§ 20.6.531 - Regolamento 25 settembre 2006, n. 1424.
Regolamento (CE) n. 1424/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:25/09/2006
Numero:1424


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.531 - Regolamento 25 settembre 2006, n. 1424.

Regolamento (CE) n. 1424/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

(G.U.U.E. 29 settembre 2006, n. L 270)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»),

     visto il regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. ANTEFATTO

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Dato il numero considerevole di produttori esportatori di fogli di PET esistenti in India, durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento («inchiesta iniziale») è stato scelto un campione di produttori esportatori, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per le società oggetto di esami individuali sono stati calcolati margini di dumping individuali compresi tra lo 0 % e il 65,3 % e, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping del 57,7 % anche per le società cooperanti non inserite nel campione. In seguito sono stati istituiti dazi antidumping compresi tra lo 0 % e il 62,6 %, tenendo conto anche dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell’India, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 («regolamento di modifica»), il Consiglio ha modificato il livello dei margini di dumping calcolati dal regolamento (CE) n. 1676/2001. I nuovi margini di dumping sono compresi tra il 3,2 % e il 29,3 % e i nuovi dazi antidumping tra lo 0 % e il 18 %, per tenere conto nuovamente dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell’India, modificati a norma del regolamento (CE) n. 367/2006, adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999.

     (3) Il regolamento (CE) n. 367/2006 fissa inoltre al 19,1 % il dazio compensativo applicabile alle società non elencate individualmente nell’articolo 1, paragrafo 2 e il margine di sovvenzione alle esportazioni per tali società è calcolato a un livello del 12 %.

     (4) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 366/2006, stabilisce tre condizioni, come indicato di seguito nel considerando 7, che, se soddisfatte, consentono ai produttori esportatori indiani non soggetti a misure antidumping in seguito all’inchiesta iniziale di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Ai richiedenti a cui è concesso questo trattamento è attribuita la stessa aliquota applicata alle imprese che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, ma non sono state inserite nel campione. Essi sono quindi soggetti a un dazio corrispondente al margine di dumping medio ponderato stabilito per le imprese inserite nel campione durante l’inchiesta iniziale, restando inteso che non sono presi in considerazione i margini nulli e minimi, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

     (5) Durante l’inchiesta iniziale il margine di dumping medio ponderato sopra menzionato è stato calcolato come quello di tre società campionate, poiché una delle imprese campionate inizialmente aveva un margine nullo. Il margine di dumping medio ponderato così calcolato nell’inchiesta iniziale era del 57,7 %, come indicato nel considerando 1. Il regolamento di modifica riduce considerevolmente il margine di dumping delle tre società sopramenzionate. Il nuovo margine di dumping medio ponderato da applicare alle società che soddisfano le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, ricalcolato secondo le conclusioni del regolamento di modifica, è quindi del 15,5 %.

 

B. RICHIESTE DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

 

     (6) Il produttore esportatore indiano SRF Limited («il richiedente») ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che collaborano nell’inchiesta iniziale non inserite nel campione («trattamento dei nuovi produttori esportatori»).

     (7) È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere il trattamento dei nuovi produttori esportatori, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, in particolare è stato controllato:

     — se nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2000) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,

     — se non è collegato ad alcun esportatore o produttore indiano soggetto alle misure imposte dal presente regolamento, nonché

     — se ha esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o se ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

     (8) Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di presentare le prove che dimostrano che soddisfa i tre criteri sopramenzionati.

     (9) Il richiedente ha risposto al questionario ed ha fornito prove ritenute sufficienti a dimostrare che può essere considerato un nuovo produttore esportatore.

     (10) L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve essere basata sul margine di dumping medio ponderato stabilito per le parti scelte nel campione nell’inchiesta iniziale, modificato a norma del regolamento di modifica, vale a dire il 15,5 %, come indicato sopra nel considerando 5.

     (11) Poiché, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, da questa aliquota di dazio deve essere detratto il margine di sovvenzione all’esportazione del richiedente, come accertato nell’inchiesta antisovvenzione che ha condotto all’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 [cfr. considerando 59 del regolamento (CE) n. 366/2006]. Poiché il richiedente non ha un dazio compensativo individuale, deve essere applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

     (12) L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve quindi essere calcolata come indicato nella tabella sotto riportata.

     (Omissis)

     (13) Il richiedente e le industrie comunitarie sono state informate dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

     (14) Il richiedente ha presentato osservazioni sul calcolo del margine di dumping. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella tabella sopra riportata.

     (15) Tutte le altre argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, debitamente prese in considerazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

 

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

India

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar

Behind South Extension Part-1

New Delhi 110 003

India

17,3

A026

India

Flex Industries Limited

A-1, Sector 60

Noida 201 301 (U.P.)

India

0

A027

India

Garware Polyester Limited

Garware House

50-A, Swami Nityanand Marg

Vile Parle (East)

Mumbai 400 057

India

6,8

A028

India

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road

New Delhi 110 001

India

0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor

17 Co-operage Road

Mumbai 400 039

India

18,0

A031

India

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1

Noida 201 301

Dist. Gautam Budh Nagar

Uttar Pradesh

India

0

A032

India

SRF Limited

Express Building 9-10

Bahadur Shah Zaraf Marg

New Delhi 110 002

India

3,5

A753

India

Tutte le altre imprese

17,3

A999»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.