§ 2.2.513 - Regolamento 8 gennaio 2009, n. 15.
Regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:08/01/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 è sostituito dal seguente
Art. 2. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è sostituito dal seguente
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 2.2.513 - Regolamento 8 gennaio 2009, n. 15.

Regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India ed il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

(G.U.U.E. 10 gennaio 2009, n. L 6)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1] ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 19 e 24,

 

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

 

considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

I. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 [2] nel dicembre 1999 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) ("il prodotto interessato") di cui ai codici NC ex39206219 ed ex39206290, originari dell’India. L’inchiesta che ha portato all’adozione di tale regolamento è nel prosieguo denominata "l’inchiesta iniziale". Le misure adottate hanno la forma di dazi compensativi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % sulle importazioni da parte di esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % sulle importazioni da parte di tutte le altre imprese. Il periodo coperto dall’inchiesta iniziale era compreso tra il 1 ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

 

(2) Con il regolamento (CE) n. 367/2006 [3] nel marzo 2006 il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame era compreso tra il 1 ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

 

(3) Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 [4] nell’agosto 2006 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited ("Garware").

 

(4) Con il regolamento (CE) n. 1124/2007 [5] nel settembre 2007 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un altro produttore indiano di fogli di PET, Jindal Poly Films, Limited, precedentemente noto come Jindal Polyester Ltd, (Jindal).

 

II. Misure antidumping esistenti

 

(5) Con regolamento (CE) n. 1676/2001 [6], nell’agosto 2001 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito sulle importazioni degli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 53,3 % per le importazioni di tutte le altre imprese.

 

(6) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 [7] nel marzo 2006 il Consiglio ha modificato il livello dei margini di dumping calcolati dal regolamento (CE) n. 1676/2001. I nuovi margini di dumping sono compresi tra il 3,2 % e il 29,3 % e i nuovi dazi antidumping tra lo 0 % e il 18 %, per tenere conto dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni e imposti per gli stessi prodotti originari dell’India, modificati a norma del regolamento (CE) n. 367/2006, adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2579/1999 di cui al precedente considerando 1. Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 nell’agosto 2006 il Consiglio ha modificato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited ("Garware").

 

(7) Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 [8], nel settembre 2006 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001 per quanto riguarda SRF Limited, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento ha istituito un margine di dumping del 15,5 % ed un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per l’impresa in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione della società accertato dall’inchiesta antisovvenzione che ha condotto all’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 di cui sopra. Poiché la società non ha un dazio compensativo individuale, deve essere applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

 

(8) Con il regolamento (CE) n. 1292/2007 [9] del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [10] ("il regolamento antidumping di base"). Lo stesso regolamento chiude il riesame intermedio parziale di tali importazioni, limitato ad un esportatore dell’India, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base.

 

III. Apertura di un riesame intermedio parziale

 

(9) Nel marzo 2006, in seguito all’estensione della validità del dazio compensativo definitivo, il governo dell’India ("GOI") ha fatto osservare che le circostanze relative ai due regimi di sovvenzione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS — Regime di credito sui dazi d’importazione — e Income Tax Exemption Scheme, ITES — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e che di conseguenza sarebbe necessario rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.

 

(10) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione, pubblicando l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 ottobre 2007 [11], ha avviato d’ufficio un riesame intermedio parziale limitato al livello di sovvenzione del dazio compensativo in vigore in riferimento alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India.

 

(11) Scopo dell’inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi i regimi di sovvenzione che si presumono modificati allorché sono stati forniti elementi di prova sufficienti conformi alle pertinenti disposizioni dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati del riesame intermedio parziale, sarà anche valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre imprese che abbiano collaborato all’inchiesta dalla quale è scaturito il livello delle misure in vigore, e/o della misura residua, applicabili a tutte le altre imprese.

 

(12) Il riesame si limitava al livello della sovvenzione per le società di cui all’allegato dell’avviso di apertura e invitava altri esportatori a manifestarsi alle condizioni ed entro la scadenza stabilita nell’avviso di apertura.

 

IV. Periodo dell’inchiesta

 

(13) L’inchiesta relativa al livello delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 (il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, "PIR").

 

V. Parti interessate all’inchiesta

 

(14) La Commissione ha informato ufficialmente il GOI e gli esportatori indiani che avevano collaborato all’inchiesta precedente, che erano menzionati dal regolamento (CE) n. 367/2006 e che erano elencati nell’allegato all’avviso di apertura del riesame intermedio parziale, per i quali era stato accertato che avevano beneficiato di almeno uno dei regimi di sovvenzione modificati, nonché le società Du Pont Tejin Films, Lussemburgo, Mitsubishi Polyester Film, Germania, Toray Plastics Europe, Francia e Nurell, Italia, che rappresentano la stragrande maggioranza dei produttori comunitari di fogli di PET (di seguito "l’industria comunitaria"), dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

 

(15) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

 

(16) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate ed, eventualmente, tenute nella debita considerazione.

 

(17) Dato il numero di parti che risultano interessate al riesame, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l’inchiesta sulle sovvenzioni in conformità all’articolo 27 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame intermedio parziale e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

 

(18) In seguito all’esame delle informazioni fornite e in considerazione del numero esiguo di produttori esportatori in India che hanno dimostrato la loro disponibilità a cooperare, è stato deciso che in questo caso il campionamento non era necessario.

 

(19) La SRF Limited, una società non elencata nell’allegato all’avviso di apertura, si è manifestata ed ha fornito le prove di aver rispettato i requisiti di ammissibilità relativi al campo d’applicazione dell’inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, precisati al punto 4 dell’avviso di apertura. Di conseguenza tale società è stata inserita nell’inchiesta di riesame.

