§ 5.2.113 - Circolare 30 dicembre 2003, n. 6.
Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2: "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro". [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/12/2003
Numero:6

§ 5.2.113 - Circolare 30 dicembre 2003, n. 6.

Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2: "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro". (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4012 del 19 dicembre 2003).

(B.U. 20 gennaio 2004, n. 8).

 

     Fin dal suo sorgere, agli inizi degli anni Settanta, la Regione del Veneto ha previsto, mediante alcune leggi succedutesi nel tempo e, in particolare, con la L.R. 18 aprile 1995, n. 25, una organica serie di interventi e agevolazioni, finalizzati sia alla conservazione della identità veneta nella nostra comunità residente all'estero, sia al reinserimento dei lavoratori veneti emigrati e delle loro famiglie nel territorio regionale.

     Con la recente legge regionale in data 9 gennaio 2003, n. 2, recante "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni al loro rientro" (pubblicata nel B.U.R. n. 4, del 14 gennaio 2003), si è inteso dare un rinnovato quadro di riferimenti normativi, alla luce anche delle diverse caratteristiche del flusso migratorio, nel quale gioca un ruolo importante la cosiddetta "emigrazione di ritorno", incrementata dalla congiuntura economica verificatasi in alcuni Paesi dell'America Latina, laddove è forte la presenza di oriundi veneti.

     Con prospettiva allargata rispetto alla previgente normativa in materia, la legge fonda infatti il proprio impianto sul perseguimento di due finalità: quella di favorire e facilitare in misura eguale il rientro nel territorio regionale degli emigrati di ritorno e l'inserimento dei loro discendenti (Capo II, articoli dal 3 all'8) e quella di garantire il mantenimento dell'identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine nei confronti della collettività veneta all'estero (Capo III, articoli dal 9 al 13).

     Pare ora opportuno consentire una agevole e corretta lettura della norma, riassumendone le singole particolarità e fornendo indicazioni atte a facilitare l'accesso agli interventi regionali a quanti ne abbiano titolo.

 

1. Destinatari degli interventi (art. 1).

     Delle iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale, sono destinatarie tre diverse categorie di soggetti:

     1) chiunque possieda, congiuntamente, i seguenti requisiti:

     a) sia cittadino italiano;

     b) sia nato nel Veneto, ovvero vi abbia avuto residenza per almeno tre anni prima dell'espatrio;

     c) sia emigrato all'estero e vi abbia risieduto per almeno cinque anni consecutivi;

     2) chi risulti coniugo superstite del possessore dei requisiti indicati nel precedente punto 1);

     3) chi sia discendente, fino alla terza generazione, del possessore dei requisiti elencati nel punto 1).

     Sono invece espressamente esclusi dai benefici previsti nella norma i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ditte ed imprese italiane distaccati o inviati in trasferta presso uffici, cantieri e fabbriche all'estero.

     Precisato ciò e premesso che in ogni caso, il Veneto deve essere la Regione di prima residenza in Italia al rientro dall'estero (ovvero al momento dell'ingresso di discendenti di emigrati veneti sul territorio nazionale), si sottolinea preliminarmente come la legge ponga comunque, agli aventi titolo, precisi termini temporali entro i quali essi possono avvalersi dei benefici previsti: tale facoltà si esaurisce, infatti, con riferimento ai contributi previsti all'art. 4 ("Alloggio"), qualora sia trascorso il termine di quattro anni dalla data di fissazione della residenza nel Veneto e dopo soli due anni da tale data, con riferimento ai contributi previsti agli articoli 5 ("Incentivazione di attività produttive") e 8 ("Interventi socio - assistenziali").

