§ 5.2.88 - Circolare 9 agosto 2000, n. 13.
Direttive per l'applicazione della L.R. 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni. "Interventi regionali per i Veneti nel mondo".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/08/2000
Numero:13

§ 5.2.88 - Circolare 9 agosto 2000, n. 13. [1]

Direttive per l'applicazione della L.R. 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni. "Interventi regionali per i Veneti nel mondo".

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 21 luglio 2000, n.

2401).

(B.U. n. 77 del 29 agosto 2000).

 

     La Legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, che definisce gli interventi in favore dei Veneti nel mondo, ha recentemente subito alcune sostanziali modifiche con la pubblicazione della L.R. 9 agosto 1999, n. 30 (pubblicata sul B.U.R. n. 69 del 10.8.1999), nonché di altre specifiche disposizioni normative. Ciò rende ora necessaria una aggiornata esplicazione della norma, che, nel riassumerne l'assetto generale, ne evidenzi le variazioni e le integrazioni intervenute, fornendo indicazioni atte a facilitare l'accesso agli interventi regionali a chiunque ne abbia titolo.

     Non è superfluo ricordare che i cittadini Veneti che rimpatriano dopo lunghi anni di lavoro all'estero hanno spesso difficoltà a trovare punti di riferimento nel Paese d'origine e non sempre hanno una adeguata conoscenza delle normative vigenti, vivendo di fatto una reale situazione di disagio.

 

     1 Finalità degli interventi regionali (art. 1).

     Scopo degli interventi regionali è di:

     - sviluppare relazioni economiche e valorizzare le professionalità dei cittadini di origine veneta residenti all'estero;

     - tutelare, con forme di partecipazione e solidarietà, i lavoratori di origine veneta e le loro famiglie;

     - agevolare quelli che rientrino definitivamente nel Veneto;

     - promuovere, conservare e tutelare il valore della identità veneta e rinsaldare i rapporti con la Regione.

 

     2 Destinatari degli interventi (art. 2).

     Si precisa anzitutto che, con l'espressione "cittadino di origine veneta, per nascita o residenza", riportata dall'articolo 2, comma 1, deve intendersi:

     a) il cittadino italiano nato nel Veneto, indipendentemente dal Comune di ultima residenza in Italia al momento dell'emigrazione.

     b) il cittadino italiano, a prescindere dal luogo di nascita, residente in un Comune del Veneto al momento dell'emigrazione.

     Gli interventi previsti dalla L.R. 25/95 sono rivolti ai cittadini di origine veneta aventi i seguenti requisiti:

     1) abbiano, in ogni caso, maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi. Tale requisito deve intendersi posseduto qualora, nel quinto anno di residenza ininterrotta all'estero, si sia maturato un periodo continuativo di lavoro superiore a sei mesi;

     2) siano rientrati definitivamente nel Veneto da non più di quattro anni.

     Gli interventi sono inoltre estesi ai familiari conviventi di cittadini di origine veneta, al coniuge superstite, nonché ai loro discendenti, purché residenti all'estero. Ciò esclude, ad esempio, la possibilità di accedere a contributi per sostegno di spese in materia di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 17, o agli interventi di tipo socio-assistenziale, contemplati dall'art. 18.

     Non rientrano tra i destinatari della legge i dipendenti di ruolo dello Stato (insegnanti, personale diplomatico, ecc.) e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

 

     3 Conferenza Permanente dei Veneti nel mondo (art. 5).

     La Legge regionale 9 agosto 1999, n. 30, ha modificato l'articolo 5 della L.R. n. 25/95, relativamente alla partecipazione alla Conferenza Permanente dei Veneti nel mondo, convocata in occasione della predisposizione del Piano triennale e ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai fini dell'attuazione della legge.

