§ 2.1.7 - Regolamento 19 dicembre 1984, n. 418.
Regolamento (CEE) n. 418/385della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:19/12/1984
Numero:418


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, agli accordi [...]
Art. 2.      L'esenzione prevista dall'articolo 1 si applica a condizione che: a) i lavori di ricerca e sviluppo in comune siano realizzati nel quadro di un programma che definisce la natura di tali lavori, [...]
Art. 3.      1. Quando le parti non sono fabbricanti concorrenti di prodotti che possono essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica [...]
Art. 4.      1. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche ai seguenti obblighi restrittivi di concorrenza imposti alle parti:
Art. 5.      1. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1, fra l'altro, i seguenti obblighi delle parti per la durata dell'accordo:
Art. 6.      L'esenzione prevista dall'articolo 1 non si applica quando le parti, mediante accordi, decisioni o pratiche concordate:
Art. 7.      1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dal presente regolamento gli accordi di cui all'articolo 1 che soddisfano alle condizioni degli articoli 2 e 3 e che contengono obblighi [...]
Art. 8.      1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 7 possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi perseguiti dal presente regolamento.
Art. 9.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano del pari ove le parti contraenti stabiliscano diritti ed obblighi per le imprese loro collegate. Le quote di mercato, gli atti giuridici [...]
Art. 10.      Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un [...]
Art. 11.      1. Per gli accordi notificati alla Commissione prima del 1° marzo 1985, l'esenzione prevista dall'articolo 1 produce i suoi effetti retroattivamente al momento in cui sussistevano le condizioni [...]
Art. 12.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle decisioni di associazioni di imprese.
Art. 13. 


§ 2.1.7 - Regolamento 19 dicembre 1984, n. 418.

Regolamento (CEE) n. 418/385della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.

(G.U.C.E. 22 febbraio 1985, n. L 53).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, agli accordi tra imprese aventi per oggetto:

a) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o di processi nonché lo sfruttamento in comune dei relativi risultati, o

b) lo sfruttamento in comune dei risultati scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo di prodotti o processi, effettuati in comune in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse imprese, o

c) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o di processi, escluso lo sfruttamento in comune dei risultati, nella misura in cui tali accordi ricadono nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si deve intendere per:

a) "ricerca e sviluppo di prodotti o processi":

l'acquisizione di conoscenze tecniche, la realizzazione di analisi teoriche, di studi o di sperimentazioni, inclusa la produzione sperimentale e le verifiche tecniche di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

b) "processi contemplati dal contratto":

i processi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo; c) "prodotti contemplati dal contratto":

i prodotti o i servizi risultanti dalle suddette attività o i prodotti fabbricati grazie all'utilizzazione dei processi in questione; d) "sfruttamento dei risultati":

la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto, come pure la cessione o la concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione di know-how per consentire tale fabbricazione o utilizzazione;

e) "conoscenze tecniche":

quelle protette da un diritto di proprietà intellettuale e quelle non divulgate (know-how).

     3. La ricerca e lo sviluppo o lo sfruttamento dei risultati sono effettuati in comune:

a) allorché i relativi lavori sono:

- eseguiti da un gruppo di lavoro o un ente comune o da un'impresa controllata in comune, o

- affidati per conto delle parti ad un terzo, o

- ripartiti tra le parti in funzione di una specializzazione nella ricerca, nello sviluppo o nella produzione;

b) allorché le parti si accordano sulla cessione di diritti di proprietà intellettuale, o sulla concessione di licenze di tali diritti o sulla comunicazione del know-how, di cui al paragrafo 2, lettera d), a terzi.

 

     Art. 2.

     L'esenzione prevista dall'articolo 1 si applica a condizione che: a) i lavori di ricerca e sviluppo in comune siano realizzati nel quadro di un programma che definisce la natura di tali lavori, nonché il settore in cui verranno effettuati;

b) tutti i risultati di questi lavori siano accessibili a tutte le parti; c) qualora l'accordo riguardi unicamente la ricerca e lo sviluppo in comune, ognuna delle parti possa sfruttare autonomamente i risultati della ricerca e sviluppo in comune, nonché le conoscenze tecniche preesistenti necessarie a tal fine;

d) lo sfruttamento in comune concerna dei risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituenti un know-how che contribuisca a promuovere in modo sostanziale il progresso tecnico o economico e che tali risultati siano determinanti per la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto;

e) [1].

f) le imprese incaricate della fabbricazione in funzione di una specializzazione nella produzione siano tenute a soddisfare le domande di fornitura di tutte le parti.

