§ 2.1.11 - Regolamento 21 dicembre 1994, n. 3385.
Regolamento (CE) n. 3385/94 relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:21/12/1994
Numero:3385


Sommario
Art. 1.  Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni.
Art. 2.  Presentazione delle domande e delle notificazioni.
Art. 3.  Contenuto delle domande e delle notificazioni.
Art. 4.  Data di efficacia delle domande e delle notificazioni.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Entrata in vigore.
Articolo 85 del Trattato CE      1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il [...]
Articolo 86 del Trattato CE      E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una [...]
Articolo 53 dell'Accordo SEE      1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano [...]
Articolo 54 dell'Accordo SEE      E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di [...]
Articolo 56 dell'Accordo SEE      1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni: a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati [...]
Articoli 2, 3 e 4 del Protocollo 22 all'Accordo SEE Articolo 2
Articolo 2      Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita [...]
Articolo 3      Il fatturato è sostituito:
Articolo 4      1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:


§ 2.1.11 - Regolamento 21 dicembre 1994, n. 3385. [1]

Regolamento (CE) n. 3385/94 relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 377).

 

Art. 1. Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni.

     1. Possono presentare una domanda secondo l'articolo 2 del regolamento n. 17, in forza dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, e una notificazione secondo gli articoli 4, 5 e 25 del regolamento n. 17: a) ogni impresa o associazione di imprese che partecipi ad accordi, decisioni o pratiche concordate e

b) ogni associazione di imprese che prenda decisioni o ponga in essere pratiche

suscettibili di ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

Se solo alcune delle imprese partecipanti di cui al primo comma, lettera a), presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.

     2. Può presentare domanda secondo l'articolo 2 del regolamento n. 17 e in forza dell'articolo 86 del trattato ogni impresa che detenga, sola o con altre imprese, una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

     3. Se la domanda o la notificazione è firmata dai rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, di imprese o di associazioni di imprese, essi giustificano mediante atto scritto i propri poteri di rappresentanza.

     4. In caso di domanda o di notificazione collettiva, dovrebbe essere designato un rappresentante comune investito del potere di comunicare e di ricevere documenti a nome di tutte le parti richiedenti o notificanti.

 

     Art. 2. Presentazione delle domande e delle notificazioni.

     1. Le domande di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 in forza dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le notificazioni di cui agli articoli 4, 5 e 25 del regolamento n. 17 sono presentate secondo le modalità prescritte nel formulario A/B riprodotto in allegato. Il formulario A/B può essere utilizzato anche per le domande di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 in forza dell'articolo 86 del trattato. Domande o notificazioni collettive sono presentate con un unico formulario.

     2. Le domande e le notificazioni sono presentate alla Commissione in diciassette esemplari e la documentazione allegata in tre esemplari, all'indirizzo indicato sul formulario A/B.

     3. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. La parte richiedente o notificante è tenuta a certificare che le copie sono complete e conformi agli originali.

     4. Le domande e notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tale lingua costituisce per la parte richiedente o notificante la lingua di procedura. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali della Comunità, deve allegarsi la traduzione nella lingua di procedura.

     5. Le domande di attestazione negativa in forza dell'articolo 53, paragrafo 1, o dell'articolo 54, nonché le notificazioni relative all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono anche essere redatte in una delle lingue ufficiali degli Stati dell'EFTA o nella lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per la domanda o la notificazione non è una delle lingue ufficiali della Comunità le parti richiedenti o notificanti allegano a tutti i documenti presentati la traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità. La lingua scelta per la traduzione costituirà per la parte richiedente o notificante la lingua di procedura.

 

     Art. 3. Contenuto delle domande e delle notificazioni.

     1. Le domande e notificazioni contengono le informazioni e documenti connessi richiesti nel formulario A/B. Le indicazioni devono essere corrette e complete.

     2. Le domande di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17, in forza dell'articolo 86 del trattato, contengono una descrizione completa dei fatti, indicando in particolar modo la pratica di cui trattasi e la posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce.

     3. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione, inclusi i documenti, richiesta dal formulario A/B qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.

     4. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alla parte richiedente o notificante l'avvenuto ricevimento della domanda o notificazione e di ogni risposta alla lettera inviata dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Data di efficacia delle domande e delle notificazioni.

     1. Salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 5, le domande e le notificazioni hanno effetto dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione. La domanda o la notificazione inviata per plico raccomandato, ha effetto alla data del timbro postale del luogo di spedizione.

     2. Se la Commissione constata che le informazioni contenute nella domanda o nella notificazione, inclusi i documenti, sono incomplete su di un aspetto essenziale, ne informa senza indugio per iscritto la parte richiedente o notificante, impartendole un termine congruo per il completamento di dette informazioni. In tal caso la domanda o la notificazione ha effetto dal momento in cui la Commissione riceve i dati completi.

     3. Qualsiasi modifica essenziale dei fatti dichiarati nella domanda o notificazione, che è nota o dovrebbe essere nota alla parte richiedente o notificante, viene comunicata alla Commissione spontaneamente e immediatamente.

     4. La comunicazione di dati inesatti o alterati è equiparata a una informazione incompleta.

     5. Se, allo spirare del termine di un mese a partire dalla data di ricevimento della domanda o notificazione, la Commissione non ha trasmesso alla parte richiedente o notificante l'informazione di cui al paragrafo 2, la domanda o notificazione ha effetto dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione.

 

     Art. 5. Abrogazione.

     Il regolamento n. 27 è abrogato

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

MODULO A/B

Parte introduttiva

Il modulo A/B costituisce in quanto allegato parte integrante del regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio (in prosieguo: "il regolamento"). Esso permette alle associazioni di imprese di chiedere alla Commissione un'attestazione negativa a favore di accordi, decisioni o pratiche suscettibili di ricadere sotto i divieti previsti rispettivamente dall'articolo 85, paragrafo 1, e dall'articolo 86 del trattato CE nonché dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 54 dell'accordo SEE o di notificare accordi, decisioni o pratiche di ottenere una esenzione dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, in virtù delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE o dal divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, in virtù dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

Per facilitare l'utilizzazione del modulo A/B si preciserà in appresso:

- in quali casi occorre presentare una domanda o una notificazione (punto

A);

- a quale autorità (la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA) occorre

presentare la domanda o la notificazione (punto B);

- quali obiettivi possono essere perseguiti con la domanda o notificazione

(punto C);

- quali indicazioni devono essere fornite nella domanda o notificazione

(punti D, E e F);

- chi può presentare la domanda o notificazione (punto G);

- come presentare la domanda o notificazione (punto H);

- come può essere tutelato il segreto d'impresa (punto I);

- come devono essere interpretate certe nozioni tecniche utilizzate nella

parte operativa del formulario A/B (punto J);

- qual è il seguito del procedimento dopo il deposito della domanda o

notificazione (punto K).

 

     A. In quali casi occorre presentare una domanda o procedere alla

notificazione

I. Finalità delle norme del trattato CE e dell'accordo SEE in materia di

concorrenza

     1. Finalità della normativa CE in materia di concorrenza

     Scopo di tale normativa è di impedire che intese o posizioni dominati provochino distorsioni di concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui abbia sede.

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato I) vieta le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 conferisce d'altra parte alla Commissione il potere di esentare le intese restrittive che abbiano determinati effetti positivi, qualora siano soddisfatte alcune condizioni. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri. Le iniziali procedure di applicazione di questi articoli, che prevedono il rilascio di "attestazioni negative" e la concessione di esenzioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento n. 17.

 

     2. Finalità della normativa SEE in materia di concorrenza

     La normativa in materia di concorrenza dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), concluso tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati dell'EFTA [1] è fondata sugli stessi principi delle regole di concorrenza comunitarie ed ha la stessa finalità, ossia impedire che le intese e gli abusi di posizione dominante provochino distorsioni di concorrenza nel territorio SEE. Tale normativa si applica ad ogni impresa che operi, direttamente o indirettamente, nel territorio SEE, dovunque essa abbia sede.

L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (il testo degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo è riprodotto nell'allegato I) vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA); a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un contratto sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 53 dispone tuttavia che possano essere esentate, a talune condizioni, di intese che abbiano determinati effetti positivi. L'articolo 54 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA). Le procedure di applicazione di questi articoli, che prevedono il rilascio di "attestazioni negative" e la concessione di esenzioni in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento n. 17, integrato, ai fini del SEE, dai protocolli 21, 22 e 23 dell'accordo SEE [2].

 

II. Portata delle regole di concorrenza del trattato CE e dell'accordo SEE

 

     L'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE e degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE dipende dalle circostanze del caso di specie. Essa presuppone che l'intesa o la pratica presentino tutti i requisiti indicati dalla norma pertinente. Occorre quindi procedere a tale esame preliminarmente ad ogni domanda di attestazione negativa o notificazione.

 

     1. Attestazione negativa

     La procedura di attestazione negativa permette alle imprese di verificare se la Commissione ritiene che la loro intesa o comportamento siano vietati dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86 del trattato CE o dall'articolo 53, paragrafo 1, o 54 dell'accordo SEE. Questa procedura disciplinata dall'articolo 2 del regolamento n. 17. L'attestazione negativa riveste la forma di una decisione con la quale la Commissione accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato CE, o a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nei riguardi di un'intesa o comportamento.

Non vi sarebbe, tuttavia, interesse a presentare una domanda quando l'intesa o il comportamento non sia manifestamente vietato in virtù delle norme succitate. La Commissione non è tenuta a rilasciare un'attestazione negativa. (L'articolo 2 del regolamento n. 17 dispone che la Commissione può accertare. Essa adotta tali decisioni solo ove sia necessario risolvere un problema importante d'interpretazione. Negli altri casi essa risponde alla domanda con una lettera amministrativa).

La Commissione ha pubblicato alcune comunicazioni relative

all'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE. Vi si finiscono alcune categorie d'intese che, per loro natura, o in quanto accordi d'importanza minore non sono colpite dal divieto [3].