     Per consentire una più puntuale individuazione degli aventi diritto ai benefici previsti nel Capo II, giova qui precisare quanto segue:

     a) Con riguardo ai requisiti descritti nel punto 1) dell'elenco sopra riportato:

     - il possesso del requisito della cittadinanza italiana da parte dell'emigrato rimpatriato ovvero dell'emigrato capostipite, nel caso di ingresso di discendenti, deve intendersi riferito al momento dell'espatrio;

     - ai fini della L.R. 2/2003, si intendono equiparati a cittadini italiani i cittadini del cessato Impero Austro-Ungarico che, essendo nati ovvero avendo avuto per almeno tre anni prima dell'espatrio la residenza nei territori attualmente compresi entro i confini della Regione Veneto, siano emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920;

     - il luogo di nascita deve essere compreso nel territorio di una delle attuali province del Veneto;

     - la residenza nel Veneto per almeno tre anni deve intendersi maturata nel periodo immediatamente precedente l'espatrio;

     - la permanenza all'estero deve essersi prolungata, senza soluzioni di continuità, per un periodo di almeno cinque anni, immediatamente precedenti il rientro.

     b) Con riguardo ai requisiti indicati al punto 2) dell'elenco sopra citato, è necessario:

     - che al momento del decesso dell'emigrato non risulti intervenuta pronuncia di divorzio o di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 150, 2° comma c.c., ovvero qualsiasi altra causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

     - che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio.

     c) Con riguardo ai requisiti indicati al punto 3) dell'elenco riportato all'inizio del presente paragrafo, si sottolinea, infine, che:

     - con la locuzione "discendenza fino alla terza generazione", la L.R. 2/2003 intende fare riferimento ai discendenti in linea retta, vale a dire: i figli e i nipoti e pronipoti ex filio dei possessori dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1°, lett. a), punto 1), della L.R. 2/2003;

     - non viene posta discriminante tra discendenza in linea paterna o materna.

     Gli interessati dovranno presentare idonea documentazione, attestante il possesso, da parte del capostipite emigrato, dei requisiti di cui al precedente punto 1); con le specificazioni sopra indicate.

     La documentazione dovrà inoltre consentire la ricostruzione della linea di discendenza del richiedente dal capostipite stesso, di cui dovrà essere indicato l'anno e il Paese di emigrazione; dovranno essere indicati gli estremi anagrafici e il grado di parentela rispetto al dichiarante.

     Il possesso dei requisiti sopra specificati dovrà essere documentato nelle forme e nei modi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

     In particolare, si precisa che potranno avvalersi della facoltà di presentare le dichiarazioni sostitutive indicate agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, gli interessati che siano:

     1) cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea;

     2) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei seguenti casi:

     a) limitatamente agli stati e alle qualità personali e ai fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (D.P.R. 445/2000, art. 3, comma 2);

     b) al di fuori di quanto indicato alla precedente lettera a), nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, (D.P.R. 445/2000, art. 3, comma 3).

     Al di fuori di tali casi, gli interessati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno produrre certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzate nei modi previsti dal comma 4 dello stesso art. 3.

 

2. Agevolazioni e interventi relativi alla sistemazione abitativa (art. 4).

 

2.1 Requisiti soggettivi per l'accesso al contributo per l'edilizia abitativa.

     L'art. 4 della legge regionale 2/2003, prevede un contributo una tantum, a fondo perduto, per uno dei seguenti tipi di intervento abitativo, attuato nell'ambito del territorio regionale del Veneto:

     a) acquisto o costruzione di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica;

     b) restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del nucleo familiare del richiedente.

     Detto contributo può essere erogato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge, come descritti al precedente punto 1 della presente Circolare, purché residenti da non più di quattro anni nel Veneto, regione che deve comunque essere quella di prima residenza dopo l'ingresso dall'estero degli interessati.

     Si precisa con l'occasione come, sebbene la previsione di legge contempli che tale beneficio regionale possa concedersi quale contributo in conto capitale ovvero, in alternativa, quale contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito, di durata non superiore a quindici anni, esso sia attualmente accessibile nella sola forma in conto capitale, rinviando l'esercizio dell'ulteriore facoltà di accesso a successiva regolamentazione da parte della Giunta regionale.

     Per accedere al finanziamento regionale, gli interessati, in aggiunta a quanto sopra indicato, dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti soggettivi:

     - residenza anagrafica in uno dei Comuni della Regione Veneto;

     - residenza nel Veneto da non più di quattro anni, con provenienza diretta dall'estero;

     - reddito lordo complessivo riferito al nucleo familiare del richiedente non superiore a euro 90.000,00.

     Inoltre, in caso di richiesta di contributo per acquisto o costruzione d'immobile, i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

     - non titolarità di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) su alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, sia nel territorio nazionale che all'estero;

     - non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, di altro alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

     In caso invece di richiesta di contributo per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento d'immobile, i richiedenti e i componenti il nucleo familiare (art. 4, comma 3, L.R. 2/2003) dovranno possedere il seguente requisito:

     - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio in Italia o all'estero.

