§ 20.6.528 - Regolamento 25 agosto 2006, n. 1288.
Regolamento (CE) n. 1288/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:25/08/2006
Numero:1288


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.528 - Regolamento 25 agosto 2006, n. 1288.

Regolamento (CE) n. 1288/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 e che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell’India

(G.U.U.E. 31 agosto 2006, n. L 236).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     I. Inchiesta precedente e misure attualmente in vigore

     (1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 il Consiglio ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) («il prodotto interessato») di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell’India. L’inchiesta che ha portato all’adozione di tale regolamento è di seguito denominata «l’inchiesta originale». Le misure adottate hanno la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % sulle importazioni da parte di esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % sulle importazioni da parte di tutte le altre imprese. Il dazio compensativo imposto ai fogli di PET prodotti ed esportati da Garware Polyester Limited («Garware» o «l’impresa») era del 3,8 %. L’inchiesta originale si è svolta tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 367/2006, il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

     (3) Con il regolamento (CE) n. 366/2006, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001 in seguito a un esame provvisorio parziale del dazio antidumping in vigore contro cinque produttori indiani e ha imposto un dazio antidumping compreso tra lo 0 % e il 18 %. Il dazio antidumping imposto alle importazioni di fogli di PET Garware era del 17,4 %. Si noti che il tasso di dazio antidumping per Garware è stato aggiustato per tener conto del livello di sovvenzione compensato dal regolamento (CE) n. 367/2006 (cfr. anche il successivo considerando 71).

 

     II. Domanda di riesame intermedio parziale

     (4) I seguenti produttori comunitari hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 2597/1999, limitato al livello del dazio compensativo imposto a Garware: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe (di seguito «i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET.

     (5) I richiedenti hanno argomentato che il livello delle misure compensative in vigore per le importazioni di fogli di PET Garware non fosse più sufficiente per neutralizzare la sovvenzione pregiudizievole, dato che le circostanze della sovvenzione a Garware erano notevolmente mutate.

 

     III. Inchiesta

     (6) Assodata, previa consultazione del Comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova tali da giustificare l’avvio di un riesame intermedio parziale, il 12 luglio 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

     (7) Esso si limita a esaminare l’ampiezza della sovvenzione del produttore esportatore, Garware, per valutare la necessità di continuare, abolire o emendare il livello delle misure in vigore. L’inchiesta si è svolta tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005.

     (8) La Commissione ha informato ufficialmente il produttore esportatore interessato, il governo dell’India («GOI») e i richiedenti dell’avvio dell'esame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

     (9) Per ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario a Garware, che rispondendo al questionario ha manifestato una volontà di cooperazione. Presso lo stabilimento di Garware in India è stata effettuata una visita di verifica.

     (10) Garware, GOI e richiedenti sono stati informati dei risultati essenziali della ricerca e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (cfr. successivo considerando 73).

 

B. PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO SIMILE

 

     I. Prodotto interessato

     (11) Il prodotto interessato sono (cfr. definizione dell’inchiesta originale), fogli di tereftalato di polietilene (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati con i codici NC ex 3920 62 19.

 

     II. Prodotto simile

     (12) Come nell’inchiesta originale, si è accertato che i fogli di PET prodotti e venduti da Garware sul mercato interno indiano e quelli esportati dall’India verso la Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi. Sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

 

C. SOVVENZIONI

 

     I. Introduzione

     (13) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni.

     a) Regimi nazionali

     i) Regime di licenze preventive (Advance Licence Scheme)/Advance Release Order;

     ii) Credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);

     iii) Regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all’esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units Scheme);

     iv) Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

     v) Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Schemes):

     — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione (Export Income Tax Exemption Scheme),

     — Incentivi per la ricerca e lo sviluppo a livello di imposta sul reddito (Income Tax Incentive for Research and Development);

     vi) Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme);

     vii) Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty-Free Replenishment Certificate).

     (14) I regimi da i) a iv) e vii) si basano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992 — Legge n. 22/1992 per lo Sviluppo e il Regolamento del Commercio estero) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («Legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero del 1992 autorizza il GOI a rilasciare notifiche sulle politiche di esportazione e importazione. Il GOI ha approvato un piano quinquennale sulle politiche di esportazione e importazione per il periodo 1° aprile 2002/31 marzo 2007 («EXIM policy 2002-07»). Il GOI ha inoltre pubblicato un manuale di procedure che disciplinano l’EXIM policy 2002-07 («HOP I 2002-07»), aggiornato a scadenze regolari.