 

     Art. 3.

     1. Quando le parti non sono fabbricanti concorrenti di prodotti che possono essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per tutta la durata dell'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo, nonché, in caso di sfruttamento in comune dei risultati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contemplati dal contratto sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune.

     2. Quando almeno due delle parti sono fabbricanti concorrenti ai sensi del paragrafo 1, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che al momento della conclusione dell'accordo i prodotti fabbricati dalle parti e tali da poter essere migliorati o sostituiti dai prodotti contemplati dal contratto non rappresentino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, più del 20% dell'insieme di tali prodotti sui mercati in questione.

     3. Alla fine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, l'esenzione prevista all'articolo 1 continua ad applicarsi a condizione che i prodotti contemplati dal contratto e gli altri prodotti fabbricati dalle parti e considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, più del 20% dell'insieme del mercato di questi prodotti. Nella misura in cui i prodotti contemplati dal contratto costituiscano dei componenti inclusi dalle parti in altri prodotti, occorrerà prendere in considerazione anche il mercato di questi ultimi prodotti sempreché tali componenti ne costituiscano una parte essenziale.

     3 bis. Qualora la distribuzione dei prodotti contemplati dal contratto sia affidata, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) bis, f) ter ed f) quater, ad una delle parti, ad un'impresa comune o ad un'impresa terza o a più imprese comuni o terze, l'esenzione prevista all'articolo 1 è applicabile solo a condizione che i prodotti delle parti definiti ai paragrafi 2 e 3 rappresentino nel mercato comune o in una sua parte sostanziale non più del 10% del mercato dell'insieme dei prodotti in questione [1].

     4. L'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi se le quote di mercato di cui ai paragrafi 3 e 4 sono superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore ad un decimo [2].

     5. Qualora anche il limite indicato al paragrafo 5 venga superato, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui si è verificato il superamento [2].

 

     Art. 4.

     1. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche ai seguenti obblighi restrittivi di concorrenza imposti alle parti:

a) non svolgere autonomamente attività di ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente connesso, per tutta la durata del programma stesso;

b) non concludere con terzi accordi in materia di ricerca e sviluppo nel settore contemplato dal programma o in un settore ad esso strettamente connesso, per tutta la durata del programma stesso;

c) acquistare i prodotti contemplati dal contratto esclusivamente dagli altri contraenti, dall'ente comune o impresa controllata in comune, o dall'ente o impresa terza cui e stata affidata in comune la fabbricazione; d) non fabbricare prodotti o utilizzare processi contemplati dal contratto nei territori riservati ad altri contraenti;

e) limitare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto ad una o più applicazioni tecniche, salvo se al momento della conclusione dell'accordo più imprese partecipanti siano concorrenti ai sensi dell'articolo 3; f) astenersi dal praticare, durante un periodo che non ecceda cinque anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contemplati dal contratto sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune, una politica attiva di immissione in commercio di tali prodotti nei territori riservati agli altri contraenti; e in particolare dal fare pubblicità destinata espressamente a questi territori, istituirvi succursali e mantenervi depositi per la distribuzione di questi prodotti, purché gli utilizzatori e gli intermediari possano procurarsi questi prodotti presso altri fornitori e le parti non restringano tali possibilità d'acquisto;

f) bis affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad una delle parti sempreché questa non distribuisca prodotti di un terzo fabbricante che siano concorrenti di quelli oggetto del contratto [3];

f) ter affidare la distribuzione dei prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente ad un'impresa comune o ad un'impresa terza, sempreché queste non producano né distribuiscano prodotti concorrenti di quelli contemplati dal contratto [3];

f) quater affidare la distribuzione esclusiva, in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune, dei prodotti contemplati dal contratto a imprese comuni o a imprese terze, che non producano né distribuiscano prodotti concorrenti di quelli contemplati dal contratto, sempreché gli intermediari o gli utilizzatori possano procurarsi i prodotti contemplati dal contratto anche presso altri fornitori e le parti o le imprese comuni o terze incaricate della distribuzione esclusiva di questi prodotti, non rendano più difficili tali acquisti [3]; g) comunicarsi reciprocamente le esperienze acquisite nello sfruttamento dei risultati e concedersi licenze non esclusive per le invenzioni di perfezionamento o d'applicazione.