     Ai fini della presente legge, si precisa che:

     - per nucleo familiare deve intendersi, oltre che la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, anche il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni dalla data della richiesta e sia dimostrata nelle forme di legge;

     - per alloggio adeguato deve intendersi l'abitazione che, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina, bagno/i e sottotetto non abitabile), abbia un vano utile per ogni componente del nucleo familiare (con un minimo di due ed un massimo di cinque vani); non abbia parti dell'alloggio in proprietà comune e sia stata dichiarata abitabile dall'Autorità competente.

     Il contributo può essere concesso anche per acquisto, costruzione od interventi di sistemazione effettuati nell'arco dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, mentre, per quanto concerne l'acquisto e gli interventi effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda, dovrà essere rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 4, comma 6 della L.R. 2/2003, per cui la presentazione della documentazione necessaria per l'effettiva erogazione del contributo dovrà avvenire entro due anni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

     L'alloggio per il quale venga concesso il contributo dovrà essere destinato ad uso di abitazione del titolare e dei suoi familiari per un periodo di almeno dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

     La Giunta regionale si riserva di effettuare le opportune verifiche in ordine al rispetto del vincolo di destinazione sopra riferito.

 

2.2 Criteri per la quantificazione del contributo per l'edilizia abitativa.

     Il contributo regionale, una tantum a fondo perduto, viene quantificato sulla base del reddito complessivo lordo del nucleo familiare e della spesa sostenuta e documentata per effettuare l'intervento.

     La Giunta regionale, sulla scorta dell'istruttoria effettuata sulle domande presentate entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno, approva la graduatoria dei beneficiari dei vari tipi d'intervento.

     I contributi sono ripartiti secondo i seguenti criteri reddituali:

     - reddito familiare superiore a euro 90.000,00: non ammesso il contributo;

     - reddito familiare superiore a euro 45.000,00 e inferiore a euro 90.000,00: contributo fino ad un massimo pari al 10% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare superiore a euro 30.000,00 e inferiore a euro 45.000,00: contributo fino ad un massimo pari al 15% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare superiore a euro 15.000,00 e inferiore a euro 30.000,00: contributo fino ad un massimo pari al 25% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare inferiore a euro 15.000,00: contributo fino ad un massimo pari al 30% della spesa sostenuta.

     Il contributo non potrà superare, in ogni caso, l'importo di euro 30.000,00. Qualora l'entità dei contributi, definiti secondo i criteri sopra esposti, superi la disponibilità finanziaria assegnata al capitolo di bilancio dell'anno di competenza, i contributi saranno ridotti proporzionalmente, fino a rientrare nei limiti delle disponibilità.

 

2.3 Modalità di presentazione della domanda.

     Le domande, unitamente ai documenti richiesti andranno indirizzate al Presidente della Giunta regionale del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia: dovranno essere redatte in bollo utilizzando esclusivamente l'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Veneti nel mondo, della Giunta regionale, con sede in palazzo Sceriman. Cannaregio 168 - Venezia.

     L'istanza dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data del timbro postale) o consegnata personalmente dall'interessato presso l'Ufficio Corrispondenza in arrivo della Giunta regionale, in palazzo Balbi, nel qual caso dovrà essere sottoscritta alla presenza del personale addetto, alla ricezione, previa esibizione di idoneo documento identificativo. Nel caso di invio a mezzo posta, alla richiesta firmata e ai prescritti documenti dovrà essere aggiunta copia fotostatica di documento di identificazione del firmatario.

     I documenti allegati, fatta eccezione per la copia fotostatica di valido documento identificativo del dichiarante, dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.