     (15) I regimi di esenzione dall’imposta sul reddito [cfr. sopra punto v)] si fondano sull’Income Tax Act 1961 (Legge sull’imposta sul reddito del 1961), modificata ogni anno dalla legge finanziaria.

     (16) Il Regime di crediti all’esportazione [cfr. sopra, punto vi)] si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (Legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti per l’esportazione.

     b) Regimi regionali

     (17) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle risposte al questionario della Commissione, quest’ultima ha inoltre studiato il Package scheme of incentives (Regime di incentivi — di seguito «PSI») del Governo del Maharashtra («GOM») del 1992. Tale regime si basa su decisioni del dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.

 

     II. Regimi nazionali

 

     1. Regime di licenze preventive (Advance Licence Scheme/ Advance Release Order)

     a) Base giuridica

     (18) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 di EXIM policy 2002-07 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 2002-07.

     b) Ammissibilità

     (19) Non risulta che Garware usasse di un regime di licenze preventive durante il periodo dell’inchiesta; non sono perciò necessarie ulteriori analisi della compensabilità di tale regime.

 

     2. Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme «DEPBS»)

     a) Base giuridica

     (20) Una descrizione dettagliata del DEPBS si trova al paragrafo 4.3 di EXIM policy 2002-07 e al capitolo 4 del manuale HOP I 2002-07. All’atto dell’inchiesta originale, esistevano due tipi di DEPB: quello pre-esportazione e quello post-esportazione. Nell’aprile 2000, il DEPB preesportazione è decaduto: nell’esame attuale è stato studiato dunque solo il DEPB post-esportazione.

     b) Ammissibilità

     (21) Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

     c) Attuazione pratica

     (22) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPB, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale regime. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPB per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto interessato. Esse sono calcolate in base a «standard input-output norms» («SIONs»), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno dazi all’importazione.

     (23) Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. All’atto dell’operazione di esportazione, l’esportatore presenta alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione indicante, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS da concedere per quella determinata operazione di esportazione.

     In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS per calcolare il beneficio è quella vigente al momento in cui è stata stilata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi possibilità alcuna di modificare retroattivamente il livello del vantaggio.

     (24) Risulta inoltre che, adempiuto l’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali.

     (25) I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su successive importazioni di qualsiasi tipo di beni la cui importazione non sia soggetta a restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o usati altrimenti.

     (26) I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio.

     (27) Una domanda di crediti DEPBS può riguardare fino a 25 operazioni di esportazione o, se registrata elettronicamente, un numero di operazioni di esportazione illimitato. In pratica, non esistono scadenze rigide per chiedere i DEPBS: i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 di HOP I 2002-07 sono infatti sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente di una determinata domanda di DEPBS.

     (28) L’impresa ha fatto sapere alla Commissione che tale regime verrà presto sospeso e sostituito, dal 1° aprile 2006, da un altro «OMC compatibile». In origine, il DEPB sarebbe dovuto scadere il 1° aprile 2005. Ma, non potendo ancora essere attivato il regime sostitutivo a tale data, il DEPBS è stato prorogato fino al 1° aprile 2006. L’impresa non ha confermato se il nuovo regime sia infine entrato in vigore dopo l’ultima data. Il presunto cambiamento avverrebbe comunque al di fuori del periodo d’inchiesta necessaria al riesame.

     d) Conclusioni sul DEPBS

     (29) I crediti DEPBS forniscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS sono contributi finanziari del GOI, usati per compensare i dazi all’importazione: essi riducono così entrate del GOI dovute a dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS avvantaggiano inoltre l’esportatore, che vede migliorare la liquidità dell’impresa.

     (30) Inoltre, i DEPBS sono condizionati di diritto dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

     (31) Tale regime non può essere ritenuto di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non esiste inoltre sistema o procedura, ai sensi dell’allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base, che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione. Infine, gli esportatori possono fruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Possono quindi beneficiare del DEPBS anche esportatori che acquistino in loco tutti i loro fattori di produzione senza importare beni utilizzabili come fattori di produzione.

     e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

     (32) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario, effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario.

