§ 4.1.1119 - D.C.R. 29 aprile 1998, n. 518 .
Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:29/04/1998
Numero:518

§ 4.1.1119 - D.C.R. 29 aprile 1998, n. 518 .

Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche .

(B.U. 22 maggio 1998, n. 34.)

 

Il Consiglio regionale

Vista la proposta di regolamento approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 15 aprile 1998, n. 1861 concernente: "Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi - Linee guida per la perimetrazione dei centri e nuclei e criteri per la predisposizione dei relativi programmi di recupero", depositata alla presidenza del Consiglio regionale il 20 aprile 1998 e trasmessa per il parere alla II commissione consiliare permanente il 20 aprile 1998;

Atteso che la II commissione consiliare permanente, in sede di approfondimento dell'atto, ha ritenuto opportuno stralciare l'allegato 1) relativo alle "linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche" per farne oggetto di apposito atto di indirizzo del Consiglio regionale;

Visto il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto che dispone che le regioni Umbria e Marche debbano fra l'altro provvedere con criteri omogenei entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. a definire le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

Visto il documento concernente le linee di indirizzo;

Ritenuto di approvare tale documento che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata altresì l'opportunità di incaricare la Giunta regionale di approvare con successivo provvedimento le ulteriori specifiche di dettaglio sulla base di un ulteriore atto di indirizzo del Consiglio regionale;

Visto il parere ed udita la relazione della II commissione consiliare permanente illustrata oralmente dal consigliere Vannio Brozzi;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il regolamento interno;

Con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 8 di astensione espressi nei modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti;

Delibera:

 

 

- di approvare l'atto amministrativo concernente: "Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche" che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

 

 

Allegato

Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche.

Edifici privati

1. PREMESSA.

Le presenti indicazioni tecniche si applicano per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Esse sono previste dall'art. 2, comma 3 della legge di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, che recita: "Le Regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge:

a) a definire, con linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino con riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati. Tali linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici (...) e stabilire i parametri necessari per la valutazione di costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d). Tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla precedente lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione e ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di finitura (...)".

Per la definizione di edificio si richiama quanto riportato al punto C.9.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale umbra n. 8936 del 10 dicembre 1987[1]. Gli interventi faranno riferimento alle prescrizioni di cui al punto C.9 del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" emanato ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e relative istruzioni. Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, purché di maggiore efficacia. In ogni caso si dovrà garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti né quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali.

[1] per edificio si intende un fabbricato con continuità strutturale, delimitata da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esse adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come un unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa;

d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

2. EDIFICI IN MURATURA.

2.1. Tipologie di intervento.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Alcune tipologie di intervento minime, normalmente necessarie per conseguire il ripristino ed il miglioramento, saranno definite successivamente, con il fine di costituire una guida metodologica che, dall'analisi dei danni e della vulnerabilità, porta alla individuazione degli obiettivi da perseguire e quindi degli interventi. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base ad indicatori di danno e di vulnerabilità, si ricavano categorie di intervento a ciascuna delle quali è associato un livello di costo ammissibile a contributo e una serie di obiettivi di carattere strutturale che dovranno essere raggiunti attraverso tipologie di intervento. Dette categorie sono di seguito elencate:

- soglia definita dall'allegato A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

- soglia livello intermedio 1

- soglia livello intermedio 2

- soglia massimo ripristino

- soglia ricostruzione.

La determinazione dei costi per ogni singolo livello è in fase di perfezionamento. Ai costi base potranno essere aggiunti, qualora ricorrano gli estremi per una loro applicazione, opportune maggiorazioni.

Il parametro di danno è descritto attraverso le soglie di danno significativo che saranno determinate con successivo atto del Consiglio regionale (D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 4, comma 3) e grave (All. "A" al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6) e da altri tipi di danno, localizzati o diffusi.

Gli indicatori di vulnerabilità sono ottenuti da una misura quantitativa, rappresentata dal rapporto C fra resistenza convenzionale a taglio dei pannelli murari e peso dell'edificio (per il calcolo del coefficiente C, v. all. "A", al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6) e da descrizioni di alcune carenze strutturali particolarmente significative, non esplicitamente tenute in conto dalla misura predetta.