     Qualora siano acclusi alla istanza atti posti in essere all'estero da autorità straniere, questi dovranno essere legalizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

 

2.4 Documenti specifici da allegare alla domanda.

     Le istanze, redatte sul modulo fornito dagli uffici regionali competenti, oltre alle dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti, dovranno contenere quali allegati:

     a) nel caso di richieste di contributo per costruzione:

     - concessione edilizia o permesso di costruire;

     - perizia dei lavori da eseguire e del loro importo, redatta dal tecnico incaricato o dalla ditta appaltatrice dei lavori (comprensiva di eventuali costi per lavori eseguiti direttamente dal richiedente il contributo);

     - perizia giurata circa lo stato finale dei lavori (qualora siano già stati eseguiti nei tempi previsti dalla legge).

     b) nel caso di richiesta di contributo per acquisto:

     - atto di compravendita (di data non anteriore di due anni alla data di presentazione della domanda) o preliminare di acquisto.

     c) nel caso di richiesta di contributo per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento:

     - titolo di proprietà, ovvero di usufrutto, di uso o di abitazione dell'immobile del quale vengono eseguiti i lavori (in copia autenticata);

     - concessione edilizia ovvero permesso di costruire o altro titolo abilitativo richiesto dalla legge;

     - perizia dei lavori da eseguire e del loro importo, redatta dal tecnico incaricato o dalla ditta appaltatrice dei lavori, comprensiva di eventuali costi per lavori eseguiti direttamente dal richiedente il contributo;

     - perizia giurata circa lo stato finale dei lavori (se i lavori sono già stati eseguiti, nei tempi previsti dalla legge).

 

3. Contributi per l'avvio nel territorio regionale di attività produttive (art. 5).

     L'art. 5 della L.R. 2/2003 prevede la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati ad incentivare l'avvio, nell'ambito del territorio regionale, di attività produttive, realizzate sia in forma singola che mediante cooperative.

     Destinatari ne sono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni e in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.

     Si tratta di contributi, concessi "una tantum" da parte della Giunta regionale, anche tramite gli enti locali; non cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie, che potranno riguardare investimenti finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima del 30% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel Programma annuale di interventi per i Veneti nel mondo. Saranno erogabili nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).

     La facoltà di accedere ai benefici sopra descritti sarà tuttavia attuabile solo in seguito ad ulteriore, apposita regolamentazione da parte della Giunta regionale e all'inserimento negli specifici programmi annuali di intervento previsti all'art. 14, comma 2 della L.R. 2/2003.

 

4. Inserimento scolastico (art. 6).

     L'art. 6 della L.R. 2/2003 prevede che la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuova:

     a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

     b) iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero.

     Tali iniziative possono essere avviate con il concorso di associazioni ed enti che operano a favore dei Veneti all'estero e nel settore dell'istruzione. Al fine dell'inserimento nel programma annuale degli interventi in materia di emigrazione di progetti attuativi dell'articolo 6, lettera a), devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 dicembre, proposte contenenti:

     - luogo e durata dei corsi, nonché periodo presumibile dell'avvio;

     - modalità di iscrizione;

     - programma dei corsi, con indicazione delle professionalità dei docenti e delle istituzioni scolastiche di riferimento;

     - previsione articolata di spesa.

 

5. Formazione, riqualificazione professionale e aggiornamento culturale (articoli 7 e 11).

     Per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lett. a) che intendano inserirsi nel Veneto, la Regione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003:

     a) assume iniziative finalizzate alla loro formazione e riqualificazione professionale, in concorso con i piani nazionali e comunitari;

     b) promuove iniziative di aggiornamento culturale, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni.

     I corsi possono essere organizzati e gestiti anche dalle Associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero.

     Al fine dell'inserimento nel programma annuale, gli enti, le istituzioni e le associazioni interessate a collaborare con la Regione per la realizzazione dei corsi suddetti dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 dicembre, proposte contenenti:

     - relazione sui contenuti del corso, con indicazione di eventuali partners nel Veneto o all'estero;

     - luogo, durata e data di avvio del corso;

     - modalità di selezione e numero dei partecipanti;

     - previsione articolata di spesa.

     La Giunta regionale sosterrà esclusivamente corsi che prevedano almeno:

     - n. 10 partecipanti;

     - n. 150 ore di formazione, distribuite in almeno 20 giornate.

     La Giunta regionale potrà intervenire anche per il parziale rimborso delle spese di viaggio.

     Analoghi interventi sono previsti dall'art. 11 della L.R. 2/2003 per coloro che intendano mantenere la propria residenza all'estero.

 

6. Interventi socio-assistenziali (art. 8).

     Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni, può essere concesso dai Comuni un sostegno economico per le spese di rientro e per eventuali costi di prima sistemazione.

