§ 5.3.2 - Regolamento 22 giugno 1983, n. 1984.
Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:22/06/1983
Numero:1984


Sommario
Art. 1.      L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste negli articoli da 2 a 5 del presente [...]
Art. 2.      1. Al fornitore non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza oltre all'obbligo di non vendere nella zona principale di vendita e nello stadio distributivo del rivenditore prodotti [...]
Art. 3.      L'articolo 1 non si applica qualora:
Art. 4.      1. L'articolo 3, lettere a) e b), è applicabile anche quando i prodotti oggetto di queste disposizioni sono fabbricati da un'impresa collegata ad un'impresa parte all'accordo.
Art. 5.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, lettera b) l'ECU è l'unità di conto adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato
Art. 6.      1. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 9 del [...]
Art. 7.      1. Al rivenditore possono essere imposti, oltre all'obbligo di cui all'articolo 6, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:
Art. 8.      1. L'articolo 6 non si applica qualora:
Art. 9.      L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4 e l'articolo 5 si applicano in quanto compatibili.
Art. 10.      L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del [...]
Art. 11.      Al rivenditore possono essere imposti, oltre all'obbligo di cui all'articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:
Art. 12.      1. L'articolo 10 non si applica qualora:
Art. 13.      L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'articolo 3, lettere a) e b), e l'articolo 5 si applicano in quanto compatibili.
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Il presente regolamento non è applicabile agli accordi nei quali il fornitore si impegna nei riguardi del rivenditore a fornire solo a lui determinati prodotti ai fini della rivendita [...]
Art. 17.      Il presente regolamento non è applicabile quando, ai fini della rivendita di prodotti nello stesso esercizio pubblico o nella stessa stazione di servizio, le parti o le imprese ad esse collegate [...]
Art. 18.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle pratiche concordate definite agli articoli 1, 6 e 10.
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.


§ 5.3.2 - Regolamento 22 giugno 1983, n. 1984.

Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo.

(G.U.C.E. 30 giugno 1983, n. L 173).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una, il rivenditore, si impegna nei confronti dell'altra, il fornitore, ad acquistare, ai fini della rivendita determinati prodotti specificati nell'accordo, soltanto da lui, da un'impresa ad esso collegata, o da un'impresa terza, incaricata della distribuzione dei suoi prodotti.

 

     Art. 2.

     1. Al fornitore non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza oltre all'obbligo di non vendere nella zona principale di vendita e nello stadio distributivo del rivenditore prodotti oggetto del contratto o prodotti concorrenti.

     2. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 1, al rivenditore non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza se non l'obbligo di non fabbricare o vendere prodotti concorrenti con i prodotti oggetto del contratto.

     3. I seguenti obblighi del rivenditore non ostano all'applicabilità dell'articolo 1:

     a) acquistare assortimenti completi;

     b) acquistare quantità minime dei prodotti oggetto dell'obbligo d'acquisto esclusivo;

     c) vendere i prodotti oggetto del contratto con i marchi o nella presentazione prescritti dal fornitore;

     d) adottare misure di promozione delle vendite, in particolare:

     - fare pubblicità

     - mantenere una rete di vendita o un deposito di scorte,

     - svolgere un servizio di assistenza alla clientela e di garanzia,

     - fornire servizi di personale specializzato o tecnicamente qualificato.

 

     Art. 3.

     L'articolo 1 non si applica qualora:

     a) i fabbricanti di prodotti identici, o considerati analoghi dall'utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche, del loro prezzo e della loro utilizzazione, stipulino fra di loro accordi reciproci di acquisto esclusivo riguardanti questi prodotti;

     b) i fabbricanti di prodotti identici, o considerati analoghi dall'utilizzatore in ragione delle loro caratteristiche, del loro prezzo e della loro utilizzazione, stipulino fra di loro accordi non reciproci di acquisto esclusivo riguardante questi prodotti, salvo se almeno uno di essi realizza un fatturato annuale che non supera i 100 milioni di ECU;

     c) l'impegno di acquisto esclusivo verta su più prodotti che per la loro natura o secondo gli usi commerciali non hanno alcun nesso fra di loro;

     d) l'accordo sia concluso per una durata indeterminata o per una durata superiore a cinque anni.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 3, lettere a) e b), è applicabile anche quando i prodotti oggetto di queste disposizioni sono fabbricati da un'impresa collegata ad un'impresa parte all'accordo.

     2. Sono considerate come imprese collegate

     a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:

     - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

     - di oltre la metà dei diritti di voto, o

     - del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o

     - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     b) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante all'accordo direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a);

     c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a).

