§ 4.2.30 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 29.
Istituzione dell'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/04/1995
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'autorità di bacino.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Organi dell'autorità di bacino.
Art. 4.  Comitato di bacino.
Art. 5.  Funzioni del comitato di bacino.
Art. 6.  Comitato tecnico.
Art. 7.  Funzioni del comitato tecnico.
Art. 8.  Segretario generale.
Art. 9.  Funzioni del Segretario.
Art. 10.  Segreteria tecnico-operativa.
Art. 11.  Piani di bacino.
Art. 12.  Programmi d'intervento.
Art. 13.  Oneri finanziari.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 4.2.30 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 29.

Istituzione dell'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).

 

Art. 1. Istituzione dell'autorità di bacino.

     1. La Regione del Veneto disciplina le proprie competenze in ordine ai bacini idrografici del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al fine di assicurare l'unitarietà di indirizzo nella gestione del patrimonio idrico e nella tutela degli aspetti ambientali è istituita l'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

     2. I bacini del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza sono bacini di rilievo regionale in quanto non ricompresi tra quelli classificati nazionali ed interregionali ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. I bacini sono attualmente delimitati secondo le modificazioni di cui alla cartografia allegata al DPCM 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto DPCM del 22 dicembre 1977, disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del DPR 14 aprile 1994 sono approvate, relativamente ai bacini regionali, dal Consiglio regionale, con proprio provvedimento da adottarsi su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, la Giunta regionale:

     a) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino, lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione;

     b) adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei programmi attuativi del piano di bacino;

     c) esercita, anche per il tramite del comitato di bacino, funzioni di vigilanza sulla concreta attuazione del piano di bacino;

     d) stipula accordi di programma e avvia intese, promossi dal comitato di bacino, con gli enti indicati dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 183/1989, allo scopo di definire in modo coordinato i rispettivi impegni; per quanto attiene le interconnessioni con la laguna di Venezia e la sua conterminazione, l'intesa è definita con il Magistrato alle acque;

     e) formula proposte al Consiglio regionale su eventuali modifiche da apportarsi alla delimitazione dei bacini di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Organi dell'autorità di bacino.

     1. Sono organi dell'autorità di bacino:

     a) il comitato di bacino;

     b) il comitato tecnico;

     c) il Segretario generale.

 

     Art. 4. Comitato di bacino.

     1. Il comitato di bacino è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

     b) tre Assessori regionali con competenze nelle materie disciplinate dalla legge n. 183/1989;

     c) i Presidenti delle province di Venezia e di Treviso o loro delegati;

     d) un rappresentante dei comuni territorialmente interessati, nominato dall'Associazione regionale comuni del Veneto.

     2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare a presiedere il comitato uno degli Assessori regionali di cui alla lettera b) del comma 1.

     3. Il comitato di bacino è nominato dal Presidente della Giunta regionale con decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. In caso di inerzia da parte degli enti di cui al comma 1, lettera d) nella designazione dei propri rappresentanti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede alla nomina degli stessi con decreto.

     5. Il comitato di bacino dura in carica per tutta la legislatura e decade dalle proprie funzioni contestualmente all'insediamento dell'organo subentrante che, comunque, deve essere nominato entro centoventi giorni dalla data di ricostituzione degli organi regionali, provinciali e comunali.

     6. Il comitato è convocato dal Presidente e può essere, altresì, riunito su motivata richiesta di almeno due componenti o del Segretario generale.

     7. Il comitato di bacino adotta le proprie determinazioni mediante deliberazione per la validità delle quali è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 5. Funzioni del comitato di bacino.

