§ 2.1.21 - Legge Regionale 11 settembre 2000, n. 19.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/09/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 2.  Modifiche della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 4.  Modifiche dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.
Art. 6.  Modifiche dell'articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
Art. 7.  Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza mucillagini.
Art. 8.  Disposizioni per l'esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad imprese previsti in particolare dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive [...]
Art. 9.  Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti".
Art. 10.  Realizzazione di un ponte stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.
Art. 11.  Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 "Istituzione dell'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in attuazione [...]
Art. 12.  Modifiche degli articoli 43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 13.  Operazioni finanziarie delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere del Veneto.
Art. 14.  Disposizioni transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 [...]
Art. 15.  Trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
Art. 16.  Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".
Art. 17.  Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto
Art. 18.  Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
Art. 19.  Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.
Art. 20.  Sostituzione del comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21.  Modifica dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22.  Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23.  Introduzione del comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24.  Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 26.  Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 27.  Introduzione del comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 28.  Sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 29.  Introduzione del comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 30.  Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 31.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.21 - Legge Regionale 11 settembre 2000, n. 19.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. n. 83 del 15 settembre 2000).

 

Art. 1. Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".

     1. La tabella A, allegata alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Modifiche della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale". [1]

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [2]

 

     Art. 4. Modifiche dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni. [3]

 

     Art. 5. Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.

     1. [4].

     2. L'articolo 82 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche dell'articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

     1. Il comma 5 dell'articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.

 

     Art. 7. Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza mucillagini.

     1. A favore dei pescatori di professione con licenza di pesca marittima e degli allevamenti di mitili a mare che operano in ambito regionale, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per le perdite economiche conseguenti al fermo pesca volontario causato dalla cosiddetta emergenza mucillagini verificatasi nell'anno 2000.

     2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l'attuazione dell'intervento, anche al fine di conferire al medesimo un valore non duplicativo nel caso in cui il competente Ministero disponga in futuro analoghe forme di contribuzione.

     3. Per le iniziative regionali di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni (capitolo n. 15518).

 

     Art. 8. Disposizioni per l'esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad imprese previsti in particolare dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.

     1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000 n. 149, "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", sono disciplinate, nei commi successivi, le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese.

     2. Agli effetti del presente articolo, per imprese si intendono le attività imprenditoriali nei settori industria, artigianato, commercio, servizi e promozione all'export.

     3. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Giunta regionale si avvale di enti, società o agenzie regionali.

     4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate adottando, ove occorra, atti integrativi.

     5. Ai sensi del comma 1, in materia di artigianato, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati e la formazione per gli imprenditori artigiani.

     6. Ai sensi del comma 1, in materia di industria, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnati ad un fondo unico regionale disciplinato ai sensi dell'articolo 19 sopracitato.

     7. I benefici alle imprese sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nelle forme del credito di imposta, del bonus fiscale, della concessione di garanzia, del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato.

     8. Fatto salvo il rispetto di quanto assunto a seguito di subentro alle convenzioni di cui al comma 4, sono sub-delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del bonus fiscale e del credito di imposta.

     9. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nella forma della concessione di garanzia.

     10. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale.

     11. Ai sensi del comma 1 sono di competenza regionale le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     12. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.

     13. Alla Giunta regionale è demandata, nelle materie di cui al presente articolo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi assegnati con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 6. La competente commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

     14. La Regione esercita le funzioni amministrative ed i compiti disciplinati dal presente articolo dal 1° luglio 2000.

     15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina organica prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 9. Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti".

     1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dall'articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

     2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1997, certificati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

     3. Gli enti locali proprietari di aziende beneficiarie degli interventi di cui al comma 2, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi aziendali per l'esercizio 1997, possono procedere al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.

     4. L'eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi interessanti le tratte ferroviarie del territorio regionale, ivi comprese le tratte relative al primo stralcio dei lavori del Servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR). Per l'attuazione degli interventi la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40, con le Ferrovie dello Stato spa e con le amministrazioni provinciali e comunali interessate.

     5. Per far fronte agli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per la durata massima di quindici anni per una rata annua complessiva pari al relativo concorso dello Stato, con le modalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Art. 10. Realizzazione di un ponte stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio di bonifica Delta Po Adige per l'anno 2000 la somma di lire 7.000 milioni per la realizzazione di un ponte stradale, in corrispondenza della barriera antintrusione nella salina sul Po di Tolle, al fine di incentivare lo sviluppo turistico e le altre attività economiche del Delta del Po per il collegamento viabile fra l'abitato di Scardovari e l'isola di Polesine Camerini e per le operazioni periodiche di manutenzione della stessa barriera antisale (capitolo n. 45206).

     2. La somma è erogata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 "Istituzione dell'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni".

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 12. Modifiche degli articoli 43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". [7]

 

     Art. 13. Operazioni finanziarie delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere del Veneto.

     1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione, comprese negli accantonamenti di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, la Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle singole unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite complessivo di 850.000 milioni (capitolo n. 60106).

     2. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

     4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole unità locali socio sanitarie ed aziende ospedaliere.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

     1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni le province assicurano anche con risorse proprie gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, mediante le forme organizzative di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e nell'ambito della programmazione del Piano di zona dei servizi sociali, di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

 

     Art. 15. Trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e adotta i provvedimenti conseguenti il trasferimento del personale e delle risorse da parte dello Stato.

     2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2001, alle unità locali socio sanitarie aventi sede nel capoluogo di provincia; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio delle funzioni trasferite.

     3. La Regione può provvedere alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 16. Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere". [8]

 

     Art. 17. Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto [9].

     1. Al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, è autorizzato un contributo a favore della Comunità del Garda (capitolo n. 45194) [10].

     1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia [11].

 

     Art. 18. Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava". [12]

 

     Art. 19. Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.

     1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio (capitolo n. 61416) [13].

 

     Art. 20. Sostituzione del comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni. [14]

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni. [15]

 

     Art. 22. Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni. [16]

 

     Art. 23. Introduzione del comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni. [17]

 

     Art. 24. Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, successive modifiche ed integrazioni. [18]

 

     Art. 25. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [19]

 

     Art. 26. Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [20]

 

     Art. 27. Introduzione del comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [21]

 

     Art. 28. Sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [22]

 

     Art. 29. Introduzione del comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [23]

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". [24]

 

     Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)

 

 


[1] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 9 della L.R. 8 agosto 1997, n. 31.

[2] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 22 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[3] Sostituisce l'art. 89 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[4] Aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.

[5] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 8 della L.R. 18 aprile 1995, n. 29.

[6] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 13 della L.R. 18 aprile 1995, n. 29.

[7] Sostituisce gli artt. 43 e 44 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[8] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 26 della L.R. 22 ottobre 1999, n. 49.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[12] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13. Aggiunge un comma all'art. 39 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[13] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[14] Sostituisce il comma 1, art. 178 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[15] Sostituisce la tabella B allegata alla L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[16] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 178 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[17] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 179 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[18] Modifica il comma 1, art. 181 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[19] Aggiunge i commi 1 bis, 2 bis, 2 ter e 3 bis all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[20] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[21] Aggiunge il comma 4 ter all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[22] Sostituisce il comma 7, art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[23] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[24] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 19 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.