§ 3.8.26 - Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 68.
Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:29/12/1980
Numero:68


Sommario
Art. 1.      L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10, che la Regione può autorizzare per l'anno 1979, per le provvidenze per la ripresa [...]
Art. 2.      Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, [...]
Art. 3.      Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 20.500.000, di cui 20.000.000 per effetto dell'articolo 1 e 500.000 per effetto dell'articolo 2, [...]
Art. 4.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.26 - Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 68. [1]

Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10.

(B.U. 30 dicembre 1980, n. 14).

 

Art. 1.

     L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10, che la Regione può autorizzare per l'anno 1979, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica-popolare, è elevato da lire tremiliardiottocentomilioni a lire quattromiliardiduecentomilioni.

     La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire quattrocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ventimilioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1980 e fino all'anno 1999.

     L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 25250 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 2.

     Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue L. 500.000 e graveranno sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 3.

     Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 20.500.000, di cui 20.000.000 per effetto dell'articolo 1 e 500.000 per effetto dell'articolo 2, si provvede:

     a) per Lire 500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;

     a) per lire 20.000.000 mediante aumento dello stanziamento del capitolo 1700 della parte Entrata del bilancio stesso.

     All'onere di L. 20.500.000 per gli anni dal 1981 al 1999, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 4.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento

     Cap. 01700 - Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali

     - DPR 26 ottobre 1972, n. 638 artt. 4, 5 e 6 L. 20.000.000

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 500.000

     TOTALE L. 20.500.000

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento

     Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

     - LR primo aprile 1975, n. 7 L. 500.000

     Cap. 25250 - Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare

     - LR 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni L. 20.000.000

     TOTALE L. 20.500.000

     All'oggetto " Riprese dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ", di cui all'allegato 8 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, vengano aggiunti, dopo la locuzione LR 22 marzo 1979, n. 13, gli estremi della presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.