     Nello specifico, rispetto al testo precedente, è aumentato di dieci unità (da 21 a 31) il numero dei cittadini di origine veneta aventi titolo a partecipare ai lavori, su designazione del Comitato Permanente dei Veneti nel mondo (descritto al punto successivo), sentiti i Comitati e le federazioni all'estero, iscritti al registro regionale. Hanno inoltre titolo a partecipare i componenti del Comitato sopra menzionato e i rappresentanti dei Comitati e federazioni estere riconosciuti. Sono infine precisate più puntualmente le categorie di amministratori e rappresentanti di enti pubblici, organismi economici, culturali, sociali, sindacali e religiosi, invitati su indicazione della Giunta Regionale.

 

     4 Comitato Permanente per i Veneti nel mondo (art. 6).

     La L.R. 30/99 ha modificato sostanzialmente l'articolo 6 della L.R. 25/95, abolendo il Comitato Permanente delle Associazioni Venete (composto dai Presidenti delle Associazioni venete di emigrazione riconosciute) e istituendo il Comitato Permanente per i Veneti nel mondo.

     Pur rimanendo immutate le competenze e le finalità rispetto all'organismo precedente, pressoché raddoppiato ne risulta il numero dei componenti. Oltre ai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni Venete di emigrazione, l'organismo è ora costituito anche da rappresentanti designati dall'ANCI, dall'URPV, dalle C.C.I.A.A., dalle Università del Veneto, dalla Conferenza Episcopale Triveneta e dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei Veneti nel mondo.

     Costituisce novità anche la partecipazione, in occasione della riunione del Comitato dedicata alla approvazione della proposta di programma annuale di attività, di quattro rappresentanti delle aree geografiche europea, latino-americana e anglofona, di cui uno almeno in rappresentanza dei giovani, designati dai rispettivi Comitati e federazioni riconosciuti.

     Significativa novità è data, infine, dalla previsione della figura del Vicepresidente, eletto dal Comitato nella prima riunione e scelto tra i componenti rappresentanti le Associazioni.

 

     5 Conferenze d'area (art. 7).

     Altra importante novità apportata dalla L.R. 30/99 consiste nella previsione di Conferenze d'area, da realizzare all'estero, negli anni in cui non venga convocata la conferenza Permanente.

     Alle Conferenze d'area sono invitati i rappresentanti dei Circoli e dei Comitati o delle Federazioni, iscritti ai registri regionali, dell'area geografica individuata nella programmazione annuale della Giunta, nonché le rappresentanze degli enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia, nel Veneto e nell'area prescelta.

 

     6 Iniziative e attività culturali (art. 9).

     Al fine di conservare e tutelare il valore del Paese di origine e rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto, la Regione favorisce la realizzazione di specifiche iniziative e attività culturali rivolte ai Veneti nel mondo.

     Le iniziative e le attività culturali previste dall'art. 9, promosse direttamente dalla Regione o proposte dagli organismi indicati al comma 2 dell'art. 20, sono inserite nel programma annuale degli interventi che determina le modalità della loro attuazione e l'entità dei finanziamenti.

     Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le Associazioni aventi titolo, possono presentare proposte di iniziative e attività da realizzare autonomamente o in concorso con la Regione, entro il termine del 30 settembre.

     Le proposte devono contenere:

     1) relazione sui contenuti dell'iniziativa;

     2) programma, con l'indicazione di tempi e luoghi di realizzazione;

     3) organismi interessati nella realizzazione, nel Veneto e/o all'estero;

     4) previsione articolata della spesa, con l'indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento.

 

     7 Informazione (art. 10).

     L'articolo 10 della L.R. 25/95 prevede una specifica azione di informazione rivolta ai Veneti nel mondo, da realizzare nell'ambito dei programmi di informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti delle realtà venete, previste dalla L.R. 10 gennaio 1984, n. 5.