     3. Le imprese, i cui contraenti dispongono insieme dei diritti o poteri menzionati al paragrafo 2, lettera a), sono considerate come collegate a ciascuno dei contraenti.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, lettera b) l'ECU è l'unità di conto adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato [1].

     2. L'articolo 1 resta applicabile anche se le quote di mercato o il fatturato menzionato all'articolo 3, lettera b), vengono superati, nel corso di due esercizi consecutivi, di non più del 10 %.

     3. Il fatturato annuo complessivo ai sensi dell'articolo 3, lettera b), risulta dai fatturati, al netto di tasse ed imposte, realizzati dall'impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate nell'ultimo esercizio un tutti i prodotti e servizi. Esso non tiene conto delle transazioni intervenute fra l'impresa contraente e le imprese collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.

 

TITOLO II

Disposizioni particolari per gli accordi

di acquisto esclusivo di birra

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 9 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una, il rivenditore, si impresa nei riguardi dell'altra, il fornitore, in scambio della concessione di vantaggi economici e finanziari, ad acquistare determinate birre o determinate birre e bevande specificate nell'accordo, destinate alla rivendita in un esercizio pubblico specificato nell'accordo, soltanto da lui, o da una impresa ad esso collegata o da un'impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti.

     2. La dichiarazione di inapplicabilità di cui paragrafo 1 vale anche per gli accordi in cui un terzo, che non è fornitore, impone al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo del tipo menzionato nel paragrafo 1 a favore del fornitore.

 

     Art. 7.

     1. Al rivenditore possono essere imposti, oltre all'obbligo di cui all'articolo 6, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:

     a) l'obbligo di non distribuire nel pubblico esercizio specificato nell'accordo birre e altre bevande offerte da imprese terze, che siano dello stesso tipo di quelle fornite in base all'accordo;

     b) l'obbligo di vendere soltanto in bottiglie, lattine o in piccole confezioni, nel pubblico esercizio specificato nel contratto, le birre fornite da imprese terze che siano di tipo diverso da quelle fornite in base all'accordo, salvo se la vendita di queste birre alla spina risponda a consuetudine o sia giustificata da una sufficiente domanda dei consumatori;

     c) l'obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all'interno o all'esterno del pubblico esercizio specificato nel contratto, in proporzione alla quota parte di questi prodotti nel fatturato complessivo del pubblici esercizio.

     2. Devono considerarsi come birre o bevande di tipo differente quelle che si distinguono nettamente quanto a composizione, aspetto o gusto.

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 6 non si applica qualora:

     a) il fornitore o un'impresa ad esso collegata impongano al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo per prodotti diversi dalle bevande o aventi per oggetto prestazioni di servizi;

     b) il fornitore limiti la libertà del rivenditore di acquistare da un'impresa di sua scelta sia dei prodotti che, in forza delle disposizioni del presente titolo, non possono formare oggetto di un obbligo di acquisto esclusivo né di un divieto di concorrenza, sia dei servizi;

     c) l'accordo sia stipulato per una durata indeterminata, o per una durata superiore a cinque anni quando l'obbligo di acquisto esclusivo riguarda determinate birre e altre bevande;

     d) l'accordo sia stipulato per una durata indeterminata, o per una durata superiore a dieci anni quando l'obbligo di acquisto esclusivo riguarda determinate birre;

     e) il fornitore obblighi il rivenditore a imporre al suo successore di assumere l'impegno di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella alla quale il rivenditore è ancora tenuto.

     2. Se l'accordo riguarda un pubblico esercizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore si applicano anche se seguenti disposizioni:

     a) in deroga al paragrafo 1, lettera c) e d) obblighi di acquisto esclusivo e di concorrenza previsti dal presente titolo possono essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente il pubblico esercizio;

     b) l'accordo deve precedere il diritto del rivenditore di acquistare presso imprese terze,

     - le bevande, tranne la birra, previste dall'accordo, quando le imprese terze le offrono a condizioni più vantaggiose non praticate dal fornitore,

     - le bevande, tranne la birra, che sono dello stesso tipo, ma di marca diversa da quelle previste dall'accordo, quando il fornitore non le fornisca.

 

     Art. 9.

     L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4 e l'articolo 5 si applicano in quanto compatibili.

 

TITOLO III

Disposizioni particolari applicabili agli

accordi dei distributori di benzina

 

     Art. 10.

     L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una, il rivenditore, si l'impegna nei riguardi dell'altra, il fornitore, in cambio della concessione di vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell'accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell'accordo, soltanto da lui, o da un'impresa ad esso collegata, o da un'impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti.

 

     Art. 11.