     (33) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto equo stabilire che il vantaggio conferito a titolo del regime DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione effettuate durante il periodo dell’inchiesta. L’impresa ha fatto valere che dal 26 maggio 2005 il tasso applicabile al DEPBS è stato ridotto dall’11 % all’8 %: ma tale presunto cambiamento cade al di fuori del periodo di inchiesta del riesame; non potendo perciò essere verificati effetti e pertinenza del cambiamento, tale ricorso va rifiutato conformemente all’articolo 5 del regolamento di base.

     (34) Gli onorari sostenuti per ottenere la sovvenzione sono stati dedotti dai crediti ricevuti per ottenere l’importo della sovvenzione da usare come numeratore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

     (35) Secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è concessa in base all’andamento delle esportazioni e non dei quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Garware ha tratto beneficio da questo regime durante il periodo di inchiesta e ha ottenuto una sovvenzione del 10,3 %.

 

     3. Regime delle unità orientate all’esportazione (Export Oriented Unit Scheme «EOUS») e regime delle zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme «SEZS»)

     a) Base giuridica

     (36) I particolari di questi regimi si trovano ai capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente di EXIM policy 2002-07 e di HOP I 2002-07.

     b) Ammissibilità

     (37) Poiché non risulta che Garware si sia servita di uno o di entrambi questi regimi nel periodo d’inchiesta, non occorre un’ulteriore analisi della loro compensabilità.

 

     4. Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme «EPCGS»)

     a) Base giuridica (38) Una descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5, EXIM Policy 2002-07 e al capitolo 5, HOP I 2002-07.

     b) Ammissibilità

     (39) Possono beneficiare del regime tutti i produttori-esportatori e operatori commerciali-esportatori «legati» a un produttore o a un fornitore di servizi. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

     c) Attuazione pratica

     (40) Se rispetta l’obbligo di esportare i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, usati fino a dieci anni d’età) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCG. Dall’aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

     d) Conclusioni sull’EPCGS

     (41) L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l’esportatore che vede la propria liquidità migliorata dai dazi all’importazione risparmiati.

     (42) Il regime EPCG è poi condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni, dato che tali licenze non vengono concesse senza un impegno a esportare. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

     (43) Il regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i) del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non vengono consumati nella produzione dei beni esportati.

     e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

     (44) Il numeratore si ottiene nel modo che segue: conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo pari a un periodo di ammortamento di tali beni considerato normale nell’industria dei fogli di PET. Per far corrispondere tale importo al valore effettivo del vantaggio nel tempo sono stati aggiunti gli interessi. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base sono state dedotte le spese sostenute per ottenere la sovvenzione.

     (45) Secondo l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è concessa in base all’andamento delle esportazioni. La sovvenzione ottenuta da Garware è pari all’1,8 %.

 

     5. Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption scheme «ITES»)

     a) Base giuridica

     (46) La base giuridica di questo regime è l’Income Tax Act 1961, modificato annualmente dalla legge finanziaria. Quest’ultima stabilisce ogni anno la base per la riscossione delle imposte nonché le esenzioni e deduzioni che è possibile far valere. Le imprese esportatrici possono far valere le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC dell’Income Tax Act 1961.

     b) Attuazione pratica

     (47) Poiché non risulta che Garware abbia goduto di benefici ai sensi dell’ITES, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

 

     6. Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme «ECS»)

     a) Base giuridica

     (48) I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular IECD n. 5/04.02.01/2002-03 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 10/04.02.01/2003-04 (crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

     b) Ammissibilità

     (49) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

     c) Attuazione pratica

     (50) Nel quadro di questo regime, la RBI fissa ufficialmente i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione in valuta estera e in rupie che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori «per rendere loro accessibile il credito a tassi competitivi a livello internazionale». L’ECS si compone di due sottoregimi: il Pre-Shipment Export Credit Scheme, o «packing credit» (regime di crediti all’esportazione pre-spedizione), che fornisce crediti a un esportatore per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire dei beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (regime di crediti all’esportazione post-spedizione), relativo a prestiti per consolidare il capitale circolante per finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.

