Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 09/04/2001 |
Numero: | 330 |
Sommario |
Art. 1. Sono approvati, a nome della Comunità, l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, [...] |
Art. 2. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, per conto della Comunità, l’atto di notifica di cui all’articolo 50 dell’accordo |
§ 20.3.176 - Decisione 9 aprile 2001, n. 330.
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra.
(G.U.C.E. 4 maggio 2001, n. L 124).
Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 113 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001, occorre approvare l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra.
(2) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l’Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
(3) L’accordo dovrebbe pertanto essere approvato a nome della Comunità,
decide:
Sono approvati, a nome della Comunità, l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni accluse all’atto finale.
I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, per conto della Comunità, l’atto di notifica di cui all’articolo 50 dell’accordo.
Accordo interinale
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra.
La Comunità europea,
in appresso denominata “Comunità”,
da una parte, e
la ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
dall’altra,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, è stato firmato, mediante scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
(2) L’accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia di consolidare e di estendere ulteriormente i rapporti già instaurati.
(3) Occorre sviluppare i vincoli commerciali rafforzando e ampliando le relazioni instaurate in precedenza, in particolare dall’accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere ed entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
(4) A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.
(5) In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione può esercitare i poteri conferiti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione al consiglio di stabilizzazione e di associazione onde far applicare l’accordo interinale,
hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
la Comunità europea:
Anna Lindh,
Ministro degli Affari esteri del Regno di Svezia,
Presidente in esercizio del Consiglio dell’Unione europea,
Christopher Patten,
Membro della Commissione delle Comunità europee,
la ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
Ljubco Georgievski,
Primo Ministro del Governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Principi generali
Articolo 1. (ASA 2)
La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dall’atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
TITOLO II
Libera circolazione delle merci
Articolo 2. (ASA 15)
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. Qualora, successivamente alla firma dell’accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall’accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Capitolo I
Prodotti industriali
Articolo 3. (ASA 16)
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1, paragrafo 1, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 9 e 10.
3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Articolo 4. (ASA 17)
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d’effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 5. (ASA 18)
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto all’80% del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1° gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1° gennaio del settimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1° gennaio dell’ottavo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base,
- il 1° gennaio del nono anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 10% del dazio di base,
- il 1° gennaio del decimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il calendario specificato nell’allegato.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 6. (ASA 19)
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Articolo 7. (ASA 20)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 8. (ASA 21)
La ex Repubblica iugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 5 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni in tal senso.
Articolo 9. (ASA 22)
Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.
Articolo 10. (ASA 23)
Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.
Capitolo II
Agricoltura e pesca
Articolo 11. (ASA 24) Definizione.
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Per “prodotti agricoli e della pesca” si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 [1].
[1] Ex 1902 20: “Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”.
Articolo 12. (ASA 25)
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 13. (ASA 26)
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le misure d’effetto equivalente.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d’effetto equivalente.
Articolo 14. (ASA 27) Prodotti agricoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di “baby beef” definiti all’allegato III e originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.650 tonnellate, espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato IV a);
b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantità che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
d) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d), in conformità del calendario seguente:
— il 1° gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all'85 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,
— il 1° gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti. [1]
4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
Articolo 15. (ASA 28). Prodotti della pesca.
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all’allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V b) dell'accordo interinale che stabilisce le riduzioni tariffarie per i prodotti ivi elencati [2].
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all’allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.
Articolo 16. (ASA 29).
1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del ruolo dell’agricoltura nell’economia della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia esaminano in sede di consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 17. (ASA 30).
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l’articolo 24, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
Capitolo III
Disposizioni comuni
Articolo 18. (ASA 31).
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Articolo 19. (ASA 32). Standstill.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d’effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell’articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Comunità o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati III, VI a, VI b, VI c, V a e V b.
Articolo 20. (ASA 33). Divieto di discriminazione fiscale.
1. Le parti si astengono dall’introdurre, qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 21. (ASA 34).
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 22. (ASA 35). Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere.
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 4 e 5, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia di cui la ex Repubblica iugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell’ambito del consiglio di cooperazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
Articolo 23. (ASA 36). Dumping.
1. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell’accezione dell’articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di cooperazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l’indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell’articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di cooperazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.
Articolo 24. (ASA 37). Clausola di salvaguardia generale.
1. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,
la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
2. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell’ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.
Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
4. Ai fini dell’attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all’esame del consiglio di cooperazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di cooperazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di cooperazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell’accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.
5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l’altra parte.
Articolo 25. (ASA 38). Clausola di penuria.
1. Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:
a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell’accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell’ambito del consiglio di cooperazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di cooperazione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 26. (ASA 39). Monopoli di Stato.
La ex Repubblica iugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di cooperazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 27. (ASA 40).
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.
Articolo 28. (ASA 41). Restrizioni autorizzate.
Il presente accordo lascia impregiudicata l’applicazione di divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 29. (ASA 42).
Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell’applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 17, 24 e 36 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l’altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, da parte dell’altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell’accordo.
Articolo 30. (ASA 43).
L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
TITOLO III
Pagamenti, concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
Articolo 31. (ASA 58).
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 32. (ASA 65).
1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l’altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Articolo 33. (ASA 69). Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico.
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.
3. a) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l’altro comunicando ogni anno all’altra parte l’importo totale e la distribuzione dell’aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l’altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
Ciascuna delle parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica,
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e
- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’interesse dell’altra parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di cooperazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l’accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.
6. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Articolo 34. (ASA 70).
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86.
Articolo 35. (ASA 71). Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
1. A norma del presente articolo e dell’allegato VI, le parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VI.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra parte, il consiglio di cooperazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 36. (ASA 88, paragrafo 3). Dogane.
L’assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
TITOLO IV
Disposizioni istituzionali, generali e finali
Articolo 37.
Il consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997, mediante scambio di lettere, tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia svolge i compiti assegnatigli dal presente accordo, secondo le stesse modalità applicate finora nel quadro dell’accordo di cooperazione.
Articolo 38. (ASA 110 e 112).
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di cooperazione ha il potere di prendere decisioni all’interno del campo d’azione dell’accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il consiglio di cooperazione può formulare altresì opportune raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall’altro, da rappresentanti del governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di norma alti funzionari.
Il comitato misto è incaricato tra l’altro di preparare le riunioni del consiglio di cooperazione.
4. Il consiglio di cooperazione può delegare al comitato misto taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato misto adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.
5. Il comitato misto adotta, per quanto necessario, il proprio regolamento interno. Esso si riunisce una volta all’anno. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l’ordine del giorno delle riunioni del comitato misto viene stabilito in anticipo.
Articolo 39. (ASA 111).
Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
Articolo 40. (ASA 115).
Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 41. (ASA 116).
L’accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell’ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 42. (ASA 117).
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 43. (ASA 118).
1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l’adempimento dei loro obblighi nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell’accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell’accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Articolo 44. (ASA 119).
Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione degli articoli 17, 24, 25 e 29.
Articolo 45. (ASA 121).
I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 46. (ASA 122).
Il presente accordo si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 47. (ASA 124).
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 48. (ASA 125).
Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario dell’accordo.
Articolo 49. (ASA 126).
Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 50. (ASA 127).
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, gli articoli da 13 a 32 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere sono sospesi.
