§ 5.2.1002 - D.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 .
Eventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/09/1998
Numero:5180


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 7-bis 
Articolo 7-ter 
Articolo 7-quater 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 


§ 5.2.1002 - D.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 .

Eventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/1998 .

(B.U. 23 settembre 1998, n. 58, S.O. n. 2.)

 

La Giunta regionale

Visto:

- il documento istruttorio predisposto allo scopo dal IV Settore dell'Ufficio edilizia;

Considerato:

- che le proposte contenute nel predetto documento possono essere fatte proprie per le considerazioni riportate nello stesso;

Preso atto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) che non occorre parere in ordine alla regolarità contabile;

c) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente del proponente ufficio;

Visto altresì:

- il regolamento interno di questa Giunta;

- il comma 32 dell'art. 17 della legge n. 127/1997;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera:

 

 

1) di approvare il documento istruttorio dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a prendere atto che in data 9 settembre 1998 è stata raggiunta l'intesa per:

- l'adozione dei criteri di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. n. 6/1998, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

- la individuazione del "danno significativo" di cui al comma 3 dell'art. 4 dello stesso decreto legge n. 6/1998;

- la definizione delle modalità e procedure finalizzate alla concessione dei contributi ai soggetti privati da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legge n. 6/1998;

b) ad approvare l'Allegato 1 inerente alle predette modalità e procedure unitamente agli allegati allo stesso A, B, C e D , dando atto che tutti i citati allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di ritenere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, le direttive tecniche di cui all'allegato B sostitutive di quelle approvate con atto consiliare n. 518/1998 [*];

4) di dare atto che ogni modifica o integrazione che dovesse rendersi necessaria ai testi oggetto dell'intesa è soggetta alla reciproca informazione fra i Presidenti della Regione Umbria e Marche;

5) di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

6) di dare mandato all'Ufficio edilizia di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

[*] Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 22 maggio 1998, n. 34.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Eventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/1998.

Premesso:

- che, a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive, la Regione ha emanato la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive;

- che in ottemperanza al disposto di cui al comma 3 dell'art. 4 della predetta legge, la Giunta regionale deve stabilire entro 30 giorni dalla adozione dei criteri di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. n. 6/1998, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi da rilasciarsi ai privati ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto legge;

Rilevato:

- che l'intesa (All. A), per l'adozione dei predetti criteri fra le Regioni Umbria e Marche con il Ministero dei lavori pubblici e il dipartimento della protezione civile, è stata raggiunta, unitamente all'intesa sulla individuazione del "danno significativo" di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto legge 9 settembre 1998, n. 6;

- che in pari data è stata altresì raggiunta fra le due regioni Umbria e Marche l'intesa (All. B), ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge n. 6/1998, per la definizione delle modalità e procedure per la concessione ai soggetti privati, da parte dei Comuni, dei contributi di cui all'articolo medesimo, dando atto che, essendo le differenze contenute nei testi, e che riguardano solo norme di dettaglio, dovute al diverso ordinamento delle due Regioni, è assicurata la parità dei cittadini Umbro - Marchigiani ai fini delle concessioni contributive e che i Presidenti delle due Regioni si riservano di apportare modifiche ed integrazioni ai testi oggetto dell'intesa, qualora si rendessero necessarie, previa reciproca informazione;

Vista:

- la Delib.C.R. 29 aprile 1998 n. 518, con la quale il Consiglio regionale ha approvato le direttive tecniche per gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 12 maggio e 26 settembre 1997 che, successivamente, a seguito dei lavori dei Comitati tecnico - scientifici dell'Umbria e delle Marche sono state ulteriormente dettagliate ed affinate, senza che peraltro ne venisse alterata la struttura, ed approvate dagli stessi Comitati in data 23 luglio 1998;

Ritenuto:

- pertanto di ritenere le direttive tecniche di cui all'allegato B sostitutive rispetto a quelle approvate dal Consiglio con atto n. 518/1998;

Visto:

- l'Allegato 1 relativo al testo recante "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/1998" composto di n. 14 articoli ed i relativi allegati al stesso A, B, C, D, inerenti rispettivamente alla definizione dell'edificio, alle direttive tecniche che regolano gli interventi, allo schema di domanda da presentarsi da parte dei privati e allo schema del modulo che i Comuni devono trasmettere alla Giunta regionale, contenente l'elenco delle domande e la previsione di massima del contributo concedibile con le relative priorità;

Preso atto:

- che tutti gli allegati soprarichiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(vedasi dispositivo deliberazione)

 

 

Allegato 1

Modalità e procedure per la

concessione dei contributi previsti

dall'art. 4 della L. n. 61/1998

Articolo 1

Oggetto.

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicato con la sola parola legge n. 61/1998.

2. Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato n. 61/1997 e successive modificazioni.

 

 

     Articolo 2

Categorie di interventi ammessi a contributo.

1. Per le unità immobiliari comprese in edifici danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, i contributi di cui all'art. 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:

a) riparazione con miglioramento sismico degli edifici con danneggiamento alla soglia di cui all'allegato A della legge 61, che abbiano comunque subito danni significativi come definiti nelle tabelle 1, 4 e 6 dell'Allegato B ;

b) riparazione dei danni con miglioramento sismico ed adeguamento igienico-sanitario degli edifici con danneggiamento alla soglia di cui all'allegato A della legge n. 61/1998;

c) ricostruzione o riparazione con adeguamento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici distrutti o che presentino crolli superiori al trenta per cento in volume delle strutture portanti principali, ovvero danni gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il trenta per cento in volume delle strutture portanti principali.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici come definiti nell'Allegato A e deve garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati .

3. In assenza di verifiche preventive, non possono essere concessi contributi per gli interventi ricadenti nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, riconosciute anche a seguito dell'indagine di microzonazione compiuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 61/1998, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8-quater del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Nel caso in cui l'edificio sia ubicato sia nelle zone E3 che nelle zone E4 ed E9 di cui all'allegato B della Delib.G.R. 31 luglio 1998, n. 4363 prima di procedere alla progettazione degli interventi devono essere effettuate le indagini riportate dallo stesso allegato al punto 10).

 

 

     Articolo 3

Presentazione delle domande .

1. Entro il 10 novembre 1998 i soggetti legittimati individuati dall'art. 4, comma 4, della legge n. 61/1998, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C .

2. La domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio ove esistente, ovvero, anche nel caso di comproprietà di una unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi. Alla domanda è allegato il verbale di condominio o l'atto di procura.

3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la sussistenza, al momento del sisma, della:

a) destinazione d'uso delle unità immobiliari;

b) residenza dei proprietari, degli affittuari o dei salariati agricoli nelle singole unità immobiliari, ovvero dell'esercizio della attività produttiva;

c) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati invalidi in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a sessantacinque anni;

e) il numero dei componenti del nucleo familiare;

f) la superficie in metri quadrati dell'intero edificio desunta anche dalle planimetrie catastali al netto delle murature, deve inoltre attestare:

g) data e numero dell'eventuale ordinanza sindacale di sgombero;

h) collocazione dell'edificio in una delle categorie di interventi individuati dal comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c), sulla base di una attestazione allegata alla domanda redatta da un tecnico abilitato;

i) l'attuale sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati;

l) l'ammontare degli eventuali contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni;

m) l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, o nelle zone identificate a seguito della microzonazione, come E3, E4 ed E9, ai sensi dell'allegato B della Delib.G.R. 31 luglio 1998, n. 4363 pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 19 agosto 1998;

n) [l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle aree perimetate oggetto di programmi di recupero] .

4. Per gli edifici ubicati all'interno dei programmi di recupero di cui all'art. 3 comma 1, della legge n. 61, la domanda è presentata per ogni unità immobiliare secondo lo schema riportato nell'allegato E. La domanda deve attestare la sussistenza al momento dei sisma delle condizioni riportate alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 e deve inoltre attestare le condizioni riportate alle lettere i) e l) dello stesso comma 3 .

 

 

     Articolo 4

Assegnazione fondi ai Comuni.

1. Il Comune, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda, trasmette all'Ufficio edilizia della Giunta regionale l'elenco delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità, ai sensi dell'art. 7, utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'Allegato D ed il supporto informatico fornito dalla Regione.

2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e di quanto previsto all'art. 7 provvede ad una prima assegnazione dei fondi disponibili ai Comuni interessati i quali, entro dieci giorni, pubblicano l'elenco dei soggetti ammissibili al contributo compatibilmente coi finanziamenti assegnati.

3. Non sono ammissibili al contributo di cui al presente provvedimento gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale e per i quali è stato disposto il relativo finanziamento.

 

 

     Articolo 5

Presentazione dei progetti.

1. Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i soggetti ivi inseriti presentano al Comune, a pena di decadenza dal contributo, i progetti degli interventi in almeno tre copie.

2. Le soluzioni progettuali devono essere compatibili con quanto stabilito dalle Direttive tecniche, di cui all'Allegato B.

3. Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:

a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;

c) che i progetti dei lavori previsti sono conformi alle Direttive tecniche ed alle raccomandazioni contenute all'Allegato B;

d) che i lavori sono idonei per conseguire l'agibilità dell'edificio oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 e il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati ;

e) il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche;

f) la motivazione di ogni maggiorazione apportata ai costi base ai sensi del tabella 8 dell'Allegato B.

4. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1) e 3), il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, ai soggetti interessati un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della relativa integrazione documentale .

 

 

     Articolo 6

Calcolo dei contributi.

