comma della
Art. 20. Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.
1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del
2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica [5].
Art. 21. Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
1. Nell'ambito delle finalità individuate dalla
a) lire 500.000.000 a favore delle popolazioni residenti nella provincia di Belluno, in considerazione delle straordinarietà dei dissesti idrogeologici verificatisi a seguito delle recenti avversità atmosferiche e che hanno interessato vaste aree di tale territorio;
b) lire 300.000.000 a favore dei privati danneggiati dall'evento calamitoso che ha interessato il comune di Caorle nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990;
c) lire 200.000.000 a favore dei privati danneggiati a seguito delle infiltrazioni del fiume Po verificatisi nell'ottobre del 1993 in comune di Ariano Polesine.
2. ln relazione a quanto stabilito ai punti b) e c) del precedente comma, i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della
3. A favore dei privati danneggiati individuati ai punti a) e c) del comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 della
Art. 22. Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
1. Le somme autorizzate per l'anno 1994 per gli interventi di cui alla
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è abrogato l'articolo 7 della
Art. 23. Modifica all'articolo 29 della
Art. 24. Modifica all'articolo 108 della
1. L'ultimo comma dell'articolo 108 della
(Omissis).
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Comma aggiunto dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[4] Comma già modificato dall'art. 4 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della
[6] Articolo abrogato dall’art. 130 della