 

     2. Esenzione

     La procedura di esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE permette alle imprese di concludere una intesa che presenta dei vantaggi economici ma che, in assenza di esenzione, sarebbe vietata dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE od dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Questa procedura è disciplinata dagli articoli 4, 6 e 8 e, per i nuovi Stati membri, dagli articoli 5, 7 e 25 del regolamento n. 17. L'esenzione riveste la forma di una decisione con la quale la Commissione dichiara l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE o l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE inapplicabile all'intesa descritta nella decisione. In virtù dell'articolo 8 la Commissione è tenuta ad indicare il periodo di validità della decisione, può sottoporre tale decisione a condizioni ed oneri, può anche revocarla, modificarla o vietare determinati comportamenti ai partecipanti in alcune circostanze, in particolare qualora la decisione riposi su indicazioni inesatte o la situazione di fatto sia mutata in un aspetto essenziale.

     La Commissione ha adottato diversi regolamenti di esenzione per categoria di accordi [3]. Alcuni di questi regolamenti prevedono che determinati accordi possono beneficiare della esenzione per categoria a condizione che vengano notificati alla Commissione in applicazione dell'articolo 4 (o 5) del regolamento n. 17 al fine di ottenere una esenzione, precisando nella notificazione di voler avvalersi di una procedura d'opposizione.

     Una decisione di esenzione può essere retroattiva ma, salvo eccezioni, non può avere effetto prima della data della notificazione (articolo 6 del regolamento n. 17). Qualora la Commissione accerti che gli accordi notificati sono effettivamente vietati senza possibilità di esenzione e adotta di conseguenza una decisione ad essi contraria, i partecipanti restano tuttavia, nel periodo intercorrente tra la data della notificazione e quella della decisione, al riparo dalla inflizione di ammende per i comportamenti descritti nella notificazione (articolo 3 e articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 17).

     La Commissione adotta, di norma, decisioni di esenzione solo se il caso ha particolare importanza dal punto di vista giuridico, economico o politico. Negli altri casi, essa decide il procedimento tramite lettera raccomandata.

B. A quale autorità ci si deve rivolgere?

     Le domande e notificazioni devono essere depositate presso l'autorità competente in materia. La Commissione è competente per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE. Esiste per contro una competenza concorrente per l'applicazione delle regole di concorrenza dell'accordo SEE.

Le competenze della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle regole del SEE in materia di concorrenza sono disciplinate dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Le domande di attestazione negative e le notificazioni relative ad accordi, decisioni o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri devono essere indirizzate alla Commissione, a meno che la loro incidenza sul commercio tra Stati membri della CE o sulla concorrenza all'interno della Comunità sia trascurabile ai sensi della comunicazione della Commissione del 1986 sugli accordi di importanza minore. Sono parimenti di competenza della Commissione gli accordi, le decisioni e le intese che incidono sul commercio tra uno Stato membro della CE e uno o più Stati EFTA se le imprese interessate realizzano all'interno della Comunità oltre il 67% del loro fatturato complessivo per il SEE sul territorio della Comunità [4]. Tuttavia se l'incidenza di tali accordi, decisioni e pratiche sul commercio tra Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità non è sensibile, la notifica va indirizzata, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA. Tutti gli altri casi di accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE devono essere notificati all'Autorità di vigilanza EFTA (il cui indirizzo è riportato nell'allegato III).

Le domande di attestazione negativa in forza dell'articolo 54 dell'accordo SEE vanno presentate alla Commissione se la posizione dominante esiste solo nella Comunità e all'Autorità di vigilanza EFTA se esiste solo nel territorio degli Stati EFTA o in una parte sostanziale di tale territorio. Solo se la posizione dominante si estende ad entrambi i territori vanno applicate le regole descritte sopra per quanto riguarda l'articolo 53. La Commissione fonda il suo apprezzamento sulle regole di concorrenza del trattato CE. Qualora il caso rientri nel campo d'applicazione dell'accordo SEE e sia attribuito alla Commissione in virtù dell'articolo 56 dell'accordo stesso, questa applica simultaneamente le regole del SEE.

C. Finalità del modulo

     Il modulo A/B elenca le domande cui si deve rispondere e le informazioni e i documenti da fornire per richiedere:

- un'attestazione negativa in relazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nei riguardi di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;

- una dichiarazione di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del

trattato CEE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE nei

confronti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o

pratiche concordate;

- il beneficio della procedura di opposizione prevista da taluni

regolamenti della Commissione che concedono un'esenzione per categoria di

accordi.

Esso consente alle imprese che chiedono un'attestazione negativa di

procedere simultaneamente ad una notifica intesa ad ottenere un'esenzione

nel caso in cui la Commissione concluda che l'attestazione negativa non può

essere rilasciata. Le domande di attestazione negative e le notifiche

relative all'articolo 85 del trattato CE vanno presentate secondo il

formulario A/B (vedi articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del

regolamento). Lo stesso modulo può essere impiegato anche dalle imprese che

intendono chiedere un'attestazione negativa in relazione all'articolo 86

del trattato CE o all'articolo 54 dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 2

del regolamento n. 17 (vedi articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del

regolamento). Le domande di attestazione negativa in relazione all'articolo

86 non devono obbligatoriamente essere presentate secondo il modulo A/B.

Tuttavia, si raccomanda di fornire tutte le informazioni ivi richieste per

essere sicuri che la domanda fornisca un quadro completo della situazione.

Sono parimenti valide le richieste e le notifiche presentate con il modulo

A/B emesso dalle parti contraenti EFTA. Tuttavia, se gli accordi o i

comportamenti di cui trattasi ricadono unicamente nel campo d'applicazione

degli articoli 85 e 86 del trattato CE, e non hanno quindi alcuna rilevanza

ai fini del SEE, è preferibile utilizzare il presente modulo elaborato

dalla Commissione.

D. Quali parti del modulo occorre compilare?

     La parte operativa del presente modulo si suddivide in quattro capi. Le imprese che vogliono presentare una domanda di attestazione negativa o una notificazione devono compilare i capi I, II e IV. Una eccezione a questa regola è prevista tuttavia per il caso in cui la domanda o notificazione concerna un accordo sulla creazione di un'impresa comune avente natura di cooperazione di carattere strutturale, a condizione che le parti desiderino beneficare di una procedura accelerata. In tal caso si dovranno compilare i capi I, III e IV.

Nel 1992 la Commissione ha annunciato che aveva adottato nuove regole amministrative interne secondo le quali le pratiche relative a determinate notifiche - quelle relative ad imprese comuni aventi natura di cooperazione di carattere strutturale - sarebbero state evase entro termini precisi. In un tal caso entro due mesi dalla data della presentazione della notifica in forma completa, i servizi della Commissione comunicheranno per iscritto alle parti il risultato di una prima analisi e, se del caso, il seguito e la probabile durata del procedimento che intendono avviare. Il contenuto della lettera può variare a seconda delle circostanze del caso in esame:

- qualora esso non sollevi problemi la Commissione trasmetterà una lettera amministrativa, che conferma la compatibilità dell'accordo con l'articolo 85, paragrafo 1 o paragrafo 3;

- se tale lettera non sarà considerata opportuna, poiché è necessaria una decisione formale, la Commissione informerà le imprese interessate della sua intenzione di adottare una decisione di attestazione negativa di esenzione;

- qualora sussistano fondati dubbi sulla compatibilità dell'accordo con le regole di concorrenza, le parti riceveranno una lettera di avvertimento che le informerà della decisione della Commissione di procedere ad un esame approfondito in vista di una decisione di esenzione o di divieto. Questa nuova procedura accelerata, entrata in applicazione dal 1° gennaio 1993, si fonda quindi interamente sul principio di autodisciplina. Il termine di due mesi a partire dalla notificazione completa - previsto per un primo esame del caso - non ha carattere normativo ed è quindi privo di forza giuridica. Tuttavia, la Commissione farà del suo meglio per rispettarlo. Essa si riserva, d'altro canto, il diritto di estendere tale procedura accelerata ad altre forme di cooperazione fra imprese. Un'impresa comune di carattere strutturale è un'impresa comune che comporta modifiche importanti della struttura e dell'organizzazione delle attività delle parti dell'accordo delle società fondatrici o perché intraprende nuove attività in conto di queste. Ciò può avvenire perché l'impresa comune si assume o allarga attività preesistenti. Tali operazioni sono quindi caratterizzate dall'impegno di notevoli risorse finanziarie, materiali e immateriali (quali diritti di proprietà intellettuale) o know-how. E' per questo che le imprese comuni strutturali sono di norma destinate ad operare per una durata media o lunga.

     Questa nozione comprende talune imprese comuni che svolgono una o più funzioni specifiche nel quadro di attività commerciali delle società fondatrici, senza operare nel mercato (in particolare, funzioni di ricerca e sviluppo e/o di produzione). Essa comprende inoltre talune delle cosiddette imprese "a pieno titolo" ("full-functions") che implicano un coordinamento del comportamento competitivo fra imprese indipendenti, soprattutto fra imprese fondatrici o fra queste e l'impresa comune.

     Per poter rispettare i suddetti termini stabiliti ad uso interno, è importante che alla Commissione siano comunicate, attraverso la notifica, tutte le informazioni pertinenti in possesso delle parti notificanti che sono necessarie per valutare l'incidenza sulla concorrenza dell'operazione di cui trattasi. Il modulo A/B contiene quindi un'apposita parte ("capo III") che deve essere compilata solo dalle imprese che notificano un'impresa comune di carattere strutturale e che intendano beneficiare della procedura accelerata.

     I soggetti che notificano imprese comuni di carattere strutturale e che intendono avvalersi della procedura accelerata di cui sopra sono quindi invitate a compilare i capi I, II e IV del modulo. Il capo III contiene una serie di domande particolareggiate di cui la Commissione deve disporre per valutare quali siano i mercati rilevanti e quale posizione detengano i partecipanti all'impresa comune su tali mercati.

Qualora le parti che non intendono chiedere di fruire della procedura accelerata per le imprese comuni strutturali esse devono compilare i capi I, II e IV del modulo. Il capo II richiede una serie di informazioni assai più limitata sui mercati rilevanti e sulla posizione delle parti su tali mercati, sufficiente perché la Commissione possa iniziare l'istruzione e le indagini.