1. Per la categoria di interventi compresi nella lettera a) dell'art. 2, il calcolo del contributo per le opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico è effettuato con le modalità e nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 del decreto dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando il costo convenzionale indicato nella tabella 7 come L1 al lordo delle spese tecniche, più I.V.A., se non recuperabile. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo comprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti o B e E .

1-bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico - sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/1998 .

1-ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:

- € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq;

- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq;

- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq;

Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti ;

2. Per la categoria di interventi compresi nella lett. b) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:

- il costo dell'intervento di riparazione del danno, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse nonché del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e degli interventi sulle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato nella tabella 7 dell'Allegato B, come L2, L3 o L4 più I.V.A., se dovuta, in funzione dello stato di danneggiamento e delle carenze strutturali, per la superficie complessiva [1] delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma.

3. Per la categoria di interventi compresi nella lett. c) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:

- il costo di ricostruzione delle strutture o riparazioni delle stesse con adeguamento sismico, comprese le finiture strettamente connesse, nonché degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico - sanitario e delle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato come L5 nella tabella 7 dell'Allegato B, più I.V.A. se dovuta, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. Tale superficie può essere aumentata fino ad un massimo del cinque per cento per l'adeguamento igienico - sanitario.

3-bis. Nella superficie complessiva di cui ai commi 2 e 3 sono computate anche le soffitte, a condizione che il relativo solaio di sottotetto sia accessibile e strutturalmente praticabile .

4. Ai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori indicati rispettivamente nelle tabelle 7, 8 e 9 dell'Allegato B . Nel caso in cui nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, si applica il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia prevalente per superficie .

4-bis. Ai proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazioni principali è concesso un contributo straordinario al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 rispetto al contributo spettante. Tale contributo è calcolato applicando alle maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla Tabella 10 dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 5180/1998. Il contributo così determinato non può comunque eccedere il limite del 50 per cento del contributo spettante agli stessi proprietari, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della quota di accollo indipendentemente dal reddito dichiarato .

5. Sono ammesse a contributo anche le opere di finitura e gli impianti interni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 61/1998. Il contributo è determinato applicando le percentuali individuate dallo stesso art. 4, comma 5, alla minore somma tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando i costi convenzionali più I.V.A. se dovuta, indicati nella tabella 7 dell'Allegato B per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Per gli interventi compresi nella lett. a) dell'art. 2, comma 1, detta minore somma non può inoltre eccedere i limiti massimi così come stabiliti dall'art. 6, comma 6-bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 e successive modificazioni ed integrazioni .

5-bis. Ai costi convenzionali di cui al comma 5 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni indicati rispettivamente nelle tabelle 7 e 8 dell'Allegato B) fatta eccezione per il costo convenzionale indicato nella stessa tabella 7 coma L1, a cui si applicano i soli coefficienti moltiplicatori di cui alla medesima tabella 7 a esclusione dei coefficienti B ed E ;

5 ter. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al comma 5 è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento ;

5 quater. Sono ammesse varianti ai progetti presentati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle opere di finitura e degli impianti interni ammissibili a contributo ai sensi del comma 5-ter, qualora non previste nel progetto iniziale. Nel caso in cui i lavori risultino ultimati, il Comune procede al calcolo del contributo spettante ai predetti enti con le modalità di cui al comma 5-ter, prendendo a riferimento l'importo del conto consuntivo redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile. Qualora non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione .

6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il cinquanta per cento agli interventi strutturali, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più dei cinquanta per cento agli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne, alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico sanitario. Tale rapporto non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio .

7. Sono ammesse varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile .

7-bis. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/1974 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 7, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che :

a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1-bis dell'art. 6;

b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20 per cento dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;

c) non comportino aumento del contributo concesso;

d) non modifichino le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;

e ) non modifichino i parametri di verifica del valore di «C» di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell'allegato B oltre il limite di tollerabilità del 5 per cento.

7-ter. Le varianti di cui al comma 7-bis sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati .

7-quater. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 7-bis possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/1974. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dal comma 1, dell'art. 7 .

7-quinquies. Le varianti di cui al comma 7-bis devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 10 .

 

«1-bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, il contributo è determinato applicando quanto previsto dal comma 1, assumendo come costo convenzionale il valore L2 della tabella 8 dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella B dello stesso allegato B) e senza i limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/1998».

a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8, allo scopo di compensare le sole opere necessarie per realizzare gli interventi non invasivi o per evitare la demolizione delle porzioni di pregio storico-architettonico e le conseguenziali opere di finitura;

b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;

c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati.

Per le varianti riconducibili ai casi di cui alle lettere a) e b) le predette disposizioni si applicano ai soli progetti presentati ai Comuni prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della Delib.G.R. n. 547/ 2000.

Per le varianti non riconducibili ai casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) resta fermo il limite del contributo massimo concesso per ogni edificio.».

Il presente comma era già stato modificato dal punto 2), lettera c), Delib.G.R. 7 giugno 2000, n. 597, dal punto 2), lettere a) ed e), Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184, e dal punto 2), lettera a.2), Delib.G.R. 13 marzo 2002, n. 270.

 

     Articolo 7

Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo.

1. Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché le condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

2. Il Comune acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3. La concessione contributiva rilasciata dal comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni .

3. I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza, del Ministero dell'interno n. 2668/1997 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità :

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale ;

d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e) ;

f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);

f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori la revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero ;

g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici .

3-bis. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge .

4. Costituisce comunque priorità l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

5. I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 .

6. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1), e), f) ed f1) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle, disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio .

7. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 6, costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza residua nell'edificio, accertata dal Comune di:

a) soggetti dichiarati invalidi, in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legislazione vigente in materia;

b) anziani con età superiore a sessantacinque anni;

c) di un maggior numero di residenti.

8. Per gli interventi finanziati con il DOCUP Obiettivo 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della Commissione C (98) 2335 del 4 agosto 1998.

9. I Comuni possono individuare come prioritari interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali.

10. Per consentire, nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo, la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, su esplicita richiesta dell'ente interessato, ad inserire le predette unità immobiliari nel piano delle opere pubbliche. Qualora la proprietà dei predetti enti rappresenti, in millesimi, la maggioranza rispetto all'edificio, la realizzazione degli interventi sull'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione delle opere pubbliche .

 

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate alle attività produttive di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio al momento del sisma, che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutti, demoliti o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate all'attività produttiva di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che per effetto degli eventi sismici risultino parzialmente inagibili;

g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici.»

 

     Articolo 7-bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, nei limiti della disponibilità dei fondi, a finanziare gli interventi sulle predette unità immobiliari.

2. Qualora, nell'ambito di un edificio, siano finanziati immobili di proprietà della Regione, degli enti locali o dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, al finanziamento delle unità immobiliari di proprietà privata .

2-bis. I Comuni procedono, in deroga alle priorità previste dall'art. 7, al finanziamento degli interventi da eseguirsi su unità immobiliari di proprietà di privati ricomprese nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 32/1998, nei limiti della disponibilità dei fondi .

 

 

     Articolo 7-ter

Termine inizio lavori.

1. I lavori devono avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alternativa i soggetti beneficiari possono depositare, entro lo stesso termine, presso il Comune competente per territorio, copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori con indicato il termine contrattuale stabilito per l'inizio degli stessi .

2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al precedente comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune copia del contratto di appalto, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare il delegato di cui all'art. 3, comma 2 della Delib.G.R. n. 5180/1998 e le associazioni imprenditoriali del settore edile al fine di agevolare il reperimento di imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere, entro i successivi quindici giorni, il contratto per l'affidamento dei lavori stessi. Copia del contratto deve essere depositata presso il Comune, a cura del committente .

3. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26-bis della L.R. n. 30/1998 ed a comunicare al Comune i dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l'erogazione del contributo da parte del Comune .

 

 

     Articolo 7-quater

Intervento comunale.

1. Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7-ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprendenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successivi quindici giorni, possono dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi.

2. Il Comune si sostituisce ai proprietari, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Al sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1999, n. 2997 non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Restano a carico degli aventi diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.

4. Il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori .

 

 

     Articolo 8

Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi .

1. I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo:

a) dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;

b) diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni .

Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all'interno dell'edificio in locali agibili .

1-bis. Nel caso in cui i lavori non risultino ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, evidenziando in particolare le opere ancora da eseguire, previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono indicati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori .

1-ter. Il Comune, valutata la congruità dei termini proposti nella relazione di cui al comma 1-bis, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:

- a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

- a mesi sei per gli altri edifici.

Nel caso in cui l'impresa o le imprese non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1-bis, non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero qualora dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello previsto dal presente comma, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quanto previsto nel relativo computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci .

1-quater. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1-ter, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nel predetto elenco .

1-quinquies. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1 .

2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7-ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell'art. 7-quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune, fatta salva l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12, procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro i termini di seguito indicati:

- sessanta giorni per l'inizio dei lavori;

- un periodo di tempo comunque non superiore a mesi dodici, stabilito dal Comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, per l'ultimazione degli stessi .

3. I contratti di locazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

 

     Articolo 9

Esecuzione anticipata dei lavori.

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge 61 si possono eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure previste dal presente atto e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 7.

2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

 

 

     Articolo 10

Erogazione dei contributi.

1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:

a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;

b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;

c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;

d) saldo alla ultimazione dei lavori.

1-bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile.