     E' già attivo dal 1996 il sito Internet della Regione

(www.regione.veneto.it), nell'ambito del quale funziona il mensile telematico "Veneti nel mondo". Inoltre annualmente possono essere previste ulteriori azioni di informazione. Tali iniziative, che possono essere realizzate dalla Regione anche in collaborazione con le Associazioni aventi i requisiti richiesti dall'articolo 20 della L.R. 25/95, vengono inserite nel programma annuale degli interventi, che indica modalità e i tempi di realizzazione.

     Le proposte devono contenere:

     1) relazione sui contenuti dell'iniziativa proposta o attività per cui viene richiesto il contributo regionale;

     2) programma dell'iniziativa, con tempi e modi di attuazione ed indicazione dei destinatari. Se trattasi di offerta di riviste, periodici o altre pubblicazioni, studi e ricerche e ogni altro materiale a stampa o su supporti audio, video o informatici da diffondere tra le comunità dei Veneti nel mondo, alle proposte deve essere allegata copia del materiale stesso.

     3) Previsione di spesa per la realizzazione dell'iniziativa, con indicazioni di eventuali altre fonti di finanziamento per la stessa, o costo unitario del materiale proposto.

 

     8 Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche e audiovisive (art. 11).

     Al fine di promuovere la conoscenza delle tematiche relative al fenomeno delle migrazioni venete la Regione può assegnare annualmente riconoscimenti per tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, bibliografiche o audiovisive prodotte da cittadini residenti nel Veneto o da Veneti residenti all'estero.

     Il programma degli interventi può riservare allo scopo una quota dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo alla L.R. 25/95 per la concessione dei suddetti riconoscimenti, definendo le specifiche modalità di concessione.

     I soggetti interessati aventi titolo e gli organismi associativi indicati all'articolo 20 della L.R. 25/95, possono presentare proposta al Presidente della Giunta Regionale, inviando copia della produzione per la quale si chiede il riconoscimento, entro il 30 settembre.

     Il riconoscimento viene accordato dalla Giunta regionale, che può avvalersi anche del parere di specifici organismi scientifici.

 

     9 Formazione e riqualificazione professionale (art. 12).

     La Regione assume iniziative finalizzate ad agevolare il reinserimento dei Veneti che rientrino definitivamente nel territorio regionale, promuovendo la realizzazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, in concorso con i piani nazionali e comunitari.

     I corsi possono essere organizzati e gestiti, oltre che dai soggetti indicati nella L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 sull'ordinamento del sistema regionale di formazione professionale, anche dalle Associazioni che operano a favore dei Veneti all'estero iscritte al Registro di cui all'art. 20 della L.R. 25/95.

 

     10 Inserimento scolastico (art. 13).

     L'art. 13 della L.R. 25/95 prevede che la Regione, in conformità con programmi nazionali e comunitari o con il concorso di associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione, promuova:

     a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento per i Veneti che rimpatriano;

     b) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alla precedente lettera a);

     c) iniziative volte a garantire il diritto allo studio;

     Al fine dell'inserimento nel programma annuale degli interventi in materia di emigrazione di progetti attuativi dell'articolo 13, gli organismi interessati devono presentare al Presidente della Giunta Regionale proposte entro il 30 settembre.

     Nelle proposte devono essere evidenziate:

     a) per i corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento:

     - luogo e durata dei corsi, nonché periodo presumibile dell'avvio;

     - modalità di iscrizione;

     - programma dei corsi, con indicazione delle professionalità dei docenti e delle istituzioni scolastiche di riferimento;

     - previsione articolata di spesa:

     b) per gli incontri, i convegni e i seminari per operatori impegnati nei corsi suddetti:

     - luogo e data presumibile dell'incontro;

     - area della Regione interessata e numero presumibile dei partecipanti;

     - programma articolato, con indicazione dei relatori;

     - previsione articolata di spesa.

     c) per le iniziative atte a garantire il diritto allo studio:

     - relazione su motivazioni, modalità e tempi di attuazione;

     - oggetti interessati;

     - revisione articolata di spesa.

