Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 21/03/2024 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 |
Art. 2. Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.2.213 - L.R. 21 marzo 2024, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".
(B.U. 26 marzo 2024, n. 39)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
“Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della
4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della
5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.
Art. 2. Introduzione dell’articolo 5 bis alla
“Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.”
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.