2. L'erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:

a) comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi;

b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;

c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 7 e 7-bis dell'art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme, le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;

d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.

2-bis. Il termine per la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1-bis nonché della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2-ter. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2-bis, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:

a) relativamente alla documentazione di cui alle lettere b), c), limitatamente al solo consuntivo dei lavori eseguiti, d) ed e) del comma 2, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13-bis, comma 2, della L.R. n. 30/1998;

b) relativamente al documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1-bis e alle fatture quietanzate di cui al comma 2, lettera c), pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:

- del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo «Sportello unico» entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purché lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui al comma 2-quater del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio;

- delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune.

2-quater. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo «Sportello unico» la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.

2-quinquies. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2-quater potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.

2-sexies. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2-quater.

2-septies. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 bis, comma 1, lett. c) della L.R. n. 30/1998, segnala al committente nonché allo sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'imprese, del predetto obbligo.

2-octies. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2-septies e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2-quater o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2-septies sono inseriti, su denucia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13-bis della L.R. n. 30/1998 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13-bis della citata L.R. n. 30/1998.»;

b) a stabilire che:

b.1) per le concessioni contributive comunicate ai soggetti interessati prima della pubblicazione della presente deliberazione, la richiesta per la ridefinizione del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 8, comma 1, della Delib.G.R. n. 5180/1998 deve essere inoltrata al Comune, a pena di improcedibilità, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa. Il Comune assume le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni;

b.2) nel caso in cui i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 7-ter, comma 1 e all'art. 8 della Delib.G.R. n. 5180/1998 risultino scaduti alla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Comune procede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della Delib.G.R. n. 5180/1998, alla diffida dei soggetti interessati entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

b.3) nel caso in cui i lavori siano stati ultimati prima della pubblicazione della presente deliberazione, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, della Delib.G.R. n. 5180/1998, per la presentazione della documentazione finale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

c) ad assumere le seguenti determinazioni in ordine alla espressa rinuncia ai benefici precedenti prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998:

c.1) il termine per la presentazione dell'espressa rinuncia da parte dei soggetti interessati, già fissato al 30 aprile 2001 con Delib.G.R. n. 286/2001, è ulteriormente fissato al 31 maggio 2002. Per le domande di contributo presentate in attuazione della Delib.G.R. n. 174/2000 oltre il predetto termine del 31 maggio 2002, la rinuncia ai benefici precedenti dovrà essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande stesse. In ogni caso il rilascio da parte dei Comuni delle concessioni contributive di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998 prima del suddetto termine è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della citata rinuncia;

c.2) i comuni provvedono entro i successivi trenta giorni a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, gli elenchi definitivi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera c1), della Delib.G.R. 12 aprile 2000, n. 481;

c.3) la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nei termini stabiliti al precedente punto 3.2 comporta l'inammissibilità alle provvidenze di cui alla L.R. n. 30/1998.

d) a disporre che i Comuni trasmettono, per gli eventuali controlli, alla competente Soprintendenza, contestualmente al rilascio delle relative concessioni contributive, l'elenco contenente i dati identificativi degli edifici che usufruiscono della maggiorazione D6 prevista dalla tabella 8 dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 5180/1998 per la «mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico». Per le concessioni contributive riferite ai predetti edifici, rilasciate prima della pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni provvedono a trasmettere i relativi elenchi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

e) a stabilire altresì che possono essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998, nel rispetto delle fasce prioritarie di cui all'art. 7, comma 3 della Delib.G.R. n. 5180/1998, i proprietari degli edifici danneggiati a seguito del sisma del 26 settembre 1997 e successivi, che abbiano eseguito i lavori di ripristino in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della Delib.G.R. n. 5180/1998, nei periodi intercorrenti tra l'evento sismico e la data di pubblicazione dei provvedimenti in base ai quali sono stati definiti i termini per la presentazione della domanda di contributo o approvate le schede tecniche di accompagnamento ai progetti con le relative istruzioni (Delib.G.R. n. 194/1999), fatto salvo il possesso da parte degli stessi degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, oltre che dalla legge n. 64/1974 in materia di edilizia antisismica, nonché il rispetto di ogni altra condizione stabilita dalla Delib.G.R. n. 5180/1998 in quanto compatibile;

f) a dettare, pertanto, le seguenti disposizioni in ordine alla concedibilità dei contributi per i casi di cui alla precedente lettera e):

f.1) i proprietari interessati presentano, a pena di decadenza dal contributo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto apposita istanza al Comune competente per territorio.

Nella predetta istanza dovranno essere indicati:

a) gli estremi della domanda di contributo di cui all'art. 3 della Delib.G.R. n. 5180/1998;

b) l'ubicazione dell'edificio e i dati catastali identificativi dello stesso;

c) il nominativo e l'indirizzo del progettista e del direttore dei lavori;

d) gli estremi degli atti autorizzativi;

e) le date di inizio e ultimazione dei lavori;

f) il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori.

Alla stessa, oltre alla copia dei documenti richiamati nelle lettere d) ed e), dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione:

- copia degli elaborati progettuali depositati presso la Provincia ai sensi della legge n. 64/1974;

- il consuntivo dei lavori eseguiti.

f.2) accertata, sulla base della documentazione prodotta ai sensi della precedente lettera f.1), la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera e) della presente deliberazione, il Comune assegna, ove necessario, ai soggetti interessati, a pena di decadenza dal contributo, un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della integrazione documentale in conformità con quanto disposto dall'art. 5 della Delib.G.R. n. 5180/1998 e dalla Delib.G.R. n. 194/1999 e successive modificazioni.

In particolare il Comune dovrà essere messo in condizioni di individuare il livello di danno e di vulnerabilità ed il relativo livello di costo;

f.3) il Comune verifica la completezza della documentazione progettuale e amministrativa oltre che le condizioni di ammissibilità a contributo, nonché la conformità degli interventi alle direttive tecniche di cui all'allegato B alla Delib.G.R. n. 5180/1998 chiedendo, laddove necessario, esplicita consulenza alla Provincia competente per territorio e provvede al rilascio delle concessioni contributive e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle disposizioni dettate rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 10 della Delib.G.R. n. 5180/1998. Copia della documentazione è trasmessa alla Regione dell'Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati per i controlli di carattere amministrativo ed economico di cui all'art. 13, comma 3, della Delib.G.R. n. 5180/1998;

f.4) qualora sussista la necessità di effettuare ulteriori lavori a seguito di prescrizioni dettate dal Comune o dalla Provincia, il Comune assegna un congruo termine per la presentazione della necessaria documentazione progettuale e per la esecuzione dei lavori .

 

a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;

b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;

c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;

d) saldo alla ultimazione dei lavori.

1-bis. L'erogazione, della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile.

2. L'erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:

a) comunicazione di ultimazione dei lavori;

b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;

c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 7 e 7-bis dell'art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanziate da prodursi in copia conforme; le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;

d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

f) [documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, legge n. 61/1998.]

2-bis. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli Enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.

2-ter. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 bis potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.

2-quater. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo Sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c) della L.R. n. 30/1998, segnala al committente nonché allo sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo.

2-sexies. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2-quinquies e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2-bis o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2-quinquies sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13-bis della L.R. n. 30/1998 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13-bis della citata L.R. n. 30/1998.».

 

     Articolo 11

Cumulabilità dei contributi.

1. Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.

2. Le provvidenze concesse nell'ambito dell'emergenza costituiscono anticipo su quelle previste dalle presenti disposizioni, solo se le opere con esse realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

 

 

     Articolo 12

Costituzione consorzi e poteri sostitutivi.

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio e gli interventi riguardino edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

 

 

     Articolo 13

Vigilanza e controllo.

1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e a L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di contributo pubblico, sulla corretta esecuzione dei lavori .

2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10 aprile 2001, n. 10, sugli interventi di tutti gli edifici privati oggetto di contributo pubblico, si esplica a campione sul 20 per cento dei progetti depositati .

3. L'attività di controllo, di carattere amministrativo ed economico, di competenza della Regione si esplica sullo stesso campione di cui al precedente comma 2 e viene svolta dall'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati .

4. Per consentire le attività di controllo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune, alla Provincia e alla Regione.

 

 

     Articolo 14

Illeciti urbanistici ed abusi edilizi.

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi.

 

 

Allegato A

Si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa;

d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

[1] La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL. PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

 

 

Allegato B

DIRETTIVE TECNICHE - EDIFICI

1. PREMESSA.

Le presenti direttive tecniche si applicano per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria. Esse sono previste dall'art. 2, comma 3, della legge di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, che recita: "le Regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino con riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati. Tali linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici (...) e stabilire i parametri necessari per la valutazione di costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d). Tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla precedente lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione e ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, come prese le opere di finitura (...)".

Le presenti direttive tecniche di norma non si applicano agli edifici industriali e produttivi con tipologia costruttiva in elementi prefabbricati (in calcestruzzo, acciaio ecc.), per i quali si rimanda a successivi provvedimenti. Esse si applicano, dove compatibili, anche agli interventi sugli edifici vincolati ai sensi della L. n. 1089/1939, per i quali sono previste comunque specifiche raccomandazioni. Qualora gli interventi sugli edifici vincolati siano tali da modificare sostanzialmente l'organismo costruttivo, si applicano, ai fini contributivi, le presenti direttive tecniche in modo cogente .Per la definizione di edificio si rimanda all'Allegato A - "Guida alla definizione dell'edificio".