 

(20) La Flex Industries Limited, una società soggetta ad un dazio compensativo [regolamento (CE) n. 367/2006] e ad un dazio antidumping [regolamento (CE) n. 1292/2007] ha cambiato nome ed è ora nota come Uflex Limited. Questo cambiamento di nome non incide sui risultati delle inchieste precedenti.

 

(21) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori che rispettavano le condizioni precisate nell’avviso di apertura. Inoltre è stato inviato un questionario al GOI.

 

(22) Ai questionari hanno risposto cinque produttori esportatori indiani ed il GOI.

 

(23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. A tal fine la Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del GOI a Delhi, del governo del Maharashtra a Mumbai, della "Reserve Bank of India" (RBI — Banca centrale indiana) a Mumbai e delle seguenti società:

 

- Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

 

- Garware Polyester Limited, Mumbai,

 

- Polyplex Corporation Limited, Noida,

 

- SRF Limited, Gurgaon,

 

- Uflex Limited, Noida.

 

VI. Comunicazione delle informazioni e commenti sulla procedura

 

(24) Il GOI e le altre parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre di modificare le aliquote dei dazi applicabili ai produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta e di prorogare le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

 

B. PRODOTTO IN ESAME

 

(25) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 367/3920, ovvero fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex39206219 e ex39206290 originari dell’India.

 

C. SOVVENZIONI

 

1. Introduzione

 

Regimi nazionali

 

(26) Secondo le informazioni del GOI e dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:

 

a) Advance Authorization Scheme — Regime di autorizzazione preventiva (noto in precedenza come Advance Licence Scheme — Regime di licenza preventiva);

 

b) Duty Entitlement Passbook Scheme — Credito sui dazi d’importazione;

 

c) Export Promotion Capital Goods Scheme — Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali;

 

d) Special Economic Zones Scheme — Regime delle zone economiche speciali/Export Oriented Units Scheme — Regime delle unità orientate all’esportazione;

 

e) Income Tax Exemption Scheme — ITE Regime di esenzione dall’imposta sul reddito;

 

f) Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione.

 

Regimi regionali

 

g) Package Scheme of Incentives (PSI) — Pacchetto di incentivi.

 

(27) I regimi da a) a d) si fondano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992) — Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) n. 22 del 1992, entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Queste vengono raccolte negli "Export and Import Policy Documents", pubblicati ogni cinque anni dal ministero del commercio e periodicamente aggiornati. Un documento di politica in materia di esportazione e importazione, pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione, è "EXIM-policy 2004-2009" (Piano quinquennale relativo al periodo 1 settembre 2004- 31 marzo 2009). Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche EXIM 04-09, pubblicandole nel "Handbook of Procedures — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I" (HOP I 04-09) — "Manuale di procedura — 1 settembre 2004- 31 marzo 2009", volume I. Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.

 

(28) L’esenzione dall’imposta sul reddito di cui alla lettera e) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961 (Income Tax Act), modificata annualmente dalla legge finanziaria.

 

(29) Il regime denominato Export Credit Scheme di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India — RBI (Banca Centrale dell’India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

 

(30) Il regime di cui alla lettera g) viene gestito dalle autorità statali in India.

 

(31) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10 del regolamento di base, la Commissione ha invitato il GOI a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati e non, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

 

Commenti generali relativi alla comunicazione delle informazioni sulle sovvenzioni

 

(32) Successivamente alla comunicazione delle informazioni il GOI ed un produttore esportatore hanno obiettato che non era stato stabilito che i regimi esaminati conferissero vantaggi al beneficiario. In riferimento a tale obiezione va osservato che per ognuno dei regimi esaminati è stato accertato se le eventuali concessioni costituiscano una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo del GOI che rappresenta un vantaggio per i produttori esportatori in questione. Inoltre sono state fornite spiegazioni del fatto che i vantaggi ottenuti attraverso i vari regimi siano considerati compensabili. Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno anche ricevuto un foglio di calcolo dettagliato che spiega come siano stati individuati i vantaggi ottenuti da ogni regime. Di conseguenza tale obiezione va respinta.

 

2. Advance Authorisation Scheme ("AAS") — Regime di Autorizzazione Preventiva

 

a) Base giuridica

 

(33) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della EXIM-policy 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del volume I del relativo manuale di procedura (HOP I 04-09). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 367/2006, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, si chiamava Advance Licence Scheme — Regime di licenza preventiva.

 

b) Ammissibilità

 

(34) L’AAS si articola in sei diversi sottosistemi, descritti dettagliatamente al considerando 35. Essi differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le esportazioni presunte, di cui al paragrafo 8.2 dell’EXIM-policy 04-09, come i fornitori delle cosiddette Unità orientate all’esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottosistema Advance release order (ARO) e della Back to back inland letter of credit.

 

c) Attuazione pratica

 

(35) Le Advance authorisations possono essere rilasciate per:

 

i) esportazioni fisiche: è il sottosistema principale e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola "fisiche" indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. La licenza specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare;

 

ii) fabbisogno annuo: tale tipo di autorizzazione non è collegato a un prodotto da esportare specifico ma a un gruppo di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio — fino ad una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente — qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano in tale gruppo;

 

iii) forniture intermedie: questo sottosistema riguarda casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all’esportazione, dividendosi fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

 

iv) esportazioni presunte: questo sottosistema permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8, punto 2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) dell’EXIM policy 04-09. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India: ad esempio la fornitura di merci alle EOU e a imprese con sede in una Special economic zone — SEZ (zona economica speciale);

 

v) ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO (Buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3 dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;

 

vi) Back to back inland letter of credit: anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

 

(36) Tre dei produttori esportatori che hanno cooperato hanno ricevuto concessioni nell’ambito dell’AAS, connesse al prodotto in esame durante il PIR. Di tali società, due hanno fatto ricorso a due dei sottosistemi, ovvero i) AAS per esportazioni fisiche e iii) AAS per forniture intermedie. La terza società ha fatto uso del sottosistema ii) AAS per fabbisogno annuo. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottosistemi non utilizzati.