     (51) Grazie a queste Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse migliori di quelli dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato.

     d) Conclusioni sull’ECS

     (52) Innanzitutto, diminuendo i costi di finanziamento rispetto a quelli a tassi d’interesse di mercato, i tassi d’interesse agevolati di cui sopra danno all’esportatore un vantaggio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Nonostante il fatto che i crediti agevolati dell’ECS siano concessi da banche commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, il vantaggio è un contributo finanziario concesso da una pubblica amministrazione. La RBI è un ente pubblico, che rientra perciò nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, e istruisce le banche commerciali sulla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici. Questi finanziamenti agevolati equivalgono ad una sovvenzione, ritenuta specifica e compensabile poiché ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base i tassi d’interesse preferenziali sono condizionati dall’andamento delle esportazioni.

     e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

     (53) L’importo della sovvenzione si calcola in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione usati durante il periodo d’inchiesta del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato applicando gli stessi interessi dei normali crediti commerciali usati dall’impresa. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non viene concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Garware ha goduto di benefici dell’ECS e ha ottenuto una sovvenzione pari all’1,2 %.

 

     7. Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate «DFRC»)

     a) Base giuridica

     (54) La base giuridica di questo regime si trova ai paragrafi da 4.2.1 a 4.2.7 di EXIM Policy 2002-07 e ai paragrafi da 4.31 a 4.36 di HOP I 2002-07.

     b) Attuazione pratica

     (55) Poiché non risulta che Garware abbia goduto di benefici ai sensi dell’DFRC, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

 

     III. Regimi regionali

     Sistema di incentivi (Package Scheme of Incentives «PSI») del governo del Maharashtra (the Government of Maharashtra «GOM»)

     a) Base giuridica

     (56) Per incoraggiare l’industrializzazione delle aree meno sviluppate dello Stato, fin dal 1964 il GOM concede vari incentivi a unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «Package Scheme of Incentives» (regime di incentivi). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione: il «regime 1993» è stato operativo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 2001, mentre l’emendamento più recente, il «regime 2001», introdotto il 31 marzo 2001, resterà operativo fino al 31 marzo 2006. IL PSI del GOM si compone di vari sottoregimi, il principale dei quali è l’esenzione dall’imposta locale sulle entrate e il rimborso dell’imposta sul consumo.

     b) Ammissibilità

     (57) Per poter beneficiare del regime, le imprese devono investire nelle aree meno sviluppate installandovi un nuovo stabilimento industriale o apportando nuovi capitali per espandere o diversificare uno stabilimento già esistente. A seconda del loro diverso grado di sviluppo economico, le aree in questione sono classificate in varie categorie. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono: l’area in cui l’impresa è o sarà situata e l’entità degli investimenti che intende realizzarvi.

     c) Attuazione pratica

     (58) Esenzione dall’imposta locale sulle entrate: i beni sono di solito soggetti all’imposta centrale sulle vendite (per le vendite tra Stati) o all’imposta locale sulle vendite (per le vendite all’interno di uno Stato) a diversi livelli, a seconda dello, o degli, Stati in cui sono effettuate le transazioni. Le importazioni o esportazioni non sono soggette a imposte sulle vendite, mentre le vendite all’interno sono soggette a un’imposta alle aliquote in vigore. In seno a questo regime di esenzione, le unità designate non devono versare l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal versamento dell’imposta locale sulle vendite quando acquistano beni da un fornitore ammissibile a beneficiare del regime. L’operazione di vendita non dà alcun vantaggio all’unità designata che vende, ma l’operazione di acquisto dà un vantaggio all’unità designata che acquista. È risultato che Garware ha tratto beneficio da questa esenzione durante il periodo di inchiesta.

     (59) Rimborso dell’imposta sul consumo: Octroi è un’imposta riscossa dagli enti locali indiani, GOM compreso, sui beni che oltrepassano il confine territoriale di una città o di una zona. Le imprese industriali possono chiedere al GOM il rimborso dell’imposta sul consumo se i loro impianti si trovano in città e distretti determinati del territorio dello stato. L’importo globale rimborsabile è limitato a 100 % dell’investimento in capitale fisso. È risultato che Garware ha beneficiato di tale rimborso durante il periodo di inchiesta.

     d) Conclusioni sul PSI (regime di incentivi) del GOM

     (60) Il PSI del GOM fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I due sottoregimi suesposti costituiscono un contributo finanziario del GOM, poiché questa concessione riduce le entrate del GOM che sarebbero altrimenti dovute. L’esenzione/ rimborso avvantaggia inoltre l’impresa, poiché ne migliora la liquidità.