 

     11 Corsi di aggiornamento e di riqualificazione (art. 14).

     L'art. 14 della L.R. 25/95 prevede la promozione di corsi, anche residenziali, per aggiornamento culturale, sociale e di qualificazione al lavoro, effettuati nel Veneto o all'estero, indirizzati a giovani oriundi Veneti residenti all'estero.

     Al fine dell'inserimento nel programma annuale, gli enti, le istituzioni e le associazioni interessate a collaborare con la Regione per la realizzazione dei corsi suddetti dovranno presentare al Presidente della Giunta Regionale proposte entro il 30 settembre.

     Le proposte devono contenere:

     1) relazione sui contenuti del corso, con indicazione di eventuali partners nel Veneto o all'estero;

     2) luogo, durata e data di avvio del corso;

     3) modalità di selezione;

     4) previsione articolata di spesa.

 

     12 Attività promozionali realizzate all'estero (art. 15).

     L'articolo 15 della L.R. 25/95 prevede l'attività promozionale all'estero nei settori economico, turistico e culturale.

     Per la promozione all'estero delle produzioni venete nei settori primario e secondario, saranno seguite le procedure previste dalla L.R. 16/1980 e successive modificazioni, recante disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle iniziative regionali di promozione economica.

     Nel programma annuale degli interventi per i Veneti nel mondo, possono essere inserite altre iniziative di promozione all'estero di carattere economico, turistico o culturale che possono essere realizzate dagli organismi associativi di cui all'articolo 20 della L.R. 25/95 con il concorso della Regione.

     A tal fine i soggetti aventi titolo possono presentare proposte al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre.

     Le proposte devono contenere:

     1) relazione sui contenuti dell'iniziativa, con indicazione degli eventuali partners esteri che collaborano alla realizzazione;

     2) programma, con indicazione dei tempi e dei luoghi della realizzazione;

     3) previsione articolata della spesa, con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento richiesto o concesso da organismi pubblici o privati.

 

     13 Soggiorni, scambi e turismo sociale (art. 16).

     La Regione promuove e favorisce, anche in collaborazione con altre Regioni, con enti ed organismi pubblici e privati:

     a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Veneti all'estero e i loro discendenti;

     b) iniziative di turismo sociale, al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto;

     c) iniziative di interscambio.

     Per tali iniziative la Giunta Regionale ha facoltà di utilizzo delle somme previste dalla L.R. 8 novembre 1983, n. 54.

     Per tali interventi, gli enti e gli organismi pubblici e privati interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre.

     Le domande devono contenere:

     1) relazione sui contenuti e le modalità di attuazione dell'iniziativa, con indicazione di eventuali partners esteri impegnati nella realizzazione;

     2) programma dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi di attuazione;

     3) previsione articolata della spesa, con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento richiesto o concesso da organismi pubblici o privati.

 

     14 Contributi per costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio (art. 17).

     L'articolo 17 della L.R. 25/95, come da ultimo modificato con L.R. 30/99 e L.R. 5/2000 (art. 19), prevede l'erogazione di contributi regionali "una tantum" per acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile situato nel territorio regionale, da destinare ad abitazione del nucleo familiare del cittadino veneto che, dopo il previsto periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, rientri definitivamente nel territorio regionale.

     I contributi possono essere concessi per acquisto od interventi effettuati nell'arco dei quattro anni precedenti la data del rientro definitivo e nei quattro anni successivi all'anno della concessione del contributo.

     L'alloggio per il quale venga concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

     Hanno titolo ad inoltrare domanda di contributo coloro i quali risultino in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano cittadini veneti, per nascita o residenza. In tale definizione devono comprendersi sia i cittadini italiani nati nel Veneto, indipendentemente dal Comune di ultima residenza al momento dell'emigrazione, sia i cittadini italiani residenti in un Comune del Veneto al momento dell'emigrazione, indipendentemente dal luogo di nascita. Sono esclusi i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero.

     b) abbiano risieduto all'estero per almeno cinque anni consecutivi, per motivi di lavoro, dipendente o autonomo. Il requisito di legge relativo al periodo di permanenza all'estero s'intende soddisfatto qualora, nel quinto anno di residenza continuativa all'estero, si sia maturato un periodo di lavoro superiore a sei mesi;

     c) siano rientrati definitivamente nel Veneto da non più di quattro anni.

