§ 2.2.67 - Regolamento 19 dicembre 1984, n. 417.
Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:19/12/1984
Numero:417


Sommario
Art. 1.      L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento agli accordi con i [...]
Art. 2.      1. L'articolo 1 si applica anche alle seguenti restrizioni della concorrenza:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dall'articolo 1 gli accordi ai quali partecipano imprese il cui fatturato globale supera il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), [...]
Art. 5.      1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento.
Art. 6.      Il fatturato totale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) risulta dai fatturati, al netto delle imposte e di ogni altro tributo, realizzati con l'insieme [...]
Art. 7.      1. Sono considerate imprese partecipanti ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.:
Art. 8.      Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che in un caso determinato un [...]
Art. 9.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.
Art. 9 bis. 
Art. 10.      1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 marzo 1985 e scade il 31 dicembre 2000


§ 2.2.67 - Regolamento 19 dicembre 1984, n. 417.

Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione.

(G.U.C.E. 22 febbraio 1985, n. L 53).

 

Art. 1.

     L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento agli accordi con i quali delle imprese si impegnano reciprocamente per scopi di specializzazione e per tutta la durata dell'accordo:

     a) a non fabbricare, né far fabbricare determinati prodotti e a lasciare agli altri contraenti la libertà di fabbricare o far fabbricare tali prodotti, oppure

     b) a fabbricare o far fabbricare soltanto in comune determinati prodotti.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 1 si applica anche alle seguenti restrizioni della concorrenza:

     a) non stipulare con imprese terze accordi di specializzazione concernenti prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso;

     b) acquistare i prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente dalle parti contraenti o da un'impresa controllata in comune o da un'impresa terza alla quale le parti affidano in comune la fabbricazione di questi prodotti salvo se esistono altrove condizioni di acquisto più favorevoli che i contraenti o l'impresa terza o controllata in comune, incaricata della fabbricazione, non sono disposti a praticare;

     c) affidare a contraenti la distribuzione esclusiva, in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune, dei prodotti oggetto della specializzazione, a condizione che gli intermediari o gli utilizzatori possano procurarsi i prodotti oggetto del contratto anche presso altri fornitori e i contraenti non rendano più difficili tali acquisti [1].

     d) affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad uno dei contraenti sempreché questi non distribuisca prodotti di un terzo fabbricante che siano concorrenti di quelli oggetto del contratto [2];

     e) affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad un'impresa comune o ad un'impresa terza, sempreché queste non producano né distribuiscano prodotti concorrenti di quelli oggetto del contratto [2].

     f) affidare la distribuzione esclusiva, in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune, dei prodotti oggetto della specializzazione a imprese comuni o a imprese terze, che non producano né distribuiscano prodotti concorrenti di quelli oggetto del contratto, a condizione che gli intermediari o gli utilizzatori possano procurarsi prodotti oggetto del contratto anche presso altri fornitori e i contraenti o le imprese comuni o terze incaricate della distribuzione esclusiva di questi prodotti non rendano più difficili tali acquisti [2].

     2. L'articolo 1 si applica anche quando i contraenti prevedano obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da tale paragrafo.

     3. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1 segnatamente i seguenti obblighi:

     a) fornire ai contraenti i prodotti oggetto della specializzazione e rispettare al riguardo norme minime di qualità;

     b) assicurare, per i prodotti oggetto della specializzazione, l'immagazzinamento di quantità minime e di pezzi di ricambio di detti prodotti;

     c) assicurare per i prodotti oggetto della specializzazione il servizio di assistenza alla clientela e di garanzia.

     2 bis. L'articolo 1 non si applica qualora mediante accordi, decisioni o pratiche concordate vengano imposti ai contraenti obblighi restrittivi della concorrenza diversi da quelli contemplati dai paragrafi 1 e 2 [3].

 

     Art. 3. [4]

     1. L'articolo 1 si applica solamente:

     a) quando i prodotti oggetto della specializzazione e gli altri prodotti delle imprese partecipanti, considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso più del 20% del mercato dell'insieme di detti prodotti, e

     b) quando il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera un miliardo di ECU.

     2. Se la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione è affidata, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e) o f), esclusivamente ad uno dei contraenti, ad un'impresa terza o comune o a più imprese comuni o terze, l'articolo 1 si applica solamente:

     a) quando i prodotti oggetto della specializzazione e gli altri prodotti delle imprese partecipanti, considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano nel mercato comune o in una sua parte sostanziale di esso più del 10% del mercato dell'insieme di detti prodotti, e

     b) quando il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera un miliardo di ECU.

     3. L'articolo 1 continua ad applicarsi se le quote di mercato ed il fatturato totale di cui ai paragrafi 1 e 2 siano superati nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore ad un decimo.

     4. Qualora sia superato anche il limite indicato al paragrafo 3, l'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento.

 

     Art. 4.

     1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dall'articolo 1 gli accordi ai quali partecipano imprese il cui fatturato globale supera il limite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione alla Commissione e quest'ultima non faccia opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi [5].

     2. Il termine dei sei mesi decorre dalla data di ricezione della notifica da parte della Commissione. Tuttavia, quando la notifica è inviata per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data indicata sul timbro postale del luogo di spedizione.

     3. Il paragrafo 1 si applica solo se:

     a) nella notifica o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso riferimento al presente articolo;

     b) le informazioni fornite a mezzo della notifica sono complete e conformi ai fatti.

     4. Per gli articoli già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notifica e al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), si applicano in quanto compatibili.

     5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notifica di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

     6. La Commissione può ritirare l'opposizione ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, e questo la mantenga, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti.

     7. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno dimostrato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notifica.

     8. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo, in modo da ottemperare alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

     9. Se la Commissione, fatta l'opposizione, non la ritira, gli effetti della notifica sono disciplinati dalle norme del regolamento n. 17.

 

     Art. 5.

     1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento.

     2. La Commissione e le autorità degli Stati membri nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi che non contengono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

     Art. 6.

     Il fatturato totale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) risulta dai fatturati, al netto delle imposte e di ogni altro tributo, realizzati con l'insieme di prodotti e servizi delle imprese partecipanti nel corso dell'ultimo esercizio. Esso non tiene conto delle transazioni effettuate fra le imprese partecipanti o fra queste e un'impresa terza incaricata in comune della fabbricazione o della vendita [5].

 

     Art. 7.

     1. Sono considerate imprese partecipanti ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.:

     a) le imprese parti all'accordo;

     b) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:

     - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

     - di oltre la metà dei diritti di voto,

     - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

     - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     c) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante all'accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

     d) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b).

     2. Sono pure considerate imprese partecipanti quelle in cui più imprese di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dispongono in comune direttamente o indirettamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 1, lettera b) [5].

 

     Art. 8.

     Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono compatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e in particolare quando:

     a) l'accordo non determina una razionalizzazione sostanziale o gli utilizzatori non beneficiano di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano;

     b) i prodotti oggetto della specializzazione non sono sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, ad una concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo ed uso.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.

 

     Art. 9 bis. [6]

     Il divieto previsto all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di specializzazione esistenti alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e rientranti, in seguito all'adesione, nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora essi siano, anteriormente al 1| luglio 1986, modificati in modo tale da riunire le condizioni enunciate nel presente regolamento.

     Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE [7].

 

     Art. 10.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 marzo 1985 e scade il 31 dicembre 2000 [8].

     2. Il regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione è abrogato.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 151/93.

[6] Articolo inserito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee.

[7] Comma aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2236/97.