E. Necessità di indicazioni complete

     La ricezione, da parte della Commissione, di una notifica valida produce due conseguenze principali. In primo luogo offre l'immunità contro l'imposizione di eventuali ammende, a decorrere dalla data di ricezione, nel caso di domanda di esenzione (cfr. articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 17). In secondo luogo, fino al momento in cui non le sia pervenuta una notifica valida, la Commissione non può concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE né dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE; nessuna decisione di tale tipo può prendere effetto da una data anteriore al giorno della notificazione ritualmente presentata [5]. Pertanto, anche se non vi è alcun obbligo giuridico a presentare una notifica, un accordo, una decisione o una pratica rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE qualora siano stati notificati e non possano quindi ottenere un'esenzione, potranno essere dichiarati nulli di pieno diritto da un giudice nazionale sulla base dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'accordo SEE [6].

     Qualora un'impresa chieda il beneficio di un'esenzione di categoria mediante una procedura di opposizione, il periodo entro il quale la Commissione deve fare opposizione all'esenzione decorre soltanto a partire dalla data in cui abbia ricevuto una notifica valida.

     Lo stesso vale per il termine di due mesi imposto ai servizi della Commissione per un primo esame delle domande di attestazione negativa e delle notificazioni sulle imprese comuni cooperative di natura strutturale che beneficiano della procedura accelerata. Una domanda o una notifica deve essere completa (vedi articolo 3, paragrafo 1, del regolamento). La regola ammette due eccezioni. In primo luogo, se le informazioni o documenti richiesti dal modulo non sono, in tutto o in parte, a disposizione dell'interessato o ragionevolmente reperibili, la Commissione riterrà la notifica completa e pertanto valida nonostante la mancanza di tali informazioni, a condizione che la non disponibilità delle informazioni stesse venga motivata e che l'impresa fornisca al posto dei dati mancanti le proprie migliori stime, indicando le fonti su cui si basano. Vanno altresì fornite indicazioni sulle sedi presso le quali la Commissione potrebbe ottenere le informazioni o i documenti mancanti. In secondo luogo, la Commissione richiede che siano fornite soltanto le informazioni pertinenti ai fini dell'istruzione della pratica notificata. In taluni casi non tutte le informazioni richieste dal presente modulo saranno necessarie per tale scopo. Pertanto la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire talune delle informazioni richieste dal presente modulo (cfr. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento). Scopo di questa disposizione è consentire, laddove necessario, che ciascuna domanda o notifica venga adattata al caso specifico in maniera tale che siano forniti soltanto i dati strettamente necessari. Suo scopo è di liberare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, di inutili oneri amministrativi. Nei casi in cui le informazioni o i documenti richiesti dal presente modulo non siano forniti per questo motivo, occorrerà indicare nella notifica le ragioni per le quali l'impresa ritiene che una data informazione non sia rilevante ai fini dell'esame del caso.

     Se le informazioni contenute nella domanda o nella notifica appaiono incomplete in un punto essenziale, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della domanda o della notifica, lo farà presente per iscritto alle parti richiedenti o notificanti o ai loro rappresentanti, informandoli della natura delle informazioni mancanti. In tal caso, la domanda o la notifica produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui la Commissione avrà ricevuto le informazioni complete. Qualora la Commissione non abbia informato entro il termine di un mese le parti richiedenti o notificanti che la domanda o notifica sono incomplete in un punto essenziale, la notifica sarà considerata completa e valida (vedi l'articolo 4 del regolamento).

E' importante inoltre che le imprese informino la Commissione di ogni modifica essenziale intervenuta nella situazione di fatto anche se ne sono venute a conoscenza dopo la presentazione di una domanda o notifica. In particolare, la Commissione deve essere informata spontaneamente e immediatamente di ogni modifica apportata ad ogni accordo, decisione o pratica oggetto della domanda o notifica (vedi articolo 4, paragrafo 3, del regolamento). La mancata comunicazione alla Commissione di mutamenti di elementi pertinenti può comportare l'invalidità dell'eventuale decisione di attestazione negativa o il ritiro della decisione di esenzione [7] adottata dalla Commissione sulla base della notifica.

F. Necessità di informazioni esatte

     Oltre al requisito della completezza della domanda e della notifica, è importante che le informazioni fornite siano esatte (vedi articolo 3, paragrafo 1, del regolamento). L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17 prescrive che la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende variabili fino ad un massimo di 5000 ECU quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano nella domanda o notifica indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di attestazione negativa o in una notificazione. Tali indicazioni sono considerate inoltre incomplete (vedi articolo 4, paragrafo 4, del regolamento). Pertanto le parti non possono beneficiare di una procedura di opposizione o di una procedura accelerata (vedi sub E).

G. Soggetti che possono presentare domande o notificare

     Possono presentare una domanda di attestazione negativa o, limitatamente all'articolo 85 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE, una notifica finalizzata alla pronuncia di una dichiarazione di esenzione, tutte le imprese partecipanti ad un accordo, decisione o pratica del tipo descritto negli articoli 85 o 86 del trattato CE e negli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE. Anche un'associazione di imprese può presentare una domanda o una notifica per conto dei suoi membri in relazione ad accordi conclusi o a decisioni adottate nell'ambito dell'organizzazione o dell'attività dell'associazione.

     Per quanto riguarda gli accordi e pratiche concordate tra imprese è prassi corrente che tutte le società coinvolte presentino una notifica congiunta. Questo modo di procedere non è però obbligatorio, benché la Commissione lo raccomandi, essendo per lei molto utile disporre, con la domanda o notifica, dei punti di vista di tutte le parti direttamente interessate. Ognuno dei partecipanti ad un'intesa può introdurre una domanda o notifica individuale, ma in questo caso la parte notificante dovrebbe, di massima, informare le altre parti dell'accordo, decisione o pratica notificata (vedi articolo 1, paragrafo 3, del regolamento) e inviare loro copia del modulo compilato, dopo aver omesso le informazioni riservate e i dati protetti dal segreto d'ufficio (cfr. sotto, punto 1.2).

     Nel caso in cui venga presentata una domanda o notifica congiunta, è altresì diventata pratica corrente la nomina di un rappresentante comune incaricato di agire in nome di tutte le imprese interessate, sia per la presentazione della domanda o notifica che per i successivi contatti con la Commissione. Anche in questo caso, si tratta di una prassi utile, ma non obbligatoria, e tutte le imprese che presentano una notifica congiunta hanno facoltà di sottoscriverla individualmente.

H. Modalità di presentazione della domanda o della notifica

     Le domande e notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità europea o di uno Stato EFTA (vedi articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento). Per render più rapida la procedura, tuttavia, si invita ad utilizzare, in caso di domanda o notifica all'Autorità di vigilanza EFTA una della lingue ufficiali di uno Stato EFTA oppure la lingua di lavoro della stessa Autorità di vigilanza EFTA, ossia l'inglese, ovvero, in caso di notifica alla Commissione, una delle lingue ufficiali della Comunità europea o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA. La lingua della domanda o notifica sarà in seguito la lingua di procedura per tutte le parti richiedenti o notificanti.

     Il modulo A/B non è un formulario da compilare. Le imprese, semplicemente, devono fornire le informazioni richieste dal presente modulo, impiegando la stessa numerazione delle varie sezioni e dei punti, firmare una dichiarazione del tenore di quella contenuta nella sezione 19 ed allegare la relativa documentazione.

     La documentazione allegata deve essere comunicata in lingua originale; se non si tratta di una lingua ufficiale della Comunità, deve essere tradotta nella lingua di procedura. La documentazione può essere fornita in originale o in copia (vedi articolo 2, paragrafo 4, del regolamento). Tutte le informazioni richieste nel presente modulo dovranno, salvo indicazione contraria, riferirsi all'anno civile precedente quello della notifica o della domanda. Qualora, per validi motivi, non siano disponibili dati per tale periodo di riferimento (ad esempio perché l'esercizio contabile non coincide con l'anno civile o i dati per l'anno precedente non sono ancora disponibili), vanno fornite le più recenti informazioni disponibili, spiegando perché non possono essere comunicati i dati riferiti all'anno civile precedente quello della notifica o della domanda.

     Le informazioni di natura finanziaria possono essere fornite nella divisa in cui è denominato il bilancio ufficialmente certificato dell'impresa/e interessata/e, ovvero in ECU. In quest'ultimo caso s'indicherà il tasso di cambio impiegato per la conversione.

     Le domande o notificazioni vanno presentate in 17 esemplari, e corredate di allegati in tre esemplari contenenti la documentazione a sostegno.

     La domanda di attestazione negativa o la notifica dev'essere spedita al seguente indirizzo:

 

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)

Cancelleria

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

 

oppure può essere consegnata a mano, durante l'orario di lavoro ufficiale di ogni giorno lavorativo al seguente indirizzo:

 

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)

Cancelleria

Avenue de Cortenberg 158

B-1040 Bruxelles

I. Riservatezza

     L'articolo 214 del trattato CE, l'articolo 20 del regolamento n. 17, l'articolo 9 del protocollo 23 dell'accordo SEE, l'articolo 122 dell'accordo SEE e gli articolo 20 e 21 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA di non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto d'ufficio. D'altra parte, in forza del regolamento n. 17, la Commissione, quando intende rilasciare un'attestazione negativa o una dichiarazione di esenzione, deve pubblicare, prima di adottare la decisione in questione, il contenuto essenziale della domanda o della notificazione. Tale pubblicazione "...deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari" (articolo 19, paragrafo 3; si veda anche l'articolo 21, paragrafo 2, per quanto riguarda la pubblicazione delle decisioni). A questo riguardo l'impresa che ritenga che la pubblicazione delle informazioni richieste o la loro divulgazione a terzi sarebbe lesiva dei suoi interessi è invitata a fornire tali informazioni in un allegato separato, contrassegnando ogni pagina con l'indicazione "segreto d'affari". L'impresa indicherà inoltre i motivi per cui ritiene che le informazioni siano da qualificare come riservate o segrete e non debbono essere divulgate o pubblicate. (Si veda anche la sezione 5 del modulo, che richiede la presentazione di un sommario non riservato della domanda o della notifica.)

J. Seguito del procedimento

     La domanda o la notifica è registrata nella cancelleria della Direzione generale della Concorrenza (DG IV). Essa ha effetto a partire dalla ricezione da parte della Commissione, ovvero alla data del timbro postale nel caso di plico raccomandato (vedi articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Le domande o notificazioni incomplete sono tuttavia disciplinate da norme speciali (vedi sub E).

     La Commissione, per ciascuna domanda o notifica, invia un avviso di ricevimento scritto, con l'indicazione del numero di registrazione attribuito alla pratica. Tale numero dovrà essere sempre indicato in tutta la successiva corrispondenza concernente la notifica.

