§ 94.1.c81 - L. 10 febbraio 2005, n. 28.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/02/2005
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c81 - L. 10 febbraio 2005, n. 28.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

(G.U. 4 marzo 2005, n. 52)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNICA

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti".

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare i vincoli di amicizia fra entrambi i paesi e i loro popoli,

CONVINTI che gli scambi e la cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri settori affini può contribuire a migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,

 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

 

Articolo 1

Le Parti convengono di realizzare una cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia in conformità al presente Accordo e alla legislazione di entrambi i paesi.

 

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano:

- lo scambio di professori e di ricercatori,

- la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune,

- seminari e congressi.

 

Articolo 3

Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:

a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;

b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle università, da istituti d'insegnamento a livello superiore nonchè da istituti di insegnamento a livello regionale;

C) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;

d) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;

e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso università, istituti di istruzione superiore nonchè istituzioni scolastiche locali.

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

 

Articolo 5

Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'università o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonchè a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.

 

Articolo 6

Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.

Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.

 

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo.

La cooperazione tecnica potrà essere attuata secondo le seguenti modalità:

a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;

b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualità;

c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;

d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi,

e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune; intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.

 

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attività nei loro territori di istituti di cultura e di istituzioni culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.

 

Articolo 9

Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.

 

Articolo 10

Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorità competenti delle due Parti.

 

Articolo 11

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.

 

Articolo 12

Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.

 

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

 

Articolo 14

Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i musei in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.

 

Articolo 15

Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente è il ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l'Armenia l'amministrazione competente è l'Agenzia per la Proprietà Intellettuale della Repubblica di Armenia.

 

Articolo 16

Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti .stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunirà alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.

 

Articolo 17

Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 18 del presente Accordo.

 

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle d ue notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.

 

Articolo 19

Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta tramite i canali diplomatici.

 

Articolo 20

Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avrà alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformità agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

 

Fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.