Indice degli allegati
Allegato I: Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità (di cui all’articolo 5, paragrafo 2)
Allegato II: Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità (di cui all’articolo 5, paragrafo 3)
Allegato III: Definizione CE prodotti di “baby beef” (di cui all’articolo 14)
Allegato IV a): Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero) [di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a)]
Allegato IV b): Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell’ambito di contingenti tariffari) [di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b)]
Allegato IV c): Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell’ambito di contingenti tariffari) [di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c)]
Allegato V a): Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (di cui all’articolo 15, paragrafo 1)
Allegato V b): Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità (di cui all’articolo 15, paragrafo 2)
Allegato VI: Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all’articolo 35)
Allegato I
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità
(di cui all’articolo 5, paragrafo 2)
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
2517 |
|
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: |
|
|
- Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: |
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41 00 00 |
- - di marmo |
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49 00 00 |
- - altri |
2518 |
|
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite |
2520 |
|
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
2523 |
|
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”), anche colorati: |
|
10 00 00 |
- Cementi non polverizzati detti “clinkers” |
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29 00 00 |
- - altri |
3105 |
|
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
3214 |
|
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
3303 |
|
Profumi ed acque da toletta |
3304 |
|
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
3305 |
|
Preparazioni per capelli |
3306 |
|
Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) |
3307 |
|
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
3405 |
|
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404 |
3506 |
|
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
3701 |
|
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori |
3702 |
|
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
3808 |
|
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
3918 |
|
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo |
3919 |
|
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
3921 |
|
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
3923 |
|
Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3924 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
3925 |
|
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
3926 |
|
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 |
4008 |
|
Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: |
|
|
- di gomma alveolare: |
|
11 00 00 |
- - Lastre, fogli e nastri |
|
19 00 00 |
- - altri |
|
|
- di gomma non alveolare: |
|
|
- - Lastre, fogli e nastri: |
|
21 10 00 |
- - - Rivestimenti e tappeti da pavimento |
|
21 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
29 90 00 |
- - - altri |
4015 |
|
Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso: |
|
|
- Guanti: |
|
|
- - altri: |
|
19 10 00 |
- - - per uso domestico |
|
19 90 00 |
- - - altri |
|
90 00 00 |
- altri |
4016 |
|
Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: |
|
|
- altri |
|
91 00 00 |
- - Rivestimenti e tappeti da pavimento |
4302 |
|
Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 |
4303 |
|
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria |
4409 |
|
Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina |
4415 |
|
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
4802 |
|
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: |
|
|
- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10% in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre: |
|
|
- - di peso inferiore a 40 g per m2: |
|
51 10 00 |
- - - Carta di peso non superiore a 15 g per m2, destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori |
|
51 90 00 |
- - - altri |
|
52 20 00 |
- - - in rotoli |
|
52 80 00 |
- - - in fogli |
|
|
- - di peso superiore a 150 g per m2 |
|
53 20 00 |
- - - in rotoli |
|
53 80 00 |
- - - in fogli |
4805 |
|
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo: |
|
|
- altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m2 |
|
|
- - a base di carta da macero: |
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80 11 00 |
- - - Testliner |
|
80 19 00 |
- - - altri |
|
80 90 00 |
- - altri |
4811 |
|
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810: |
|
|
- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi): |
|
31 00 00 |
- - con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2 |
|
39 00 00 |
- - altri |
|
40 00 00 |
- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo |
4814 |
|
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie |
4815 |
|
Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati |
4816 |
|
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
4817 |
|
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
4820 |
|
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone |
4821 |
|
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non |
4909 |
|
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
4910 |
|
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare |
6601 |
|
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
6802 |
|
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente |
6805 |
|
Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti |
6807 |
|
Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile) |
6809 |
|
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso |
6810 |
|
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 |
|
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
6813 |
|
Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie |
6815 |
|
Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
6902 |
|
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6904 |
|
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica |
6905 |
|
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia |
6907 |
|
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto |
6908 |
|
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto |
6910 |
|
Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica |
6911 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
6912 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana |
6914 |
|
Altri lavori di ceramica |
Codice doganale |
Designazione delle merci |
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7007 |
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Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro |
|
|
- Vetri temperati: |
|
|
- - di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: |
|
11 10 00 |
- - - di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori |
|
11 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
19 10 00 |
- - - smaltati |
|
19 20 00 |
- - - colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente |
|
19 80 00 |
- - - altri |
|
|
- Vetri formati da fogli aderenti fra loro: |
|
|
- - di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: |
|
|
- - - altri |
|
21 91 00 |
- - - - di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori |
|
21 99 00 |
- - - - altri |
|
29 00 00 |
- - altri |
7009 |
|
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
7013 |
|
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
7019 |
|
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): |
|
|
- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: |
|
11 00 00 |
- - Filati tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm |
|
12 00 00 |
- - Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) |
|
19 00 00 |
- - altri |
7106 |
|
Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7108 |
|
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7113 |
|
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7114 |
|
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7115 |
|
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7116 |
|
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
7117 |
|
Minuterie di fantasia |
7217 |
|
Fili di ferro o di acciai non legati: |
|
|
- rivestiti di altri metalli comuni: |
|
|
- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio: |
|
|
- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm: |
|
30 11 00 |
- - - - ramati |
|
30 19 00 |
- - - - altri |
|
|
- - - la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm: |
|
30 31 00 |
- - - - ramati |
|
30 39 00 |
- - - - altri |
|
30 50 00 |
- - contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio |
|
30 90 00 |
- - contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio |
|
|
- altri: |
|
|
- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio |
|
90 10 00 |
- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm |
|
90 30 00 |
- - - la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm |
|
90 50 00 |
- - contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio |
|
90 90 00 |
- - contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio |
7307 |
|
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: |
|
|
- fusi: |
|
|
- - di ghisa non malleabile: |
|
11 10 00 |
- - - per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione |
|
11 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
19 10 00 |
- - - di ghisa malleabile: |
|
19 90 00 |
- - - altri |
|
|
- altri: |
|
91 00 00 |
- - Flange |
|
|
- - Gomiti, curve e manicotti, filettati: |
|
92 10 00 |
- - - Manicotti |
|
92 90 00 |
- - - Gomiti e curve |
|
|
- - Accessori da saldare testa a testa: |
|
|
- - - il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm: |
|
93 11 00 |
- - - - Gomiti e curve |
|
93 19 00 |
- - - - altri |
|
|
- - - il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm: |
|
93 91 00 |
- - - - Gomiti e curve |
|
93 99 00 |
- - - - altri |
|
|
- - altri: |
|
99 10 00 |
- - - filettati |
|
99 30 00 |
- - - per saldare |
|
99 90 00 |
- - - altri |
7311 |
|
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
7313 |
|
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7403 |
|
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
|
|
- rame raffinato |
|
11 00 00 |
- - Catodi e sezioni di catodi |
7418 |
|
Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: |
7614 |
|
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità |
7616 |
|
Altri lavori di alluminio |
7801 |
|
Piombo greggio |
7802 |
|
Cascami ed avanzi di piombo |
7803 |
|
Barre, profilati e fili, di piombo |
7804 |
|
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
7805 |
|
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo |
7806 |
|
Altri lavori di piombo |
7901 |
|
Zinco greggio: |
|
|
- Zinco non legato: |
|
11 00 00 |
- - contenente, in peso, 99,99% o più di zinco |
|
|
- - contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco: |
|
12 10 00 |
- - - contenente, in peso, 99,95% o più, ma meno di 99,99% di zinco |
|
12 30 00 |
- - - contenente, in peso, 98,5% o più, ma meno di 99,95% di zinco |
|
12 90 00 |
- - - contenente, in peso, 97,5% o più, ma meno di 98,5% di zinco |
7902 |
|
Cascami ed avanzi di zinco |
7903 |
|
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
7904 |
|
Barre, profilati e fili, di zinco |
7905 |
|
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
7906 |
|
Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
7907 |
|
Altri lavori di zinco |
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
8211 |
|
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame |
|
|
- altri: |