Allo scopo di assicurare la continuità' con le disposizioni già emanate, nel seguito si continuerà' a differenziare gli interventi sulla base delle soglie di danneggiamento e vulnerabilità di cui all'allegato A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

2.1.1. Interventi su edifici che non superano le soglie.

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;

2. riparazione dei danni, riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scusi o mediante iniezioni di malta cementizia ovvero cuciture armate iniettate con malta cementizia localizzate nelle connessioni tra pareti o in prossimità di irregolarità strutturali;

3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;

4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti).

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorità detto.

Al fine della realizzazione degli interventi costituiscono utile suggerimento le indicazioni contenute nella circolare Min. LL.PP. n. 65/AAGG del 10 aprile 1997. Sono consentiti, ove necessario, gli interventi di irrigidimento degli orizzontamenti, da ancorare comunque in maniera efficace alle murature perimetrali. Nel caso di esecuzione di cordoli in breccia su parte dello spessore di muri a sacco è necessario collegare i due paramenti, anche in modo localizzato (code di rondine) ed evitare di sovraccaricare uno solo dei due. Nel caso di realizzazione di cordoli di tetti o di tetti in c.a. occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante affinché possa funzionare da vincolo per la stessa. Nel caso di sostituzione di orizzontamenti, da giustificare adeguatamente, occorre controllare che non si abbia un peggioramento delle condizioni di sicurezza causato dall'eventuale aumento di peso.

2.1.2. Interventi su edifici che superano le soglie.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 2.1.1., dovranno essere previste altre opere corrispondenti ai livelli di danno e vulnerabilità prima citati, che saranno definite successivamente.

2.2. Criteri di progettazione.

2.2.1. Generalità.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi, anche comparata, delle caratteristiche di vulnerabilità possedute dall'edificio;

a) carenza di resistenza nei maschi murari;

b) carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali;

c) presenza di spinte non contrastate;

d) eccessiva deformabilità dei diaframmi;

e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti;

f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali;

e del tipo ed entità dei danni subiti:

a) danni ai maschi murari;

b) lesioni di distacco fra gli elementi strutturali;

c) dissesti negli orizzontamenti, archi e architravi;

d) cedimenti;

e) martellamenti;

f) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Le valutazioni da effettuare riguardano i possibili meccanismi di collasso nel piano e fuori dal piano delle murature. In particolare dovranno essere valutate la resistenza a taglio, anche convenzionale, dei maschi murari, la resistenza per azioni ortogonali al piano e l'efficacia dei collegamenti fra i vari elementi strutturali. Gli schemi in base ai quali viene effettuato il calcolo devono essere coerenti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l'efficacia dei collegamenti. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere determinate in accordo con le norme vigenti. Per gli edifici aventi interesse artistico e storico dovrà essere effettuata un'analisi storico-critica comprendente la storia del bene in termini di trasformazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonché delle trasformazioni avvenute e della risposta generale agli eventi subiti (quadri di danno) e di specifici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati.

2.2.2. Sismicità.

Il coefficiente di intensità sismica di riferimento è assunto pari a Crif=0,07 per i comuni classificati con grado S = ) e pari a Crif = 0,04 per i comuni delle Marche e dell'Umbria non classificati. Le azioni sismiche da assumere nelle verifiche tengono conto delle indicazioni fornite dagli studi di microzonazione speditiva di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 mediante un coefficiente moltiplicativo k, che sarà definito successivamente.

2.2.3. Verifica degli interventi su edifici che superano le soglie.

È richiesta la verifica degli interventi nei confronti di un'azione sismica orizzontale di riferimento pari ad una frazione (da definire) di quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 18 gennaio 1996, assumendo: ß = 4, C = Crif e = K.

2.2.4. Verifica degli interventi su edifici distrutti o con crolli estesi.

Per gli edifici che hanno subito crolli o danni che implicano la ricostruzione di oltre il 40 per cento del volume, si dovrà seguire la norma vigente:

a) per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di demolizione totale e ricostruzione;

b) per l'adeguamento di edifici esistenti, nel caso di ricostruzione parziale.

Nella determinazione dell'azione sismica di riferimento si assumerà e = k.

3. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E ACCIAIO.