Gli interventi faranno riferimento alle prescrizioni del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" emanato ai sensi dell'art. 3, della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e relative istruzioni. Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, eventualmente con tecnologie materiali innovativi, purché di pari e comprovata efficacia. In ogni caso si dovrà garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazioni degli edifici adiacenti né quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali. Gli interventi dovranno tenere conto delle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" - Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127), dei risultati delle indagini di microzonazione sismica in termini di stabilità dei versanti e di eventuali amplificazioni locali delle azioni sismiche.

2. EDIFICI IN MURATURA.

2.1. Tipologie di intervento.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramenti sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Alcuni interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi dei danni e della vulnerabilità e criteri di progettazione degli interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 1, agli indicatori di vulnerabilità definiti dalle carenze strutturali gravi elencate in Tab. 2, e al valore del coefficiente di vulnerabilità convenzionale <Cconv> (definito nell'Allegato A alla L. n. 61/1998), si ricavano i livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo, riportati nella Tab. 3. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 - "Costi base massimi ammissibili".

2.1.1. Interventi su edifici che superano la soglia Cconv = 0,14 [0.08] di cui all'Allegato A alla L. n. 61/1998 e presentano danni compresi tra il danno significativo e il danno grave (Tab. 1)

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;

2. riparazione dei danni, riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta cementizia ovvero cuciture armate iniettate con malta cementizia localizzate nelle connessioni tra pareti o in prossimità di irregolarità strutturali;

3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;

4. riduzione delle spinte generate delle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti).

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorità detto. Al fine della realizzazione degli interventi costituiscono utile suggerimento le indicazioni contenute nella circolare Min. LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65/AAGG. Sono consentiti, ove necessario, gli interventi di irrigidimento degli orizzontamenti, da ancorare comunque in maniera efficace alle murature perimetrali. Nel caso di esecuzione di cordoli in breccia su parte dello spessore di muri a sacco è necessario collegare i due paramenti, anche in modo localizzato (code di rondine) ed evitare di sovraccaricare uno solo dei due. Nel caso di realizzazione dei cordoli di tetti o di tetti in calcestruzzo armato, occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante affinché possa funzionare da vincolo per la stessa. Nel caso di sostituzione di orizzontamenti, da giustificare adeguatamente, occorre controllare che non si abbia un peggioramento delle condizioni di sicurezza causato dall'eventuale aumento di peso.

2.1.2. Interventi su edifici che non si trovano nelle condizioni del punto 2.1.1 e che presentano comunque danni superiori al danno significativo.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 2.1.1. dovranno essere eliminate le carenze strutturali gravi e dovrà essere incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione di seguito elencati.

2.1.3. Interventi su edifici distrutti o con crolli estesi.

Per gli edifici che hanno subito crolli che interessano almeno il 30 per cento in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), saranno possibili i seguenti interventi:

a) demolizione totale e ricostruzione, solo nei casi di effettiva necessità, da giustificare adeguatamente;

b) ricostruzione parziale ed adeguamento.

La ricostruzione deve avvenire nel limite delle superfici preesistenti, aumentabile esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico - sanitario. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 3, della legge n. 61/1998, la ricostruzione deve avvenire sulla stessa impronta dell'edificio originario e nei limiti della stessa altezza (aumentabile esclusivamente ai fini del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti). Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui ai punti C2 e C3 del D.M. 16 gennaio 1996, possono essere concesse deroghe nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata dall'art. 14, comma 10, della legge 30 marzo 1998, n. 61. La ricostruzione, se urbanisticamente compatibile, può avvenire, su sedime diverso da quello originario, esclusivamente nei casi di edifici strutturalmente isolati, tipologicamente non seriali e non ricadenti nell'edilizia di tipo a) o b) di cui al punto 3 delle «Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali» .

2.2. Analisi di danno - Vulnerabilità e criteri di progettazione.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

a) danni ai maschi murari;

b) lesioni di distacco fra gli elementi strutturali;

c) dissesti negli orizzontamenti, archi e architravi;

d) cedimenti;

e) martellamenti;

f) crolli, anche parziali, degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

a) carenza di resistenza nei maschi murari nel piano e fuori del piano;

b) carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali;

c) presenza di spinte non contrastate;

d) deformabilità dei diaframmi (anche dovuta a piani sfalsati);

e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portanti in falso, pareti snelle, irregolarità in pianta ed in elevazione);

f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per gli edifici aventi interesse artistico e storico dovrà essere effettuata un'analisi storico-critica comprendente la storia del bene in termini di trasformazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonché delle trasformazioni avvenute e della risposta generale agli eventi subiti (quadri di danno) e di specifici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati. Dovrà essere, altresì, effettuata una sistematica ricognizione dell'edificio nel suo insieme, ricorrendo, ove necessario, ad indagini sperimentali indirizzate alla conoscenza dei materiali, delle strutture e dello stato tensionale esistente. Per questi edifici i materiali utilizzati dovranno essere compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e, più in generale, si seguiranno le direttive da definirsi con successivo atto.

Per ciò che riguarda criteri di progettazione per interventi di riparazione e miglioramento, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

a) interventi volti a incrementare la resistenza nei maschi murari:

b1) intonaco armato: curare i collegamenti fra i parametri (ancoraggi e numero) e le sovrapposizioni fra le reti, evitare, di norma, l'applicazione su una sola faccia, evitare o controllare l'eccessivo irrigidimento rispetto ad altri maschi murari;

c2) iniezione di miscele: assicurare l'efficacia dell'intervento attraverso la prescrizione e l'esecuzione di prove di iniettabilità e di controlli per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti, prescrivere miscele a ritiro compensato;

d3) ricostruzione di muri: curare la messa in forza ed il corretto inserimento dei nuovi elementi, limitare le variazioni di rigidezza rispetto ai materiali ed alle tessiture originali, curare l'ammorsatura alle strutture preesistenti;

e) interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti:

f1) catene: assicurarne l'efficacia fin dai livelli di deformazione iniziali prevedendo opportune coazioni, controllare le azioni localizzate indotte dai capichiave sulla muratura, dimensionare le sezioni in proporzione alle azioni attese tenendo presente l'azione di vincolo e di cucitura delle pareti, usare materiali dotati di sufficiente duttilità e rigidezza;

g2) cordoli: curare la sovrapposizione e gli ancoraggi delle barre di armatura per assolvere la funzione di tirante, curare il corretto posizionamento del cordolo rispetto ad entrambi i paramenti in muratura, usare calcestruzzo (o altro materiale) o ritiro compensato;

h) interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte: accertare preliminarmente la necessità di catene o altri dispositivi di eliminazione della spinta (assenza di idonei contrafforti o insufficienza della muratura), progettare la catena per essere non troppo deformabile in relazione alla struttura spingente, ove non sia possibile una collocazione "tradizionale" alle reni, analizzare l'opportunità di collocare la catena più in alto, ove non sia possibile un ancoraggio esterno con capochiave, analizzare l'opportunità di realizzare un ancoraggio all'interno della muratura, opportunamente rinforzata;

i) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai: verificare preliminarmente la fattibilità e l'efficienza di interventi meno invasivi rispetto alla solettina in c.a., come crociere di acciaio o in altri materiali; in caso di scelta della soletta limitarne gli spessori al minimo necessario curando il collegamento con connettori ai travetti sottostanti e verificando l'eventuale variazione di ripartizione delle azioni orizzontali in conseguenza dell'irrigidimento dei diaframmi, curare efficaci collegamenti con il cordolo o con altri elementi di ripartizione sulla muratura;

j) interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti: verificare la necessità di migliorare la distribuzione degli elementi resistenti, anche con l'inserimento di nuovi elementi, tale comunque da non ricadere nei casi previsti al punto C.9.1.1. del D.M. 16 gennaio 1996;

k) interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali: verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali, tenendo conto della posizione in elevato.

2.3. Sismicità

Il coefficiente di intensità sismica di riferimento è assunto pari a Crif = 0.07 per i comuni classificati con grado S = 9 e pari a Crif = 0.04 per i comuni delle Marche e dell'Umbria non classificati. Le azioni sismiche da assumere nelle verifiche tengono conto delle indicazioni fornite dagli studi di microzonazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) della L. n. 61/1998 mediante il coefficiente moltiplicativo Fa, desunto dalle mappe di sintesi e dalle relazioni finali degli studi stessi. Qualora per il sito in esame non fosse disponibile la mappa di sintesi, il progettista farà riferimento alla normativa vigente.

2.4. Verifiche sismiche

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Le valutazioni da effettuare riguardano i possibili meccanismi di collasso nel piano e fuori del piano delle murature. In particolare, dovranno essere valutate la resistenza a taglio, anche convenzionale, dei maschi murari, la resistenza per azioni ortogonali al piano e l'efficacia dei collegamenti fra i vari elementi strutturali. Gli schemi in base ai quali è effettuato il calcolo devono essere coerenti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l'efficacia dei collegamenti.

Il progettista dovrà dimostrare:

a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.9.5. del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo: ß = 4, C = 0.65 Crif, e = Fa;

b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno i tre meccanismi di collasso fondamentali: nel piano della muratura, per azioni fuori dal piano e per crisi di collegamenti. A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di C, nelle condizioni originarie non danneggiate, più piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.9.5. del D.M. 16 gennaio 1996 (con ß = 4, e = Fa), porta la struttura al limite della verifica di normativa; tale valore di C viene chiamato Co;

- calcolerà il valore di C, dopo gli interventi progettati, più piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.9.5. del D.M. 16 gennaio 1996 ( con ß = 4, e = Fa), porta la struttura al limite della verifica di normativa; tale valore di C viene chiamato Cfin.

