§ 5.2.92 - L.R. 7 maggio 2002, n. 9.
Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/05/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi di promozione regionale.
Art. 3.  Contributi a favore degli Enti locali.
Art. 4.  Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.
Art. 5.  Osservatorio regionale per la sicurezza.
Art. 5 bis.  Clausola valutativa.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norma di prima applicazione.
Art. 8.  Norma abrogativa.


§ 5.2.92 - L.R. 7 maggio 2002, n. 9.

Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

(B.U. n. 47 del 10 maggio 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell’ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

 

     Art. 2. Interventi di promozione regionale.

     1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:

     a) diffondere una cultura della legalità e  un’ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo;

     b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;

     c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d’intesa tra gli enti;

     d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione

     2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l’acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

 

     Art. 3. Contributi a favore degli Enti locali.

     1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

     a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;

     b) l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;

     c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell’incolumità personale;

     d) interventi contro l’usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell’alcolismo e a favore della sicurezza stradale;

     e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;

     f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell’impatto di sicurezza.

     2. I progetti possono essere presentati da:

     a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti [1];

     b) comuni con popolazione di almeno 10.000 abitanti [2];

     c) [comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62] [3];

     d) unioni montane [4];

     e) province e Città metropolitana di Venezia [5].

     3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l’assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.

     3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale [6].

 

     Art. 4. Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.

     1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.

     2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.

     3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

     4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. Osservatorio regionale per la sicurezza.

     1. L’Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all’articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:

     a) un comitato tecnico scientifico;

     b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell’attività di cui alla presente legge.

     2. L’Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

     a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;

     b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

 

     Art. 5 bis. Clausola valutativa. [7]

     1. La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Le spese di natura corrente indotte dall’attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

     a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5: euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

     b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d): euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004; trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all’u.p.b. U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità”, mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

     2. Le spese d’investimento indotte dall’attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

     a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2: euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004;

     b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), e), f): euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

     c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche, ai sensi dell’articolo 4: euro 1.033.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004; trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse stanziate all’u.p.b. U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza”, che vengono incrementate mediante prelevamento di euro 4.520.000,00 dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 1 in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

 

     Art. 7. Norma di prima applicazione.

     1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. Per quanto previsto dall’articolo 4, limitatamente all’anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7: “Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali”.

 

     Art. 8. Norma abrogativa.

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 ”Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali” e la legge regionale 26 maggio 1980, n. 67 “Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche”.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 21 marzo 2024, n. 7.