§ 4.4.141 - L.R. 16 agosto 2007, n. 20.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/08/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 3.  Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.
Art. 4.  Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 [...]
Art. 5.  Modifica dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...]
Art. 6.  Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni.
Art. 7.  Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni.
Art. 8.  Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 10.  Modifica dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni.
Art. 11.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 12.  Modifica all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive [...]
Art. 14.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali [...]
Art. 15.  Modifica dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 16.  Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
Art. 17.  Disposizioni applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
Art. 18.  Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
Art. 19.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.4.141 - L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente

(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di difesa del suolo

 

Art. 1. Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità.

     1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.

     2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d’acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall’autorità competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un’ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorità di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attività produttiva conseguente, il concessionario non avrà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

     1. Dopo la lettera b) all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni, è inserita la seguente:

“b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all’articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata  di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.”.

 

     Art. 3. Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.

     1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, nell’ipotesi in cui non si proceda all’espropriazione, dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate dall’espansione delle acque.

     2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.

     3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell’indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.

     4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d’acqua previsti.

     5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.

 

     Art. 4. Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

     1. Al comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, dopo le parole: “per uso potabile” sono inserite le seguenti: “, igienico sanitario”.

     2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

“2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter non si applica altresì alle istanze:

a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all’articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni;

b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso;

c) di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica;

d) di concessione di derivazione d’acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente.

2 quinquies. Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l’esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2 quater.”.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all’esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l’incolumità delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò necessari.”.

     4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis)  le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora l’intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune.”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”e successive modificazioni.

     1. Al comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, le parole: “contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali” sono sostituite dalle parole: “contributi alle scuole materne non statali.”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, dopo le parole: “alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “e straordinaria”.

 

     Art. 6. Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni.

     1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 7. Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni. [1]

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:

a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili;

b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.”.

     3. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, dopo le parole: “se diversi dagli stessi e” sono inserite le seguenti: “qualora i contributi di cui all’articolo 4 siano stati concessi per interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili,”.

 

     Art. 8. Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.

     1. Il certificato previsto dall'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall'ufficio del genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e munito del visto comunale dell’avvenuto deposito.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.

3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali.”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni.

     1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti “settanta per cento”.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

     1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 12. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

          E' istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

          La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:

a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;

b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;

c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente;

d) dal dirigente regionale  della struttura competente in materia di lavori pubblici;

e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica;

f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di agricoltura;

g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;

h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di geologia;

i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa del suolo;

j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari legislativi;

k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di programmazione;

l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;

m) dal direttore generale dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;

n) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;

o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;

p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

          Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente.

          I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò espressamente delegati dal dirigente della struttura.

          Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

          La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

          Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materia trattate:

a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore dell’agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo le rispettive competenze;

b) il presidente dell’autorità d’ambito in materia di servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani competente per territorio o un suo delegato;

c) l’ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo delegato;

d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o loro delegati.

          Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate: della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera p).

          Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:

a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;

b) studiosi e tecnici;

c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

          Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, il suo sostituto.

          La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.”

     2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I sei componenti esperti di nomina consiliare della Commissione tecnica regionale sezione ambiente attualmente insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.

     3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data d’entrata in vigore della presente legge.

     4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

     1. L’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni è così sostituito:

“Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.

1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 71 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996 è comprovata dall’attestazione di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis e dall’esposizione sul veicolo a motore del bollino blu.

3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.

4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” e successive modificazioni.”.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni.

     1. Nel testo della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni le parole: “direzione centrale” e “struttura centrale” sono sostituite dalle seguenti parole: “direzione generale”.

     2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, è inserita la seguente:

“n bis)  svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;”.

     3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. L’ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.”.

     4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’ARPAV;”.

     5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all’articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.”.

     6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;”.

     7. L’articolo 12 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 12. Organizzazione.

1. L’ARPAV si articola in:

a) direzione generale;

b) dipartimenti provinciali e regionali.”.

     8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico - scientifica”.

     9. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è così sostituito:

“6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.”.

     10. I commi 2, 3, 4, 5 e 12 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.

     11. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole: “alle aree della direzione centrale” sono sostituite dalle seguenti: “alle aree funzionali della direzione generale”.

     12. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;”.

     13. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.

     14. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 14 bis. Dipartimenti regionali.

1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.

2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.

3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le materie di competenza dell’Agenzia.

4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.”.

     15. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole “della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali”.

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni. [2]

     [1. Il comma 2 ter dell’articolo 12 della legge regionale n. 5/1998, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2 ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, tutte le Autorità d’ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è trasferita alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d’ambito entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Autorità d’ambito interregionali contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorità d’ambito, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del fondo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere.”.]

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

     1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente;”.

     2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall’ARPAV, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c).”.

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d’intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all’approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell’osservanza delle modalità e del procedimento  tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale.”.

     4. Il comma 4 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.

     1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, è abrogata.

     2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, è inserita la seguente:

“c bis) rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;”.

     3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.

 

     Art. 17. Disposizioni applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.

     1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, ovvero per i medesimi progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo degli stessi materiali è consentito senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3 dell’articolo 186, ed il previsto parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel provvedimento di approvazione dell’autorità amministrativa competente, a condizione che il soggetto proponente alleghi al progetto dell’intervento - o, per i progetti già approvati, presenti prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, alla medesima autorità - una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento. Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.

     2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, gli interventi manutentivi di piccola entità che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186, per l’esecuzione dei quali l’approvazione di un progetto da parte dell’autorità amministrativa competente non sia espressamente prevista, non sono sottoposti al parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAV) di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 186 e la verifica analitica di cui al comma 3 del medesimo articolo 186 non è necessaria, a condizione che il soggetto titolare dell’intervento presenti all’Autorità amministrativa comunale, prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto altresì a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.

     3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, una cartografia predisposta dall’ARPAV secondo i criteri e le indicazioni contenuti in apposita convenzione da sottoscriversi fra la stessa ARPAV e la Regione del Veneto. La cartografia rappresenta la designazione e la mappatura delle aree del territorio regionale che non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed è predisposta all’esito di verifiche tecnico scientifiche da parte dell’ARPAV sull’eventuale presenza di elementi contaminanti nelle aree mappabili. Sono attività o eventi di potenziale contaminazione, in particolare:

     a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della Direttiva 27 giugno 1967, n. 548/CEE, del Consiglio “concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modificazioni;

     b) la localizzazione di impianti:

     1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo i contenuti dell’Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio 1989, “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del DL 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del DL 9 settembre 1988, n. 397”;

     2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

     3) soggetti alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

     4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del decreto legislativo n. 152/2006;

     c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti policlorodifenili, di cui al decreto legislativo. 22 maggio 1999, n. 209, “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

     d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

     e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;

     f) l’inclusione dell’area nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni d’inquinamento ambientale diffuso.

     4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di cui ai commi 1 e 2, l’individuazione delle aree come rappresentata dal vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo, che mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

     5. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, qualora detti progetti non siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, il previsto parere dell’ARPAV di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 deve essere reso, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 186, nel termine perentorio di trenta giorni. A tal fine il soggetto proponente allega al progetto di intervento informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento ed il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali. Nel caso di accertata inerzia dell’ARPAV, il Presidente della Giunta regionale, su istanza dell’interessato, assegna all’ARPAV inadempiente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita l’ARPAV, nomina un commissario ad acta, che provvede ad esprimere in via sostitutiva il previsto parere.

     6. L’escavazione e l’utilizzo di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove consentito dal medesimo articolo 186, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.

     1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.