     Limitatamente alla richiesta di contributo per costruzione o per acquisto di alloggio, i richiedenti e i componenti del nucleo familiare devono, inoltre:

     - non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

     - non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

     Limitatamente alla richiesta di contributo per ristrutturazione o restauro di alloggio, il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono:

     - possedere quale unica proprietà idonea e adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'immobile oggetto dei lavori, ovvero poter esercitare su tale unico immobile, idoneo e adeguato alle esigenze del nucleo familiare, diritti di usufrutto, di uso o di abitazione.

     - non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

 

     14.1 Modalità di presentazione della domanda.

     Le domande, unitamente ai documenti richiesti, vanno indirizzate entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia.

     Allo scopo deve essere utilizzato unicamente il modello di domanda allegato alla presente Circolare, che consente di effettuare, contestualmente alla domanda, anche l'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     La domanda di contributo e contestuale dichiarazione, se consegnata personalmente al Servizio per il Coordinamento dei rapporti con i Veneti nel mondo della Regione, deve essere sottoscritta alla presenza del personale addetto alla ricezione, previa esibizione di idoneo documento identificativo; nel caso di invio a mezzo posta, alla richiesta firmata e ai prescritti documenti deve essere aggiunta copia fotostatica di documento di identificazione del firmatario. Tutti i documenti allegati, ad eccezione della copia fotostatica del documento identificativo, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

 

     14.2 Documenti specifici da allegare alla domanda.

     14.2.1 Nel caso di richiesta di contributo per costruzione, alla domanda secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà allegarsi:

     - licenza edilizia;

     - perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo, redatta dal tecnico incaricato o dalla ditta appaltatrice dei lavori, comprensiva di eventuali costi per lavori eseguiti direttamente dal richiedente il contributo.

     Se i lavori sono già stati eseguiti, nei tempi previsti dalla legge, alla domanda dovrà essere allegata perizia giurata circa lo stato finale dei lavori.

     14.2.2 Nel caso di richiesta di contributo per acquisto, alla domanda, secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà allegarsi:

     - atto di compravendita non anteriore di quattro anni alla data del rientro definitivo o preliminare di acquisto.

     14.2.3 Nel caso di richiesta di contributo per ristrutturazione, restauro, risanamento, completamento, alla domanda, secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà allegarsi:

     - titolo di proprietà dell'immobile del quale vengono effettuati i lavori (in copia autenticata);

     - perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo, redatta dal tecnico incaricato o dalla ditta appaltatrice dei lavori, comprensiva di eventuali costi per lavori eseguiti direttamente dal richiedente il contributo.

     Se i lavori sono già stati eseguiti, nei tempi previsti dalla legge, alla domanda dovrà essere allegata perizia giurata circa lo stato finale dei lavori.

 

     14.3 Criteri per la concessione del contributo.

     Il contributo regionale viene quantificato sulla base del reddito familiare lordo e della spesa sostenuta e documentata. La Giunta Regionale, sulla scorta dell'istruttoria effettuata sulle domande presentate entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, approva la graduatoria dei beneficiari dei vari tipi d'intervento.

     I contributi sono ripartiti secondo i seguenti criteri reddituali al lordo:

     - reddito familiare oltre L. 150.000.000 (Euro 77.468,53): non ammessi;

     - reddito familiare superiore a L. 75.000.000 (Euro 38.734,27) e inferiore a L. 150.000.000 (Euro 77.468,53): massimo fino al 5% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare superiore a L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) e inferiore a L. 75.000.000 (Euro 38.734,27): massimo fino al 10% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare superiore a L. 25.000.000 (Euro 12.911,42) e inferiore a L. 50.000.000 (Euro. 25.822,84): massimo fino al 15% della spesa sostenuta;

     - reddito familiare inferiore a L. 25.000.000 (Euro 12.911,42): massimo fino al 20% della spesa sostenuta.