     La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso le parti o presso terzi eventualmente sulla base degli articoli 11 e 14 del regolamento n. 17, e può suggerire alle parti di modificare l'accordo al fine di renderla accettabile. Essa può eventualmente procedere alla pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un breve avviso, indicante i nomi delle imprese interessate, i gruppi cui appartengono, i settori economici interessati e la natura dell'accordo, con l'invito ai terzi a presentare osservazioni (vedi sezione 5).

     Nel caso di notificazioni che chiedono il beneficio di una procedura la Commissione può opporsi a che l'accordo notificato beneficia di un'esenzione di categoria. Se la Commissione fa opposizione e successivamente non la ritira, la notifica viene trattata come una domanda di esenzione individuale.

     Se, dopo aver esaminato la domanda, la Commissione intende adottare una decisione favorevole, essa deve, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, pubblicare il contenuto essenziale della domanda e invitare i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Successivamente il progetto preliminare di decisione deve essere presentato, per essere discusso, al comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominati, composto di funzionari delle autorità competenti degli Stati membri in materia di intese e posizioni dominanti (articolo 10 del regolamento n. 17) e alle cui riunioni partecipano, se il caso rientra nel campo d'applicazione dell'accordo SEE, rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati EFTA; tutti i partecipanti alla discussione avranno già ricevuto copia della domanda o della notifica. Solo in questo momento, e salvo il prodursi di eventi che modifichino la sua volontà, la Commissione può emanare le decisione progettata.

     Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che sia adottata una decisione formale, ad esempio perché si constata che all'accordo si applica un'esenzione per categoria o perché non richiedono, in quel momento, un intervento della Commissione. In tali casi viene spedita una lettera amministrativa. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della Commissione valutano il caso sulla base dei fatti a loro conoscenza; ciò significa che, ad esempio, se si sostenesse che un contratto è nullo in forza dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'accordo SEE, la Commissione potrebbe se necessario adottare una decisione atta a chiarire la situazione giuridica.

 

    K. Definizioni impiegate nella parte operativa del presente modulo

 

     Accordo: il termine "accordo" designa tutte le forme d'intesa cioè gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni e le pratiche concordate.

     Anno: Il termine indica l'anno civile, salvo indicazione contraria.

     Gruppo: Ai fini del presente modulo, si considera che esiste una relazione di gruppo quando un'impresa dispone in un'altra impresa:

- più della metà del capitale sociale o del capitale d'azienda, o

- del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

- del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di

vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che

rappresentano legalmente l'impresa, ovvero

- del diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Un'impresa comune controllata congiuntamente da una pluralità di altre

imprese fa parte, ai fini del presente modulo, del gruppo di ognuna di

queste imprese.

     Mercato rilevante del prodotto: le sottosezioni 6.1 e 11.1 del presente modulo prevedono che l'impresa o la persona che presenta la domanda o notifica definisca il mercato rilevante, ossia il mercato dei beni e/o dei servizi verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti notificanti sono designate nel presente modulo come mercato/i rilevante/i del prodotto, formulazione che può riferirsi ad un mercato tanto di beni quanto di servizi.

     Mercato geografico rilevante: le sottosezioni 6.1 e 11.2 del presente modulo prevedono che l'impresa o la persona che presenta la domanda o notifica definisca il mercato geografico rilevante verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo.

     Mercato geografico e del prodotto rilevante: combinando le loro risposte alle sottosezioni 6 e 11, si ha la definizione che le parti danno del mercato o dei mercati rilevanti interessati dall'accordo notificato. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti notificanti sono designate nel presente modulo come mercato/i geografico/i e del prodotto rilevante/i.

     Notificazione: il presente modulo può essere utilizzato per presentare una domanda di attestazione negativa o una notifica diretta ad ottenere un'esenzione. Il termine "notificazione" viene impiegato in riferimento tanto ad una domanda di attestazione negativa quanto ad una notificazione vera e propria.

     Parti e Parti notificanti: il termine "parti" è impiegato con riferimento a tutte le imprese partecipanti all'accordo oggetto notificato. Poiché una notifica può essere presentata anche da una sola delle imprese partecipanti ad un accordo, i termini "parti notificanti" sono impiegati per designare esclusivamente l'impresa o le imprese che di fatto presentano effettivamente la notifica.

 

PARTE OPERATIVA

(Indicare nella prima pagina della domanda o notifica una delle menzioni seguenti "domanda di attestazione negativa/notificazione" secondo il modulo A/B)

Capo I

Sezioni relative alle parti, ai loro gruppi e all'accordo

(da compilare per tutte le notificazioni)

Sezione 1

Identità delle imprese o persone che presentano la notifica

     1.1. Elencare le imprese in nome e per conto delle quali viene presentata la notifica, indicandone la denominazione legale, nonché il nome commerciale, abbreviato o utilizzato correntemente (se diverso dalla denominazione legale).

     1.2. Se la notifica è presentata esclusivamente per conto di una o di alcune delle imprese partecipanti all'accordo oggetto della notifica, si prega di confermare che le imprese restanti ne sono state informate e hanno ricevuto copia del presente modulo, previa omissione delle informazioni riservate o protette dal segreto d'ufficio [8]. (Allegare in tal caso alla notifica copia della versione corretta della notificazione che sarà stata comunicata alle altre parti.)

     1.3. Nel caso in cui venga presentata una notifica congiunta, è stato nominato [9] un rappresentante comune [10]?

Se la risposta è sì, fornire le indicazioni specificate ai punti da 1.3.1 a 1.3.3.

Se la risposta è negativa, fornire le medesime informazioni per ciascun rappresentante incaricato di agire per l'una o l'altra delle parti dell'accordo, specificando chi esso rappresenti.

     1.3.1. Nome del rappresentante.

     1.3.2. Indirizzo del rappresentante.

     1.3.3. Numero di telefono e di fax del rappresentante.

     1.4. Nel caso in cui siano stati nominati uno o più rappresentanti, alla notifica deve essere allegata copia della procura ad agire per conto dell'impresa/e che presenta/ano la notifica.

Sezione 2

Informazioni relative alle parti e ai gruppi cui appartengono

     2.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato indicare denominazione, indirizzo e paese della sede sociale.

     2.2. Natura dell'attività di ciascuna delle parti.

     2.3. Per ogni parte indicare il nome, indirizzo, numero di telefono e di fax della persona da contattare, nonché carica da essa occupata nell'impresa.

     2.4 Gruppo di imprese cui le parti appartengono. Indicare il settore di attività di ciascun gruppo e il suo fatturato mondiale [11].

Sezione 3

Questioni procedurali

     3.1. Si prega di indicare se in relazione alla notificazione sono stati presi contatti formali con altre autorità competenti in materia di concorrenza. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'autorità, il nome della persona o del servizio cui ci si è rivolti e la natura del contatto. Si prega inoltre di menzionare qualsiasi altro procedimento o contatto informale, di cui le parti notificanti siano a conoscenza, intercorso con la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA e qualsiasi altro precedente procedimento facente capo ad autorità o istanze giudiziarie nazionali di Stati della CE o dell'EFTA in relazione all'accordo notificato o ad altri accordi connessi.

     3.2. Qualora si sostenga che il caso notificato debba essere esaminato d'urgenza, si prega di indicarne i motivi.

     3.3. La Commissione ritiene che i casi, che le domande e notificazioni relative a casi non aventi interesse politico, economico o giuridico particolare per la Comunità saranno normalmente trattati con una lettera amministrativa [12]. Se le parti ritengono che non sia opportuno ricorrere a questo strumento, sono pregate di indicarne il motivo.

     3.4. Indicare se le parti intendono presentare a corredo della notifica ulteriori dati o argomentazioni non ancora disponibili e, in caso affermativo, su quali punti [13].

Sezione 4

Descrizione particolareggiata dell'accordo

     4.1. Fornire una descrizione della natura, del contenuto e degli obiettivi perseguiti dall'accordo notificato.

     4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nell'accordo che possano restringere la libertà dei partecipanti di prendere decisioni commerciali autonome, per esempio in materia di:

- prezzi di acquisto e di vendita, sconti e altre condizioni commerciali;

- quantitativi di beni da produrre o da distribuire o di servizi da

offrire;

- sviluppo tecnico o investimenti;

- scelta dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;

- acquisti da o vendite a terzi;

- scelta delle condizioni da applicare per la fornitura di beni o la

prestazione di servizi equivalenti;

- offerta di un insieme di servizi separatamente o in un unico pacchetto.

Qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione,

identificare in questo elenco le restrizioni che eccedono quelle

automaticamente esentate in virtù del regolamento pertinente.

     4.3. Indicare quali siano gli Stati membri della Comunità e gli Stati EFTA [14] il cui commercio rischia di essere influenzato dall'intesa. Si prega di motivare la risposta a questa domanda, fornendo, laddove necessario, i dati relativi ai flussi commerciali. Indicare inoltre se può esserne influenzato il commercio tra la Comunità o il territorio SEE e uno o più paesi terzi, anche in questo caso motivando la risposta.

Sezione 5

Sommario non riservato

     Poco dopo il ricevimento di una notifica la Commissione può pubblicare un breve avviso per invitare i terzi a presentare le loro eventuali osservazioni sull'accordo notificato [15]. Poiché la pubblicazione di un simile avviso è intesa soltanto a consentire ai terzi di far conoscere le loro osservazioni al più presto dopo il ricevimento della notifica, la Commissione non è solita comunicarne preventivamente il testo alle parti notificanti perché possano esprimere le loro osservazioni. Le informazioni chieste nella presente sezione sono destinate ad essere utilizzate in un breve avviso informale, qualora la Commissione decida di pubblicarne uno. E' quindi importante che nell'ambito della presente sezione non vengano rivelati segreti d'affari o altre informazioni riservate.

     1. Indicare la denominazione delle parti dell'accordo notificato e dei gruppi di imprese cui appartengono.

     2. Sintetizzare la natura del contenuto e gli obiettivi dell'accordo (a titolo indicativo questo sommario non dovrebbe essere più lungo di 100 parole).

