§ 2.8.100 - Legge regionale 2 novembre 1987, n. 90.
Proroga, con integrazioni, dell'efficacia della legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.8 credito
Data:02/11/1987
Numero:90


Sommario
Art. 1.      1. L'efficacia della legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è prorogata sino al 31 [...]
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno, per quanto concerne l'anno 1987, sul capitolo 37850 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.8.100 - Legge regionale 2 novembre 1987, n. 90.

Proroga, con integrazioni, dell'efficacia della legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta.

(B.U. 25 novembre 1987, n. 22, S.S. 30 novembre 1987, n. 2).

 

Art. 1.

     1. L'efficacia della legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è prorogata sino al 31 dicembre 1989.

     2. Il contributo è condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al Consorzio.

     3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli istituti di credito agli aderenti al Consorzio.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Il Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine con abbattimento di nove punti del tasso di interesse fissato tra il Consorzio stesso e gli istituti di credito convenzionati, qualora si tratti di interventi specificatamente finalizzati a consentire l'adeguamento obbligatorio delle aziende alberghiere alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno, per quanto concerne l'anno 1987, sul capitolo 37850 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Gli oneri per gli esercizi 1988 e 1989 saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e troveranno copertura mediante utilizzo delle risorse iscritte al programma 2.2.2.13:

     - interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra - alberghiere - del bilancio pluriennale 1987-1989.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.