 

(37) Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, "una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente" (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 di HOP I 04-09), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4, punto 30 e appendice 18 HOP I 02-07).

 

(38) Riguardo ai sottosistemi per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie usati durante il PIR da due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, il volume e il valore sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono documentati sull’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull’autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dal GOI sulla base delle Standard Input-Output Norms (SION). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel volume II del HOP 04-09. Le ultime modifiche delle SION per i fogli di PET e i trucioli di PET, un prodotto intermedio, sono state rivedute nel settembre 2005.

 

(39) Per quanto riguarda il sottosistema ii) di cui sopra (AAS per fabbisogno annuo), utilizzato da un altro esportatore, sulla licenza viene riportato solamente il valore delle importazioni permesse. Il titolare della licenza è tenuto a mantenere una traccia del collegamento tra i fattori produttivi importati e il prodotto risultante [paragrafo 4.24A, lettera c), del manuale di procedura 04-09, volume I].

 

(40) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse 2 proroghe di 6 mesi ciascuna).

 

(41) Dalla verifica è emerso che, per le società in questione, il tasso effettivo di consumo delle principali materie prime necessarie per produrre un chilogrammo di fogli di PET era più basso delle SION corrispondenti. Ciò riguardava chiaramente le SION precedenti per i fogli di PET e, in misura minore, le SION rivedute entrate in vigore nel settembre 2005.

 

(42) Inoltre dalla verifica è risultato che nessuna delle società in questione aveva tenuto i registri di consumo obbligatori, di cui al precedente considerando 37. Di conseguenza non si può che concludere che gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane non erano rispettati.

 

d) Conclusione

 

(43) L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

 

(44) Inoltre, le AAS per le esportazioni fisiche, le AAS per le forniture intermedie e le AAS per il fabbisogno annuo sono condizionate, come indica la normativa, all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro dei regimi in questione, un’impresa non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.

 

(45) Nessuno dei tre sottosistemi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Essi non soddisfano le norme di cui all’allegato I, punto i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato in modo efficace né il meccanismo o la procedura di verifica nuovi, né quelli precedenti per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le SION relative al prodotto in esame non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale poiché, non avendo nessuna delle società in questione tenuto i registri di consumo richiesti, non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione destinata all’esportazione. Il GOI non ha neppure effettuato un esame basato sui fattori produttivi effettivi, sebbene normalmente necessario quando manchi un sistema di verifica efficacemente applicato (allegato II, titolo II, paragrafo 5 e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base).

 

(46) I tre sottosistemi risultano quindi compensabili.

 

e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(47) Mancando regimi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ammessi, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione di fattori produttivi. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede solo la compensazione di una restituzione "eccessiva" di dazi. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’allegato I, punto i), del regolamento di base, possono essere compensate le restituzioni eccessive di dazi e solo quelle purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono soddisfatte. Se manca un’adeguata procedura di controllo, tale eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, titolo II e dall’allegato III, titolo II del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la restituzione eccessiva. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

 

(48) L’importo di sovvenzione per i tre esportatori che hanno usato le AAS è stato calcolato in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui materiali importati nel quadro dei tre sottosistemi usati durante il PIR (nominatore). In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, dall’importo della sovvenzione sono state dedotte, su presentazione di richieste giustificate, le tasse che è stato necessario pagare per ottenere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito in base al corrispondente fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore corrispondente), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

 

(49) Durante il PIR tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto da tale regime vantaggi compresi tra lo 0,5 % ed il 2,1 %.

 

3. Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

 

a) Base giuridica

 

(50) La descrizione dettagliata del sistema si trova al paragrafo 4.3 dell’EXIM-policy 04-09 e al volume I, capitolo 4, dell’HOP I 04-09.

 

b) Ammissibilità

 

(51) Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

 

c) Attuazione pratica del DEPBS

 

(52) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato tassi DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Essi sono calcolati tramite le SION (Standard Input/Output Norms), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

 

(53) Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione. Questo documento indica, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. Il tasso DEPBS che serve a calcolare il beneficio è quello che si applica al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione e non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio accordato.

 

(54) I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previa imposta sulle vendite) o essere usati in altro modo.

 

(55) Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una quantità illimitata di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate oltre le scadenze di cui al capitolo 4.47 dell’HOP I 04-09. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 dell’HOP I 04-09, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell’autorizzazione).

 

d) Conclusioni sul DEPBS

 

(56) Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal GOI; essi sono usati per compensare dazi all’importazione e riducono così le entrate del GOI dovute al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

 

(57) Inoltre, il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

 

(58) Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme rigorose enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

 

e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(59) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 367/2006, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio di cui si constata l’ottenimento da parte del beneficiario durante il PIR. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In tale momento, il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione. A ciò si aggiunga che i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contabilizzato i crediti DEPBS, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione.

 

(60) Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il PIR (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

 

(61) Durante il PIR quattro produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto da tale regime vantaggi compresi tra il 2,7 % ed il 5,9 %.

 

4. Regime di Esenzione dal Dazio d’importazione Sui Beni Strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

 

a) Base giuridica

 

(62) La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 dell’EXIM-policy 04-09 e al capitolo 5 dell’HOP I 04-09 (manuale di procedura, volume I).