     Il contributo non potrà superare, in ogni caso, l'importo di L. 40.000.000 (Euro 20.658,28). Qualora l'entità dei contributi, definiti secondo i criteri sopra esposti, superi la disponibilità finanziaria assegnata al capitolo di bilancio dell'anno di competenza, i contributi saranno ridotti proporzionalmente, fino a rientrare nei limiti delle disponibilità.

 

     14.4 Modalità di erogazione dei contributi.

     Il contributo assegnato per acquisto:

     - viene erogato in unica soluzione, su presentazione del contratto di compravendita e relativa nota di trascrizione (in copia autenticata).

     Il contributo assegnato per costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro o completamento:

     - viene erogato, in unica soluzione, su presentazione del certificato di abitabilità/agibilità (se non previsto: dichiarazione del Comune ove è ubicato l'immobile) e dello stato finale dei lavori, con perizia giurata sui costi sostenuti, contenente in analisi l'elenco delle opere eseguite e i relativi costi sostenuti, le ditte che hanno eseguito i lavori e l'eventuale quantificazione del valore dei lavori eseguiti direttamente dal richiedente il contributo, l'importo complessivo sostenuto dal proprietario, nonché la data di inizio e di ultimazione dei lavori eseguiti. Inoltre, qualora i lavori eseguiti non richiedano il rilascio del certificato di abitabilità, della cosa dovrà essere fatta espressa dichiarazione nella perizia.

     La documentazione richiesta deve essere presentata, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del contributo, entro i quattro anni successivi all'anno della concessione del contributo.

 

     15 Interventi socio-assistenziale (art. 18).

     L'articolo 18 della L.R. n. 25/95 prevede la concessione di contributi straordinari a favore di Veneti emigrati che rientrino definitivamente nella Regione d'origine.

     Le domande di contributo vanno presentate al Comune veneto in cui viene fissata la residenza, entro quattro anni dalla data del rimpatrio e possono riguardare:

     a) contributo per le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo nel Veneto, con un limite massimo del 50% del costo del biglietto ferroviario di 2a classe o del biglietto aereo in classe turistica;

     b) contributo fino ad un massimo del 50% della spesa documentata per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie, con esclusione delle spese doganali;

     c) contributo fino ad un massimo del 50% della spesa per la traslazione della salma dei cittadini di origine veneta, di cui all'art. 2 della L.R. n. 25/95, deceduti all'estero. La somma è rimborsabile al coniuge superstite, a figli o parenti o, comunque, a chi, mediante presentazione di idonea documentazione di spesa, dimostri di avere sostenuto il relativo onere;

     d) contributi fino ad un massimo del 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in Paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei minimi previdenziali;

     e) contributi per spese di prima sistemazione.

     All'erogazione dei contributi provvederà il Comune di residenza.

     Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'entità del contributo, si rinvia agli ordinamenti dei singoli, Comuni.

     La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai Comuni sulla base delle istanze pervenute da parte degli stessi entro il mese di febbraio, munite degli atti deliberativi della concessione di contributi effettuati nell'anno precedente.

     Non sono consentiti interventi nei casi in cui sussistano diritti a contributi o rimborsi da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

     Gli interventi straordinari previsti dall'art. 18 della L.R. n. 25/95 non pregiudicano eventuali altri interventi dei Comuni per attività assistenziali che rientrino tra le normali iniziative attuate a norma della L.R. n. 55/82 e successive modifiche.