|
|
- - Coltelli da tavola a lama fissa |
|
91 30 00 |
- - - Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile |
|
91 80 00 |
- - - altri |
|
92 00 00 |
- - altri coltelli a lama fissa |
|
93 00 00 |
- - Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili |
|
94 00 00 |
- - Lame |
8215 |
|
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: |
|
|
- - altri: |
|
10 30 00 |
- - - di acciaio inossidabile |
|
|
- altri assortimenti: |
|
20 10 00 |
- - di acciaio inossidabile |
|
20 90 00 |
- - altri |
|
|
- - altri: |
|
99 10 00 |
- - - di acciaio inossidabile |
|
99 90 00 |
- - - altri |
8301 |
|
Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni: |
|
20 00 00 |
- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli |
8302 |
|
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8304 |
|
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403 |
8309 |
|
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
|
10 00 00 |
- Tappi a corona |
8419 |
|
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: |
|
|
- Essiccatori: |
|
31 00 00 |
- - per prodotti agricoli |
|
32 00 00 |
- - per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni |
|
39 00 00 |
- - altri |
|
|
- - altri: |
|
89 10 00 |
- - - Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete |
8423 |
|
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: |
|
|
- - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5.000 kg |
|
82 10 00 |
- - - Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici |
|
82 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
89 10 00 |
- - - Pese a ponte |
|
89 90 00 |
- - - altri |
8460 |
|
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
8461 |
|
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 |
|
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
|
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia |
8464 |
|
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro: |
|
|
- Macchine per molare o levigare: |
|
|
- - per la lavorazione del vetro: |
|
20 19 00 |
- - - altre |
|
20 80 00 |
- - altre |
|
90 00 00 |
- altre |
8474 |
|
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
8477 |
|
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 |
|
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 |
|
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
8483 |
|
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
|
|
- Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia: |
|
|
- - altri: |
|
40 91 00 |
- - - Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione): |
|
40 92 00 |
- - - Alberi filettati a sfere o a rulli |
|
40 93 00 |
- - - Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità: |
|
40 98 00 |
- - - altri |
8501 |
|
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni: |
|
|
- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W |
|
10 10 00 |
- - Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W |
|
|
- - altri: |
|
10 91 00 |
- - - Motori universali |
|
10 93 00 |
- - - Motori a corrente alternata |
|
10 99 00 |
- - - Motori a corrente continua |
|
|
- altri motori a corrente alternata, monofase: |
|
|
- - altri: |
|
40 91 00 |
- - - di potenza inferiore o uguale a 750 W |
8508 |
|
Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano |
8509 |
|
Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico |
8512 |
|
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli: |
|
10 00 00 |
- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette |
8515 |
|
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet: |
|
|
- Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: |
|
11 00 00 |
- - Ferri e pistole per brasare |
|
19 00 00 |
- - altri |
|
|
- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: |
|
21 00 00 |
- - interamente o parzialmente automatici |
|
29 00 00 |
- - altri |
|
|
- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: |
|
31 00 00 |
- - interamente o parzialmente automatici |
|
|
- - altri: |
|
39 10 00 |
- - - a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura: |
|
39 90 00 |
- - - altri |
|
|
- altre macchine ed apparecchi: |
|
|
- - per il trattamento dei metalli: |
|
80 11 00 |
- - - per saldare |
|
80 19 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
80 91 00 |
- - - per la saldatura delle materie plastiche a resistenza |
|
80 99 00 |
- - - altri |
8517 |
|
Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless” e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni |
8518 |
|
Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
8519 |
|
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
8520 |
|
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
8521 |
|
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
8524 |
|
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
8527 |
|
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 |
|
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
8716 |
|
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: |
|
|
- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte: |
|
10 10 00 |
- - Carrelli tenda e roulotte pieghevoli |
|
10 90 00 |
- - altri |
|
|
- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli: |
|
20 10 00 |
- - Spanditori di letame |
|
20 90 00 |
- - altri |
|
|
- - - altri |
|
|
- - - - nuovi: |
|
39 30 00 |
- - - - - Semirimorchi |
|
|
- - - - - altri: |
|
39 51 00 |
- - - - - - con un asse |
|
39 59 00 |
- - - - - altri: |
|
39 80 00 |
- - - - usati |
|
40 00 00 |
- altri rimorchi e semirimorchi |
|
80 00 00 |
- altri veicoli |
|
|
- Parti: |
|
90 10 00 |
- - Telai |
|
90 30 00 |
- - Carrozzerie |
|
90 90 00 |
- - altre |
9402 |
|
Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti: |
|
90 00 00 |
- altri |
9404 |
|
- Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: |
|
10 00 00 |
- Sommier |
|
|
- - di altre materie: |
|
29 10 00 |
- - - con molle metalliche |
|
29 90 00 |
- - - altre |
|
|
- Sacchi a pelo: |
|
30 10 00 |
- - imbottiti di piume o di calugine |
|
30 90 00 |
- - altri |
|
|
- altri: |
|
90 10 00 |
- - imbottiti di piume o di calugine |
|
90 90 00 |
- - altri |
Allegato II
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità (di cui all’articolo 5, paragrafo 3).
I dazi doganali all’importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto all’80% del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1° gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1° gennaio del settimo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1° gennaio dell’ottavo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1° gennaio del nono anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base,
- il 1° gennaio del decimo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
2515 |
|
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2.500 kg/m3, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 |
|
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2710 |
|
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
2711 |
|
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
3004 |
|
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: |
|
|
- contenenti altri antibiotici: |
|
20 10 00 |
- - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: |
|
|
- - contenenti insulina: |
|
31 10 00 |
- - - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- - contenenti ormoni corticosurrenali: |
|
32 10 00 |
- - - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- - altri: |
|
39 10 00 |
- - - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici: |
|
40 10 00 |
- - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936: |
|
50 10 00 |
- - condizionati per la vendita al minuto |
|
|
- altri: |
|
|
- - condizionati per la vendita al minuto: |
|
90 11 00 |
- - - contenenti iodio o suoi composti |
|
90 19 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
90 91 00 |
- - - contenenti iodio o suoi composti |
|
90 99 00 |
- - - altri |
3005 |
|
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
3205 |
|
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo |
3208 |
|
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo |
3209 |
|
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3210 |
|
Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
3401 |
|
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 |
|
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: |
|
|
- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto: |
|
20 10 00 |
- - Preparazioni tensioattive |
|
20 90 00 |
- - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
|
|
- altri: |
|
90 10 00 |
- - Preparazioni tensioattive |
|
90 90 00 |
- - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
3904 |
|
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: |
|
10 00 00 |
- Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze |
|
|
- altro policloruro di vinile: |
|
21 00 00 |
- - non plastificato |
|
22 00 00 |
- - plastificato |
|
40 00 00 |
- altri copolimeri di cloruro di vinile |
|
50 00 00 |
- Polimeri di cloruro di vinilidene |
|
|
- Polimeri fluorurati: |
|
61 00 00 |
- Politetrafluoroetilene |
|
69 00 00 |
- - altri |
|
90 00 00 |
- altri |
3917 |
|
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
3920 |
|
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto |
3922 |
|
Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche |
4012 |
|
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: |
|
|
- Pneumatici rigenerati: |
|
10 90 00 |
- - altri |
|
|
- Pneumatici usati: |
|
20 90 00 |
- - altri |
|
90 00 00 |
- altri |
4202 |
|
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4203 |
|
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
4205 |
|
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
4304 |
|
Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali |
4418 |
|
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno |
4808 |
|
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803: |
|
10 00 00 |
- Carta e cartone ondulati, anche perforati |
|
30 00 00 |
- altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata |
|
90 00 00 |
- altra |
4810 |
|
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli: |
|
|
- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10% in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre: |
|
|
- altra carta ed altro cartone: |
|
|
- - a più strati: |
|
91 10 00 |
- - - con imbianchimento di ogni strato |
|
91 30 00 |
- - - con imbianchimento di uno solo strato |
|
91 90 00 |
- - - altri |
4818 |
|
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 |
|
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
|
10 00 00 |
- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato |
|
30 00 00 |
- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più |
|
40 00 00 |
- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci |
|
50 00 00 |
- altri imballaggi, comprese le buste per dischi |
|
60 00 00 |
- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 |
|
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: |
|
|
- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone: |
|
60 10 00 |
- - Vassoi, piatti e scodelle |
|
60 90 00 |
- - altri |
|
|
- Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta: |
|
70 10 00 |
- - Imballaggi alveolari per uova |
|
70 90 00 |
- - altri |
6402 |
|
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
6403 |
|
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6404 |
|
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
6405 |
|
Altre calzature |
6406 |
|
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
7303 |
|
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
|
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
7305 |
|
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
7306 |
|
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
7308 |
|
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7309 |
|
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7310 |
|