Dovrà risultare Cfin = 0.65 Crif e Cfin > Co. Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile Cfin = Crif, compatibilmente con le esigenze di conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio.

L'incremento (Cfin - Co) dovrà essere commisurato al costo degli interventi, in modo da raggiungere un elevato rapporto benefici/costi.

Per gli interventi su edifici che superano la soglia Cconv = 0.14 [0.08] di cui all'Allegato A della legge n. n. 61/1998 e senza carenze strutturali gravi e che presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 1), le verifiche di cui sopra, pur essendo consigliabili, non sono obbligatorie.

2.5. Verifica degli interventi su edifici distrutti o con crolli estesi.

Si dovrà seguire la norma vigente:

a) per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di demolizione totale e ricostruzione,

b) per l'adeguamento di edifici esistenti, nel caso di ricostruzione parziale.

Nella determinazione dell'azione sismica di riferimento si assumerà e = Fa.

3. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO.

3.1. Tipologie di intervento.

Gli interventi di ripristino, con riparazione o miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 4, si ricavano livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo riportati nella tabella 5. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 - "Costi base massimi ammissibili".

3.1.1. Interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. n. 61/1998.

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;

2. riparazione dei danni;

3. interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telati;

4. interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione.

Il quarto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alla norma sismica; per tali edifici va in ogni caso attentamente valutata l'opportunità di approfondire le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

3.1.2. Interventi su edifici che superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. n. 61/1998.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, dovrà essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione per interventi di seguito elencati.

3.2. Analisi di danno - vulnerabilità e criteri di progettazione.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno;

b) dissesti negli orizzontamenti;

c) cedimenti;

d) martellamenti;

e) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

a) carenza di resistenza e duttilità degli elementi strutturali;

b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;

c) significativa eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;

d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione anche dovute alle tamponature (in particolare formazione di "piani soffici");

e) presenza di elementi tozzi o resi tali da tamponature che ne lasciano libere piccole porzioni;

f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli.

Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

a) interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali:

- conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi;

- evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispensabile, dopo aver accertato la saldabilità dell'acciaio;

- nel caso di applicazione di nastri di fibre di carbonio, vetro, ecc. porre particolare attenzione alla qualificazione dei materiali, alla preparazione del sottofondo ed alla realizzazione dell'incollaggio, verificandone l'efficacia;

- qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze;

b) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità del sistema resistente; curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature;

c) interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione;

- favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezze simile a quella delle masse o più "decentrata", utilizzando anche le tamponature;

- ridurre la presenza di elementi tozzi;

- favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione eliminando, se possibile, piani pilotis.

3.3. Sismicità

Vale quanto esposto al punto 2.3.

3.4. Verifiche sismiche.

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi.

Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature esterne, pareti di ascensori e di vani scala).

Per gli interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A alla legge n. 61/1998 e presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 4), pur essendo consigliabile, non è obbligatorio quanto richiesto di seguito.

Il progettista dovrà dimostrare:

a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo C = 0.65 Crif, e = Fa;

b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature efficaci e la verifica della stabilità delle tamponature e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a.

A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di C, nelle condizioni originarie non danneggiate, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista dal punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con e = Fa), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Co;

- calcolerà il valore di C, dopo gli interventi progettati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 19 gennaio 1996 (con e = Fa), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Cfin.

Dovrà risultare Cfin = 0.65 Crif e Cfin > Co. Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a Cfin = Crif

4. EDIFICI IN ACCIAIO.

In linea di principio valgono le indicazioni riportate nel Cap. 3. In considerazione dell'eterogeneità di comportamento di questo tipo di strutture in funzione di dettagli strutturali e delle scelte tecnologiche, si raccomanda un'attenta analisi del danno strutturale e degli elementi di vulnerabilità, con particolare riferimento alle eventuali carenze di duttilità strutturale legate a tipologie costruttive, a dettagli o a caratteristiche di materiale. Nelle verifiche va rivolta particolare attenzione agli elementi di giudizio (collegamenti, nodi controventi) valutando la loro efficienza e resistenza.

In presenza di danni di rilievo alle strutture principali, il progettista illustrerà le motivazioni degli interventi scelti, dei conseguenti costi e benefici con essi conseguiti in termini di migliore sicurezza. Il costo previsto per gli interventi sarà oggetto di verifica da parte degli organi di controllo competenti.

5. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA.

Di norma si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti capitoli 2, 3 e 4, relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi.

6. EDIFICI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA IN ELEMENTI PREFABBRICATI (calcestruzzo, acciaio)

6.1. Tipologie di intervento.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 4, si ricavano livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo riportati nella tabella 5. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 - "Costi base massimi ammissibili".

Le definizioni di cui alla tab. 4 devono intendersi, rispettivamente per la soglia di danno grave, e per il danno alle strutture portanti, comprensive della perdita di configurazione geometrica iniziale fra gli elementi strutturali e, per la soglia di danno gravissimo e per il danno strutturale nei nodi, la perdita di configurazione geometrica iniziale nei nodi pari al 20 per cento del totale nel piano.

6.1.1. Interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. n. 61/1998.

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;

2. riparazione dei danni;

3. collegamenti fra gli elementi strutturali atti ad evitare la perdita di appoggio o fenomeni di martellamento degli stessi;

4. interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature o dei pannelli e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;

5. interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature, pannelli o altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali, per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione.

Il quinto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alla norma sismica; per tali edifici va in ogni caso attentamente valutata l'opportunità di approfondite le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

Si intendono per tamponature e pannelli quelli che hanno una significativa interazione con l'organismo strutturale.

6.1.2. Interventi su edifici che superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. n. 61/1998.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, dovrà essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione per interventi di seguito elencati.

6.2. Analisi di danno - Vulnerabilità e criteri di progettazione.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno;

b) dissesti negli orizzontamenti;

c) cedimenti;

d) martellamenti;

e) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

a) carenza di resistenza e duttilità negli elementi strutturali;

b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;

c) significativa eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;

d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione, anche dovute alle tamponature (in particolare formazione di «piani soffici»);

e) presenza di elementi tozzi o resi tali da tamponature che ne lasciano libere piccole porzioni;

f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

a) interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali:

- conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi;

- evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispensabile, dopo aver accertato la saldabilità dell'acciaio;

- nel caso di applicazione di nastri di fibre di carbonio, vetro, ecc. porre particolare attenzione alla qualificazione dei materiali, alla preparazione del sottofondo ed alla realizzazione dell'incollaggio, verificandone l'efficacia;

- qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze;

b) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità del sistema resistente:

curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature e pannelli e degli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;

c) interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione:

- favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezza simile a quella delle masse o più "decentrata", utilizzando anche le tamponature, i pannelli o gli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;

- ridurre la presenza di elementi tozzi;

- favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione eliminando, se possibile, piani pilotis.

6.3. Sismicità.

Vale quanto esposto al punto 2.3.

6.4. Verifiche sismiche.

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante.

Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature esterne, pareti di ascensori e di vani scala).

Per gli interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A alla legge n. 61/1998 e presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 4), pur essendo consigliabile, non è obbligatorio quanto richiesto di seguito.

Il progettista dovrà dimostrare:

a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo: C = 0.65 Crif e = Fa;

b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature o dei pannelli e la verifica della stabilità delle tamponature dei pannelli e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a.

Inoltre occorrerà verificare i collegamenti fra gli elementi strutturali.

A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di C, nelle condizioni originarie non danneggiate, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con e = Fa), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Co;

- calcolerà il valore di C, dopo gli interventi progettati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con e = Fa), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato Cfin.

Dovrà risultare Cfin = 0.65 Crif e Cfin > Co. Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a Cfin = Crif .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 - Edifici in muratura: definizione delle soglie di danno 

 

 

DANNO SIGNIFICATIVO 

 

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito  

definite: 

 

- 

lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al trenta per  

 

cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; 

- 

lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre; 

- 

evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte; 

- 

presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali; 

- 

distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari; 

- 

è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di  

 

almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle 

 

condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica dei danno 

 

 

DANNO GRAVE 

 

Si definisce danno grave (ai sensi dell'Allegato A della L. n. 61/1998) quello consistente in almeno una delle condizioni  

di seguito definite: 

 

-  

Lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie  

 

totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

- 

Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti; 

- 

Crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale  

 

delle murature portanti; 

- 

Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano  

 

un'altezza superiore ai 2/3 della parete; 

- 

Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico 

 

 

DANNO GRAVISSIMO 

 

- 

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizioni di seguito definite: 

Lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza media superiore a 10 mm che, in corrispondenza di  

almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

- 

Lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno  

 

un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

- 

Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti; 

- 

Crolli parziali che interessano almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte) 

 

Distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi fra pareti con ampiezze superiori a  

 

5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture 

 

portanti del livello medesimo; 

 

Distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (> 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il  

 

30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

 

Pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 10 cm. sull'altezza di un piano; 

- 

Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico 

 

 

CROLLO 

- 

Crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), ovvero danni  

 

gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Edifici in muratura: definizione delle carenze strutturali gravi (vulnerabilità) 

