§ 1.3.5 - L.R. 14 marzo 1975, n. 26.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9: - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:14/03/1975
Numero:26


Sommario
Art. 3. 


§ 1.3.5 - L.R. 14 marzo 1975, n. 26. [1]

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9: - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali.

(B.U. 18 marzo 1975, n. 12).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2]

 

Art. 3. [3]

     La Cassa di Previdenza istituita con la precitata legge n. 9 del 10 marzo 1973, è autorizzata ad erogare ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato il cui importo massimo non superi comunque 10 mensilità.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1980.


[1] Legge abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[2] Articoli implicitamente abrogati dagli articoli 1 e 2 della L.R. 2-12- 1977 n. 65 (B.U. n. 55 del 1977); vedi L.R. 10 marzo 1973, n. 9.

[3] Articolo così modificato dall'articolo unico della L.R. 29-12-1980 n. 100 (B.U. n. 70 del 30-12-1980).