 

     16 Riconoscimenti a cittadini di origine veneta residenti all'estero (art. 19).

     L'art. 19 della L.R. n. 25/95 prevede che la Giunta Regionale definisca criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome dei Veneti nel mondo.

     Specifici riconoscimenti possono essere assegnati dalla Giunta Regionale a cittadini di origine veneta i quali:

     a) abbiano lavorato all'estero per almeno 30 anni;

     b) abbiano lavorato all'estero per almeno 50 anni;

     c) siano segnalati da istituzioni dei Paesi di residenza;

     d) ricoprano ruoli particolarmente significativi a livello istituzionale nei Paesi di residenza;

     e) ricoprano ruoli particolarmente significativi nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia e del sociale, nei Paesi di residenza.

     Le indicazioni per il conferimento del riconoscimento possono essere avanzate, oltre che dalle autorità estere di cui al sopra indicato punto c), dalle federazioni e comitati di circoli veneti all'estero, dalle associazioni e dai circoli veneti iscritti ai registri previsti dall'articolo 20 della L.R. 25/95, nonché da enti locali ed economici del Veneto.

     Alla indicazione dovrà essere allegata, a seconda del caso, o documentazione comprovante il possesso del requisito circa gli anni di permanenza all'estero o curriculum vitae e professionale del candidato, con una breve relazione nella quale siano evidenziati i particolari meriti dello stesso ad onore del Veneto nel mondo.

     Sulla base delle indicazioni pervenute entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, la Giunta Regionale dispone annualmente il conferimento degli attestati di riconoscimento e definisce le modalità della loro consegna.

 

     17 Associazionismo (art. 20).

     L'articolo 20 della L.R. n. 25/95 prevede la costituzione di tre distinti registri:

     a) delle Associazioni aventi sede principale nel Veneto e operanti da almeno cinque anni a favore dei Veneti nel mondo.

     Le Associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 20 possono richiedere l'iscrizione presentando domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata di:

     1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

     2) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni a favore degli emigrati. In particolare, dovranno essere indicate le sedi all'estero, nella regione e nelle altre regioni, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi:

     3) una dettagliata relazione illustrativa, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, sull'attività svolta fra e per gli emigrati veneti nel quinquennio precedente la domanda.

     Possono essere inserite nel registro anche le Associazioni aventi delegazione o sezione con sede nel territorio regionale, operanti con propria autonomia di gestione e di programmazione a favore delle comunità venete all'estero.

     b) dei Circoli veneti all'estero o in altre regioni italiane, che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni.

     I Circoli aventi i requisiti previsti per l'iscrizione possono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata di:

     1) copia dell'atto o del documento di costituzione del circolo;

     2) dichiarazione del Presidente del Circolo attestante il numero degli iscritti;

     3) dettagliata relazione illustrativa sull'attività svolta dal circolo nell'ultimo triennio.

     La domanda può essere fatta pervenire per il tramite delle Associazioni, di cui al punto a).

     La Giunta Regionale provvede, con cadenza triennale, alla revisione del Registro.

     c) dei Comitati e delle Federazioni all'estero e in altre regioni italiane, cui aderisca almeno la maggioranza dei circoli veneti presenti nel Paese e che svolgano attività da almeno tre anni.

     I Comitati o federazioni che possiedano i requisiti previsti dall'art. 20, possono richiedere l'iscrizione presentando domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata di:

     1) atto costitutivo del Comitato;

     2) elenco dei circoli aderenti;

     3) dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Comitato o Federazione che i Circoli aderenti rappresentano la maggioranza dei circoli veneti presenti nel Paese;

     4) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal Comitato o federazione nell'ultimo triennio.

 

     18 Abrogazione.

     La presente Circolare sostituisce ad ogni conseguente effetto la precedente Circolare n. 21, del 17 ottobre 1995 (pubblicata nel B.U.R. del 27 ottobre 1995, n. 97), che deve intendersi abrogata.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dalla Circolare 30 dicembre 2003, n. 6.