     3. Indicare quali sono i settori (o i prodotti) cui si riferisce l'accordo.

Capo II

Descrizione del mercato

Da compilare in tutti i casi, eccetto che per le imprese comuni di carattere strutturale per le quali si chiede un trattamento accelerato

Sezione 6

     Mercato rilevante

     Il mercato rilevante del prodotto di cui trattasi comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

Di norma, si considerano pertinenti per la determinazione del mercato rilevante del prodotto e sono pertanto da prendere in considerazione nella presente analisi i seguenti fattori [16]:

- il grado di somiglianza fisica tra i prodotti/servizi in questione,

- le eventuali differenze nell'uso finale cui sono destinati i beni,

- le differenze di prezzo fra due prodotti,

- il costo del passaggio dall'uno all'altro di due prodotti potenzialmente

in concorrenza,

- le preferenze stabilite o consolidate dei consumatori per un tipo o

categoria di prodotto rispetto ad un altro,

- le classificazioni dei prodotti (per esempio classificazioni delle camere

di commercio e simili).

Il mercato geografico rilevante comprende il territorio in cui le imprese

interessate contribuiscono all'offerta di beni o servizi, ove le condizioni

di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che si può distinguere

dalle zone limitrofe in particolare perché in queste ultime le condizioni

di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico

rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi

di cui trattasi, l'esistenza di barriere all'entrata o di preferenze dei

consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese o

differenze di prezzo sostanziali tra territori limitrofi nonché il costo

del trasporto [16].

     6.1. Alla luce di quanto sopra, illustrare la definizione di mercato/i rilevante/i del prodotto che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della notifica da parte della Commissione.

Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. In particolare, specificare quali sono i prodotti o i servizi specifici sui quali incide, direttamente o indirettamente, l'accordo e quali sono le categorie di prodotti che sono considerate sostituibili nella predetta definizione del mercato. Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come "il/i mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi".

     6.2. Illustrare la definizione del/dei mercato/i geografico/i rilevante/i che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della notifica da parte della Commissione. Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. Elencare tutti i paesi in cui le parti sono attive nel/nei mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi e, qualora si ritenga che il mercato geografico rilevante sia più vasto del singolo Stato membro della CE o dell'EFTA nel quale operano le parti dell'accordo, indicare le ragioni a sostegno di questa tesi.

Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come "il/i mercato/i geografico/i rilevante/i".

Sezione 7

Società del gruppo attive sui medesimi mercati delle parti

     7.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo:

     7.1.1. attive nel/i mercato/i geografico/i rilevante/i;

     7.1.2. attive in mercati contigui al mercato/i rilevante/i del prodotto (cioè attive in prodotti/servizi che rappresentano sostituti imperfetti e parziali dei prodotti compresi nella definizione data del mercato rilevante del prodotto).

E' necessario indicare nominativamente tali imprese anche se vendono il prodotto o servizio in questione in altre aree geografiche, diverse da quelle in cui operano le parti dell'accordo notificato. Si prega di indicare la denominazione, la sede, il prodotto specifico e l'ambito geografico dell'attività di ciascun membro del gruppo.

 

Sezione 8

Posizione delle parti sui mercati dei prodotti di cui trattasi

     Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite riferendosi ai gruppi cui appartengono le parti e non alle singole imprese direttamente interessate dall'accordo notificato.

     8.1. Per ciascun mercato rilevante del prodotto indicato nella risposta alla domanda 6.1 si prega di specificare:

     8.1.1. le quote di mercato delle parti sul mercato geografico rilevante, nei tre anni precedenti;

     8.1.2. se diverse, le quote di mercato delle parti: a) nell'insieme del territorio SEE, b) nella CE, c) nel territorio degli Stati EFTA e d) in ciascuno Stato membro della CE e in ciascuno Stato EFTA nei tre anni precedenti [17]. Laddove le quote di mercato siano inferiori al 20%, indicare semplicemente nella presente sezione la fascia corrispondente: 0- 5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%.

Nelle risposte a queste domande, la quota di mercato può essere calcolata in termini di valore o di volume. E' necessario documentare i dati indicati. Pertanto, per ciascuna risposta, occorre indicare il valore/volume del mercato complessivo e i dati relativi al fatturato/volume delle vendite corrispondente di ciascuna delle parti in questione. E' altresì necessario indicare la fonte, o le fonti, dei dati (come ad esempio: statistiche ufficiali, stime, ecc.) e, laddove possibile, allegare copia dei documenti da cui provengono i dati indicati.

Sezione 9

  Posizione dei concorrenti e dei clienti sul mercato del prodotto di cui

trattasi

     Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite riferendosi all'insieme delle parti e non alle singole imprese direttamente interessate dall'accordo notificato.

Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, in cui le parti detengano una quota di mercato complessiva superiore al 15%.

     9.1. Indicare i cinque maggiori concorrenti delle parti. Si prega di identificare le imprese e di fornire la miglior stima possibile della loro quota di mercato in detti spazi geografici. Indicare anche l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e se possibile il nome di una persona da contattare, per ciascuna impresa indicata.

     9.2. Indicare i cinque maggiori clienti di ciascuna delle parti, precisando nella denominazione, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax nonché il nome di una persona da contattare.

Sezione 10

Ingresso sul mercato e concorrenti potenziali sotto il profilo del prodotto

e geografico

Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti,

del prodotto e geografici, in cui le parti detengano una quota di mercato

complessiva superiore al 15%.

 

     10.1. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che attualmente non fabbricano merci appartenenti al o ai mercati del prodotto di cui trattasi di entrare in tale/i mercato/i) tenendo conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di

un'autorizzazione dei pubblici poteri o dal rispetto di eventuali norme di

qualunque tipo? Esistono controlli legali o amministrativi all'ingresso su

tali mercati?

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità

di materie prime?

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla durata dei

contratti conclusi tra un'impresa e i rispettivi fornitori e/o clienti?

- si descriva l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo in tali

mercati e in particolare l'importanza delle licenze di brevetto, know-how e

altri diritti.

     10.2. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i geografico/i rilevante/i (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che già producono e/o distribuiscono prodotti facenti parte del mercato del prodotto di cui trattasi in aree esterne al/i mercato/i geografico/i rilevante/i di estendere la loro area di vendita in modo da includervi quest'ultimo/i. Se prega di motivare le risposte, illustrando, laddove pertinenti, l'importanza dei seguenti fattori:

- barriere commerciali imposte per legge, quali tariffe doganali,

contingenti, ecc.;

- norme o specifiche tecniche locali;

- politiche dei pubblici appalti;

- presenza di una rete di distribuzione locale e di vendita al dettaglio

adeguata e disponibile;

- costi di trasporto;

- preferenze consolidate dei consumatori per marche o prodotti locali;

- lingua.

     10.3. Negli ultimi tre anni si è constatato l'ingresso di nuove imprese sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi, nelle aree geografiche di vendita delle parti? Si prega di rispondere per quanto riguarda i nuovi concorrenti sia sotto il profilo dei prodotti sia sotto il profilo geografico. Se la risposta è positiva, indicare quali sono l'impresa o le imprese interessate (se possibile: denominazione, indirizzo, telefono, fax e persona da contattare), e fornire la migliore stima possibile della rispettiva quota di mercato sui mercati rilevanti, del prodotto e geografici.

 

CAPO III

Sezioni relative al mercato rilevante per le imprese comuni

di carattere strutturale per le quali si chiede un trattamento accelerato

Sezione 11

     Mercato rilevante

     Il mercato rilevante del prodotto comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

     Di norma, si considerano pertinenti alla determinazione del mercato rilevante del prodotto e sono pertanto da prendere in considerazione nella presente analisi i seguenti fattori [16]:

- il grado di somiglianza fisica tra i prodotti/servizi in questione,

- le eventuali differenze nell'uso finale cui sono destinati i beni,

- le differenze di prezzo fra due prodotti,

- il costo del passaggio dall'uno all'altro di due prodotti potenzialmente

in concorrenza,

- le preferenze stabilite o consolidate dei consumatori per un tipo o

categoria di prodotto rispetto ad un altro,

- le classificazioni dei prodotti e servizi diversi o comparabili (per

esempio classificazioni delle camere di commercio e simili).

     Il mercato geografico rilevante comprende il territorio in cui le imprese in questione contribuiscono all'offerta di beni o servizi, ove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che si può distinguere dai territori limitrofi in particolare perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, l'esistenza di barriere all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese o differenze di prezzo sostanziali tra territori limitrofi contigui nonché il costo del trasporto [16].

Sottosezione 11.1

Analisi del mercato rilevante svolta dalle parti notificanti

     11.1.1. Alla luce di quanto sopra illustrare la definizione di mercato/i rilevante/i del prodotto che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della notifica da parte della Commissione. Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati.

Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come "il/i mercato/i rilevante/i del prodotto".

     11.1.2. Illustrare la definizione del/dei mercato/i geografico/i rilevante/i che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della notifica da parte della Commissione.

Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati.

Sottosezione 11.2

Domande relative al mercato rilevante del prodotto

ed al mercato geografico rilevante

Le risposte alle domande che seguono consentiranno alla Commissione di

accertare se le definizioni adottate alla precedente sottosezione 11.1 sono

compatibili con le definizioni enunciate dalla Commissione all'inizio della

presente sezione.

Definizione del mercato del prodotto

     11.2.1. Elencare gli specifici beni o servizi direttamente o indirettamente interessati dall'accordo notificato.

     11.2.2. Elencare le categorie di prodotto o servizi che, secondo le parti notificanti, possono sostituirsi economicamente a quelli indicati nella risposta alla precedente domanda 11.2.1. Se in detta risposta sono stati indicati più beni o servizi occorre fornire un elenco per ciascuno di essi.

I prodotti elencati sono da ordinare secondo il loro grado di sostituibilità partendo dal miglior sostituto dei prodotti, fino al prodotto che costituisce il sostituto più imperfetto [18].

     Si prega di illustrare in che modo i fattori pertinenti per la definizione del mercato rilevante del prodotto sono stati presi in considerazione nel compilare l'elenco e nell'ordinare correttamente i beni/servizi.

Definizione del mercato geografico

     11.2.3. Elencare tutti i paesi in cui le parti sono attive sul/i mercato/i del prodotto rilevante/i. Se esse operano in tutti i paesi facenti parte di un determinato gruppo di paesi o area commerciale (ad esempio l'insieme della CE o dell'EFTA, i paesi SEE, su scala mondiale) è sufficiente indicare l'area in questione.