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
|
10 00 00 |
- di capacità uguale o superiore a 50 litri |
|
|
- di capacità inferiore a 50 litri: |
|
|
- - - altre, aventi parete di spessore: |
|
21 91 00 |
- - - - inferiore a 0,5 mm |
|
21 99 00 |
- - - - uguale o superiore a 0,5 mm |
|
|
- - altri: |
|
29 10 00 |
- - - aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm |
|
29 90 00 |
- - - aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm |
7317 |
|
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame |
7318 |
|
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
7320 |
|
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
7321 |
|
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7323 |
|
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: |
|
|
- - di acciaio inossidabile: |
|
93 10 00 |
- - - Oggetti per il servizio della tavola |
|
93 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - di ferro o acciaio, smaltati: |
|
94 10 00 |
- - - Oggetti per il servizio della tavola |
|
94 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
99 10 00 |
- - - Oggetti per il servizio della tavola |
|
|
- - - altri: |
|
99 91 00 |
- - - - dipinti o verniciati |
|
99 99 00 |
- - - - altri |
7325 |
|
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio: |
|
10 00 00 |
- di ghisa non malleabile |
|
|
- - altri: |
|
|
- - - altri |
|
99 10 00 |
- - - di ghisa malleabile: |
|
99 99 00 |
- - - - altri |
7604 |
|
Barre e profilati di alluminio |
7608 |
|
Tubi di alluminio |
7610 |
|
Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7611 |
|
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7612 |
|
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
8303 |
|
Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni |
8402 |
|
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
8403 |
|
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 |
|
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8413 |
|
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 |
|
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8418 |
|
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415: |
|
|
- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati: |
|
|
- - altre: |
|
|
- - - di capacità superiore a 340 l: |
|
10 91 10 |
- - - - nuovi |
|
10 91 90 |
- - - - usati |
|
|
- - - altri: |
|
10 99 10 |
- - - - nuovi |
|
10 99 90 |
- - - - usati |
|
|
- Frigoriferi per uso domestico: |
|
|
- - a compressione: |
|
|
- - - di capacità superiore a 340 l: |
|
21 10 10 |
- - - - nuovi |
|
21 10 90 |
- - - - usati |
|
|
- - - altri: |
|
|
- - - - Tipo tavolo: |
|
21 51 10 |
- - - - - nuovi |
|
21 51 90 |
- - - - - usati |
|
|
- - - - da incassare: |
|
21 59 10 |
- - - - - nuovi |
|
21 59 90 |
- - - - - usati |
|
|
- - - - altri, di capacità: |
|
|
- - - - - inferiore o uguale a 250 l |
|
21 91 10 |
- - - - - - nuovi |
|
21 91 90 |
- - - - - - usati |
|
|
- - - - - superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l |
|
21 99 10 |
- - - - - - nuovi |
|
21 99 90 |
- - - - - - usati |
|
|
- - ad assorbimento, elettrici: |
|
22 00 10 |
- - - nuovi |
|
22 00 90 |
- - - usati |
|
|
- - altri: |
|
29 00 10 |
- - - nuovi |
|
29 00 90 |
- - - usati |
|
|
- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: |
|
|
- - altri: |
|
|
- - - di capacità inferiore o uguale a 400 l: |
|
30 91 10 |
- - - - nuovi |
|
30 91 90 |
- - - - usati |
|
|
- - - di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l: |
|
30 99 10 |
- - - - nuovi |
|
30 99 90 |
- - - - usati |
|
|
- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: |
|
|
- - altri: |
|
|
- - - di capacità inferiore o uguale a 250 l: |
|
40 91 10 |
- - - - nuovi |
|
40 91 90 |
- - - - usati |
|
|
- - - di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l: |
|
40 99 10 |
- - - - nuovi |
|
40 99 90 |
- - - - usati |
|
|
- altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: |
|
|
- - Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): |
|
|
- - - per prodotti congelati: |
|
50 11 10 |
- - - - nuovi |
|
50 11 90 |
- - - - usati |
|
|
- - - altri: |
|
50 19 10 |
- - - - nuovi |
|
50 19 90 |
- - - - usati |
|
|
- - altri mobili frigoriferi: |
|
50 90 10 |
- - - - nuovi |
|
50 90 90 |
- - - - usati |
|
|
- Parti: |
|
91 00 00 |
- - Mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo |
8457 |
|
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 |
|
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 |
|
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8504 |
|
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8507 |
|
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare: |
|
|
- al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone: |
|
|
- - altri: |
|
|
- - - di peso superiore a 5 kg: |
|
10 81 00 |
- - - - funzionanti con elettrolite liquido |
|
10 89 00 |
- - - - altri |
8516 |
|
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
8529 |
|
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8534 |
|
Circuiti stampati |
8535 |
|
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V |
8536 |
|
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
|
|
- Fusibili: |
|
10 10 00 |
- - per una intensità inferiore o uguale a 10 A |
|
10 50 00 |
- - per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A |
|
10 90 00 |
- - per una intensità superiore a 63 A |
|
|
- Interruttori automatici: |
|
20 10 00 |
- - per una intensità inferiore o uguale a 63 A |
|
20 90 00 |
- - per una intensità superiore a 63 A |
|
|
- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici: |
|
30 10 00 |
- - per una intensità inferiore o uguale a 16 A |
|
30 30 00 |
- - per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A |
|
30 90 00 |
- - per una intensità superiore a 125 A |
|
|
- Relè: |
|
|
- - per una tensione inferiore o uguale a 60 V: |
|
41 10 00 |
- - per una intensità inferiore o uguale a 2 A |
|
41 90 00 |
- - - per una intensità superiore a 2 A |
|
49 00 00 |
- - altri |
|
|
- altri interruttori, sezionatori e commutatori: |
|
|
- - per una tensione inferiore o uguale a 60 V: |
|
50 11 00 |
- - - a tasto o pulsante |
|
50 15 00 |
- - - rotanti |
|
50 19 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
50 90 10 |
- - - Starter per lampade a fluorescenza |
|
50 90 90 |
- - - altri |
|
|
- Portalampade, spine e prese di corrente: |
|
|
- - altre: |
|
69 10 00 |
- - - per cavi coassiali |
|
69 30 00 |
- - - per circuiti stampati |
|
69 90 00 |
- - - altre |
|
|
- altri apparecchi: |
|
90 01 00 |
- - Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche |
|
90 10 00 |
- - Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi |
|
90 85 00 |
- - altri |
8537 |
|
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 |
|
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 e 8537 |
8539 |
|
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti fari e proiettori sigillati e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: |
|
|
- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: |
|
|
- - alogeni, al tungsteno: |
|
21 30 00 |
- - - dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli |
|
|
- - - altri, di tensione: |
|
21 92 00 |
- - - - superiore a 100 V |
|
21 98 00 |
- - - - uguale o inferiore a 100 V |
|
|
- - altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V: |
|
22 10 00 |
- - - a riflettore |
|
22 90 00 |
- - - altri |
|
29 30 00 |
- - altri: |
|
|
- - - dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli |
|
|
- - - altri, di tensione: |
|
29 92 00 |
- - - - superiore a 100 V |
|
29 98 00 |
- - - - uguale o inferiore a 100 V |
|
|
- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: |
|
|
- - Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico: |
|
32 10 00 |
- - - a vapore di mercurio |
8544 |
|
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8607 |
|
Parti di veicoli per strade ferrate o simili: |
|
|
- Freni e loro parti: |
|
|
- - Freni ad aria compressa e loro parti: |
|
21 10 00 |
- - - di getti di ghisa, di ferro o di acciaio |
|
21 90 00 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
29 10 00 |
- - - di getti di ghisa, di ferro o di acciaio |
|
29 90 00 |
- - - altri |
8702 |
|
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
8703 |
|
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa |
8704 |
|
Autoveicoli per il trasporto di merci |
8706 |
|
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8707 |
|
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
8708 |
|
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: |
|
|
- Paraurti e loro parti: |
|
10 00 90 |
- - altri |
|
|
- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine): |
|
|
- - Cinture di sicurezza: |
|
21 00 90 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
29 00 90 |
- - - altri |
|
|
- Freni e servofreni, e loro parti: |
|
|
- - Guarnizioni di freni montate: |
|
31 00 90 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
39 00 90 |
- - - altri |
|
|
- Ammortizzatori di sospensione: |
|
80 00 90 |
- - altri |
|
|
- - Frizioni e loro parti |
|
93 00 90 |
- - - altri |
|
|
- - altri: |
|
99 00 90 |
- - - altri |
8711 |
|
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (side car) |
8712 |
|
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
9401 |
|
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: |
|
|
- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei: |
|
10 90 00 |
- - altri |
|
20 00 00 |
- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli |
|
|
- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: |
|
30 10 00 |
- - imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini |
|
30 90 00 |
- - altri |
|
40 00 00 |
- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti |
|
50 00 00 |
- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili |
|
|
- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: |
|
61 00 00 |
- - imbottiti |
|
69 00 00 |
- - altri |
|
|
- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: |
|
71 00 00 |
- - imbottiti |
|
79 00 00 |
- - altri |
|
80 00 00 |
- altri mobili per sedersi |
|
|
- Parti: |
|
|
- - altri |
|
90 30 00 |
- - - di legno |
|
90 80 00 |
- - - altri |
9403 |
|
Altri mobili e loro parti: |
|
|
- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici: |
|
10 10 00 |
- - Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) |
|
|
- - altri |
|
|
- - - di altezza inferiore o uguale a 80 cm: |
|
10 51 00 |
- - - - Scrivanie |
|
10 59 00 |
- - - - altri |
|
|
- - - di altezza superiore a 80 cm: |
|
10 91 00 |
- - - - Armadi a porte, a sportelli o ad ante |
|
10 93 00 |
- - - - Armadi a cassetti, classificatori e schedari |
|
10 99 00 |
- - - - altri |
|
|
- altri mobili di metallo: |
|
|
- - altri: |
|
20 91 00 |
- - - Letti |
|
20 99 00 |
- - - altri |
|
|
- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: |
|
|
- - di altezza inferiore o uguale a 80 cm: |
|
30 11 00 |
- - - Scrivanie |
|
30 19 00 |
- - - altri: |
|
|
- - di altezza superiore a 80 cm: |
|
30 91 00 |
- - - Armadi, classificatori e schedari |
|
30 99 00 |
- - - altri |
|
|
- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: |
|
40 10 00 |
- - Elementi di cucine componibili |
|
40 90 00 |
- - altri |
|
50 00 00 |
- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto |
|
|
- altri mobili di legno: |
|
60 10 00 |
- - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno |
|
60 30 00 |
- - Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini |
|
60 90 00 |
- - altri mobili di legno |
|
|
- Mobili di materie plastiche: |
|
70 90 00 |
- - altri |
|
80 00 00 |
- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili |
|
|
- Parti: |
|
90 10 00 |
- - di metallo |
|
90 30 00 |
- - di legno |
|
90 90 00 |
- - di altre materie |
9405 |
|
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove |
9406 |
|
Costruzioni prefabbricate |
Allegato III
Definizione CE di prodotti di “baby beef” (di cui all’articolo 14, paragrafo 2).
