§ 1.3.21 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.
Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/12/2006
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 2.  Disposizioni transitorie.
Art. 3.  Abrogazioni.


§ 1.3.21 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 28. [1]

Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

(B.U. 26 dicembre 2006, n. 111).

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. Il titolo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito: “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

     2. La rubrica del Titolo III è così sostituita: “Trattamento indennitario differito”.

     3. L’articolo 7 è così sostituito:

     “Art. 7.

     1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell’assegno vitalizio, dell’assegno di reversibilità, dell’assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.

     2. L’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità, degli assegni di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie sono curate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

     3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

     4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.”.

     4. L’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

     “Art. 8.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:

     a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d’imposta, anche se conosciute dal sostituto d’imposta;

     b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall’esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

     c) eventuali altre elargizioni.

     2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell’indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.”.

     5. L’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

     “Art. 9.

     1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:

     a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

     b) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

     1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

     2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;

     3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

     c) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

     1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

     2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;

     3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

     2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:

     a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

     b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

     c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

     3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

     4. Possono chiedere l’anticipata corresponsione dell’assegno vitalizio:

     a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell’assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

56

0,8016

57

0,8460

58

0,8936

59

0,9448

 

 

 

     b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell’assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

60

0,7604

61

0,8016

62

0,8460

63

0,8936

64

0,9448

 

     5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

     6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell’assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.”.

     6. L’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

     “Articolo 10.

     1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell’indennità consiliare lorda.

     2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio, dell’assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.

     3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 5 per cento sino al raggiungimento del 60 per cento della medesima indennità. Per ogni anno di contribuzione oltre il decimo anno l’assegno è aumentato del 4 per cento fino al raggiungimento dell’80 per cento della medesima indennità.

     4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

     5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano più di cinque si procede a norma del comma 3 del presente articolo.

     6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.”.

     7. La rideterminazione della quota a carico dei consiglieri regionali, così come stabilita dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 6 del presente articolo, hanno effetto a decorre dal 1° gennaio 2010.

     9. L’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

     “Art. 12.

     1. Il consigliere di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

     2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore a dodici mesi hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

     3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

     4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell’assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima.”.

     10. L’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così modificato:

     a) al primo comma le parole: “e che, pur avendone facoltà, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso,” sono soppresse;

     b) al secondo comma, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato e il contributo per spese di malattia e funerarie.”.

     11. Al primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: “alla Cassa” sono soppresse.

     12. Al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: “la Cassa” sono sostituite dalle parole: “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.

     13. Al Titolo III della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo la Sezione II “Assegno di reversibilità” è inserita la seguente Sezione: “Sezione III - Assegno di fine mandato”.

     14. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è inserito il seguente articolo:

     “Articolo 19 bis.

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.

     2. Ai consiglieri che abbiano già percepito l’assegno di fine mandato e che siano stati rieletti, spetta la riliquidazione dell’assegno determinato sull’intero periodo dei mandati sulla base dell’indennità consiliare vigente alla data dell’ultima cessazione.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato per l’erogazione dell’assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.”.

     15. Le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come introdotto dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie.

     1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 sono o restano abrogate:

     a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 “Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni;

     b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali” ” e successive modificazioni;

     c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 “Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26”;

     d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 “Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modifiche e integrazioni”.

     2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, decorre dal 1° gennaio 2010.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19, fatto salvo quanto ivi previsto.