     Qualora gli aventi titolo siano minori di età, la facoltà viene esercitata dal loro legale rappresentante.

     In ogni caso la richiesta dovrà essere presentata al Comune di prima residenza al momento del rimpatrio.

     Si individuano qui i seguenti criteri applicativi:

     a) spese sostenute per il rientro nel Veneto: fino al 100% il costo del biglietto ferroviario di 2a classe o del costo del biglietto aereo in classe turistica. In caso di rientro con mezzo proprio, le spese saranno rimborsate sulla base di rientro, limitatamente ai costi del carburante e dei pedaggi autostradali. Il rimborso riguarderà i costi sostenuti da tutto il nucleo familiare che rientra assieme all'avente diritto;

     b) contributo fino al 50% della spesa documentata per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredamento , della mobilia e di attrezzature varie , con reclusione delle spese doganali;

     c) contributi fino al 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in Paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei minimi previdenziali;

     d) contributi per oneri di prima sistemazione del nucleo familiare, che possono riguardare:

     - copertura di spese di affitto fino un massimo di 6 mesi dalla data di rientro;

     - copertura di spese per utenze domestiche fino ad un massimo di 6 mesi dalla data di rientro;

     - costi per sostegno linguistico ai fini dell'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;

     e) contributo fino al 100% della spesa per la traslazione della salma di cittadini di origine veneta, di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. n. 2/2003, deceduti all'estero: la somma è rimborsabile a chi, mediante presentazione di idonea documentazione di spesa, dimostri di aver sostenuto il relativo onere.

     All'erogazione dei contributi provvederà il Comune di residenza. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la entità del contributo, si rinvia agli ordinamenti dei singoli Comuni cui vanno rivolte le richieste.

     La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai Comuni sulla base delle istanze pervenute da parte degli stessi entro il mese di febbraio di ciascun anno, munite degli atti deliberativi della concessione di contributi effettuati nell'anno precedente.

     Non sono consentiti interventi nei casi in cui sussistano diritti a contributi o rimborsi da parte della Stato o di altri enti pubblici.

     Gli interventi previsti dall'art. 8 della L.R. n. 2/2003 non pregiudicano eventuali altri interventi dei comuni per attività assistenziali che rientrino tra le normali iniziative attuate a norma della L.R. n. 55/1982 e successive modifiche.

 

7. Iniziative e attività culturali (art. 9).

     Al fine di conservare e tutelare il valore del Paese di origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto, la Regione favorisce, in Italia e all'estero, la realizzazione di specifiche iniziative e attività culturali rivolte ai Veneti nel mondo.

     Le iniziative e le attività culturali previste dall'art. 9 , promosse direttamente dalla Regione o proposte da altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali o dagli organismi indicati dall'art. 18, sono inserite nel programma annuale degli interventi, che determina le modalità della loro attuazione e l'entità dei finanziamenti.

     Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le Associazioni aventi titolo, possono presentare proposte di iniziative e attività da realizzare autonomamente o in concorso con la Regione, entro e non oltre il termine del 31 dicembre.

     Le proposte devono contenere:

     - relazione sui contenuti dell'iniziativa;

     - programma, con l'indicazione di tempi, luoghi di realizzazione e curricula di eventuali collaboratori;

     - organismi interessati nella realizzazione, nel Veneto e/o all'estero;

     - previsione articolata della spesa, con l'indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento.

     Nella valutazione delle istanze, che dovranno essere presentate , pena l'esclusione, almeno 60 giorni prima della realizzazione della iniziativa, saranno utilizzati i seguenti criteri:

     - i progetti dovranno rispondere alle finalità di studio, ricerca e approfondimento della identità veneta e alla sua conoscenza;

     - saranno tenute in particolare considerazione le iniziative legate ad eventi d'interesse regionale o a momenti di particolare rilevanza dell'attività delle istituzioni.

 

8. Informazione (art. 10).

     L'articolo 10 della L.R. 2/2003 prevede che, nell'ambito dei programmi di informazione sulle attività regionali, venga attuata, nei confronti dei Veneti nel mondo, un'azione di specifica informazione sulle materie di competenza regionale e su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta. Tale informazione è presente all'interno del sito Web regionale (con indirizzo www.regione.veneto.it) dove è anche attivo il mensile telematico "Veneti nel mondo".