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell’ambito del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
|
|
Animali vivi della specie bovina: |
|
|
- altri: |
|
|
- - delle specie domestiche: |
|
|
- - - di peso superiore a 300 kg: |
|
|
- - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): |
ex 0102 90 51 |
|
- - - - - destinate alla macellazione: |
|
10 |
- - - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg [1] |
ex 0102 90 59 |
|
- - - - - altri: |
|
11 |
- - - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 |
|
21 |
kg e inferiore o uguale a 470 kg [1] |
|
31 |
|
|
91 |
|
|
|
- - - - altri: |
ex 0102 90 71 |
|
- - - - - destinati alla macellazione: |
|
10 |
- - - - - - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg [1] |
ex 0102 90 79 |
|
- - - - - altri: |
|
21 |
- - - - - - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o |
|
91 |
superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg [1] |
|
|
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: |
ex 0201 10 00 |
|
- in carcasse o mezzene: |
|
91 |
- - carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] |
|
|
- altri pezzi non disossati: |
ex 0201 20 20 |
|
- - Quarti detti “compensati” |
|
91 |
- - - quarti detti “compensati”, di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] |
ex 0201 20 30 |
|
- - Busti e quarti anteriori: |
|
91 |
- - - quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] |
ex 0201 20 50 |
|
- - Selle e quarti posteriori: |
|
91 |
- - - Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto “pistola”) con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] |
[1] L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. |
Allegato IV a)
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità
(Dazio zero).
Codice NC [1] |
Designazione |
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: |
|
- Cavalli: |
0101 11 00 00 |
- - Riproduttori di razza pura |
0101 19 |
- - altri: |
0101 19 90 00 |
- - - altri |
0101 20 |
- Asini, muli e bardotti: |
0101 20 10 00 |
- - Asini |
0101 20 90 00 |
- - Muli e bardotti |
0102 |
Animali vivi della specie bovina: |
0102 10 |
- riproduttori di razza pura: |
0102 10 10 00 |
- - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) |
0102 10 30 00 |
- - Vacche |
0102 10 90 00 |
- - altri |
0102 90 |
- altri: |
|
- - delle specie domestiche: |
0102 90 05 00 |
- - - di peso inferiore o uguale a 80 kg |
|
- - - di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg: |
0103 |
Animali vivi della specie suina: |
0103 10 00 00 |
- riproduttori di razza pura |
|
- altri |
0103 91 |
- - di peso inferiore a 50 kg: |
0103 91 10 00 |
- - - delle specie domestiche |
0103 91 90 00 |
- - - altri |
0104 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina: |
0104 10 |
- della specie ovina: |
0104 10 10 00 |
- - riproduttori di razza pura |
|
- - altri: |
0104 20 |
- della specie caprina: |
0104 20 10 00 |
- - riproduttori di razza pura |
0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: |
|
- - di peso inferiore o uguale a 185 g: |
0105 11 |
- - Galli e galline: |
|
- - - Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: |
0105 11 11 00 |
- - - - Razze ovaiole |
0105 19 |
- - altri |
|
- - - Oche: |
0105 19 00 10 |
- - - - Razze ovaiole |
|
- altri: |
0105 92 |
- - Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2.000 g: |
0105 92 00 10 |
- - - Razze ovaiole di peso superiore a 2.000 g |
0105 99 |
- - altri: |
|
- - - Anatre: |
0105 99 10 10 |
- - - - Razze ovaiole |
0106 00 |
Altri animali vivi: |
0106 00 00 10 |
- Conigli domestici |
0106 00 00 20 |
- Piccioni |
0106 00 00 30 |
- Rane |
0106 00 00 40 |
- Cani e gatti |
0106 00 00 50 |
- Api |
0106 00 00 60 |
- Animali selvatici |
0106 00 90 00 |
- altri |
0205 00 00 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |
0206 10 00 00 |
- della specie bovina, fresche o refrigerate |
|
- della specie bovina, congelate: |
0206 21 00 00 |
- - Lingue |
0206 22 00 00 |
- - Fegati |
0206 30 00 00 |
- della specie suina, fresche o refrigerate |
|
- della specie suina, congelate: |
0206 41 00 00 |
- - Fegati |
0206 49 00 00 |
- - altre |
0206 80 00 00 |
- altre, fresche o refrigerati |
0206 90 00 00 |
- altre, congelate |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: |
0208 10 00 00 |
- di conigli o di lepri |
0208 20 00 00 |
- Cosce di rane |
0208 90 00 00 |
- altre |
0210 90 00 00 |
- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie |
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
0404 10 00 00 |
- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
0404 90 00 00 |
- altri |
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
- Tuorli: |
0408 11 |
- - essiccati: |
0408 11 20 00 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
0408 11 80 00 |
- - - altri |
0408 19 |
- - altri: |
0408 19 20 00 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
|
- - - altri: |
0408 19 81 00 |
- - - - liquidi |
0408 19 89 00 |
- - - - altri, compresi congelati |
|
- altri: |
0408 91 |
- - essiccati: |
0408 91 20 00 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
0408 91 80 00 |
- - - altri |
0408 99 |
- - altri: |
0408 99 20 00 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
0408 99 80 00 |
- - - altri |
0410 00 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
0504 00 00 00 |
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: |
0601 10 00 00 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: |
0601 20 00 00 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria |
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): |
0602 10 |
- Talee senza radici e marze: |
0602 10 10 00 |
- - di viti |
0602 10 90 00 |
- - altri |
0602 20 |
- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: |
0602 20 10 00 |
- - Talee innestate e barbatelle, di viti |
0602 20 90 00 |
- - altri |
0602 30 00 00 |
- Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 00 00 |
- Rosai, anche innestati |
0602 90 |
- altri |
0602 90 10 00 |
- - Bianco di funghi (micelio) |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
0701 10 00 00 |
- da semina |
0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
0703 10 |
- Cipolle e scalogni: |
0703 10 00 10 |
- - da semina |
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: |
0713 10 |
- Piselli (Pisum sativum) |
0713 10 10 00 |
- - destinati alla semina |
0713 20 |
- Ceci |
0713 20 10 00 |
- - destinati alla semina |
0713 31 |
- - Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: |
0713 31 10 00 |
- - - destinati alla semina |
0713 32 |
- - Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |
0713 32 10 00 |
- - - destinati alla semina |
0713 33 |
- - Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 10 00 |
- - - destinati alla semina |
0713 39 |
- - altri |
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Reubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Codice NC [1] |
Designazione |
0713 39 10 00 |
- - - destinati alla semina |
0713 40 |
- Lenticchie |
0713 40 10 00 |
- - - destinate alla semina |
0713 50 |
- Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |
0713 50 10 00 |
- - - destinate alla semina |
0713 90 |
- altre: |
0713 90 10 00 |
- - destinate alla semina |
0714 |
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: |
0714 10 00 00 |
- - Radici di manioca |
0714 20 00 00 |
- - Patate dolci |
0714 90 00 00 |
- altri |
0801 |
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: |
|
- Noci di cocco: |
0801 11 00 00 |
- - disseccate |
0801 19 00 00 |
- - altre |
|
- Noci del Brasile: |
0801 21 00 00 |
- - con guscio |
0801 22 00 00 |
- - sgusciate |
|
- Noci di acagiù: |
0801 31 00 00 |
- - con guscio |
0801 32 00 00 |
- - sgusciate |
0814 00 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
0904 |
Pepe (del genere “Piper”); pimenti del genere “Capsicum” o del genere “Pimenta”, essiccati, tritati o polverizzati |
|
- Pepe: |
0904 11 00 00 |
- non tritato né polverizzato |
0904 12 00 00 |
- tritato o polverizzato |
0905 00 00 00 |
Vaniglia |
0906 |
Cannella e fiori di cinnamomo: |
0906 10 00 00 |
- non tritati né polverizzati |
0906 20 00 00 |
- tritati o polverizzati |
0907 00 00 00 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
0908 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: |
0908 10 00 00 |
- Noci moscate |
0908 20 00 00 |
- Macis |
0908 30 00 00 |
- Amomi e cardamomi |
0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro: |
0909 10 00 00 |
- Semi di anice o di badiana |
0909 20 00 00 |
- Semi di coriandolo |
0909 30 00 00 |
- Semi di cumino |
0909 40 00 00 |
- Semi di carvi |
0909 50 00 00 |
- Semi di finocchio; bacche di ginepro |
0910 |
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: |
0910 10 00 00 |
- Zenzero |
0910 20 00 00 |
- Zafferano |