     (61) L’impresa sostiene che il GOM ha abolito l’imposta sulle vendite il 1° aprile 2005, sostituendola con un regime tipo IVA, nel cui ambito essa paga l’aliquota completa. Il presunto cambiamento è avvenuto tuttavia dopo la fine del periodo di inchiesta: i suoi effetti e la sua pertinenza non possono dunque essere verificati. Non è stata comunque fornita alcuna informazione relativa al regime e agli obblighi dell’impresa nell’ambito del medesimo. In base all’articolo 5 del regolamento di base, l’argomentazione va respinta.

     (62) Possono beneficiare del regime solo imprese che abbiano effettuato investimenti in alcune precise aree geografiche nel territorio dello Stato del Maharashtra. Non ne possono beneficiare quelle aventi sede al di fuori di tali aree. L’entità del vantaggio varia a seconda dell’area interessata. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

     e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

     (63) Riguardo all’esenzione dall’imposta sulle vendite, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo dell’imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il periodo d’inchiesta del riesame e non pagata grazie al regime di esenzione. Anche riguardo all’imposta sul consumo, il vantaggio per l’esportatore è rappresentato dall’importo dell’imposta rimborsata durante il periodo d’inchiesta. In base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito sul totale delle vendite effettuate durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione non è condizionata dall’andamento delle esportazioni né viene concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. In questo periodo, Garware ha beneficiato dei regimi suesposti e ottenuto sovvenzioni pari all’1,6 %.

 

     IV. Importo delle sovvenzioni compensabili

     (64) Secondo quanto disposto dal regolamento di base, per il produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è del 14,9 %. L’importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

     (Omissis)

     (65) Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, le misure attualmente in vigore non siano più in grado di neutralizzare le sovvenzioni compensabili che danneggiano l’industria comunitaria.

 

     V. Carattere permanente dei mutamenti cui è andata soggetta la sovvenzione

     (66) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, si è cercato di valutare se basti continuare ad applicare le attuali misure per neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il danno.

     (67) È risultato, durante il periodo di inchiesta, che Garware ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Inoltre, il tasso di sovvenzione calcolato durante l’esame è molto più alto di quello emerso dalla ricerca originale. I regimi di sovvenzioni analizzati sopra danno benefici ricorrenti. A parte il DEPBS e il rimborso dell’imposta sulle vendite, nulla fa pensare che tali regimi si estinguano in un prossimo futuro. Secondo Garware, un regime sostitutivo del DEPBS avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° aprile 2006. Dall’impresa non è pervenuta alcuna conferma che ciò sia effettivamente avvenuto. La situazione creatasi sostituendo al DEBPS un sedicente regime «OMC compatibile», sul quale la Commissione non ha alcuna informazione, andrà valutata a tempo debito. Mancando prove sostanziali della sostituzione del DEBPS, si presuppone che, ai fini dell’esame in corso, il DEPBS sia ancora in vigore. L’impresa non ha poi fornito alcun dettaglio sul regime di «tipo IVA» che avrebbe sostituito l’imposta sulle vendite nel GOM dopo la fine del periodo d’inchiesta e si presuppone perciò che, ai fini dell’esame in corso, tale regime sia ancora in vigore.

     (68) Poiché è dimostrato che l’impresa beneficia di sovvenzioni ben più elevate di quelle precedenti e che è probabile che continui a riceverne in misura superiore a quanto emerso dall’inchiesta originale, si conclude che continuare ad applicare l’attuale misura non basti a neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il danno e che il livello delle misure vada dunque modificato per riflettere le nuove risultanze.

 

     VI. Conclusioni

     (69) Viste le conclusioni riguardo al livello di sovvenzione di Garware e l’incapacità delle attuali misure di neutralizzare le sovvenzioni compensabili accertate, il dazio compensativo sulle importazioni di Garware del prodotto interessato va modificato per riflettere i nuovi livelli di sovvenzione emersi.

