§ 2.8.36 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 32.
Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.8 credito
Data:11/08/1976
Numero:32


Sommario
Art. 1.      La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta costituito in Aosta con rogito notaio Marcoz, n. 14813/ 2965 di rep., in data [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria della Regione, quale socio del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, costituito in Aosta con [...]
Art. 3.      Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio [...]
Art. 4.      La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per gli anni 1976 e 1977, al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di L. 30 milioni annui, al fine [...]
Art. 5.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975 n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per [...]


§ 2.8.36 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 32.

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta costituito in Aosta con rogito notaio Marcoz, n. 14813/ 2965 di rep., in data 26 maggio 1975.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria della Regione, quale socio del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, costituito in Aosta con rogito Notaio MARCOZ, n. 14.8.13/2965 di repertorio, in data 26 maggio 1975, fino alla concorrenza massima di lire dieci miliardi e per la durata di cinque anni, rinnovabile, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di Credito a singole imprese industriali aderenti al predetto Consorzio [1].

     Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a norme e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

     La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per gli anni 1976 e 1977, al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di L. 30 milioni annui, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli istituti di credito.

     Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio.

 

     Art. 5.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975 n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

     La spesa di lire 60 milioni prevista dall'articolo 4 della presente legge graverà, per lire 30 milioni, sul capitolo 486 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e, per lire 30 milioni, sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1977.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1978, n. 24; successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1993, n. 30.