§ 3.8.22 - Legge regionale 22 marzo 1979, n. 13.
Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:22/03/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37, che la Regione può autorizzare, per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa [...]
Art. 2.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. [...]
Art. 3.      La copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue Lire 51.000.000, di cui L. 50.000.000 per effetto dell'articolo 1 e L. 1.000.000 per effetto [...]
Art. 4.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni
Art. 5.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.22 - Legge regionale 22 marzo 1979, n. 13. [1]

Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.

(B.U. 30 aprile 1979, n. 4).

 

Art. 1.

     L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37, che la Regione può autorizzare, per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, è elevato da lire due miliardi a lire tre miliardi e duecentocinquanta milioni.

     La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire un miliardo, sarà ripartita in venti annualità di lire cinquantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997 e graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Il maggior finanziamento di lire 1.250.000.000 di cui al precedente primo comma, sarà destinato:

     a) per lire 250.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969, nei seguenti Comuni della Regione Valle d'Aosta:

     Aosta, Charvensod, Gressan, Jovencan, Gignod, Pollein, Saint - Christophe e Sarre;

     b) per tutti i Comuni della Regione, esclusi quelli indicati alla precedente lettera a), per:

     - L. 500.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;

     - L. 500.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

 

     Art. 2.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 3.

     La copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue Lire 51.000.000, di cui L. 50.000.000 per effetto dell'articolo 1 e L. 1.000.000 per effetto dell'articolo 2, è assicurata:

     - per l'anno 1978 da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1978;

     - per l'anno 1979 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo 2745 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto n. 1 dell'allegato F alla legge del bilancio).

     All'onere di L. 51.000.000 per gli anni dal 1980 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 4.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento:

     Cap. 195 - Proventi casa da Gioco di Saint - Vincent L. 51.000.000

     PARTE SPESA

     Variazioni in aumento:

     Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. 1.000.000

     Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare L. 50.000.000

     Totale L. 51.000.000

     Sugli stanziamenti di spesa di cui al presente articolo possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

     Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, approvato con legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è aggiunto quanto segue:

     legge regionale

     "Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

 

     Art. 5.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 51.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. 1.000.000

     Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare L. 50.000.000

     Totale L. 51.000.000

     Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto quanto segue:

     legge regionale

     "Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore di beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.