0910 30 00 00 |
- Curcuma |
0910 40 00 00 |
- Timo; foglie di alloro |
0910 50 00 00 |
- Curry |
|
- altre spezie: |
0910 91 00 00 |
- - Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo |
0910 99 00 00 |
- - altri |
1002 00 |
Segala: |
1002 00 00 10 |
- destinata alla semina |
1002 00 00 90 |
- altra |
1003 00 |
Orzo: |
1003 00 00 10 |
- destinato alla semina |
1004 00 |
Avena: |
1004 00 00 10 |
- destinato alla semina |
1005 |
Granturco: |
1005 10 |
- destinato alla semina: |
1005 10 10 00 |
- - ibrido |
1005 10 90 00 |
- - altro |
1006 |
Riso: |
1006 10 |
- Risone (riso “paddy”): |
1006 10 00 10 |
- - destinato alla semina |
1007 00 00 00 |
Sorgo da granella |
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: |
1008 10 00 00 |
- Grano saraceno |
1008 20 00 00 |
- Miglio |
1008 30 00 00 |
- Scagliola |
1008 90 00 00 |
- altri cereali |
1103 13 |
- - di granturco: |
1103 13 00 10 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: |
1105 10 00 00 |
- Farina, semolino e polvere |
1105 20 00 00 |
- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets |
1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: |
1106 20 00 00 |
- Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 |
1106 30 |
- dei prodotti del capitolo 8: |
1106 30 00 10 |
- - di noci di cocco |
1108 |
Amidi e fecole; inulina: |
|
- Amidi e fecole: |
1108 11 00 00 |
- - Amido di frumento (grano) |
1108 12 |
- - Amido di granturco |
1108 12 00 10 |
- - - non adatti alla vendita al minuto |
1108 12 00 90 |
- - - altri |
1108 13 00 00 |
- - Fecola di patate |
1108 14 00 00 |
- - Fecola di manioca |
1108 19 00 00 |
- - altri amidi e fecole: |
1108 20 00 00 |
- Inulina |
1201 00 |
Fave di soia, anche frantumate: |
1201 00 10 00 |
- destinate alla semina |
1201 00 90 00 |
- altre |
1202 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: |
1202 10 |
- con guscio: |
1202 10 10 00 |
- - destinate alla semina |
1202 10 90 00 |
- - altre |
1202 20 00 00 |
- sgusciate, anche frantumate |
1203 00 00 00 |
Copra |
1204 00 00 00 |
Semi di lino, anche frantumati |
1207 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: |
1207 10 00 00 |
- Noci e mandorle di palmisti |
1207 20 00 00 |
- Semi di cotone |
1207 30 00 00 |
- Semi di ricino |
1207 40 00 00 |
- Semi di sesamo |
1207 50 00 00 |
- Semi di senapa |
1207 60 00 00 |
- Semi di cartamo |
|
- altri: |
1207 92 00 00 |
- - Semi di karité |
1207 99 00 00 |
- - altri |
1208 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa: |
1208 10 00 00 |
- di fave di soia |
1208 90 00 00 |
- altre: |
1209 |
Semi, frutti e spore da sementa: |
|
- Semi di barbabietole |
1209 11 00 00 |
- Semi di barbabietole da zucchero |
1209 19 00 00 |
- - altri |
1209 22 00 00 |
- - di trifoglio (Trifolium spp.) |
1209 23 00 00 |
- - di festuca |
1209 24 00 00 |
- - di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) |
1209 25 00 00 |
- - di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
1209 26 00 00 |
- - di fleolo (coda di topo) |
1209 29 00 00 |
- - altri |
1209 30 00 00 |
- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori |
|
- altri |
1209 91 00 00 |
- Semi di ortaggi |
1209 99 00 00 |
- - altri |
1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: |
1211 10 00 00 |
- Radici di liquirizia |
1211 20 00 00 |
- Radici di ginseng |
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Reubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Codice NC [1] |
Designazione |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
1212 10 00 00 |
- Carrube, compresi i semi di carrube |
1212 30 00 00 |
- Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne |
|
- altri |
1212 92 00 00 |
- - Canne da zucchero |
1212 99 00 00 |
- - altri |
1213 00 00 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
1214 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: |
1214 10 00 00 |
- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica |
1214 90 00 00 |
- altri |
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
1301 10 00 00 |
- Gomma lacca |
1301 20 00 00 |
- Gomma arabica |
1301 90 |
- altri: |
1301 90 00 10 |
- - resina di cannabis |
1301 90 00 90 |
- - altri |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
- Succhi ed estratti vegetali: |
1302 11 00 00 |
- - Oppio |
1502 00 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
1502 00 10 00 |
- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
1502 00 90 00 |
- altri |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
1504 10 00 00 |
- Oli di fegato di pesci e loro frazioni |
1504 20 |
- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: |
1504 20 00 10 |
- - Oli di pesci |
1504 20 00 90 |
- - altri |
1504 30 |
- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: |
|
- - Frazioni solide |
1504 30 11 00 |
- - - di balena o di capodoglio |
1504 30 19 00 |
- - - altri |
1504 30 90 00 |
- - altri |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1508 10 00 00 |
- Olio greggio |
1508 90 00 00 |
- altri |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1511 10 00 00 |
- Olio greggio |
1511 90 00 00 |
- altri |
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: |
|
- Olio di cotone e sue frazioni: |
1512 21 00 00 |
- - Olio greggio, anche depurato del gossipolo |
1512 29 00 00 |
- - altri |
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: |
1513 11 00 00 |
- - Olio greggio |
1513 19 00 00 |
- - altri |
|
- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: |
1513 21 00 00 |
- - Oli greggi |
1513 29 00 00 |
- - altri |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
- Olio di lino e sue frazioni: |
1515 11 00 00 |
- - Olio greggio |
1515 19 00 00 |
- - altri |
|
- Olio di granturco e sue frazioni: |
1515 30 00 00 |
- Olio di ricino e sue frazioni |
1515 40 00 00 |
- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni |
1515 50 00 00 |
- Olio di sesamo e sue frazioni |
1515 90 00 00 |
- altri |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
1516 10 |
- Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
1516 10 00 10 |
- - di pesce e balena |
1516 10 00 90 |
- - altri |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
- Lattosio e sciroppo di lattosio: |
1702 11 00 00 |
- - contenenti, in peso, 99% o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
1702 19 00 00 |
- - altri |
1702 20 00 00 |
- Zucchero e sciroppo d’acero |
1702 30 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: |
1702 30 10 00 |
- - Isoglucosio |
|
- - altri |
|
- - - contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di glucosio: |
1702 30 51 00 |
- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1702 30 59 00 |
- - - - altri |
|
- - - altri: |
1702 30 91 00 |
- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1702 30 99 00 |
- - - - altri |
1702 40 00 00 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio |
1702 60 00 00 |
- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio |
1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero: |
1703 10 00 00 |
- Melassi di canna |
1703 90 00 00 |
- altri |
1805 00 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
2005 10 |
- Ortaggi e legumi omogeneizzati: |
2005 10 00 10 |
- - per l’alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
2104 20 |
- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
2104 20 00 10 |
- - per l’alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli: |
2301 10 00 00 |
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: |
2303 10 00 00 |
- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |
2303 20 00 00 |
- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
2303 30 00 00 |
- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |
2304 00 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
2305 00 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide |
2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 e 2305: |
2306 10 00 00 |
- di cotone |
2306 20 00 00 |
- di lino |
2306 30 00 00 |
- di girasole |
2306 40 00 00 |
- di ravizzone o di colza |
2306 50 00 00 |
- di noce di cocco o di copra |
2306 60 00 00 |
- di noci o di mandorle di palmisti |
2306 70 00 00 |
- di germi di granturco |
2306 90 00 00 |
- altri |
2307 00 00 00 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
2308 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |
2308 10 00 00 |
- Ghiande di quercia e castagne d’India |
2308 90 00 00 |
- altri |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |
|
- - Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesci e bestiame: |
2309 90 |
- - altri: |
2309 90 00 11 |
- - - Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini |
2309 90 00 30 |
- - Premiscele |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Allegato IV b)
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità.