 

b) Ammissibilità

 

(63) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

 

c) Attuazione pratica

 

(64) Purché esporti poi i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e versamento di un’imposta, le autorità indiane rilasciano una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000 veniva applicata un’aliquota effettiva dell’11 % (con possibile supplemento del 10 %) e, in caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

 

(65) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può importare esenti da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

 

d) Osservazioni sulle informazioni comunicate

 

(66) Successivamente alla comunicazione delle informazioni, un produttore esportatore ha sottolineato che i beni strumentali importati nell’ambito di tale regime erano stati impiegati anche per fabbricare prodotti non oggetto dell’inchiesta e che, nel determinare il margine di sovvenzione, l’importo della sovvenzione stabilito e attribuibile al PIR andrebbe diviso tra tutte le esportazioni e non solo tra quelle del prodotto oggetto dell’inchiesta. Quest’argomentazione è stata ritenuta fondata ed è stato effettuato il debito adeguamento nel calcolo dell’importo dei benefici ottenuti dall’impresa nell’ambito di tale regime.

 

e) Conclusioni relative al regime EPCG

 

(67) L’EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

 

(68) Il regime EPCG, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

 

(69) Infine, esso non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

 

f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(70) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India durante il PIR. Qualora siano state presentate richieste motivate, le tasse necessariamente versate per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il PIR (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

 

(71) Durante il PIR quattro produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto da tale regime vantaggi compresi tra l’1,0 % e l’1,9 %.

 

5. Export processing zones ("EPZS") — Regime per le zone che effettuano lavorazioni destinate all’esportazione/special economic zones scheme ("SEZS") — Regime per le zone a statuto economico speciale/export oriented units scheme ("EOUS") — Regime destinato alle unità orientate all’esportazione

 

(72) Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato aveva lo status di EOU e nessuno era situato in EPZS. Tuttavia uno dei produttori che hanno collaborato era situato in SEZS e ha ricevuto sovvenzioni compensabili durante il PIR. La descrizione e la valutazione che seguono è quindi circoscritta all’SEZS.

 

a) Base giuridica

 

(73) Il capitolo 7 dell’EXIM-policy 04-09 ed il capitolo 7 del HOP I 04-09 fanno riferimento all’SEZS. La descrizione dettagliata delle norme e delle disposizioni non si trova più nell’EXIM policy book e nemmeno nel Handbook of procedures. La politica pertinente e le disposizioni attuative si trovano nello Special Economic Zones Act (legge sulle zone economiche speciali) del 2005 (n. 28 del 2005) e nelle Special Economic Zones Rules (norme sulle zone economiche speciali) del 2006 (notifica del 10 febbraio 2006).

 

b) Ammissibilità

 

(74) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la loro intera produzione di beni o servizi possono essere costituite conformemente al regime SEZS. Esso comprende anche società commerciali pure. Diversamente dagli EOUS, le imprese non devono superare soglie minime di investimento in attività fisse per essere ammissibili al regime SEZS.

 

c) Attuazione pratica

 

(75) Il SEZS ha sostituito il sistema di zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones Scheme, EPZS). Le SEZS (Special Economic Zones) sono territori ben delimitati dove vige l’esenzione dai dazi e sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali. Le unità SEZS devono essere situate in zone specifiche istituite a tal fine. Dopo l’approvazione delle autorità indiane, diciassette SEZS si trovano già nella fase operativa.

 

(76) La domanda per ottenere lo status di impresa SEZ deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione previsti, il valore previsto delle esportazioni, il fabbisogno in beni da importare e in beni di produzione locale. Una volta accolta la domanda dell’impresa, le autorità la informano dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come unità nel quadro dell’SEZS è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

 

(77) Una condizione fondamentale per beneficiare del sistema SEZS prevista dal capitolo VI delle Special Economic Zones Rules del 2006 è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera nel periodo di riferimento (5 anni dall’avvio della produzione commerciale), cioè il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

 

(78) Le unità SEZS beneficiano dei seguenti vantaggi:

 

i) esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (siano essi materie prime, beni strumentali o di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o legati a tali attività;

 

ii) esenzione dalle accise sui beni acquistati da fonti locali;

 

iii) esenzione dall’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale;

 

iv) possibilità di vendere parte della produzione sul mercato interno, ottemperando alla condizione del reddito netto in valuta straniera all’atto di pagare i dazi applicabili, dato che le SEZS non vengono considerate parte del territorio fiscale/doganale indiano;

 

v) esenzione totale dall’imposta sul reddito sui profitti provenienti dalle esportazioni delle unità SEZ secondo la sezione 10AA dell’Income Tax Act per i primi 5 anni, del 50 % per i 5 anni successivi e possibilità di ulteriori benefici per i 5 anni ancora successivi; nonché

 

vi) esenzione dalla tassa sui servizi per i servizi utilizzati in una SEZ.

 

(79) Conformemente alle disposizioni pertinenti della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano del SEZS sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.

 

(80) Esse sono tenute a mantenere una contabilità accurata indicante il valore delle merci importate o acquistate all’interno della zona doganale nazionale (mercato interno), il consumo e l’impiego di tali merci, la produzione di merci ed il loro smaltimento attraverso esportazione, vendite nel territorio doganale nazionale ecc., nel rispetto della norma 22, paragrafo 2, delle Special Economic Zones Rules del 2006.

 

(81) Tuttavia le unità SEZ non sono tenute a mettere in relazione ogni partita importata con le loro esportazioni o trasferimenti ad altre unità, oppure con le loro vendite sul mercato interno, nel rispetto della norma 35 delle Special Economic Zones Rules del 2006.

 

(82) La valutazione delle importazioni e degli acquisti di materie prime e di beni strumentali sul mercato interno è basata sull’autocertificazione. Lo stesso avviene per le vendite all’esportazione. Pertanto, le partite di merci di una SEZ non sono mai soggette a controlli ordinari da parte delle autorità doganali.

 

(83) Nel caso in esame il produttore esportatore che ha collaborato ha beneficiato del sistema per importare materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione, per acquistare beni sul mercato interno senza corrispondere imposte indirette, per acquistare beni sul mercato interno senza versare l’imposta centrale sulle vendite e per ottenere l’esenzione dall’imposta sui servizi. L’inchiesta ha evidenziato che il produttore esportatore in questione non ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta sul reddito, prevista dal regime SEZS.