2. L'esenzione prevista all'articolo 1 si applica anche quando le parti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1, ma dando loro una portata più limitata di quella ammessa dal detto paragrafo.

 

     Art. 5.

     1. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1, fra l'altro, i seguenti obblighi delle parti per la durata dell'accordo:

a) comunicare le conoscenze tecniche, brevettate o no, necessarie per l'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo o per lo sfruttamento dei risultati;

b) non utilizzare il know-how comunicato loro rispettivamente dagli altri contraenti se non ai fini della realizzazione del programma di ricerca e sviluppo o dello sfruttamento dei risultati;

c) ottenere e mantenere in vigore diritti di proprietà intellettuale per i prodotti o processi contemplati dal contratto;

d) non divulgare il know-how comunicato dagli altri contraenti o sviluppato in comune nel quadro dell'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo; quest'obbligo può essere imposto anche oltre la scadenza dell'accordo; e) l'obbligo:

I) di segnalarsi reciprocamente i casi di violazione dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale,

II) di procedere legalmente contro i responsabili di tali violazioni, e III) di prestarsi assistenza in tali azioni o di contribuire alle spese che esse comportano;

f) versare ad alcune di esse dei canoni, o di effettuare loro delle prestazioni, al fine di compensare disparità nei contributi alla ricerca e allo sviluppo in comune o nello sfruttamento dei risultati che ne derivino; g) ripartire con gli altri contraenti i canoni ricevuti da terzi; h) fornire agli altri contraenti quantità minime di prodotti previsti nel contratto e rispettare delle norme minime di qualità.

     2. Qualora, a motivo di un particolare contesto, gli obblighi di cui al paragrafo 1 dovessero nondimeno incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, essi sono ugualmente esentati. L'esenzione prevista dal presente paragrafo si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da quest'ultimo.

 

     Art. 6.

     L'esenzione prevista dall'articolo 1 non si applica quando le parti, mediante accordi, decisioni o pratiche concordate:

a) limitano la loro libertà di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello contemplato dal programma di ricerca e sviluppo o, dopo la realizzazione del programma, nel settore contemplato da quest'ultimo o in un settore ad esso connesso;

b) si vietano di contestare, dopo la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale rispettivamente detenuti nel mercato comune e utilizzati per la realizzazione del predetto programma o, dopo la cessazione dell'accordo, la validità di diritti di proprietà intellettuale rispettivamente detenuti nel mercato comune e che tutelano i risultati della ricerca e sviluppo; c) sono soggetti a limitazioni relative ai quantitativi di prodotti, contemplati dal contratto, da fabbricare o da vendere o al numero di atti di utilizzazione dei processi di cui trattasi;

d) sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, di elementi dei prezzi o di sconti per la vendita ai terzi dei prodotti contemplati dal contratto;

e) sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda la clientela, ferme peraltro restando le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e); f) sono tenuti a non mettere in commercio i prodotti contemplati dal contratto o a non praticare una politica attiva di vendita per questi nei territori riservati ad altri contraenti all'interno del mercato comune, dopo la scadenza del periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f);

g) sono tenute a non concedere ai terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto sebbene non sia effettuato o previsto sfruttamento alcuno, ad opera delle parti stesse, dei risultati scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune [4].

h) sono tenute:

- a rifiutare, senza ragione obiettivamente giustificata, di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nei loro territori rispettivi e che commercializzerebbero i prodotti contemplati dal contratto in altri territori all'interno del mercato comune;

- a limitare la possibilità agli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contemplati dal contratto presso altri rivenditori all'interno del mercato comune e sono tenute, in particolare, ad invocare diritti di proprietà intellettuale o ad adottare misure per ostacolare l'approvvigionamento di utilizzatori o rivenditori per quanto riguarda i prodotti lecitamente messi in commercio all'interno del mercato comune da una parte o con il suo consenso oppure l'immissione in commercio di questi prodotti nel mercato comune ad opera di tali utilizzatori o rivenditori.

 

     Art. 7.

     1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dal presente regolamento gli accordi di cui all'articolo 1 che soddisfano alle condizioni degli articoli 2 e 3 e che contengono obblighi restrittivi di concorrenza che non sono contemplati dagli articoli 4 e 5 né rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, alla Commissione e che questa non faccia opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi.