(Dazio zero nell’ambito di contingenti tariffari).
|
|
Anno 2001 |
Anno 2002 |
Anno 2003 e successivi |
|||
Codice NC [1] |
Designazione delle merci |
Contingenti tariffari (in tonnellate) |
Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN) |
Contingenti tariffari (in tonnellate) |
Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di NPF) |
Contingenti tariffari (in tonnellate) |
Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN) |
0206 29 00 |
- - altri |
20090 |
300 |
80 |
400 |
70 |
|
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: |
1.500 |
90 |
2.000 |
80 |
3.000 |
70 |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
200 |
90 |
300 |
80 |
400 |
70 |
0405 10 |
- Burro |
100 |
90 |
200 |
80 |
300 |
70 |
0406 20 |
- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi |
50 |
90 |
70 |
80 |
100 |
70 |
0406 30 |
- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere |
|
|
|
|
|
|
0805 10 |
- Arance |
5.000 |
90 |
7.000 |
80 |
8.000 |
70 |
0805 20 |
- Mandarini |
|
|
|
|
|
|
0805 30 |
- Limoni |
|
|
|
|
|
|
0805 40 |
- Pompelmi e pomeli |
|
|
|
|
|
|
1005 90 |
- altri |
20.000 |
90 |
20.000 |
80 |
20.000 |
70 |
1601 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
300 |
90 |
600 |
80 |
1.200 |
70 |
1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
200 |
90 |
500 |
80 |
800 |
70 |
2005 70 00 |
- Olive |
600 |
90 |
1.000 |
80 |
1 600 |
70 |
1507 10 00 |
- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini |
5.000 |
90 |
10.000 |
80 |
15.000 |
70 |
1512 11 00 |
- - Olio greggio |
|
|
|
|
|
|
1514 10 00 |
- Olio greggio |
|
|
|
|
|
|
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
5.000 |
90 |
10.000 |
80 |
15.000 |
70 |
|
Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
|
|
|
|
|
|
1701 11 00 |
- - di canna |
|
|
|
|
|
|
1701 12 00 |
- - di barbabietola |
|
|
|
|
|
|
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |
7.000 |
90 |
10.000 |
80 |
12.000 |
70 |
|
- - Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesce e bestiame: |
|
|
|
|
|
|
2309 90 |
- altri: |
|
|
|
|
|
|
2309 90 00 19 |
- - altri |
|
|
|
|
|
|
2309 90 00 20 |
- - Mangime arricchito con melassi, carboidrati, vitamine, minerali |
|
|
|
|
|
|
2309 90 00 90 |
- Altri |
|
|
|
|
|
|
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Allegato IV c)
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità. (Concessioni nell’ambito di contingenti tariffari).
Codice NC [1] |
Designazione delle merci |
Quantitativi annui (in tonnellate) |
Dazio applicabile (% di NPF) |
||
dal 1° gennaio 2001 |
dal 1° gennaio 2002 |
dal 1° gennaio 2003 |
|||
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
2.000 |
90 |
80 |
70 |
0406 |
Formaggi e latticini |
600 |
90 |
80 |
70 |
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Allegato V a)
Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Codice |
Designazione delle merci |
Anno 1 DAZIO |
Anno 2 DAZIO |
Anno 3 DAZIO |
0301 91 10 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, |
90% di NPF |
80% di NPF |
70% di NPF |
0301 91 90 |
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, |
|
|
|
0302 11 10 |
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, e |
|
|
|
0302 11 90 |
Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o |
|
|
|
0303 21 10 |
refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoia, |
|
|
|
0303 21 90 |
affumicati; filetti ed altra carne; farine, polveri e |
|
|
|
0304 10 11 |
agglomerati in forma di pellets, atti |
|
|
|
ex 0304 10 19 |
all’alimentazione umana |
|
|
|
ex 0304 10 91 |
|
|
|
|
0304 20 11 |
|
|
|
|
ex 0304 20 19 |
|
|
|
|
ex 0304 90 10 |
|
|
|
|
ex 0305 10 00 |
|
|
|
|
ex 0305 30 90 |
|
|
|
|
0305 49 45 |
|
|
|
|
ex 0305 59 90 |
|
|
|
|
ex 0305 69 90 |
|
|
|
|
0301 93 00 |
Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, |
90% di NPF |
80% di NPF |
70% di NPF |
0302 69 11 |
secchi, salati o in salamoia, affumicati; filetti ed |
|
|
|
0303 79 11 |
altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma |
|
|
|
ex 0304 10 19 |
di pellets, atti all’alimentazione umana |
|
|
|
ex 0304 10 91 |
|
|
|
|
ex 0304 20 19 |
|
|
|
|
ex 0304 90 10 |
|
|
|
|
ex 0305 10 00 |
|
|
|
|
ex 0305 30 90 |
|
|
|
|
ex 0305 49 80 |
|
|
|
|
ex 0305 59 90 |
|
|
|
|
ex 0305 69 90 |
|
|
|
|
Allegato V b)
Importazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità.
Codice NC [1] |
Designazione delle merci |
Anno 1 Dazio |
Anno 2 Dazio |
Anno 3 Dazio |
0301 |
Pesci vivi: |
90% di NPF |
80% di NPF |
70% di NPF |
0301 10 00 00 |
- Pesci ornamentali |
|
|
|
|
- altri pesci vivi: |
|
|
|
0301 91 00 00 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
|
0301 92 00 00 |
- - Anguille (Anguilla spp.) |
|
|
|
0301 93 00 00 |
- - - Carpe |
|
|
|
0301 99 |
- - altri: |
|
|
|
0301 99 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0302 11 00 00 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
|
|
|
0302 66 00 00 |
- - Anguille (Anguilla spp) |
|
|
|
0302 69 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0303 21 00 00 |
- - Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
|
|
|
0303 29 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0303 79 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0304 10 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0304 20 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0304 90 00 10 |
- - - di acqua dolce |
|
|
|
0305 49 00 00 |
- - altri |
|
|
|
|
- Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: |
|
|
|
0305 59 00 00 |
- - altri |
|
|
|
|
- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia |
|
|
|
0305 69 00 00 |
- - altri |
|
|
|
[1] Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
Allegato VI
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
1. L’articolo 35, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
- protocollo dell’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989),
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).
Il consiglio di cooperazione può decidere che l’articolo 35, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979),
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).
3. Dall’entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e
commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
Elenco dei protocolli
Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d’abbigliamento
Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici
Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità
Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e sui metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5 sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Articolo 1.
Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati “prodotti tessili”) elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.
Articolo 2.
1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall’entrata in vigore dell’accordo.
2. I dazi applicati all’importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall’entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell’allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.
3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell’accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.
Articolo 3.
Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall’accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Articolo 4.
A partire dell’entrata in vigore dell’accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell’accordo e negli allegati protocolli.
Allegato I
Dazi doganali di cui all’articolo 2, paragrafo 2
I dazi doganali all’importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1° gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 63% del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 56% del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 49% del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 42% del dazio di base,
- il 1° gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 35% del dazio di base,
- il 1° gennaio del settimo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 28% del dazio di base,
- il 1° gennaio dell’ottavo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 21% del dazio di base,
- il 1° gennaio del nono anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo ogni dazio è ridotto al 14% del dazio di base,
- il 1° gennaio del decimo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio
5007 10
5007 20
5007 90
5106 10
5106 20
5107 10
5107 20
5108 10
5108 20
5109 10
5109 90
5110 00
5111 11
5111 12
5111 13
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5113 00
5204 20
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 26
5205 27
5205 28
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5205 46
5205 47
5205 48
5206 11
5206 12
5206 13
5206 14
5206 15
5206 21
5206 22
5206 23
5206 24
5206 25
5206 31
5206 32
5206 33
5206 34
5206 35
5206 41
5206 42
5206 43
5206 44
5206 45
5207 10
5207 90
5208 11
5208 12
5208 13
5208 19
5208 21
5208 22
5208 23
5208 29
5208 31
5208 32
5208 33
5208 39
5208 41
5208 42
5208 43
5208 49
5208 51
5208 52
5208 53
5208 59
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 32
5209 39
5209 41
5209 42
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11
5210 12
5210 19
5210 21
5210 22
5210 29
5210 31
5210 32
5210 39
5210 41
5210 42
5210 49
5210 51
5210 52
5210 59
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11
5212 12
5212 13
5212 14
5212 15
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
5309 11
5309 19
5309 21
5309 29
5310 10
5310 90
5311 00
5401 10
5401 20
5402 10
5402 20
5402 31
5402 32
5402 33
5402 39
5402 41
5402 42
5402 43
5402 49
5402 51
5402 52
5402 59
5402 61
5402 62
5402 69
5403 10
5403 20
5403 33
5403 39
5403 41
5403 42
5403 49
5404 90
5405 00
5406 10
5406 20
5407 10
5407 20
5407 30
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 61
5407 69
5407 71
5407 72
5407 73
5407 74
5407 81
5407 82
5407 83
5407 91
5407 92
5407 93
5407 94
5408 10
5408 21
5408 22
5408 23
5408 24
5408 31
5408 32
5408 33
5408 34
5501 10
5501 20
5501 30
5501 90
5503 10
5503 20
5503 30
5503 40
5503 90
5505 10
5505 20
5506 10
5506 20
5506 30
5506 90
5508 10
5508 20
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 32
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 61
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5510 11
5510 12
5510 20
5510 30
5510 90
5511 10
5511 20
5511 30
5512 11
5512 19
5512 21
5512 29
5512 97
5512 99
5513 11
5513 12
5513 13
5513 19
5513 21
5513 22
5513 23
5513 29
5513 31
5513 32
5513 33
5513 39
5513 41
5513 42
5513 43
5513 49
5514 11
5514 12
5514 13
5514 19
5514 21
5514 22
5514 23
5514 29
5514 31
5514 32
5514 33
5514 39
5514 41
5514 42
5514 43
5514 49
5515 11
5515 12
5515 13
5515 19
5515 21
5515 22
5515 29
5515 91
5515 92
5515 99
5516 11
5516 12
5516 13
5516 14
5516 21
5516 22
5516 23
5516 24
5516 31
5516 32
5516 33
5516 34
5516 41
5516 42
5516 43
5516 44
5516 91
5516 92
5516 93
5516 94
5601 10
5601 21
5601 22
5601 29
5601 30
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5603 11
5603 12
5603 13
5603 14
5603 91
5603 92
5603 93
5603 94
5606 00
5608 19
5608 90
5609 00
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 32
5702 39
5702 41
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
5702 59
5702 91
5702 92
5702 99
5703 10
5703 20
5703 30
5703 90
5704 10
5704 90
5705 00
5801 10
5801 21
5801 22
5801 23
5801 24
5801 25
5801 26
5801 31
5801 32
5801 33
5801 34
5801 35
5801 36
5801 90
5802 11
5802 19
5802 20
5802 30
5803 10
5803 90
5804 10
5804 21
5804 29
5804 30
5805 00
5806 10
5806 20
5806 31
5806 32
5806 39
5806 40
5807 10
5807 90
5808 10
5808 90
5809 00
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
5901 10
5901 90
5902 10
5902 20
5902 90
5904 10
5904 91
5904 92
5905 00
5906 10
5906 91
5906 99
5907 00
5908 00
5910 00
6001 10
6001 21
6001 22
6001 29
6001 91
6001 92
6001 99
6002 10
6002 20
6002 30
6002 41
6002 42
6002 43
6002 49
6002 91
6002 92
6002 93
6002 99