     11.2.4. Descrivere le modalità della produzione e vendita dei beni/servizi delle parti in ciascuno di questi diversi paesi o aree. Per esempio, la produzione viene eseguita localmente, la vendita avviene attraverso reti di distribuzione locale, o si tratta di una distribuzione mediante importatori e distributori dotati o meno dell'esclusiva?

     11.2.5. Indicare se esistono flussi commerciali significativi riguardanti i beni/servizi che compongono il/i mercato/i rilevante/i del prodotto: a) tra gli Stati membri della CE (specificare quali e fornire una stima della percentuale delle vendite complessive costituita da importazioni in ogni Stato membro in cui le parti sono attive); b) tra tutti o parte degli Stati membri della CE e tutti o parte degli Stati EFTA (anche in questo caso specificare i paesi e fornire una stima della percentuale delle vendite complessive costituita da importazioni); c) tra gli Stati EFTA (specificare quali e fornire una stima della percentuale delle vendite complessive costituita da importazioni in ogni Stato EFTA in cui le parti sono attive) e d) tra la totalità o una parte del territorio SEE e altri paesi (anche in questo caso specificare i paesi e fornire una stima della percentuale delle vendite complessive costituita da importazioni).

     11.2.6. Quali sono le imprese aventi attività di produzione fuori della Comunità o fuori del territorio SEE che vendono la loro produzione all'interno del SEE, in paesi nei quali le parti esercitano attività relative al prodotto interessato? In che modo tali imprese commercializzano i loro prodotti? Esiste sotto questo profilo una differenza tra i vari Stati membri della Comunità europea e/o Stati EFTA?

Sezione 12

  Società del gruppo attive sui medesimi mercati delle parti dell'accordo

 

     12.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo:

     12.1.1. attive nel/i mercato/i rilevante/i del prodotto;

     12.1.2. attive in mercati contigui al mercato/i rilevante/i del prodotto (cioè attive in prodotti/servizi che rappresentano sostituti imperfetti e parziali dei prodotti compresi nella definizione data del mercato rilevante del prodotto) [19];

     12.1.3. attive in mercati a monte e/o a valle di quelli del/i mercato/i rilevante/i del prodotto.

E' necessario indicare nominativamente tali imprese anche se vendono il prodotto o servizio in questione in altre aree geografiche, diverse da quelle in cui operano le parti dell'accordo notificato. Si prega di indicare la denominazione, la sede, il prodotto fabbricato e l'ambito geografico dell'attività di ciascun membro del gruppo.

Sezione 13

Posizione delle parti sui mercati rilevanti interessati

Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite

riferendosi ai gruppi cui appartengono le parti e non alle singole imprese

direttamente interessate dall'accordo notificato.

     13.1. Per ciascun mercato rilevante del prodotto definito nella risposta alla domanda 11.1.2 si prega di specificare:

     13.1.1. le quote di mercato delle parti sul mercato geografico rilevante nei tre anni precedenti;

     13.1.2. se diverse, le quote di mercato delle parti: a) nell'insieme del territorio SEE, b) nella CE, c) nel territorio degli Stati EFTA e d) in ciascuno Stato membro della CE e in ciascuno Stato EFTA nei tre anni precedenti [20]. Laddove le quote di mercato siano inferiori al 20%, indicare semplicemente la fascia corrispondente: 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15- 20%.

Nelle risposte a queste domande, la quota di mercato può essere calcolata in termini di valore o di volume. E' necessario documentare i dati indicati. Pertanto, per ciascuna risposta, occorre indicare il valore/volume del mercato complessivo e i dati relativi al fatturato/volume delle vendite corrispondente di ciascuna delle parti in questione. E' altresì necessario indicare la fonte, o le fonti, dei dati e, laddove possibile, allegare copia dei documenti da cui provengono i dati indicati.

     13.2. Qualora il calcolo delle quote di mercato di cui alla domanda 13.1 fosse effettuato su base diversa rispetto a quella prescelta dalle parti, indicare se in uno qualsiasi dei mercati si otterrebbe un risultato diverso in misura superiore al 5% (cioè: le quote di mercato sono state calcolate sulla base del volume, quale sarebbe l'importo corrispondente ottenuto da un calcolo basato sul valore?). In caso di scarto fra i risultati superiore al 5%, si prega di fornire le informazioni richieste nella domanda 13.1 su base sia del valore che del volume.

     13.3. Fornire la miglior stima possibile dell'attuale tasso di sfruttamento della capacità produttiva delle parti e del settore d'attività in generale nel/i mercato/i rilevante/i del prodotto e geografico/i.

Sezione 14

Posizione dei concorrenti e dei clienti sul mercato rilevante del prodotto

 

     Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite riferendosi ai gruppi cui appartengono le parti e non alle singole imprese direttamente interessate dall'accordo notificato.

Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti del prodotto, in cui le parti detengano una quota di mercato complessiva superiore al 10% nello SEE, nella CE, nel territorio EFTA e in un qualsiasi Stato membro della CE o dell'EFTA.

     14.1. Indicare i concorrenti delle parti sul/i mercati rilevanti del prodotto che detengano, in un qualsiasi Stato membro o Stato EFTA, nel territorio degli Stati EFTA, nel SEE o su scala mondiale una quota di mercato superiore al 10%. Si prega di indicare il nome delle imprese e di fornire la miglior stima possibile della loro quota di mercato nelle suddette aree geografiche. Indicare anche, se possibile, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e il nome di una persona da contattare, per ciascuna società indicata.

     14.2. Descrivere la natura della domanda sul/i mercato/i del prodotto rilevante/i, indicando per esempio se gli acquirenti sono numerosi o in numero ristretto, se esistono categorie diverse di acquirenti, se enti o servizi pubblici rappresentino acquirenti importanti.

     14.3. Indicare i cinque maggiori clienti di ciascuna delle parti per ciascun mercato del prodotto rilevante, precisando la denominazione della società, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax nonché il nome di una persona da contattare.

Sezione 15

Ingresso sul mercato e concorrenti potenziali

     Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti del prodotto in cui le parti detengano una quota di mercato complessiva superiore al 10% nello SEE, nella CE, nel territorio EFTA o in uno Stato membro della CE o EFTA.

     15.1. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i rilevante/i del prodotto tenendo conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di un'autorizzazione dei pubblici poteri o dal rispetto di eventuali norme di qualunque tipo? Esistono controlli legali o amministrativi all'ingresso su tali mercati?

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità di materie prime?

- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla durata dei contratti conclusi tra un'impresa e i rispettivi fornitori e/o clienti?

- si descriva l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo in tali

mercati e in particolare l'importanza delle licenze di brevetto, know-how e

altri diritti.

     15.2. Negli ultimi tre anni si è constatato l'ingresso di nuove imprese sul/i mercato/i rilevante/i del prodotto, nelle aree geografiche di vendita delle parti? Se la risposta è positiva, indicare quali sono l'impresa o le imprese interessate (denominazione, indirizzo, telefono e fax e, se possibile, persona da contattare) e fornire la migliore stima possibile della rispettiva quota di mercato in ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA nel quale operano, come pure nella CE, nel territorio degli Stati EFTA e nel territorio SEE nel loro insieme.

     15.3. Indicare la migliore stima della dimensione minima necessaria per l'ingresso nel/i mercato/i rilevante/i del prodotto, espressa come quota di mercato adeguata necessaria per operare con profitto.

     15.4. Si indichi se esistono barriere significative all'ingresso che impediscano alle imprese già attive sul/i mercato/i rilevante/i del prodotto:

     15.4.1. di vendere in altre aree del territorio SEE, per le imprese operanti in uno Stato membro della CE o in uno Stato EFTA;

     15.4.2. di vendere nella totalità o in una parte del territorio SEE, per le imprese operanti al di fuori del SEE.

Si prega di motivare le risposte, illustrando, laddove pertinenti, l'importanza dei seguenti fattori:

- barriere commerciali imposte per legge, quali tariffe doganali, contingenti, ecc.;

- norme o specifiche tecniche locali;

- politiche dei pubblici appalti;

- presenza di una rete di distribuzione locale e di vendita al dettaglio adeguata e disponibile;

- costi di trasporto;

- preferenze consolidate dei consumatori per marche o prodotti locali;

- lingua.

 

Capo IV

(Sezioni finali da compilare in tutte le notifiche)

Sezione 16

Motivazione della domanda di attestazione negativa

     In caso di domanda di attestazione negativa, indicare:

     16.1. i motivi, specificando cioè quali clausole o effetti dell'accordo o del comportamento potrebbero, secondo il richiedente, sollevare problemi di compatibilità con le norme di concorrenza della Comunità o del SEE. Lo scopo è fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito all'accordo o comportamento e che desidera siano risolti da un'attestazione negativa.

Successivamente, nelle tre sottosezioni seguenti, specificare i fatti ed i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1, o l'articolo 86 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, o l'articolo 54 dell'accordo SEE, ossia:

     16.2. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o del territorio degli Stati EFTA, ovvero la ragione per la quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;

     16.3. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno del territorio SEE, ovvero l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;

     16.4. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra gli Stati EFTA.

Sezione 17

Motivazione della domanda di esenzione

     Qualora l'intesa venga notificata, sia pure soltanto a titolo cautelare, nell'intento di ottenere una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, esporre in che modo:

     17.1. l'accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico. In particolare, si prega di indicare per quali motivi ci si attende che la collaborazione produrrà tali vantaggi; ad esempio, le parti dell'accordo possiedono tecnologie o sistemi di distribuzione complementari che daranno luogo a rilevanti sinergie? (In caso affermativo, specificare quali.) Indicare anche se le parti hanno elaborato, per valutare la fattibilità dell'operazione e i benefici che ne sarebbero derivati, appositi documenti o studi e se questi formulino stime dei risparmi o dei guadagni di efficienza conseguibili. Si prega di allegare copia degli eventuali documenti o studi citati;

     17.2. i consumatori beneficino di una congrua parte dell'utile derivante da tale miglioramento o progresso;

     17.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nell'accordo siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi indicati sopra al punto 17.1 (qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, è particolarmente importante identificare e giustificare le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate dal regolamento pertinente). A questo riguardo si prega di illustrare perché i vantaggi derivanti dall'accordo notificato, citati in risposta alla domanda 17.1, non potrebbero essere conseguiti, o potrebbero essere ottenuti ma con minore rapidità ed efficienza o ad un costo più alto o con minor certezza di successo i) in mancanza della conclusione dell'accordo in quanto tale e ii) senza le clausole e disposizioni specifiche dell'accordo indicate in risposta alla domanda 4.2;

     17.4. l'accordo non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

Sezione 18

Documentazione a sostegno

     La notifica regolarmente redatta è presentata in unico esemplare. Essa deve contenere le versioni definitive di tutti gli accordi notificati ed essere accompagnata dai documenti seguenti:

a) 16 copie della notifica stessa;

b) tre copie delle relazioni annuali e dei conti degli ultimi tre anni, per tutte le parti dell'accordo notificato;

c) tre copie dei più recenti studi di mercato, o dei documenti di previsione, interni o esterni redatti per valutare o analizzare i mercati interessati sotto il profilo delle condizioni di concorrenza, dei concorrenti (effettivi e potenziali) e delle condizioni di mercato. Per ogni documento vanno indicati il nome e le funzioni dell'autore; d) tre copie dei rapporti e delle analisi preparate da o per qualsiasi dirigente o amministratore per valutare o analizzare l'accordo notificato.