 

Si definiscono carenze strutturali gravi, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti,  

quelle consistenti in almeno due delle condizioni di seguito definite (tra le carenze di seguito elencate non vengono 

comprese quelle da eliminare in ogni caso a partire dal livello minimo di intervento definito nell'Allegato A della legge n. 

n. 61/1998: carenze di collegamenti, strutture spingenti, ecc.): 

 

1. 

carenza di resistenza della muratura dovuta: 

 

- 

a cattiva qualità dei materiali costituenti, oppure 

 

- 

a mancanza di collegamento tra i paramenti, oppure 

 

- 

a presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle  

 

 

superfici resistenti ad uno stesso livello; 

2. 

murature portanti, insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10 % del totale anche ad un solo livello; 

3. 

irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza, nella direzione più sfavorevole, tra baricentro delle  

 

rigidezze e risultante delle forze sismiche agenti in quella direzione, superiore al 20 % della dimensione massima 

 

dell'edificio nella direzione ortogonale); 

4. 

irregolarità della maglia muraria in elevazione (aumento superiore al 30 % della rigidezza e/o resistenza passando da  

 

un livello a quello soprastante); 

5. 

coperture realizzate con orditura principale priva di collegamento trasversale (ad esempio i tetti realizzati con travetti  

 

in c.a. e tavelloni, senza caldana e, spesso, senza cordoli) 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 - Edifici in muratura: definizione dei livelli di costo base massimo ammissibile 

 

 

 

Stato di danno 1 

Stato di danno 2 

Stato di danno 3 

Stato di danno 4 

 

 

 

 

 

Vulnerabilità Bassa 

L1 

L2 

13 

L5 

 

 

 

 

 

Vulnerabilità Media 

L1 [1] 

L2 

L3  

L5 

 

L2 [2] 

 

 

 

Vulnerabilità Alta 

L3 

L3 

L4 

L5 

 

 

 

 

 

 

Stato di danno 1: danno compreso tra danno significativo e danno grave 

 

Stato di danno 2 : danno compreso tra danno grave e danno gravissimo 

 

Stato di danno 3: danno superiore a danno gravissimo 

 

Stato di danno 4: crolli che interessano almeno il 30 % in volume delle strutture portanti principali (muri e volte) 

 

 

Vulnerabilità Bassa: Cconv > 0.14 [0.08] 

 

Vulnerabilità Media: 

[1] Cconv = 0. 14 [0.08], in presenza di carenze gravi 

[2] Cconv <0.14 [0.08], in presenza di carenze non gravi 

 

Vulnerabilità Alta: Cconv < 0. 14 in presenza di carenze gravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 - Edifici in cemento armato: definizione delle soglie di danno 

 

 

DANNO SIGNIFICATIVO 

 

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito  

definite: 

 

- 

lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle  

 

tamponature, ad un qualsiasi livello; 

- 

presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per una estensione pari al venti per cento,  

 

ad un qualsiasi livello; 

- 

è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di  

 

almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle 

 

condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno 

 

 

DANNO GRAVE 

 

Si definisce danno grave (ai sensi dell'Allegato A della L. n. 61/1998) quello consistente in almeno una delle condizioni  

di seguito definite: 

 

- 

danno alla struttura portante; 

- 

manifestazione di cedimento delle fondazioni 

 

 

DANNO GRAVISSIMO 

 

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizioni di seguito definite: 

- 

danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano; 

- 

danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori  

 

all'1% dell'altezza dell'interpiano. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 - Edifici in cemento armato: definizione dei livelli di costo base massimo ammissibile 

 

 

 

 

Stato di danno 1 

Stato di danno 2 

Stato di danno 3 

 

 

 

 

 

 

L1 

L2 

L4 

 

 

 

 

Stato di danno 1: danno compreso tra danno significativo e danno grave 

 

Stato di danno 2 : danno compreso tra danno grave e danno gravissimo 

 

Stato di danno 3: danno superiore a danno gravissimo 

 

 

 

 

Tabella 6 - Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato) 

 

DANNO SIGNIFICATIVO 

 

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente nelle condizioni riportate nelle tabelle 1 e  

4, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato 

 

 

 

Tabella 7 - Parametri tecnici ed economici

 

 

 

 

 

Tab. 7.1.A - Costi base massimi ammissibili - L. n. 61/1998 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (64) 

 

LIVELLO DI COSTO 

IMPORTO (in lire/mq) 

L 5 

895.000 

L 4 

805.000 

L 3 

676.000 

L 2 

547.000 

L 1 

440.000 

 

 

Tab. 7.1.B - Costi base massimi ammissibili - L. n. 61/1998 - art. 4, comma 5 (65) 

 

Il contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/1998 è concesso applicando ai costi base massimi ammissibili, di  

cui alla seguente tabella, i coefficienti specificati nel suddetto comma 5. 

 

LIVELLO DI COSTO 

IMPORTO (in lire/mq) 

L 5 

448.000 

L 4 

403.000 

L 3 

339.000 

L 2 

274.000 

L 1 

220.000 

 

Tab. 7.2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI (66) 

 

I costi base massimi ammissibili di cui alle precedenti tabelle si applicano alle diverse tipologie di edifici con i  

coefficienti moltiplicatori , non cumulabili tra loro indicati nella seguente tabella: 

 

 

Tipologie di Edifici 

Coefficienti Moltiplicatori 

A 

Edifici civili. 

1.0 

B 

Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939. 

1.2 

C.1 

Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico  

0.6 

 

sanitario. 

 

C.2 

Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli. 

0.4 

C.3 

Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico  

0.7 

 

sanitario che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale 

 

 

integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive 

 

 

ammesse a contributo non superiori a 200 mq. 

 

C.4 

Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli che al momento del  

0.5 

 

sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di 

 

 

pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non 

 

 

superiori a 200 mq. 

 

D 

Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati e capannoni,  

0.6 

 

magazzini, rimesse attrezzi e mezzi. 

 

D.1 

Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni,  

0.7 

 

magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da 

 

 

struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per 

 

 

superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq. 

 

E 

Edifici adibiti ad attività turistico recettive. 

1.2 

I costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione Umbria.

I costi di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B e delle eventuali maggiorazioni di cui alla successiva tabella 8 devono essere aumentati delle vigenti aliquote I.V.A.

Per il livello di costo L1 di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori A, C.1, C.2, C.3, C.4, D, D.1 della tabella 7.2, fermo restando il limite del contributo stabilito dall'art. 6, comma 1, della presente delibera.

 

 

 

Tabella 8 - MAGGIORAZIONI (67) (68) 

 

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.l.A e 7.I.B, ad eccezione del livello di costo LI e  

limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2-bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono 

riportati nella tabella seguente. 

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40 % del  

costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D 7). 

 

D1 

Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con S=9 

10% 

D2.1 

Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale  

 

 

maggiore di ml 4,25) [1] 

10% 

D2.2 

Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale  

 

 

maggiore di ml 3,75) [1] 

5% 

D3 

Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei  

10% 

 

materiali 

 

D4 

Eventuale aumento per ubicazione disagiata [2] 

10% 

D5 

Aumento per oneri di asportazione del volume crollato [3] 

5% 

D6 

Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o  

 

 

progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie [4] 

10% 

D7 

Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali/ 

 

 

D7.1 per riparazioni con miglioramento sismico: incremento fino al  

20% 

 

D7.2 per ricostruzione: incremento lineare fino al  

15% 

[1] La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra

...

Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

[2] Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

[3] Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

[4] Si intendono "invasivi" gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

 

 

 

 

TABELLA 9 - PARTICOLARI COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO (69) 

Le maggiorazioni della presente tabella sono applicate ai costi base ammissibili individuati alla Tabella 7.1.A e sono  

cumulabili con quelle già previste nella tabella 8. 

1 

Eventuale aumento per ubicazione disagiata al di fuori della zona omogenea A) e dei  

 

 

 

Programmi integrati di recupero qualora ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: 

 

 

 

a) Il cantiere disponga di accesso da spazio pubblico o che rientri nella disponibilità del  

 

 

 

proprietario, con un percorso, anche in un solo tratto, tra edifici o ostacoli inamovibili di 

 

10% 

 

larghezza inferiore a metri 2,20, ovvero con una pendenza superiore al 25%; 

 

 

 

b) il cantiere riguardi edifici che abbiano più del 25% del proprio perimetro ad una distanza  

 

 

 

inferiore a m. 1,50 da altri edifici non facenti parte dello stesso cantiere. 

 

 

2 

Eventuale ulteriore aumento per u ubicazione disagiata per interventi su edifici ubicati  

 

 

 

all'interno dei PIR o in zona omogenea "A" 

 

10% 

3 

Eventuale aumento per interventi strutturali sulle fondazioni o sui muri contro  

 

 

 

terra dell'edificio; che interessino almeno il 30% dello sviluppo lineare in pianta 

 

 

 

delle strutture fondali dell'edificio, dovuti a dissesti di origine geotecnica o geologica 

 

10% 

 

adeguatamente dimostrati da indagini e analisi. 

 

 

4[1] 

Eventuale aumento per edifici nei quali la differenza fra la a quota del piano di riferimento,  

 

 

 

individuato per il calcolo del C conv. e la quota di spiccato delle fondazioni è di: 

 

 

 

a) almeno di un piano 

 

2% 

 

b) almeno di due piani  

 

4% 

 

c) maggiore di due piani 

 

6% 

5 

Eventuale aumento per edifici con altezza virtuale (come definita nella Tabella 8 allegata alla  

 

 

 

Delib.G.R. n. 5180/1998) maggiore di ml. 4,75. 