 

d) Osservazioni sulle informazioni comunicate

 

(84) Successivamente alla comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore situato in una SEZS ha presentato una serie di osservazioni secondo le quali ad esempio i sottosistemi utilizzati dall’impresa sono sistemi consentiti di esenzione dal dazio (restituzione del dazio) e che i sottosistemi utilizzati non costituiscono una sovvenzione poiché non conferiscono un vantaggio. L’argomentazione del produttore esportatore viene esaminata qui di seguito.

 

e) Conclusioni sul SEZS

 

(85) Per l’esenzione dall’accisa sui beni acquistati in loco, è emerso che il dazio pagato sugli acquisti effettuati da un’unità non SEZS può essere vantato come credito per il pagamento di dazi futuri, per esempio nei confronti di accise su vendite nazionali (il cosiddetto meccanismo "CENVAT"). L’accisa pagata sugli acquisti non è perciò definitiva. Con il credito "CENVAT", il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto, e non sui fattori di produzione. In questo modo, applicando l’esenzione dalle imposte sui consumi agli acquisti effettuati da un’unità SEZS, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate e, di conseguenza, la SEZS non gode di ulteriori benefici. In tali circostanze, poiché la SEZS non gode di ulteriori benefici, nell’ambito della presente inchiesta non è necessario analizzare ulteriormente tale sottosistema.

 

(86) L’esenzione di un’unità SEZ da due tipi di dazi all’importazione (dazio doganale di base e dazi doganali speciali supplementari normalmente applicabili alle importazioni di materie prime e beni strumentali), l’esenzione dall’imposta sulle vendite per le merci acquistate sul mercato nazionale e l’esenzione dall’imposta sui servizi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a, punto ii), del regolamento di base. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio all’unità SEZS a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto viene migliorata la sua liquidità. Le sovvenzioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di una SEZS, di cui alla norma 2 delle Special Economic Zones Rules del 2006, è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

 

(87) Il produttore esportatore ha obiettato che i sottosistemi utilizzati dall’impresa costituiscono un’esenzione dal dazio consentita (restituzione del dazio) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I del regolamento di base e che di conseguenza non sono compensabili. Secondo l’impresa il punto i) dell’allegato prevede che solo un’esenzione, una remissione o una restituzione degli oneri sulle importazioni superiori rispetto agli importi prelevati sui fattori immessi nella produzione del prodotto esportato costituiscono una sovvenzione all’esportazione. In altre parole, finché l’importo degli oneri rimessi o esentati non è superiore all’importo prelevato o dovuto, l’esenzione dai dazi all’importazione per i fattori produttivi da impiegare nella fabbricazione, nella produzione o nella trasformazione del prodotto esportato non può essere considerata sovvenzione compensabile.

 

(88) In risposta a tale argomentazione va innanzitutto osservato che i benefici di cui gode un’unità SEZ sono tutti condizionati di diritto dall’andamento delle esportazioni. Inoltre i regimi non possono essere considerati sistemi consentiti di restituzione del dazio o sistemi di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conformi alle norme rigorose enunciate nell’allegato I [lettere h) e i)], nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Se l’esenzione dalle imposte sulle vendite e dal dazio all’importazione sono utilizzate per l’acquisto di beni strumentali, esse costituiscono una violazione delle condizioni relative ai sistemi consentiti di restituzione, in quanto i beni strumentali non sono immessi nel processo di produzione, come richiesto dall’allegato I, lettera h) (rimborso delle imposte sulle vendite) e dall’allegato I, lettera i) (restituzione dei dazi all’importazione). Inoltre era stato confermato che il GOI non dispone di sistemi o procedure di verifica efficaci per accertare se e in quali quantitativi i beni strumentali acquistati in esenzione dal dazio o dall’imposta siano stati immessi nella produzione dei prodotti esportati [allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, per i sistemi di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base]. Infatti le unità SEZ sono tenute a realizzare un reddito netto in valuta straniera, ma non esiste un sistema di verifica volto a controllare il consumo di beni importati in relazione alla fabbricazione di beni esportati.

 

(89) Secondo un’altra argomentazione del produttore esportatore, i sottosistemi utilizzati dall’impresa non costituiscono sovvenzioni poiché non ne deriva alcun vantaggio per l’impresa. Per quanto riguarda le vendite sul territorio nazionale, i produttori esportatori hanno obiettato che, dato che le unità SEZ non vengono considerate appartenenti al territorio fiscale/doganale dell’India, sui prodotti finiti va versato l’intero dazio doganale quando sono venduti sul territorio nazionale. Non veniva quindi ottenuto alcun vantaggio perché i dazi oggetto di esenzione sui fattori produttivi immessi nella produzione di prodotti venduti sul mercato nazionale sono inferiori rispetto ai dazi versati dall’impresa quando vende sul mercato nazionale.

 

(90) Per quanto concerne la suddetta argomentazione va osservato che, sebbene l’obiettivo della creazione di unità SEZ consista nel realizzare redditi netti in valuta straniera, le unità hanno la possibilità di vendere parte della loro produzione sul mercato interno. Nell’ambito del sistema SEZ, le merci sdoganate dalla zona verso il mercato nazionale vengono considerate come merci importate. In tale contesto le SEZ non si trovano in una situazione diversa rispetto ad altre imprese operanti sul mercato nazionale, ovvero i dazi e le imposte applicabili devono essere corrisposti sulle merci acquistate. Va tuttavia chiarito che, in tale ambito, la decisione del governo indiano di tassare merci destinate al consumo sul mercato nazionale non significa che l’esenzione delle unità SEZ dai dazi all’importazione e dalle imposte sulle vendite non sia un vantaggio rispetto alle vendite all’esportazione del prodotto in questione. Inoltre le vendite sul mercato nazionale non hanno alcun impatto sul fatto di stabilire se sia adeguato disporre o non disporre di un sistema di verifica efficace.