     (70) Il dazio compensativo modificato, di cui al considerando 72, è stato portato al nuovo tasso di sovvenzione emerso durante il presente esame, in quanto il margine di danno calcolato nell’inchiesta originale resta più elevato.

     (71) Poiché ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, un prodotto non può essere soggetto sia al dazio antidumping che a quello compensativo in una stessa situazione dovuta a dumping o a sovvenzione all’esportazione, dal dazio antidumping imposto a Garware dal regolamento (CE) n. 1676/2001 verrà dedotto il dazio compensativo che questa inchiesta ha accertato corrispondere alla sovvenzione per l’esportazione (13,3 %). A seguito della modifica di quest’ultimo, introdotta dal regolamento (CE) n. 366/2006, per Garware è stato accertato un margine di dumping del 20,1 %. Da ciò è stato dedotto il 2,7 % per riflettere il dazio di compensazione allora in vigore e pari alla sovvenzione per l’esportazione: all’impresa è stato così imposto un dazio antidumping del 17,4 %. In seguito a questa inchiesta, dal suo individuale dazio antidumping andrà dedotto un ulteriore 10,6 % per tener conto del diritto compensativo corrispondente alla sovvenzione per l’esportazione accertata; il dazio antidumping imposto a Garware dovrebbe perciò ridursi nella stessa misura, al 6,8 %.

     (72) Per quanto precede, riguardo a Garware, si propongono i seguenti dazi espressi in prezzi CIF alla frontiera comunitaria, al netto del dazio doganale:

     (Omissis)

     (73) Garware, il GOI e i ricorrenti sono stati informati degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomanda la modifica delle misure in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Né Garware né il GOI hanno presentato alcuna osservazione; nelle loro osservazioni, i ricorrenti concordano con le conclusioni raggiunte dalla Commissione.

     (74) Le aliquote individuali di dazio compensativo e antidumping dell’impresa precisate in questo regolamento sono state fissate in base ai risultati delle inchieste che hanno portato ad adottare il regolamento (CE) n. 367/2006 e il regolamento (CE) n. 366/2006, nonché ai risultati dell’inchiesta attuale. Essi riflettono la situazione accertata dalla presente inchiesta riguardo a Garware. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da imprese e, quindi, da precise persone giuridiche esplicitamente indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra impresa non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, con ragione sociale e indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

     (75) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali di dazio compensativo e antidumping (per esempio, in caso di cambiamento della ragione sociale dell’impresa o di creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inoltrate alla Commissione (1) complete di ogni pertinente informazione, come l’indicazione di eventuali mutamenti nell’attività dell’impresa riguardanti la produzione, le vendite interne e estere e collegate, ad esempio, al suddetto cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello delle entità di produzione o di vendita,

(1) Commissione Europea, Direzione Generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’aliquota di dazio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto per beni importati prodotti in India dalle sottoelencate imprese, è la seguente:

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice supplementare TARIC

India

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

12,0

A026

India

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

12,5

A027

India

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,9

A028

India

India Polyfilms Limited, 112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A029

India

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

India

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

19,1

A032

India

Tutte le altre imprese

19,1

A999»

 

          Art. 2.

     All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi di seguito elencati è la seguente:

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice supplementare TARIC

India

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

17,3

A026

India

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027

India

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

6,8

A028

India

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Cooperage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031

India

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032

India

Tutte le altre imprese

17,3

A999

Corea del Sud

Kolon Industries Inc., Kolon Tower, 1-23, Byulyang-dong, Kwacheoncity, Kyunggi-do, South Korea

0,0

A244

Corea del Sud

SKC Co. Ltd, Kyobo Gangnam Tower, 1303-22, Seocho 4 Dong, Seocho Gu, Seoul 137-074, South Korea

7,5

A224

Corea del Sud

Toray Saehan Inc. 17F, LG Mapo B/D, 275 Kongdug-Dong, Mapo- Gu, Seoul 121-721, South Korea

0,0

A222

Corea del Sud

HS Industries Co. Ltd, Kangnam Building 5th Floor, 1321, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A226

Corea del Sud

Hyosung Corporation, 450, Kongduk-Dong, Mapo-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A225

Corea del Sud

KP Chemical Corporation, No. 89-4, Kyungun-Dong, Chongro-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A223

Corea del Sud

Tutte le altre imprese

13,4

A999»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.