     Altre iniziative, che possono essere realizzate dalla Regione anche in collaborazione con enti e associazioni, vengono inserite nel programma annuale degli interventi, che ne indica modalità e tempi di realizzazione.

 

9. Soggiorni, scambi e turismo sociale (art. 12).

     A favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e favorisce, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altre Regioni, con enti ed organismi pubblici e privati:

     a) l'organizzazione di soggiorni culturali nel Veneto;

     b) iniziative di turismo sociale, al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;

     c) iniziative di interscambio.

     Per tali iniziative la Giunta regionale ha facoltà di utilizzo anche delle disponibilità della L.R. 8 novembre 1983, n. 54.

     Gli enti e gli organismi pubblici e privati interessati devono, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, presentare apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, contenente:

     - relazione sui contenuti e le modalità di attuazione dell'iniziativa, con indicazione di eventuali partners esteri impegnati nella realizzazione;

     - programma dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi di attuazione;

     - previsione articolata della spesa, con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento richiesto o concesso da organismi pubblici o privati.

     La Giunta regionale sosterrà esclusivamente soggiorni che prevedano almeno 20 partecipanti ed una durata di almeno 15 giorni. Verranno sostenuti i costi di ospitalità e potrà eventualmente esservi partecipazione anche ai costi di viaggio.

     La selezione dovrà avvenire con il coinvolgimento delle realtà associative giovanili all'estero.

 

10. Riconoscimento a cittadini di origine veneta (art. 17). [1]

     L’art. 17 della L .R. n. 2/2003 prevede il conferimento di particolari riconoscimenti a Veneti, o loro discendenti, che lavorino o abbiano lavorato all’estero, onorando il Veneto nel mondo.

     Tali riconoscimenti possono essere attribuiti a chi rientri in una delle seguenti categorie:

     1) cittadino italiano, nato nel Veneto o che vi abbia risieduto nei tre anni precedenti l’espatrio, emigrato all’estero per almeno cinque anni consecutivi;

     2) discendente fino alla terza generazione di emigrato di cui al punto precedente.

     Tali riconoscimenti possono essere assegnati dalla Giunta Regionale a chi:

     a) abbia lavorato all’estero per almeno 30 anni;

     b) rivesta, nel Paese di residenza, un ruolo particolarmente significativo nei settori dell’arte, della cultura, della scienza, dell’economia, dello sport e del sociale.

     Le indicazioni per il conferimento del riconoscimento possono essere avanzate da:

     a) istituzioni ed enti esteri dei Paesi di residenza;

     b) federazioni e comitati di circoli veneti all’estero, associazioni e circoli veneti iscritti ai registri previsti dall’articolo 18 della L.R. 2/2003,

     c) enti locali ed economici del Veneto;

     d) istituzioni culturali italiane.

     Alla indicazione dovrà essere allegata, a seconda del caso, o documentazione comprovante il possesso del requisito di almeno 30 anni di lavoro all’estero o curriculum vitæ e professionale del candidato, con una breve relazione nella quale siano evidenziati i particolari meriti dello stesso ad onore del Veneto nel mondo.

 

11. Associazionismo (art. 18).

     L'articolo 18 della L.R. n. 2/2003 prevede la costituzione di tre distinti registri:

     a) delle Associazioni aventi sede nel territorio regionale;

     b) dei Circoli veneti all'estero;

     c) dei comitati e federazioni di circoli veneti all'estero.

 

11.1 Registro regionale delle Associazioni.

     Possono esservi iscritte le associazioni che hanno sede nel territorio regionale e operano da almeno tre anni a favore dei Veneti nel mondo.

     La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, va indirizzata al Presidente della Giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

     1) copia autenticata dell'atto costitutivo;

     2) copia autenticata dello Statuto, nel testo vigente al momento della domanda;

     3) elenco delle sedi in Italia e all'estero, distinte tra sedi di diretta emanazione dell'associazione e sedi di altre associazioni aderenti o affiliate, con l'indicazione, per ciascuna, dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza, del nome del Presidente e degli eletti alle cariche sociali;

     4) relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda;

     5) bilancio consuntivo dei tre anni precedenti.