 

(91) Per quanto riguarda le vendite all’esportazione, il produttore esportatore ha obiettato che l’esenzione dai dazi all’importazione e dalle imposte non costituisce una sovvenzione compensabile fintantoché non vi sono restituzioni eccessive. L’impresa ha inoltre sostenuto che le unità SEZ sono soggette alla sorveglianza dei funzionari doganali e che non è possibile vendere fattori produttivi sul mercato nazionale o incorporarli in prodotti da vendere sul mercato nazionale senza pagare i corrispondenti dazi. Quindi, secondo il produttore esportatore, non possono verificarsi restituzioni eccessive.

 

(92) Per replicare a tale argomentazione va ricordato che non esistono in India sistemi o procedure atti a confermare quali fattori produttivi vengano utilizzati nel processo di produzione del prodotti esportati e se siano stati effettuati pagamenti eccessivi di dazi all’importazione o di imposte ai sensi degli allegati I, II e III del regolamento di base. Le unità SEZ non sono mai obbligate di diritto a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importate e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo se fosse possibile effettuare controlli efficaci le autorità indiane potrebbero ottenere informazioni sufficienti sulla destinazione finale dei fattori produttivi, che consentirebbero loro di accertare in modo attendibile che le esenzioni dai dazi e dalle imposte non eccedono i fattori di produzione dei prodotti destinati all’esportazione. I sistemi di controllo interni all’impresa non bastano ed il governo dovrebbe elaborare e attuare un sistema di verifica delle restituzioni dei dazi. Di conseguenza, l’inchiesta ha accertato che le SEZ non sono soggette a norme e disposizioni di legge che impongano loro esplicitamente di documentare la relazione tra i materiali importati e i prodotti finiti e che il GOI non ha attuato un meccanismo di controllo efficace atto a stabilire quali fattori sono stati utilizzati per la produzione destinata all’esportazione e in quali quantità.

 

(93) Il GOI non ha nemmeno effettuato un esame ulteriore basandosi sui fattori effettivamente in questione, anche se questa operazione sarebbe normalmente necessaria in mancanza di un sistema di verifica efficace [allegato II, titolo II, paragrafo 5, ed allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base]. Inoltre il GOI non ha fornito prove a sostegno del fatto che non sono state effettuate restituzioni eccessive.

 

f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(94) Di conseguenza, in mancanza di un sistema consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione dei dazi doganali (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) e nell’esenzione dall’imposta sulle vendite per le merci acquistate sul mercato nazionale nonché nell’esenzione dall’imposta sui servizi, durante il PIR.

 

(95) Per quanto riguarda l’esenzione dai dazi doganali di base, l’esenzione dall’imposta sulle vendite per i beni acquistati sul mercato interno e l’esenzione dall’imposta sui servizi, il numeratore (importo della sovvenzione) è stato calcolato sulla base degli importi delle esenzioni ottenute durante il PIR. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte dal calcolo le tasse necessarie all’ottenimento della sovvenzione; è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore.

 

(96) Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Di conseguenza, per quanto riguarda le esenzioni dalle imposte sull’acquisto di beni strumentali, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata l’importo così calcolato, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. Qualora siano state presentate richieste sostenute dalle debite prove, le tasse necessariamente versate per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

 

(97) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi della sovvenzione così ottenuti, di cui ai considerando 95 e 96 sono stati ripartiti in base al corrispondente fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore corrispondente), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 5,4 %.

 

6. Income tax exemption scheme ("ITES") — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito

 

(98) Nell’ambito di questo regime gli esportatori possono beneficiare di un’esenzione fiscale parziale sui profitti dovuti a operazioni di esportazione. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell’ITA.

 

(99) Questa disposizione era stata abolita a partire dall’anno di valutazione 2005-2006 (l’anno finanziario 1 aprile 2004- 31 marzo 2005); la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce dunque più alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non hanno beneficiato di alcun vantaggio nell’ambito di questo regime durante il PIR. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, il regime non dovrà essere compensato dal momento che è stato ritirato.

 

7. Export credit scheme ("ECS") — Regime di crediti all’esportazione

 

a) Base giuridica

 

(100) I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC 02/04.02.02/2007-08 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.)BC 01/04.02.02/2007-08 (crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

 

b) Ammissibilità

 

(101) Possono beneficiare del regime i produttori-esportatori e gli operatori commerciali-esportatori. È emerso che tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno ottenuto benefici nel quadro dell’ECS.

 

c) Attuazione pratica

 

(102) Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d’interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all’esportazione (in rupie indiane o in valuta estera), che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. Il regime ECS comprende due sottosistemi, il Pre-Shipment Export Credit Scheme ("packing credit" — Regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione), che eroga crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (Regime di crediti all’esportazione successiva alla spedizione), che fornisce prestiti al capitale circolante per finanziare crediti a breve termine all’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del credito netto al finanziamento delle esportazioni.

 

(103) Grazie a quanto previsto dalle Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali (cash credits), praticati a condizioni di mercato. La differenza tra i tassi può diminuire per le imprese con buona solvibilità. Di fatto, le imprese con i migliori rating di solvibilità, possono ottenere crediti all’esportazione e cash credit alle stesse condizioni.

 

d) Conclusioni sull’ECS

 

(104) I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalle Master Circulars della RBI, di cui al considerando 0, possono far diminuire i costi per interessi degli esportatori rispetto ai costi del credito fissati a condizioni di mercato e conferire quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra banche diverse dipendono dalla scelta della RBI di fissare i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre le banche commerciali non sono obbligate a trasferire ai loro clienti eventuali altri tassi d’interesse più vantaggiosi per i crediti all’esportazione in valuta estera.