     1. Il comitato di bacino opera in autonomia nell'ambito dei poteri conferiti dalla presente legge ed esercita le seguenti funzioni:

     a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per la predisposizione del piano di bacino, in conformità alle prescrizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed agli indirizzi e criteri fissati dal DPCM 23 marzo 1990;

     b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione del progetto di piano di bacino e dei relativi programmi attuativi d'intervento avvalendosi del comitato tecnico;

     e) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino e lo trasmette alla Giunta regionale per le osservazioni nonché per il successivo inoltro al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

     d) esercita le funzioni di vigilanza sulla concreta attuazione del piano di bacino e sulla corretta esecuzione delle conseguenti opere;

     e) promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

     f) adotta, su proposta del Segretario generale, il regolamento dell'autorità di bacino contenente le norme dirette a regolarne il funzionamento ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253 e del DPCM 23 marzo 1990;

     g) designa i componenti del comitato tecnico ed il Segretario generale da nominarsi ai sensi degli articoli 6 e 8;

     h) esercita altre funzioni eventualmente attribuite dalla Giunta regionale per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di bacino.

 

     Art. 6. Comitato tecnico.

     1. Il comitato tecnico è composto da sette funzionari regionali esperti nelle materie di competenza del comitato di bacino, così come individuate all'articolo 3 della legge n. 183/1989, designati dal comitato di bacino stesso, da due esperti designati dai consorzi di bonifica competenti per il territorio compreso nei bacini di cui alla presente legge, da tre esperti designati dall'amministrazione statale, in ragione di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal direttore dell'Ente parco del Sile. Su iniziativa del Segretario generale possono essere invitati, a seconda degli argomenti trattati, anche funzionari di altre strutture regionali nonché degli enti locali e del Magistrato alle acque per le tematiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

     2. Il comitato tecnico può essere, altresì, integrato da tre esperti di livello universitario nominati ai sensi del titolo VIII della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     3. Alla nomina del comitato tecnico, provvede il Presidente della Giunta regionale con decreto.

     4. Ai componenti del comitato tecnico compete, in quanto dovuto, un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna giornata di seduta, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 87 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo.

 

     Art. 7. Funzioni del comitato tecnico.

     1. In analogia al disposto di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato di bacino al quale fornisce, altresì, supporto tecnico.

     2. Il comitato tecnico svolge le seguenti attività:

     a) istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale e formulazione di proposte al medesimo;

     b) elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

     c) attuazione delle delibere del comitato di bacino.

     3. Il comitato tecnico svolge le proprie funzioni avvalendosi della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10.

 

     Art. 8. Segretario generale.

     1. Il Segretario generale dell'autorità di bacino è unico ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con decreto, sulla scorta della designazione effettua dal comitato di bacino che lo individua fra i componenti del comitato tecnico.

     2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.

     2 bis. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato i cui elementi essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti [1].

 

     Art. 9. Funzioni del Segretario.

     1. Il Segretario generale esercita le seguenti funzioni:

     a) convoca e presiede il comitato tecnico di cui all'articolo 6 e ne coordina le attività;

     b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato di bacino, con particolare riguardo alla redazione del piano di bacino;

     c) partecipa alle riunioni del comitato di bacino con voto consultivo:

     d) raccoglie i dati relativi agli interventi programmati ed attuati e riferisce al comitato di bacino in merito allo stato, di attuazione del piano di bacino;

     e) predispone il regolamento amministrativo contenente le norme per il funzionamento dell'autorità di bacino e lo sottopone all'approvazione del comitato di bacino;

     f) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

     g) cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

     h) elabora proposte per l'utilizzo delle risorse stanziate per la predisposizione del piano di bacino;

     i) sottopone al Presidente del comitato di bacino proposte motivate di convocazione del medesimo.

     2. E' ammessa la delega di particolari funzioni e poteri da parte del comitato di bacino al Segretario generale.

 

     Art. 10. Segreteria tecnico-operativa.

     1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Segretario generale si avvale, quale segreteria tecnico-operativa delle strutture centrali e periferiche dipendenti dalle segreterie regionali per il territorio e per le attività produttive ed economiche del settore primario, nonché, ove necessario, di altre strutture regionali. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare stabilmente, con proprio provvedimento, i funzionari e le strutture componenti la segreteria tecnico-operativa.