3.1. Tipologie di intervento.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Alcune tipologie di intervento minime, normalmente necessarie per conseguire il ripristino ed il miglioramento, saranno definite successivamente, con il fine di costituire una guida metodologica che, dall'analisi dei danni e della vulnerabilità, porta all'individuazione degli obiettivi da perseguire e quindi degli interventi. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base ad indicatori di danno e di vulnerabilità, si ricavano categorie di intervento a ciascuna delle quali è associato un livello di costo ammissibile a contributo e una serie di obiettivi di carattere strutturale che dovranno essere raggiunti attraverso tipologie di intervento. Dette categorie sono di seguito elencate:

- soglia definita dall'allegato A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

- soglia livello intermedio 1

- soglia livello intermedio 2

- soglia massimo ripristino.

La determinazione dei costi per ogni singolo livello è in fase di perfezionamento. Ai costi base potranno essere aggiunti, qualora ricorrano gli estremi per una loro applicazione, opportune maggiorazioni.

Il parametro di danno è descritto attraverso le soglie di danno significativo (D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 4, comma 3) e grave (All. A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6) e da altri tipi di danno. Gli indicatori di vulnerabilità vengono stabiliti sulla base di alcune carenze strutturali particolarmente significative.

Allo scopo di assicurare la continuità con le disposizioni già emanate, nel seguito si continuerà a differenziare gli interventi sulla base delle soglie di danneggiamento di cui all'allegato A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

3.1.1. Interventi su edifici che non superano le soglie.

1. Interventi di somma urgenza;

2. Riparazione dei danni;

3. Interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;

4. Interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta che in elevazione.

Il quarto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alle norme sismiche; per tali edifici va comunque attentamente valutata l'opportunità di approfondire le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

3.1.2. Interventi su edifici che superano le soglie.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 2.1.1., dovranno essere previste altre opere, corrispondenti ai livelli di danno e vulnerabilità prima citati, che saranno definite successivamente.

3.2. Criteri di progettazione.

3.2.1. Generalità.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi, anche comparata, delle caratteristiche di vulnerabilità possedute dall'edificio:

a) carenza di resistenza e duttilità negli elementi strutturali;

b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;

c) eccentricità in pianta;

d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione;

e) presenza di elementi tozzi;

f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali;

e del tipo ed entità dei danni subiti:

a) danni degli elementi strutturali verticali;

b) danni nei nodi;

c) dissesti negli orizzontamenti;

d) cedimenti;

e) martellamenti;

f) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia di ognuno degli interventi proposti attraverso un'analisi, anche comparata, delle caratteristiche di vulnerabilità possedute dall'edificio e del tipo entità dei danni subiti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) deformabilità del sistema resistente;

b) carenza di resistenza e duttilità del sistema resistente;

c) eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;

d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione (piano soffice), anche tenendo conto delle tamponature;

e) presenza di elementi tozzi, anche tenendo conto delle tamponature;

f) mancanza di collegamento degli elementi non strutturali.

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si dovrà tenere conto delle caratteristiche dei materiali in accordo con le norme vigenti.

3.2.2. Sismicità.

Vale quanto esposto al punto 2.2.2.

3.2.3. Verifica degli interventi su edifici che superano le soglie.

È richiesta la verifica degli interventi nei confronti di un'azione sismica orizzontale di riferimento pari ad una frazione (da definire) di quella prevista dal punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo: C = Crif e = k. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali.

4. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA.

4.1. Tipologie di intervento.

Di norma si applicano le prescrizioni di cui ai punti precedenti, par. 2.1 e/o par. 3.1, relative alle tipologie degli elementi strutturali ai quali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte. Anche per questa tipologia si definiscono le soglie di danno significativo (D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 4, comma 3) e grave (All. A al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.)

4.2. Criteri di progettazione.

4.2.1. Generalità.

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Valgono le prescrizioni riportate nel par. 2.2.1. per la parte in muratura e nel 3.2.1. per la parte in c.a./acciaio.

4.2.2. Sismicità.

Vale quanto esposto al punto 2.2.2.

4.2.3. Verifica degli interventi su edifici che superano le soglie.

A seconda del sistema resistente prescelto si applicano i criteri del par. 2.2.3 per la muratura e del par. 3.2.3. per c.a./acciaio.