 

(105) Anche se i crediti agevolati ECS sono concessi da banche commerciali, il beneficio è un contributo finanziario governativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Si noti in proposito che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e l’ASMC, per accertare l’esistenza di una sovvenzione non occorre un onere a carico dei conti pubblici, come il rimborso del GOI alle banche commerciali: basta la direttiva della pubblica amministrazione di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra nella definizione di "pubblica amministrazione" di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100 %, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio nella politica monetaria, ed essendo i suoi dirigenti nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte quali, tra l’altro, i tassi massimi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti dalle sue Master Circulars e le direttive che obbligano le banche commerciali a destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. In base a tali direttive le banche commerciali sono tenute a svolgere le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce molto dalla prassi normale che esse seguono ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

 

e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(106) L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione contratti durante il RIP e l’interesse che sarebbe stato d’applicazione sui crediti commerciali ordinari contratti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il PIR (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

 

(107) Durante il PIR tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto da tale regime vantaggi compresi tra lo 0,3 % e lo 0,4 %.

 

8. Package scheme of incentives (PSI) — Pacchetto di incentivi

 

a) Base giuridica

 

(108) Nelle inchieste precedenti riguardanti i fogli di PET, compresa l’inchiesta in vista del riesame che ha condotto all’istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2006, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, sono stati esaminati vari regimi dello Stato indiano che contemplano incentivi a imprese locali. I regimi di Stato rientrano nel presente titolo poiché contemplano diversi tipi di incentivi. L’inchiesta ha accertato che il diritto di un’impresa a beneficiare del regime è stabilito dal "Certificato di ammissibilità". Secondo l’inchiesta due produttori che hanno collaborato hanno beneficiato dell’esenzione dall’imposta commerciale (imposta sulle vendite) nell’ambito del PSI durante il PIR, in applicazione della sezione 4A dello State of Uttar Pradesh Trade Tax Act. Questa disposizione fiscale esclude le vendite delle imprese effettuate sul mercato nazionale dal versamento dell’imposta sulle vendite (sia a livello locale che centrale).

 

b) Ammissibilità

 

(109) Per poter beneficiare del regime, di norma le imprese devono investire nelle aree meno sviluppate di uno stato installandovi un nuovo stabilimento industriale o apportando nuovi capitali per espandere o diversificare uno stabilimento già esistente. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono: la classificazione dell’area in cui è o sarà stabilita l’impresa e l’entità dell’investimento.

 

c) Attuazione pratica

 

(110) Nell’ambito dei regimi di esenzione fiscale, le unità designate non sono tenute a riscuotere l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle vendite relativa ai loro acquisti di merci da un fornitore ammissibile a beneficiare del regime. Mentre l’esenzione relativa all’operazione di vendita non conferisce alcun vantaggio all’unità di vendita designata, l’operazione di acquisto conferisce un vantaggio all’unità di acquisto designata.

 

d) Osservazioni sulle informazioni comunicate

 

(111) Successivamente alla comunicazione delle informazioni un produttore esportatore ha osservato che, nel quantificare i vantaggi derivanti da tale regime, si suppone che i fornitori di materie prime impiegate nella fabbricazione del prodotto in questione abbiano beneficiato dell’esenzione dall’imposta sulle vendite. Le fatture hanno invece dimostrato che i fornitori in questione hanno in realtà trasferito l’imposta all’impresa interessata. Di conseguenza, dato che detta impresa ha pagato l’imposta sulle vendite, per il produttore esportatore non risultano vantaggi compensabili in relazione a tali acquisti e l’importo della sovvenzione è stato riveduto.

 

e) Conclusione

 

(112) Il PSI costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. L’esenzione dal versamento dell’imposta sulle vendite per gli acquisti costituisce un contributo finanziario, dato che diminuisce le entrate governative che sarebbero altrimenti percepite. L’esenzione avvantaggia inoltre l’impresa, poiché ne migliora la liquidità.

 

(113) Possono beneficiare del regime soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche definite sotto la giurisdizione di uno stato dell’India. Non sono ammesse al regime le imprese situate al di fuori di tali aree. L’entità del beneficio varia a seconda dell’area interessata. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

 

f) Calcolo dell’importo della sovvenzione

 

(114) Riguardo all’esenzione dall’imposta sulle vendite, l’ammontare della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo dell’imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il PIR e non pagata grazie all’esenzione.

 

(115) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al totale del fatturato delle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionale durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

 

(116) Durante il PIR due produttori esportatori che hanno collaborato hanno ottenuto da tale regime vantaggi compresi tra lo 0,3 % e l’1,4 %.

 

9. Importo delle sovvenzioni compensabili

 

(117) Nel regolamento (CE) n. 367/2006 e nelle successive modifiche, di cui ai precedenti considerando 2, 3 e 4 l’importo delle sovvenzioni compensabili, espresso ad valorem, si situa tra il 12 % ed il 19,1 % per i produttori esportatori in questione che hanno cooperato all’attuale esame intermedio parziale.

 

(118) Durante il presente riesame intermedio parziale è stato accertato un importo (ad valorem) di sovvenzioni compensabili compreso tra il 5,4 % e l’8,6 %, come risulta dalla tabella che segue:

 

Regime→ | AAS [12] | DEPBS [12] | EPCGS [12] | SEZS [12] | ECS [12] | PSI | Totale |

 

Impresa↓ | % | % | % | % | % | % | % |

 

Ester Industries Limited | | 5,8 | 1,0 | | 0,4 | | 7,2 |

 

Garware Polyester Limited | 0,5 | 3,9 | 1,0 | | Trascurabile | | 5,4 |

 

Polyplex Corporation Limited | 1,7 | 3,2 | 1,9 | | 0,4 | 1,4 | 8,6 |

 

SRF Limited | | | | 5,4 | | | 5,4 |

 

Uflex Limited | 2,1 | 2,7 | 1,0 | | 0,3 | 0,3 | 6,4 |

 

10. Misure Compensative

 

(119) In conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dei produttori esportatori in questione che hanno collaborato all’inchiesta è diminuito e che, pertanto, le aliquote del dazio compensativo, istituito per tali produttori esportatori dal regolamento (CE) n. 367/2006, vanno modificate di conseguenza.