 

5% 

6 

Eventuale aumento per edifici diversi da quelli "civili", con qualsiasi destinazione o tipologia,  

 

 

 

sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490/1999. 

 

20% 

7[2] 

Eventuale aumento per interventi oggetto di prescrizioni poste nel provvedimento abilitante,  

 

 

 

finalizzate alla tutela ed al mantenimento di specifiche caratteristiche costruttive che 

 

 

 

prevedano la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 

 

 

 

a) Trattamento a faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio da  

 

5% 

 

eseguirsi mediante stuccature con malta di calce che interessi almeno il 70% 

 

 

 

delle murature esterne dell'edificio; 

p. 5 

o 

 

b) Finitura di paramenti murari da eseguirsi con tonachini a base di calce che  

 

 

 

interessi almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio; 

p. 5 

10% 

 

c) Utilizzo di solai in legno pari ad almeno il 40% della superficie dei solai; 

p. 5 

 

 

d) Realizzazione del 90% degli infissi esterni in legno; 

p. 2 

 

 

e) Utilizzo di tutte le lattoniere in rame; 

p. 1 

 

 

f) Realizzazione del manto di copertura, che rappresenti almeno l'80% della  

 

 

 

copertura dell'edificio, con coppi vecchi di recupero; 

p. 2 

 

 

g) Realizzazione di almeno l'80% dei cornicioni con pianelle in cotto e zampini in  

 

 

 

legno 

p. 2 

 

[1] Le maggiorazioni del punto 4 non sono tra loro cumulabili 

[2] Per gli interventi di cui al punto 7 è consentito: 

- un incremento del 5 per cento quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 5; 

- un incremento del 10 per cento quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 10. 

Le maggiorazioni previste per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 7 non sono cumulabili con quelle previste  

dalle tabelle D3.2 e D3.3, con l'aumento previsto per gli edifici sottoposti a tutela ai fini della Delib.G.R. 13 giugno  

2001, n. 617 punto 2, nonché con quello previsto dal punto 6 della presente tabella. 

 

 

 

 

TAB. 10 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AL REDDITO. PERCENTUALE DA  

APPLICARE ALLE MAGGIORI SPESE (70). 

 

Reddito 

% 

Inferiore a due pensioni minime INPS 

90 

Pari o inferiore a 21 milioni (euro 10.845,59) 

80 

Pari o inferiore a 30 milioni (euro 15.493,71) 

50 

Pari o inferiore a 50 milioni (euro 25.822,84) 

20 

 

 

Enti religiosi e morali senza fini di lucro 

50% 

1) Tale contributo straordinario è concedibile per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale. 

2) II reddito è calcolato ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/98. Il contributo non può comunque eccedere il  

limite massimo del 50% del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'Ord. n. 61/1997 ovvero dei  

commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della Delib.G.R. n. 5180/1998. 

 

 

Allegato C

SCHEMA DI DOMANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Edificio 

 

 

 

Sez. censimento ISTAT 

 

 

 

N. Unità Immobiliari 

 

 

Riservato al comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sig. Sindaco del comune di 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

residente a 

 

in 

 

Via 

 

n. 

 

in qualità di 

 

Proprietario 

 

Usufruttuario 

 

Amministratore di condominio 

 

Delegato dai 

 

Proprietari 

 

titolare di un altro diritto reale (specificare) 

 

 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere ai contributi previsti dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 30 per l'edificio ubicato in codesto comune 

 

 

 

 

 

frazione/località 

 

 

Cod. ISTAT (ris. Comune) 

 

Via 

 

N. 

 

 

censito al catasto 

 

Urbano 

 

Terreni 

al foglio n.  

 

 

 

A tal fine, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni 

 

DICHIARA 

 

 

- che l'edificio è riconducibile nella categoria d'intervento 

 

[1] 

 

- che lo stesso è ricompreso nell'ambito delle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico o nella zona classificata a seguito  

 

della microzonazione sismica 

 

[2] 

 

- che la superficie complessiva dell'intero edificio è di mq. 

 

[3] 

 

-che l'edificio è ricompreso dentro il perimetro dei programmi di recupero in corso di  

 

 

 

predisposizione da parte del comune 

SI 

NO 

[4] 

 

 

-che per l'edificio oggetto di domanda sono stati concessi per le stesse opere contributi pari a L. 

 

[5] 

 

ai sensi dell'Ord. Comm. n.  

 

[6]; 

 

-che l'edificio è stato danneggiato da precedenti eventi sismici: 

SI 

NO 

[7]  

 

se SI compilare il quadro seguente 

 

 

 

 

è stata / 

 

non è stata presentata domanda di contributo a seguito del terremoto del 

 

1979 

 

1982/1984 

 

1985 

[8] 

 

che la stessa domanda  

 

non è stata ancora finanziata 

 

è stata finanziata . 

con concessione contributiva n. 

 

del 

 

[9] 

 

 

erogazioni ricevute: 

 

prima anticipazione 

 

seconda anticipazione 

 

saldo 

 

 

nell'edificio al momento del sisma erano iniziati i lavori 

SI 

NO 

[10] (Comma 2, art. 11, L.R. 12 agosto 1998, n. 30) 

 

-che l'edificio è così composto: 

 

 

U.I. N° 

DATI RELATIVI ALL'UNITÀ IMMOBILIARE 

 

Dati catastali 

Uso [11] 

Se uso agricolo [12] 

Ordinanza sindacale di sgombero [13] 

N. piano 

 

 

Particella 

Sub 

 

Abitaz. 

Manufatto zootecn. 

altro 

Numero 

Data 

Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AL/I PROPRIETARIO/I DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE [14] 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

RESIDENZA [15] 

Dati Relativi AL NUCLEO DEL PROPR. RESID. [16] 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

In genere 

Agricol. 

N. comp. 

Handicap 

Anziani 

Mod. abit. 

Aut. Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO ESERCENTE L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ANCHE AGRICOLA (17) 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

ATTIVITÀ PROD. 

DATI RELATIVI SISTEM. PROVV. ESERCIZIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

In esercizio 

Modulo per attività produttiva 

Altra sistemazione 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI ALL'AFFITTUARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE [18] 

 

Cognome nome o ragione  

Codice fiscale  

RESIDENZA 

DATI RELATIVI AL NUCLEO DELL'AFFITUARIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

 

N. compon. 

Handic. 

Anziani 

Mod. abit. 

Aut. sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO ESERCENTE L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ANCHE AGRICOLA [19] 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

ATTIVITÀ PROD. 

DATI RELATIVI SISTEM. PROVV. ESERCIZIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

In esercizio 

Modulo per attività produttiva 

Altra sistemazione 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI ALL'AGRICOLTORE AFFITTUARIO O SALARIATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD  

 

ABITAZIONE [20] 

 

Cogn. nome o rag. Soc. 

Cod. fis. o P.I. 

Res. affittuario 

Res. salariato 

DATI RELATIVI AL NUCLEO DELL'AFFIT. O SALAR. 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

N. comp. 

Hand. 

Anz. 

Mod. abit. 

Aut.sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lo schema di cui sopra deve essere compilato per ogni unita' immobiliare presente nell'edificio) 

 

Allega alla presente domanda il verbale dell'assemblea condominiale ovvero l'atto di procura dai quali risultino le specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della L. R. 12 agosto 1998, n.30. 

 

 

li 

 

 

 

 

 

(firma autenticata del richiedente) 

 

 

Qualora presentata direttamente agli Uffici del Comune 

Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

 

 

(il funzionario) 

 

 

 

Allegato C/1

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI DOMANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.I. N° 

DATI RELATIVI ALL'UNITÀ IMMOBILIARE 

 

Dati catastali 

Uso [11] 

Se uso agricolo [12] 

Ordinanza sindacale di sgombero [13] 

N. piano 

 

 

Particella 

Sub 

 

Abitaz. 

Manufatto zootecn. 

altro 

Numero 

Data 

Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AL/I PROPRIETARIO/I DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE [14] 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

RESIDENZA [15] 

Dati Relativi AL NUCLEO DEL PROPR. RESID. [16] 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

In genere 

Agricol. 

N. comp. 

Handicap 

Anziani 

Mod. abit. 

Aut. Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO ESERCENTE L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ANCHE AGRICOLA (17) 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

ATTIVITÀ PROD. 

DATI RELATIVI SISTEM. PROVV. ESERCIZIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

In esercizio 

Modulo per attività produttiva 

Altra sistemazione 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI ALL'AFFITTUARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE [18] 

 

Cognome nome o ragione  

Codice fiscale  

RESIDENZA 

DATI RELATIVI AL NUCLEO DELL'AFFITUARIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

 

N. compon. 

Handic. 

Anziani 

Mod. abit. 

Aut. sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO ESERCENTE L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ANCHE AGRICOLA [19] 

 

Cognome nome o ragione  

Cod. fis. o P.I. 

ATTIVITÀ PROD. 

DATI RELATIVI SISTEM. PROVV. ESERCIZIO 

 

Soc. 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

In esercizio 

Modulo per attività produttiva 

Altra sistemazione 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

DATI RELATIVI ALL'AGRICOLTORE AFFITTUARIO O SALARIATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD  

 

ABITAZIONE [20] 

 

Cogn. nome o rag. Soc. 

