§ 20.6.432 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 1969.
Regolamento (CE) n. 1969/2004 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 96/2004 che adegua alcuni regolamenti relativi ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:16/11/2004
Numero:1969


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.432 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 1969.

Regolamento (CE) n. 1969/2004 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 96/2004 che adegua alcuni regolamenti relativi ai mercati dello zucchero a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

(G.U.U.E. 17 novembre 2004, n. L 341).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 96/2004 della Commissione  contiene un errore. Infatti, all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dello zucchero non sono stati apportati gli adeguamenti richiesti dall’allargamento dell’Unione.

     (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 96/2004, inserendovi le diciture previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 nelle lingue dei nuovi Stati membri,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 96/2004, è inserito il seguente punto 2 bis:

     «2 bis) all’articolo 7, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

     “2. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — regolamento (CE) n. 2007/2000

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, dal paese in esso indicato.

     3. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — decisione 2001/330/CE del Consiglio

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, dal paese in esso indicato.

     4. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:

     — nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — decisione 2001/868/CE del Consiglio

     — nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

     Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, dal paese in esso indicato”.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.