     Possono essere inserite nel registro regionale in argomento anche le associazioni aventi ambito sovra-regionale, a condizione che la delegazione o sezione che ha sede nel territorio regionale operi con propria autonomia di gestione e di programmazione a favore delle comunità venete all'estero. L'autonomia dovrà risultare, in particolare, dalla facoltà del responsabile in sede regionale di convocare l'assemblea dei soci e di nominare i propri organi direttivi, compresi quelli che hanno la rappresentanza verso i terzi. Nel caso specifico, l'istanza di iscrizione al registro e la relativa documentazione, compresa la dichiarazione relativa alla autonomia gestionale ed amministrativa della sezione o delegazione operante nel Veneto; devono essere presentate e sottoscritte dal Presidente nazionale dell'Associazione.

     Dal registro in argomento sono escluse:

     a) le realtà affiliate ad altre associazioni;

     b) le associazioni aventi ambito di riferimento intra-provinciale;

     c) le confederazioni di associazioni.

     Non saranno comunque iscritte al registro regionale le associazioni che non dimostrino capacità organizzativa adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

 

11.2 Registro dei circoli veneti all'estero.

     Possono esservi iscritti soltanto i Circoli veneti all'estero, operanti da almeno tre anni e che abbiano al meno cento iscritti.

     La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, va indirizzata al Presidente della Giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

     1) copia autenticata dell'atto costitutivo (con traduzione, in lingua italiana, se redatto in altra lingua);

     2) copia autenticata dello Statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);

     3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il numero dei soci effettivi, aggiornato alla data della istanza: il numero dichiarato dovrà corrispondere a singole persone fisiche, regolarmente tesserate;

     4) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo, contenuto e costo degli interventi, circa l'attività svolta a favore degli emigrati Veneti, nei tre anni precedenti la domanda.

     E’ esclusa l'iscrizione dei circoli che, pur comprendendo tra i propri iscritti una significativa componente regionale veneta, non prevedano nel proprio statuto una specifica connotazione finalizzata alla tutela della identità veneta nella nostra comunità residente all'estero.

 

11.3 Registro regionale dei Comitati e federazioni di circoli veneti all'estero.

     Possono esservi iscritti soltanto i comitati e le federazioni di circoli all'estero, operanti da almeno tre anni e cui aderisca la maggioranza dei circoli veneti, iscritti all'apposito registro, presenti nello Stato.

     La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, va indirizzata al Presidente della Giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

     1. copia autenticata dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);

     2. copia autenticata, dello Statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);

     3. elenco dei circoli aderenti, con l'indicazione, per ciascuno, dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza, del nome del Presidente e degli eletti alle cariche sociali;

     4. relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo, contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda;

     5. bilancio consuntivo dei tre anni precedenti.

     Sulla base delle istanze pervenute, entro 120 giorni dalla data di ricezione delle stesse, fatta salva l'interruzione del termine stesso per chiarimenti o integrazioni di documentazione, si provvede ad inserire nell'apposito registro regionale le realtà associative rispondenti ai requisiti richiesti e in ordine con la documentazione di rito: allo scopo, si procede mediante decreto del dirigente della struttura amministrativa competente. Ove necessario, potrà essere sentita nel merito la Consulta dei Veneti nel mondo. La Giunta regionale provvede, con periodicità triennale, alla revisione generale dei registri, disponendo l'espunzione delle realtà non più rispondenti ai requisiti di legge.

     Le associazioni, i comitati e federazioni già iscritte ai rispettivi registri ai sensi della L.R. 25/1995, sono iscritti di diritto ai registri istituiti all'art. 18 della L.R. 2/2003; relativamente al registro dei circoli, si dà atto che il medesimo articolo, c. 2, lett. b), riferito esclusivamente a circoli aventi sede all'estero, non consente l'iscrizione di circoli attivi nel Veneto o in altre Regioni d'Italia.

 

12. Abrogazione.

     La presente Circolare sostituisce ad ogni conseguente effetto la precedente Circolare n. 13 del 9 agosto 2000 (pubblicata nel B.U.R. del 29 agosto 2000, n. 77), che deve intendersi abrogata.


[1] Punto così sostituito dalla D.G.R. 7 marzo 2006, n. 584.