     2. Il termine dei sei mesi decorre dal giorno in cui la notificazione è ricevuta dalla Commissione. Tuttavia, ove la notificazione sia inviata per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

     3. Il paragrafo 1 si applica solo:

a) se nella notificazione o in una comunicazione ad essa allegata e fatto espresso riferimento al presente articolo, e

b) se le informazioni che devono essere fornite all'atto della notificazione sono complete e conformi ai fatti.

     4. Per gli accordi già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notificazione ed al presente articolo. Si applicano per quanto di ragione le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b).

     5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro la richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

     6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

     7. Se l'opposizione è ritirata, perché le imprese interessate hanno dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notificazione.

     8. Se l'opposizione è ritirata, perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo in modo da soddisfare alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

     9. Se la Commissione fa opposizione e questa non viene ritirata, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n. 17.

 

     Art. 8.

     1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 7 possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

     2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano del pari ove le parti contraenti stabiliscano diritti ed obblighi per le imprese loro collegate. Le quote di mercato, gli atti giuridici o i comportamenti delle imprese collegate sono imputati alle parti.

     2. Ai sensi del presente regolamento, sono imprese collegate: a) le imprese nelle quali un contraente dispone direttamente o indirettamente:

- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

- di oltre la metà dei diritti di voto, o

- del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di

vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente

l'impresa, o

- del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che dispongono in un'impresa contraente direttamente o

indirettamente dei diritti o poteri menzionati nella lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone

direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati nella lettera

a).

     3. Le imprese nelle quali i contraenti o le imprese ad essi collegate dispongono congiuntamente, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati nel paragrafo 2, lettera a), sono considerate come collegate a ciascuno dei contraenti.

 

     Art. 10.

     Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha nondimeno taluni effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, e in particolare quando:

a) l'esistenza dell'accordo, tenuto conto delle capacità di ricerca ancora disponibili, ostacola sensibilmente la possibilità per i terzi di procedere alla ricerca e sviluppo nel settore di cui trattasi;

b) a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo ostacola sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti contemplati dal contratto;

c) le parti, senza ragione obiettivamente giustificata, non sfruttano i risultati della ricerca e sviluppo in comune;

d) i prodotti contemplati dal contratto non sono sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, ad una concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo od uso.

 

     Art. 11.

     1. Per gli accordi notificati alla Commissione prima del 1° marzo 1985, l'esenzione prevista dall'articolo 1 produce i suoi effetti retroattivamente al momento in cui sussistevano le condizioni per l'applicazione del presente regolamento, ma per gli accordi non coperti dall'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, lettera b), del regolamento n. 17 non prima del giorno della notificazione.

     2. Per gli accordi in vigore il 13 marzo 1962 e notificati alla Commissione prima del 1° febbraio 1963, l'esenzione produce retroattivamente i suoi effetti al momento in cui sussistevano le condizioni per l'applicazione del presente regolamento.

     3. Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati alla Commissione prima del 1° febbraio 1963, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, lettera b), del regolamento n. 17 che sono stati notificati prima del 1° gennaio 1967, sono modificati anteriormente al 1° settembre 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica al periodo anteriore alla modifica, purché tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 1° ottobre 1985. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata, la comunicazione produce i suoi effetti dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

     4. Agli accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, si applicano i paragrafi da 1 a 3, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1973, e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1° luglio 1973.

     5. Agli accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia si applicano i paragrafi da 1 a 3 restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1981, e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1° luglio 1981.

     6. I paragrafi 1,2 e 3 si applicano agli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, del 1° marzo 1985 e 1° settembre 1985 sono sostituite da quella del 1° luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione [5].

     7. I paragrafi 1,2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, restando inteso che alla data del 13 marzo 1962 è sostituita la data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, del 1° marzo 1985 e 1° settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dall'adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE [6].

 

     Art. 12.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle decisioni di associazioni di imprese.

 

     Art. 13. [7]

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

     Esso si applica sino al 31 dicembre 2000.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Lettera soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[1] Lettera soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[2] Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[2] Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[4] Lettera così sostituita dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 151/93.

[5] Paragrafo aggiunto dal paragrafo 15 del capo IV (Concorrenza) dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica.

[6] Paragrafo aggiunto dal paragrafo 6 del capo III (Concorrenza), sezione D, dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione.

[7] Articolo così modificato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2236/97.