Sezione 19

Dichiarazione

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, che deve essere

sottoscritta da tutte le parti richiedenti notificanti o dai loro

rappresentanti [21].

 

"I sottoscritti dichiarano che le informazioni nella presente

domanda/notificazione sono state fornite secondo scienza e coscienza, che

sono state allegate copie integrali di tutti i documenti richiesti dal

modulo A/B di cui le imprese del gruppo di appartenenza delle parti

richiedenti o notificanti dispongono e a cui hanno accesso, che tutte le

stime sono indicate come tali e rappresentano le loro valutazioni più

plausibili degli elementi di base fatti e che tutte le opinioni espresse

sono veritiere.

Essi dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni

dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17 del

Consiglio.

 

Luogo e data:

 

Firma:".

Aggiungere i nomi del/dei firmatario(i) della domanda o notificazione e le

loro qualifiche.

 

ALLEGATO I

Testo degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 56

dell'accordo SEE e degli articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 a tale accordo

     Articolo 85 del Trattato CE

     1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

     3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese.

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

     Articolo 86 del Trattato CE

     E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     Articolo 53 dell'Accordo SEE

     1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto e/o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

     3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

     Articolo 54 dell'Accordo SEE

     E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     Articolo 56 dell'Accordo SEE

     1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni: a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati EFTA sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA;

b) l'Autorità di vigilanza EFTA decide come previsto dalle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, e dalle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33% del loro fatturato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo;

c) la Commissione CE decide negli altri casi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

     2. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 54 spettano all'organo di vigilanza sul cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

     3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA.

4. I termini "imprese" e "fatturato" sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

     Articoli 2, 3 e 4 del Protocollo 22 all'Accordo SEE

     Articolo 2

     Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

     Articolo 3

     Il fatturato è sostituito:

a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato

patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti

finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con

residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di

tali crediti;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti

dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono

tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti

d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto,

inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o

tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume

complessivo.

     Articolo 4

     1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

     2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b), non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

 

ALLEGATO II

Elenco dei testi applicabili

(alla data del 1° marzo 1995)

(Anche qualora si ritenga che le intese di cui trattasi non hanno bisogno di essere notificate in base a nessuno dei regolamenti o comunicazioni in oggetto, può essere tuttavia opportuno procurarsene copia).

Regolamento di applicazione [22]

Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento

d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (G.U.C.E. n. 13 del 21

febbraio 1962), con le successive modifiche (G.U.C.E. n. 58 del 10 luglio

1962; G.U.C.E. n. 162 del 7 novembre 1963; G.U.C.E. n. L 285 del 29

dicembre 1971; G.U.C.E. n. L 73 del 27 marzo 1972; G.U.C.E. n. L 291 del 19

novembre 1979; G.U.C.E. n. L 302 del 15 novembre 1985.

 

Regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994,

relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e

delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del

Consiglio.

Regolamenti che prevedono esenzioni

per categoria per numerosi tipi di accordi

Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di distribuzione esclusiva (G.U.C.E. n. L 173 del 30

giugno 1983), con rettifica (G.U.C.E. n. L 281 del 13 ottobre 1983); nonché

stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 2 dell'allegato XIV

all'accordo SEE).

 

Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di acquisto esclusivo (G.U.C.E. n. L 173 del 30 giugno

1983), con rettifica (G.U.C.E. n. L 281 del 13 ottobre 1983); nonché stesso

regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 3 dell'allegato XIV

all'accordo SEE).

 

Si vedano anche le comunicazione relative ai regolamenti della Commissione

(CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 (G.U.C.E n. C 101 del 13 aprile 1984 e

G.U.C.E. n. C 121 del 13 maggio 1992).

 

Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di licenza di brevetto (G.U.C.E. n. L 219 del 16

agosto 1984), con rettifica (G.U.C.E. n. L 113 del 26 aprile 1985)

modificato (G.U.C.E. n. L 12 del 18 gennaio 1953); nonché stesso

regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 5 dell'allegato XIV

all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura

di opposizione.

 

Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

determinate categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il

servizio di assistenza alla clientela (G.U.C.E. n. L 15 del 18 gennaio

1985); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 4

dell'allegato XIV all'accordo SEE). Si vedano anche le comunicazioni della

Commissione concernenti questo regolamento (G.U.C.E. n. C 17 del 18 gennaio

1985 e G.U.C.E. n. C 329 del 18 dicembre 1991).

 

Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di specializzazione (G.U.C.E. n. L 53 del 22 febbraio

1985); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 6

dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento

prevede una procedura di opposizione.

 

Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo

(G.U.C.E. n. L 53 del 22 febbraio 1985) modificato (G.U.C.E. n. L 21 del 29

gennaio 1993); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il

punto 7 dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 7 di questo

regolamento prevede una procedura di opposizione.

 

Regolamento (CE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988,

concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

a categorie di accordi di franchising (G.U.C.E. n. L 359 del 28 dicembre

1988); nonché stesso regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 8

dell'allegato XIV all'accordo SEE). L'articolo 6 di questo regolamento

prevede una procedura di opposizione.

 

Regolamento (CE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

categorie di accordi di licenza di know-how (G.U.C.E. n. L 61 del 4 marzo

1989) modificato (G.U.C.E. n. L 21 del 29 gennaio 1993); nonché stesso

regolamento modificato a fini SEE (cfr. il punto 9 dell'allegato XIV

all'accordo SEE). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura

di opposizione.

 

Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992,

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a

talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore

delle assicurazioni (G.U.C.E. n. L 398 del 31 dicembre 1992). Questo

regolamento sarà modificato a fini SEE.

Comunicazioni di carattere generale [23]

Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza

stipulati con rappresentanti di commercio (G.U.C.E. n. 139 del 24 dicembre

1962). La comunicazione dichiara che la Commissione non ritiene che la

maggior parte degli accordi di questo genere soggiacciano al divieto

sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.

 

Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche

concordate concernenti la cooperazione tra imprese (G.U.C.E. n. C 75 del 29

luglio 1968), con rettifica (G.U.C.E. n. C 84 del 28 agosto 1968). La

comunicazione definisce i tipi di cooperazione aventi ad oggetto le

ricerche di mercato, la contabilità, la R & S, l'uso in comune di impianti

per la produzione e di attrezzature per il deposito ed il trasporto delle

merci, la costituzione di associazioni di imprese, la vendita in comune e i

servizi in comune di assistenza ai clienti e di riparazione, la pubblicità

in comune o l'uso di un marchio comune, che a giudizio della Commissione

non soggiacciono al divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.

 

Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dei contratti di

subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato

(G.U.C.E. n. C 1 del 3 gennaio 1979).

 

Comunicazione della Commissione relativa ad accordi d'importanza minore che

non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (G.U.C.E.

n. C 231 del 12 settembre 1986): modificata (G.U.C.E. n. C 368 del 23

dicembre 1994) si tratta in generale degli accordi in cui le parti

detengono insieme meno del 5% del mercato e realizzano un fatturato annuo

cumulativo inferiore a 300 Mio di ECU.

 

Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE

nel settore delle telecomunicazioni (G.U.C.E. n. C 233 del 6 settembre

1991). Con tali linee direttrici si intende chiarire l'applicazione della

normativa comunitaria in materia di concorrenza agli operatori economici

nel settore delle telecomunicazioni.

 

Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici

nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del

trattato CEE (G.U.C.E. n. C 39 del 13 febbraio 1993). Questa comunicazione

enuncia i principi in base ai quali avviene tale cooperazione.

 

Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni

aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(G.U.C.E. n. C 43 del 16 febbraio 1993). Questa comunicazione enuncia i

principi di valutazione delle imprese comuni.

 

Una raccolta di questi testi (situazione al 31 dicembre 1989) è stata

pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazione ufficiali delle Comunità

europee (rif. Vol I: ISBN 92-826-1307-0, numero di catalogo: CV-42-90-001-

IT-C). E' in preparazione una versione aggiornata.

 

Conformemente all'accordo SEE, tutti questi testi si applicheranno altresì

allo spazio economico europeo.

