Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/08/2007 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni. |
Art. 3. Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene. |
Art. 4. Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 [...] |
Art. 5. Modifica dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...] |
Art. 6. Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni. |
Art. 8. Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 10. Modifica dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni. |
Art. 11. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni. |
Art. 12. Modifica all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni. |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive [...] |
Art. 14. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali [...] |
Art. 15. Modifica dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni. |
Art. 17. Disposizioni applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni. |
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni. |
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 4.4.141 - L.R. 16 agosto 2007, n. 20.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente
(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)
CAPO I
Disposizioni in materia di difesa del suolo
Art. 1. Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità.
1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d’acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall’autorità competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un’ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorità di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attività produttiva conseguente, il concessionario non avrà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.
Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della
1. Dopo la lettera b) all’articolo 13 della
“b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all’articolo 84, lettere c), d) ed f) della
Art. 3. Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.
1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70, commi 2 e 6 della
2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell’indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d’acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 4. Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della
1. Al comma 2 ter dell’articolo 82 della
2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 82 della
“2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter non si applica altresì alle istanze:
a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all’articolo 4 del
b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso;
c) di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica;
d) di concessione di derivazione d’acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente.
2 quinquies. Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l’esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2 quater.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della
“3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all’esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l’incolumità delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò necessari.”.
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 87 della
“c bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora l’intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 5. Modifica dell’articolo 138 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 138 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 138 bis della
Art. 6. Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla
1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall’articolo 4 della
Art. 7. Modifiche degli articoli 4 e 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:
a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili;
b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 8. Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.
1. Il certificato previsto dall'articolo 62 del
Art. 9. Modifiche all’articolo 78 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della
“3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 5, comma 1, della
1. All’articolo 5, comma 1, della
CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 11. Modifica dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
E' istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente;
d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori pubblici;
e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica;
f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di agricoltura;
g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;
h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di geologia;
i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa del suolo;
j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari legislativi;
k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di programmazione;
l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
m) dal direttore generale dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;
n) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente.
I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò espressamente delegati dal dirigente della struttura.
Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materia trattate:
a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore dell’agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo le rispettive competenze;
b) il presidente dell’autorità d’ambito in materia di servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani competente per territorio o un suo delegato;
c) l’ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo delegato;
d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o loro delegati.
Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate: della
Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
b) studiosi e tecnici;
c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, il suo sostituto.
La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.”
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data d’entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo 12 della
Art. 12. Modifica all’articolo 65 ter della
1. L’articolo 65 ter della
“Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.
1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 71 comma 6 del
2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al
3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del
4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del
Art. 13. Modifiche alla
1. Nel testo della
2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 3 della
“n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall’articolo 22 del
3. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. L’ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.”.
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della
“a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’ARPAV;”.
5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 della
“i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all’articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.”.
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della
“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;”.
7. L’articolo 12 della
“Art. 12. Organizzazione.
1. L’ARPAV si articola in:
a) direzione generale;
b) dipartimenti provinciali e regionali.”.
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico - scientifica”.
9. Il comma 6 dell’articolo 13 della
“6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.”.
10. I commi 2, 3, 4, 5 e 12 dell’articolo 13 della
11. Al comma 1 dell’articolo 14 della
12. Al comma 2 dell’articolo 14 della
“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;”.
13. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della
14. Dopo l’articolo 14 della
“Art. 14 bis. Dipartimenti regionali.
1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.
2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.
3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le materie di competenza dell’Agenzia.
4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.”.
15. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della
Art. 14. Modifica all’articolo 12 della
[1. Il comma 2 ter dell’articolo 12 della
“2 ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del
Art. 15. Modifica dell’articolo 75 della
1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della
“3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del
2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
“3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 della
“1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d’intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all’approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell’osservanza delle modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 75 della
Art. 16. Modifiche alla
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
“c bis) rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;”.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della
Art. 17. Disposizioni applicative dell’articolo 186 del
1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186 del
2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell’articolo 186 del
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, una cartografia predisposta dall’ARPAV secondo i criteri e le indicazioni contenuti in apposita convenzione da sottoscriversi fra la stessa ARPAV e la Regione del Veneto. La cartografia rappresenta la designazione e la mappatura delle aree del territorio regionale che non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed è predisposta all’esito di verifiche tecnico scientifiche da parte dell’ARPAV sull’eventuale presenza di elementi contaminanti nelle aree mappabili. Sono attività o eventi di potenziale contaminazione, in particolare:
a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della
b) la localizzazione di impianti:
1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo i contenuti dell’Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio 1989, “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla
2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del
3) soggetti alla disciplina del
4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del
c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti policlorodifenili, di cui al decreto legislativo. 22 maggio 1999, n. 209, “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al Titolo V, Parte Quarta del
e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;
f) l’inclusione dell’area nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni d’inquinamento ambientale diffuso.
4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di cui ai commi 1 e 2, l’individuazione delle aree come rappresentata dal vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo, che mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
5. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del
6. L’escavazione e l’utilizzo di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della