     Al rivenditore possono essere imposti, oltre all'obbligo di cui all'articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:

     a) l'obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell'accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti da imprese terze;

     b) l'obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisato nell'accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi offerti da imprese terze quando il fornitore o un'impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore o finanziato, un impianto per il cambio dell'olio a materiale per la lubrificazione degli autoveicoli;

     c) l'obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all'interno e all'esterno della stazione di servizio, in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio.

     d) l'obbligo di affidare esclusivamente al fornitore, o ad un'impresa ad esso designata, la manutenzione degli impianti di deposito o di distribuzione di prodotti petroliferi, di proprietà del fornitore o di un'impresa ad esso collegata o da questi finanziati.

 

     Art. 12.

     1. L'articolo 10 non si applica qualora:

     a) il fornitore o un'impresa ad esso collegata impongano al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo per prodotti diversi dai carburanti per autoveicoli o dai combustibili o aventi per oggetto prestazioni di servizi, salvo quando trattasi di obblighi imposti dall'articolo 11, lettere b) e d);

     b) il fornitore limiti la libertà del rivenditore di acquistare da un'impresa di sua scelta beni o servizi che, secondo le disposizioni del presente titolo, non possono formare oggetto né di obbligo di acquisto esclusivo né un divieto di concorrenza;

     c) l'accordo sia concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni;

     d) il fornitore obblighi il rivenditore a imporre al suo successore un obbligo di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella alla quale il rivenditore è ancora tenuto.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio.

 

     Art. 13.

     L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'articolo 3, lettere a) e b), e l'articolo 5 si applicano in quanto compatibili.

 

TITOLO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 14. [1]

     Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se essa constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ed in particolare quando:

     a) i prodotti oggetto del contratto non si trovino in concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune con prodotti identici o considerati analoghi dal consumatore in base alle caratteristiche, all'uso ed al prezzo;

     b) l'accesso di altri fornitori ai vari stadi della distribuzione in una parte sostanziale del mercato comune venga sensibilmente ostacolato;

     c) il fornitore senza una ragione obiettivamente giustificata;

     1) escluda dalle forniture categorie di rivenditori che non possono acquistare presso altri fornitori a condizioni eque i prodotti oggetto del contratto o applichi nei loro confronti prezzi o condizioni di vendita differenti;

     2) applichi nei confronti di un rivenditore, vincolato dall'obbligo esclusivo di acquisto, prezzi o condizioni differenti rispetto a quelli praticati ad altri rivenditori dello stesso stadio distributivo.

     In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate [2].

 

     Art. 15. [3]

     1. Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1986, gli accordi della categoria di cui all'articolo 1 del presente regolamento, già in vigore al 1° luglio 1983 o che entrano in vigore fra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983 e che soddisfano alle condizioni per l'esenzione, stabilite dal regolamento n. 67/67/CEE.

     2. Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1988, agli accordi delle categorie di cui agli articoli 6 e 10 del presente regolamento, già in vigore al 1° luglio 1983 o che entrano in vigore fra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983, e che soddisfano alle condizioni per l'esenzione, stabilite dal regolamento n. 67/67/CEE.

     3. Per quanto riguarda gli accordi delle categorie di cui agli articoli 6 e 10 già in vigore al 1° luglio 1983 e che cessano di aver vigore dopo il 31 dicembre 1988, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 1989 e la scadenza dell'accordo o la scadenza del presente regolamento al più tardi, a condizione che prima del 1° gennaio 1989 il fornitore esoneri il rivenditore da tutti gli obblighi che, secondo le disposizioni dei titoli II e III, ostano ad un'esenzione.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento non è applicabile agli accordi nei quali il fornitore si impegna nei riguardi del rivenditore a fornire solo a lui determinati prodotti ai fini della rivendita nell'insieme o in una parte definita del mercato comune, e il rivenditore s'impegna nei riguardi del fornitore ad acquistare detti prodotti soltanto da lui.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento non è applicabile quando, ai fini della rivendita di prodotti nello stesso esercizio pubblico o nella stessa stazione di servizio, le parti o le imprese ad esse collegate concludono fra di loro sia gli accordi di cui al titolo I che gli accordi di cui ai titolo II o III.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle pratiche concordate definite agli articoli 1, 6 e 10.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

     Esso scade il 31 dicembre 1997 [4].

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica vedi l'Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato XIV (G.U.C.E. 3 gennaio 1994, n. L 1).

[1] Per l'interpretazione autentica vedi l'Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato XIV (G.U.C.E. 3 gennaio 1994, n. L 1).

[2] Comma aggiunto dall'Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato XIV.

[3] Articolo reso non applicabile dall'Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato XIV.

[4] Termine così modificato dall'Accordo sullo Spazio economico europeo - Allegato XIV e in seguito dall'art. 2 del regolamento 30 luglio 1997, n. 1582.