     2. La segreteria tecnico-operativa deve assicurare, tra l'altro, le funzioni di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei processi realizzativi dei piani e dei programmi dei bacini di cui all'articolo 1, con compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei relativi esiti attuativi, nonché di supporto amministrativo e tecnico delle attività degli organi decisionali.

     3. In particolare, alla suddetta struttura spettano le seguenti funzioni:

     a) istruttoria, svolgimento e coordinamento tecnico delle attività conoscitive, di studio ed elaborazione ai fini dell'adozione dei piani e dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del suolo riferiti ai bacini;

     b) controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli interventi realizzati dai soggetti competenti, individuazione delle eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;

     c) effettuazione dell'analisi dei dati a consuntivo dei programmi realizzati sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni previsionali di ordine tecnico, temporale e finanziario per la redazione dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;

     d) messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale attuazione e, in generale, di misurare la reattività del sistema fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;

     e) istruttoria in ordine alle scelte degli organi decisionali in ordine alle priorità delle' attività e degli interventi mediante analisi di correlazione cause-effetti, esame comparativo di schemi alternativi di intervento ed analisi costi-efficacia.

 

     Art. 11. Piani di bacino.

     1. Il piano di bacino, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore.

     2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nonché il parametro cui debbono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini a norma delle vigenti disposizioni di legge.

     3. Il piano ha i contenuti di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e può dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi.

     4. Il piano di bacino è coordinato con i programmi regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Conseguentemente, entro un anno dall'approvazione del piano stesso si deve provvedere ad adeguare ogni altro piano di settore, con particolare riguardo a quelli acquedottistici, fognari, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per i comprensori di bonifica.

     5. Le disposizioni contenute nel piano di bacino hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si concretino in prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.

     6. Sul progetto di piano di bacino è obbligatoria la consultazione di tutti gli enti, organismi, associazioni e privati interessati che esprimano il proprio parere entro trenta giorni dall'invio del progetto o dalla pubblicazione dello stesso.

     7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di bacino sul Bollettino Ufficiale emana, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del medesimo nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti locali interessati dal piano di bacino sono tenuti comunque a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e, comunque, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del piano, all'adeguamento provvede d'ufficio la Giunta regionale.

     8. Il piano di bacino è trasmesso a cura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale, al comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica della conformità agli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     9. Per la redazione dei piani di bacino e di studi ad essi finalizzati l'autorità di bacino è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 580 milioni. In caso di ulteriore finanziamento statale la Giunta è autorizzata ad elevare tale limite.

 

     Art. 12. Programmi d'intervento.

     1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali d'intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. I programmi d'intervento sono adottati dal comitato di bacino ed approvati dalla Giunta regionale che provvede a trasmetterli, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministero dei lavori pubblici ed al Presidente del comitato nazionale per la difesa del suolo, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

 

     Art. 13. Oneri finanziari.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 630.000.000, si fa fronte: quanto a lire 580.000.000 di cui all'articolo 11 mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi già iscritti al capitolo n. 51083 "Spese per studi finalizzati alla redazione dei piani dei bacini regionali del Sile, laguna di Venezia, pianura tra Piave e Livenza ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183" dello stato di previsione della spesa de bilancio per l'anno finanziario 1995; quanto a lire 50.000.000, per il funzionamento dell'autorità di bacino, mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi già iscritti al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (articolo 187 legge regionale n. 12/1991)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995.

     1 bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 8 gravano sui capitoli ordinari del bilancio regionale riguardanti le spese per il personale [1].

     2. Il Segretario generale provvede alla liquidazione delle spese sostenute secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. L'autorità di bacino di cui alla presente legge ha sede in Venezia, presso gli uffici della Segreteria regionale per il territorio.

 

 


[1] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.

[1] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.