 

(120) Il dazio compensativo modificato dovrebbe essere portato al livello del nuovo tasso di sovvenzione identificato durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta antisovvenzione iniziale resta più elevato.

 

(121) Riguardo a tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale, si noti che le modalità effettive dei regimi studiati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all’inchiesta precedente. Quindi non è necessario ricalcolare il tasso di sovvenzione e l’aliquota del dazio per tali imprese. Di conseguenza le aliquote dei dazi applicabili a tutte le altre parti, eccetto i cinque produttori esportatori che hanno collaborato al presente esame, restano immutate.

 

(122) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame provvisorio parziale. Esse si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali imprese. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

 

(123) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione [13] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando eventuali modifiche delle attività dell’impresa legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno ed estero, connesse a tali mutamenti della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

 

11. Misure Antidumping

 

(124) Come previsto dal punto 3, ultimo paragrafo dell’avviso di apertura, la modifica dell’aliquota del dazio compensativo avrà un impatto sul dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 dato che quest’ultimo, nelle precedenti inchieste antidumping, era stato adeguato per evitare di tenere conto due volte degli effetti dei benefici derivanti dalle sovvenzioni all’esportazione (si rammenti che il dazio antidumping definitivo era basato sul margine di dumping poiché quest’ultimo era risultato inferiore rispetto al livello di eliminazione del pregiudizio). Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetti di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. L’inchiesta iniziale ha accertato che alcuni dei regimi — compensabili — di sovvenzione indagati, erogavano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Le sovvenzioni incidono in quanto tali sui prezzi all’esportazione dei produttori esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo, del regolamento di base, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono state adeguate per riflettere il margine di dumping reale che resta dopo l’istituzione del dazio compensativo definitivo che bilancia l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione [cfr. considerando 59 del regolamento (CE) n. 366/2006 e considerando 11 del regolamento (CE) n. 1424/2006].

 

(125) Le aliquote del dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori in questione vanno ora adeguate per tenere conto del livello riveduto del beneficio connesso alle sovvenzioni all’esportazione nel PIR dell’attuale inchiesta antisovvenzioni, per riflettere il margine di dumping effettivo che resta dopo l’istituzione del dazio compensativo definitivo adeguato, a correzione dell’effetto delle sovvenzioni all’esportazione.

 

(126) I margini di dumping individuati in precedenza rispetto a Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited, Polyplex Corporation Limited e Uflex Limited (nota al tempo quale Flex Industries Limited) [14], sono indicati dal regolamento (CE) n. 366/2006 (cfr. considerando 50) e ammontano, per le quattro imprese in questione, al 29,3 %, al 20,1 %, al 3,7 % e al 3,2 %. Per SRF Limited il livello del margine di dumping indicato nel regolamento (CE) n. 1424/2006 era il 15,5 %.

 

(127) Tenendo conto dei benefici connessi alle sovvenzioni all’esportazione durante il PIR e del livello del margine di dumping individuato in precedenza, i margini e le aliquote del dazio applicabili alle imprese in questione vanno calcolati secondo le indicazioni della tabella seguente:

 

Società | Margine di sovvenzione all’esportazione | Margine di sovvenzione totale | Margine di dumping individuato in precedenza | Dazio compensativo | Dazio antidumping | Aliquota totale del dazio |

 

Ester Industries Limited | 7,2 % | 7,2 % | 29,3 % | 7,2 % | 22,1 % | 29,3 % |

 

Garware Polyester Limited | 5,4 % | 5,4 % | 20,1 % | 5,4 % | 14,7 % | 20,1 % |

 

Polyplex Corporation Limited | 7,2 % | 8,6 % | 3,7 % | 8,6 % | 0,0 % | 8,6 % |

 

SRF Limited | 5,4 % | 5,4 % | 15,5 % | 5,4 % | 10,1 % | 15,5 % |

 

Uflex Limited | 6,1 % | 6,4 % | 3,2 % | 6,4 % | 0,0 % | 6,4 % |

 

(128) Per tenere conto del livello riveduto del dazio antidumping per i cinque produttori esportatori in questione, il regolamento (CE) n. 1292/2007 va modificato di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 è sostituito dal seguente:

 

"2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

 

Società

Dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC |

 

 

 

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

7,2

A026 |

 

 

 

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

5,4

A028 |

 

 

 

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

17,1

A030 |

 

 

 

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031 |

 

 

 

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

8,6

A032 |

 

 

 

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

5,4

A753 |

 

 

 

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

6,4

A027 |

 

 

 

Tutte le altre società

19,1

A999" |

 

 

     Art. 2.

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è sostituito dal seguente:

 

"2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

 

Società

Dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC |

 

 

 

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

22,1

A026 |

 

 

 

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,7

A028 |

 

 

 

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030 |

 

 

 

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031 |

 

 

 

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032 |

 

 

 

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

10,1

A753 |

 

 

 

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027 |

 

 

 

Tutte le altre società

17,3

A999" |

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

 

[2] GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

 

[3] GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.

 

[4] GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.

 

[5] GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

 

[6] GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

 

[7] GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.

 

[8] GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

 

[9] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

 

[10] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

 

[11] GU C 240 del 12.10.2007, pag. 6.

 

[] Le sovvenzioni segnate con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

 

[13] Commissione europea — direzione generale del Commercio — Direzione B — N105, 04/90 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — B-1049 Bruxelles.

 

[14] GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.