Cod. fis. o P.I. 

Res. affittuario 

Res. salariato 

DATI RELATIVI AL NUCL. DELL'AFFIT. O SALAR 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

N. comp. 

Hand. 

Anz. 

Mod. abit. 

Aut.sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lo schema di cui sopra deve essere compilato per ogni unita' immobiliare presente nell'edificio) 

 

 

Numero Pagina 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione della domanda

La domanda può essere presentata da tutti i cittadini che a seguito degli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del 26 settembre 1997 abbiano subito danni.

La domanda deve essere ripresentata anche da coloro che pur avendo fatto domanda con l'ord. n. 61/1997 non siano stati per qualsiasi motivo inseriti nelle relative graduatorie o non abbiano potuto accedere ai finanziamenti.

[1] Indicare la categoria di intervento di cui al comma 1 dell'art. 2 delle Procedure

A = Edifici con danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui all'allegato A della legge n. 61/1998;

B = Edifici con danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui all'allegato A della legge n. 61/1998;

C = Edifici distrutti o che presentano crolli superiori al 30% in volume delle strutture portanti principali ovvero danni gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali ovvero danni gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali.

(N.B. L'appartenenza ad una delle categorie d'intervento deve essere attestata da un tecnico abilitato e allegata alla domanda).

[2] Indicare:

D.I. = se l'edificio è ubicato nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale (art. 2, comma 3 delle procedure);

o l'identificativo della zona di microzonizzazione sismica in cui l'edificio è ricompreso:

* E3 = Zone potenzialmente franose o esposte al rischio di frana;

* E4 = Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti;

* E9 = Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche meccaniche molto diverse.

* (Ai sensi dell'art. 2, comma 4 delle procedure - vedi allegato B della Delib.G.R. 31 luglio 1998, n. 4363 pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al BUR del 19 agosto 1998, n. 52)

[3] Indicare la superficie complessiva dell'intero Edificio, al netto delle murature, desumibile anche dalle planimetrie catastali.

[4] Barrare:

SI nel caso in cui l'edificio sia ricompreso dentro il perimetro dei programmi di recupero in corso di predisposizione da parte del comune.

NO qualora l'edificio non vi sia ricompreso

[5] Deve essere indicato l'importo degli eventuali contributi che pubbliche amministrazioni possono aver concesso per opere che saranno oggetto di richiesta di contributo con le presenti Procedure.

[6] Indicare il numero dell'ordinanza commissariale con la quale sono stati concessi contributi di cui al punto 5].

[7] Barrare:

SI = se l'edificio è stato danneggiato da precedenti eventi sismici al 12 maggio 1997 o 26 settembre 1997

NO = qualora non sia stato danneggiato da precedenti eventi sismici

[8] Barrare la voce che interessa. Se si è barrata la voce è stata deve essere specificato a quale evento sismico si fa riferimento

[9] Barrare la voce che interessa. Se si è barrata la voce è stata finanziata deve essere indicato il numero e la data della concessione contributiva.

[10] Barrare:

SI nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione contributiva a seguito di precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori alla data del 26 settembre 1997. (Comma 2, art. 11, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.]

NO in tutti gli altri casi.

[11] Indicare la destinazione d'uso delle unità immobiliari al momento del sisma:

1 = Abitazione;

2 = Agricolo e/o zootecnico

3 = Attività produttive di cui all'art. 8 dell'Ord. Min. n. 2668/1997 e successive modificazioni;

4 = Sede di comunità o attività turistico-ricettive comprese quelle che offrono agriturismo;

5 = Altro uso.

N.B. Se vi è una pertinenza esterna all'edificio deve essere presentata una domanda separata.

[12] Se l'uso indicato è 2= Agricolo e/o zootecnico specificare inserendo una (X) su:

Abitazione = qualora si tratti di abitazione principale dell'agricoltore* proprietario, affittuario o salariato;

Manufatto Zootecnico = qualora si tratti di struttura adibita anche a zootecnia;

Altro = non ricompreso nelle voci precedenti.

* Si intende agricoltore chi gestisce un'azienda agricola in possesso di partita I.V.A. e di iscrizione alla Camera di Commercio, ove dovuta, o chi svolge attività agricola in qualità di salariato.

[13] Indicare:

P per ordinanza di sgombero parziale

T per ordinanza di sgombero totale

D per ordinanza di demolizione dell'edificio o di parte di esso

K per edificio totalmente distrutto.

[14] dati relativi ai/i proprietario/i dell'unità adibita ad abitazione:

- deve essere indicato il cognome e nome con ragione sociale, il codice fiscale o partita I.V.A. del/i proprietario/i della unità immobiliare;

[15] residenza: inserire una (X) nella colonna in genere solo se i proprietari risultavano residenti o occupanti stabilmente e continuativamente l'unità immobiliare al momento del sisma. Se il proprietario è un agricoltore la (X) va inserita nella colonna agricoltore.

[16] Questi dati riguardano esclusivamente il nucleo familiare del proprietario residente nell'unità immobiliare. Inserire nella colonna N. compon. il numero dei componenti del nucleo familiare del proprietario residente; nelle successive colonne barrare con una (X) la colonna interessata.

[17] dati relativi al proprietario esercente l'attività produttiva anche agricola:

devono essere indicati il cognome e nome o ragione sociale, il codice fiscale o la partita I.V.A., il tipo dell'attività produttiva tra quelle sottoelencate. Devono inoltre essere barrate le colonne in esercizio se l'attività produttiva era in esercizio al momento del sisma, modulo per attività produttiva o altra sistemazione qualora l'esercente abbia fruito di contributi pubblici per le relative sistemazioni o di apposite strutture.

Tipologie attività produttive:

1 = Industria

2 = Artigianato

3 = Commercio

4 = Turismo

5 = Servizi

6 = Comunità, attività turistico - recettiva o agriturismo

7 = Agricoltura

9 = Altro

[18] dati relativi all'affittuario dell'unità immobile adibita ad abitazione:

- deve essere indicato il cognome e nome e codice fiscale dell'affittuario, devono essere altresì inseriti i dati relativi alla residenza e al nucleo familiare dello stesso affittuario al momento del sisma.

[19] dati relativi all'affittuario esercente l'attività produttiva anche agricola:

devono essere indicati il cognome e nome o ragione sociale, il codice fiscale o la partiva I.V.A., il tipo dell'attività produttiva tra quelle sottoelencate. Devono inoltre essere barrate le colonne in esercizio se l'attività produttiva era in esercizio al momento del sisma, modulo per attività produttiva o altra sistemazione qualora l'esercente abbia fruito di contributi pubblici per le relative sistemazioni o di apposite strutture.

Tipologie attività produttive:

1 = Industria

2 = Artigianato

3 = Commercio

4 = Turismo

5 = Servizi

6 = Comunità, attività turistico - recettiva o agriturismo

7 = Agricoltura

9 = Altro

[20] dati relativi all'agricoltore affittuario o salariato dell'Unità Immobiliare adibita ad abitazione:

Devono essere indicati cognome o nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA.

Devono altresì essere barrate le caselle relative alla residenza dell'affittuario o del salariato nonché inseriti i dati relativi al nucleo familiare degli stessi al momento del sisma.

N.B. Lo schema riferito alla unità immobiliare (pag. 2) deve essere compilato per ogni singola unità immobiliare ricompresa nell'edificio.

 

 

Allegato D)

RIEPILOGO DELLE DOMANDE PERVENUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

Num. 

TITOLARE 

Titolo 

Totale 

Abitazioni 

Abitazioni 

U.I. destinate 

Categ. 

Fascia 

Stima 

Edif. 

DELLA  

 

Unità 

Principali 

principali di 

ad attività  

di 

prior. 

contrib. 

 

DOMANDA 

 

Immob. 

 

agricoltori 

produttiva 

interv. 

 

massimo 

 

 

 

 

 

 

 

in servizio alla 

 

 

 

 

Cognome 

Nome 

 

 

 

 

data del sisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgomb. 

Non 

Sgomb. 

Non 

Sgomb. 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgomb. 

 

Sgomb. 

 

Sgomb. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 

indicare il titolo in base al quale è stata presentata la domanda P Proprietario A= Amministratore di condominio U=  

 

Usufruttuario D= Delegato dai proprietari 

 

NB. Al proprietario è equiparato il comproprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento 

[2] 

indicare il numero totale delle unità immobiliari oggetto della domanda per singolo edificio; 

[3]  

indicare il numero di tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali al momento del sisma, distinguendo quelle sgomberate da  

 

quelle non sgomberate, comprese quelle degli agricoltori; 

[4]  

indicare il numero delle unità immobiliari di agricoltori adibite ad abitazione principale, distinguendo quelle sgomberate da quelle non  

 

sgomberate; 

[5]  

indicare il numero delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva in servizio al momento del sisma, distinguendo quelle sgomberate  

 

da quelle non sgomberate; 

[6] 

indicare la categoria di intervento di cui all'art. 2 comma 1 delle procedure; 

[7] 

indicare la fascia di priorità ai sensi dell'art. 7 delle procedure; 

[8] 

la stima dei contributo massimo è determinato sulla base dei costi convenzionali riportati nell'allegato B), tabella 7, alle procedure. Per la  

 

categoria di interventi identificata nella lettera b) dell'art. 2 comma 1 delle procedure, il costo convenzionale da utilizzare per il calcolo è L3;