ALLEGATO III

Elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA, indirizzo della Commissione e

dell'Autorità di vigilanza EFTA ed elenco degli uffici di informazione

della commissione all'interno della Comunità e negli Stati EFTA

 

Gli stati membri, alla data di questo Regolamento, sono i seguenti:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Gli Stati EFTA che alla data di questo Regolamento saranno parti contraenti

dell'accordo SEE sono i seguenti: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

 

L'indirizzo della Direzione generale della concorrenza della Commissione

delle Comunità europee è il seguente:

 

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della concorrenza

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Tel.: [32-2] 299 11 11

 

L'indirizzo della Direzione concorrenza dell'Autorità di vigilanza EFTA è

il seguente:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione concorrenza

Rue Marie Thérèse 1-3

B-1040 Bruxelles

Tel.: [32-2] 286 17 11

 

Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle

Comunità sono indicati qui di seguito:

 

BELGIO

Rue Archimède 73

B-1040 Bruxelles

Tel. [32-2] 299 11 11

 

DANIMARCA

H_jbrohus

_stergade 61

Postboks 144

DK-1004 Koebenhavn K

Tel.: [45-33] 14 41 40

 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Zitelmannstrasse 22

D-53113 Bonn

Tel.: [49-228] 53 00 90

Kurfürstendamm 102

D-10711 Berlin 31

Tel.: [49-30] 896 09 30

Erhardtstraße 27

D-80331 Muenchen

Tel.: [49-89] 202 10 11

 

GRECIA

2 Vassilissis Sofias

Case Postale 11002

GR-10674 Athina

Tel.: [30-1] 724 39 82/83/84

 

SPAGNA

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Tel.: [34-1] 435 17 00

Av. Diagonal, 407 bis

18 planta

E-08008 Barcelona

Tel.: [34-3] 415 81 77

 

FRANCIA

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Tel.: [33-1] 40 63 38 00

CMCI

2, rue Henri Barbusse

F-13241 Marseille, Cedex 01

Tel.: [33-91] 91 46 00

 

IRLANDA

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Tel.: [353-1] 71 22 44

 

ITALIA

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tel.: [39-6] 699 11 60

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

Tel.: [39-2] 480 15 05

 

LUSSEMBURGO

Bâtiment Jean-Monnet

Rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tel.: [352] 430 11

 

PAESI BASSI

Postbus 30465

NL-2500 GL Den Haag

Tel.: [31-70] 346 93 26

 

AUSTRIA

Hoyosgasse 5

A-1040 Wien

Tel.: [43-1] 505 33 79

 

PORTOGALLO

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10º

P-1200 Lisboa

Tel.: [351-1] 54 11 44

 

FINLANDIA

31 Pohjoisesplanadi

00100 Helsinki

Tel.: [358-0] 65 64 20

 

SVEZIA

PO Box 16396

Hamngatan 6

11147 Stockholm

Tel.: [46-8] 611 11 72

 

REGNO UNITO

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Tel.: [44-71] 973 19 92

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Tel.: [44-232] 24 07 08

4 Cathedral Road

UK-Cardiff CF1 9SG

Tel.: [44-222] 37 16 31

9 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Tel.: [44-31] 225 20 58

 

Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione negli Stati

EFTA sono indicati qui di seguito:

 

NORVEGIA

Postboks 1643

Vika 0119 Oslo 1

Haakon's VII Gate No 6

0161 Oslo 1

Tel.: [47-2] 83 35 83

 

I formulari per le notificazioni e le domande, oltre ad informazioni più

dettagliate sulle norme di concorrenza SEE, si possono ottenere anche

presso i seguenti uffici:

 

AUSTRIA

Ministero federale degli affari economici

Tel.: [43-1] 71 100

 

FINLANDIA

Ufficio della libera concorrenza

Tel.: [358-0] 73 141

 

ISLANDA

Direzione concorrenza e condizioni degli scambi

Tel.: [354-1] 27 422

 

LIECHTENSTEIN

Ufficio dell'economia nazionale

Direzione economia e statistica

Tel.: [41-75] 61 11

 

NORVEGIA

Direzione prezzi

Tel.: [47-22] 40 09 00

 

SVEZIA

Autorità responsabile della concorrenza

Tel.: [46-8] 700 16 00

 

 

 

[1] Per l'elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA si veda l'allegato

III.

[2] Vedi allegato I.

[3] Vedi allegato II.

[4] Per la definizione di "fatturato" nel presente contesto si vedano gli

articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 dell'accordo SEE, riprodotto

nell'allegato I.

[5] Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 2, e 6,

paragrafo 2, del regolamento n. 17.

[6] Per ulteriori informazioni sulle conseguenze della mancata notifica si

veda la comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i

giudici nazionali e la Commissione, G.U.C.E. 13 febbraio 1993, n. C 39.

[7] Vedi articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 17.

[8] La Commissione è conscia del fatto che in casi eccezionali può non

essere possibile informare della notifica le parti non notificanti o

inviare loro copia della notifica. Ciò può verificarsi, per esempio, in

caso di notifica di un accordo-tipo da stipulare con una moltitudine

d'imprese. In tal caso s'indicherà il motivo che rende impraticabile

seguire la procedura normale.

[9] Non è obbligatorio nominare un rappresentante per la compilazione e la

presentazione della notifica. Si richiede l'identificazione dei

rappresentanti solo nel caso in cui le parti notificanti abbiano deciso di

designarli.

[10] Ai fini della presente sezione si intende per rappresentante una

persona fisica o giuridica formalmente incaricata di presentare la notifica

in nome della parte o delle parti notificanti. Diverso è invece il caso in

cui la notifica è firmata da un membro della o delle società interessate:

in questo caso non si ha la nomina di un rappresentante.

[11] Per il calcolo del fatturato nei settori delle banche e delle

assicurazioni si veda l'articolo 3 del protocollo 22 dell'accordo SEE.

[12] Si veda il punto 14 della comunicazione della Commissione relativa

alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione

nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (G.U.C.E. 13

febbraio 1993, n. C 39).

[13] Se le parti notificanti presentano con il presente modulo tutte le

informazioni di cui ci si può ragionevolmente attendere che siano in

possesso all'atto della notifica, il fatto che esse intendano fare presenti

ulteriori fatti e argomenti a corredo della notifica in un momento

successivo non impedisce che la notifica sia considerata valida al momento

in cui è pervenuta e, nel caso di imprese comuni di carattere strutturale

per cui si chiede il beneficio della procedura accelerata, che il termine

di due mesi inizi a decorrere.

[14] Se ne veda l'elenco nell'allegato II.

[15] Un esempio di questo tipo di avviso figura nell'allegato I del

presente modulo. Occorre distinguere tra questi avvisi e le comunicazioni

formali pubblicate a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento

n. 17. Le comunicazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, sono

relativamente particolareggiate e indicano quale sia l'atteggiamento che la

Commissione è incline a prendere nei confronti del caso in esame. Nella

presente sezione 5 si chiedono solo le informazione atte ad essere

utilizzate per la redazione di un breve avviso preliminare e non di una

comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

[16] Non si tratta di un elenco tassativo: le parti possono citare anche

altri fattori.

[17] Qualora sia stato indicato come mercato geografico rilevante il

mercato mondiale, occorre indicare i dati per il SEE, la CE, il territorio

degli Stati EFTA e ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA. Qualora

come mercato geografico rilevante sia stata indicata la CE, devono essere

forniti i dati per il SEE, il territorio degli Stati EFTA e ciascuno Stato

membro della CE e Stato EFTA. Se si considera che il mercato rilevante

abbia dimensioni nazionali, devono essere indicati i dati per il SEE, la CE

e il territorio degli Stati EFTA.

[18] Prodotto facilmente sostituibile; miglior sostituto dei prodotti delle

parti; sostituto più imperfetto

Per qualsiasi prodotto (ai fini della presente definizione il termine

"prodotto" si riferisce a prodotti o servizi) esiste una serie di prodotti

di sostituzione. Questa serie è costituita da tutti i prodotti che, in

misura più o meno ampia, soddisferanno i medesimi bisogni del consumatore.

La gamma di prodotti di sostituzione va dai prodotti di sostituzione assai

vicini (o perfetti) (prodotti verso cui i consumatori si indirizzerebbero

immediatamente nel caso ad esempio di un aumento assai modesto del prezzo

del prodotto considerato) ai prodotti di sostituzione assai lontani (o

imperfetti) (prodotti verso cui i consumatori si indirizzerebbero solo nel

caso di un assai forte aumento del prezzo del prodotto considerato).

Nella determinazione del mercato rilevante e delle parti di mercato la

Commissione tiene conto soltanto dei prodotti facilmente sostituibili ai

prodotti considerati. I prodotti facilmente sostituibili sono quelli verso

cui i consumatori si indirizzerebbero in risposta ad un aumento, modesto ma

significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio 5%). Ciò

permette alla Commissione di valutare la posizione delle parti sul mercato

nel contesto di un mercato rilevante costituito da tutti i prodotti

facilmente sostituibili.

Ciò non significa tuttavia che la Commissione tralascia di prendere in

considerazione le spinte concorrenziali risultanti per le parti

dall'esistenza di prodotti di sostituzione imperfetti [quelli verso cui un

consumatore si indirizzerebbe solo in risposta ad un aumento, modesto ma

significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad es. 5%)]. Questi

effetti sono presi in considerazione a partire dal momento in cui si è

definito il mercato e si sono determinate le parti di mercato.

E' quindi importante per la Commissione ottenere delle informazioni

relative tanto ai prodotti facilmente sostituibili ai prodotti considerati

quanto ai prodotti di sostituzione meno perfetti.

Supponiamo ad esempio che due imprese operanti nel settore degli orologi di

lusso concludano un accordo di ricerca e sviluppo. Esse fabbricano entrambe

orologi aventi un costo da 1.800 a 2.000 ECU. Si potranno probabilmente

considerare prodotti facilmente sostituibili gli orologi degli altri

fabbricanti nella stessa categoria di prezzo o in una categoria affine;

questi orologi saranno presi in considerazione per la definizione del

mercato rilevante del prodotto. Degli orologi a miglior prezzo, in

particolare orologi di plastica, costituiranno dei sostituti imperfetti

giacché è improbabile che un acquirente potenziale di un orologio da 2 000

ECU si indirizzi verso un orologio che costa solo 20 ECU se il prezzo

dell'orologio caro aumenta del 5%.

[19] Sono considerati "sostituti parziali" i prodotti e servizi che possono

sostituire gli uni o gli altri solo all'interno di taluni spazi geografici,

solo all'interno di una parte dell'anno o solo per taluni usi.

[20] Qualora sia stato indicato come mercato geografico rilevante il

mercato mondiale, occorre indicare i dati per il SEE, la CE, il territorio

degli Stati EFTA e ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA. Qualora

come mercato geografico rilevante sia stata indicata la CE, devono essere

forniti i dati per il SEE, il territorio degli Stati EFTA e ciascuno Stato

membro della CE e Stato EFTA. Se si considera che il mercato rilevante

abbia dimensioni nazionali, devono essere indicati i dati per il SEE, la CE

e il territorio degli Stati EFTA.

[21] Le domande o notificazioni non firmate sono invalide.

[22] Per le norme procedurali applicate dall'Autorità di vigilanza EFTA,

cfr. l'articolo 3 del protocollo 21 all'accordo SEE e le relative

disposizioni contenute nel protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA

sulla costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia.

[23] Cfr. inoltre le corrispondenti comunicazioni pubblicate dall'Autorità

di vigilanza EFTA.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 773/2004