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6103 11
6103 12
6103 19
6103 21
6103 22
6103 23
6103 29
6103 31
6103 32
6103 33
6103 39
6103 41
6103 42
6103 43
6103 49
6104 11
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 23
6104 29
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39
6104 41
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 10
6106 20
6106 90
6107 11
6107 12
6107 19
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111 10
6111 20
6111 30
6111 90
6112 11
6112 12
6112 19
6112 20
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6113 00
6114 10
6114 20
6114 30
6114 90
6115 11
6115 12
6115 19
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99
6116 10
6116 91
6116 92
6116 93
6116 99
6117 10
6117 20
6117 80
6117 90
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 59
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6205 10
6205 20
6205 30
6205 90
6206 10
6206 20
6206 30
6206 40
6206 90
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 92
6207 99
6208 11
6208 19
6208 21
6208 22
6208 29
6208 91
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 30
6209 90
6210 10
6210 20
6210 30
6210 40
6210 50
6211 11
6211 12
6211 20
6211 31
6211 32
6211 33
6211 39
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6212 90
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6214 90
6215 10
6215 20
6215 90
6216 00
6217 10
6217 90
6301 10
6301 20
6301 30
6301 40
6301 90
6302 10
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 40
6302 51
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 12
6303 19
6303 91
6303 92
6303 99
6304 11
6304 19
6304 91
6304 92
6304 93
6304 99
6305 10
6305 20
6305 32
6305 33
6305 39
6305 90
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6307 10
6307 20
6307 90
6308 00
Articolo 1.
Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.
Articolo 2.
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 3.
I dazi doganali applicabili all’importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
1) all’inizio del primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo, ciascun dazio viene ridotto all’80% del dazio di base;
2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0% del dazio di base rispettivamente all’inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall’entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 4.
1. Le restrizioni quantitative all’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all’entrata in vigore dell’accordo.
2. Le restrizioni quantitative all’importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all’entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 5.
1. Alla luce di quanto stipulato all’articolo 33 del presente accordo, le parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l’efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l’opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all’articolo 33 dell’accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall’applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
4. Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l’attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l’altra parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il consiglio di cooperazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell’altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all’articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall’invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Articolo 6.
Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 21 dell’accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.
Articolo 7.
1. Le parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull’andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.
2. Le parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.
3. L’allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valuterà periodicamente la necessità. Con decisione del consiglio di cooperazione, quindi, si potrà modificare l’allegato o abolire il sistema di duplice controllo.
Articolo 8.
Le Parti convengono che l’organismo speciale già istituito dal consiglio di cooperazione, ossia il “gruppo di contatto per i prodotti siderurgici” [1], discuterà dell’esecuzione del presente protocollo.
[1]
Allegato I
relativo all’introduzione di un sistema di duplice controllo per l’esportazione di determinati prodotti siderurgici dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunità europee
Articolo 1.
1. A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente “accordo” e “Comunità”), le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell’appendice I originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell’appendice 2, rilasciato dalle autorità della Comunità.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata “nomenclatura combinata” o, in forma abbreviata, “NC”). L’origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
3. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto del sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunità.
4. Inoltre, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell’appendice 1, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare problemi alla fine dell’anno, l’importatore deve presentare l’originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.
5. Non è richiesto alcun documento di esportazione per le merci già spedite prima dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento.
6. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l’esportazione.
7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all’appendice 3. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
8. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e ai facsimile delle firme utilizzati. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di questi dati.
9. Nell’appendice 4 figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
Articolo 2.
1. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia s’impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma dell’articolo 1.
I dati in questione vengono trasmessi alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
2. La Comunità s’impegna a fornire alle autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell’appendice 1. I dati in questione vengono trasmessi alle autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
Articolo 3.
All’occorrenza, su richiesta di una delle parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell’intento di appianare le divergenze tra di esse.
Articolo 4.
Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi:
- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese C/2),
- per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione presso le Comunità europee, al ministero degli Esteri e al ministero dell’Economia.
Appendice 1
Elenco dei prodotti soggetti a un duplice controllo
Tutta la voce NC 7208
Tutta la voce NC 7209
Tutta la voce NC 7210
Tutta la voce NC 7211
Tutta la voce NC 7212
I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.
Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati
tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Articolo 1.
1. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di cooperazione può decidere di:
- ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II,
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di cooperazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l’elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l’elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.
Articolo 2.
I dazi applicati a norma dell’articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di cooperazione:
- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.
Articolo 3.
La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile semplici e flessibili.
Allegato I
Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
I dazi sono fissati a zero per l’importazione nella Comunità Lituania di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente.
Codice NC |
Designazione delle merci |
(1) |
(2) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
0403 10 |
- Iogurt: |
|
- - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 10 51 |
- - - - inferiore o uguale a 1,5% |
0403 10 53 |
- - - - superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% |
0403 10 59 |
- - - - superiore a 27% |
|
- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 10 91 |
- - - - inferiore o uguale a 3% |
0403 10 93 |
- - - - superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% |
0403 10 99 |
- - - - superiore a 6% |
0403 90 |
- altri: |
|
- - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
- - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 90 71 |
- - - - inferiore o uguale a 1,5% |
0403 90 73 |
- - - - superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% |
0403 90 79 |
- - - - superiore a 27% |
|
- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 90 91 |
- - - - inferiore o uguale a 3% |
0403 90 93 |
- - - - superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% |
0403 90 99 |
- - - - superiore a 6% |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
0405 20 |
- Paste da spalmare lattiere: |
0405 20 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%: |
0405 20 30 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% |
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
0509 00 90 |
- altre: |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
0710 40 00 |
- Granturco dolce |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
0711 90 |
- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
- - Ortaggi o legumi: |
0711 90 30 |
- - - Granturco dolce |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
- Succhi ed estratti vegetali: |
1302 12 00 |
- - di liquirizia |
1302 13 00 |
- di luppolo |
1302 20 |
- Sostanze pectiche, pectinati e pectati: |
1302 20 10 |
- - allo stato secco |
1302 20 90 |
- - altri |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
1505 10 00 |
- Grasso di lana greggio |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
1516 20 |
- Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
1516 20 10 |
- - Oli di ricino idrogenati, detti “opalwax” |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: |
1517 10 |
- Margarina, esclusa la margarina liquida |
1517 10 10 |
- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% |
1517 90 |
- altre: |
1517 90 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% |
|
- - altre |
1517 90 93 |
- - - Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1518 00 |
Grassi, oli animali, vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, tranne quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
1518 00 10 |
- Linossina |
|
- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
|
- altri: |
1518 00 91 |
- - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
|
- - altri |
1518 00 95 |
- - - Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
1518 00 99 |
- - - altri |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
1521 90 |
- altri: |
|
- - Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate |
1521 90 99 |
- - - altre |
1522 00 |
Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1522 00 10 |
- Degras |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
1702 50 00 |
- Fruttosio chimicamente puro |
1702 90 |
- altri, compreso lo zucchero invertito: |
1702 90 10 |
- - Maltosio chimicamente puro |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
1704 10 |
- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
- - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
1704 10 11 |
- - - sotto forma di strisce |
1704 10 19 |
- - - altre |
|
- - aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
1704 10 91 |
- - - sotto forma di strisce |
1704 10 99 |
- - - altre |
1704 90 |
- altri: |
1704 90 10 |
- - Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie |
1704 90 30 |
- - Preparazione detta cioccolato bianco |
|
- - altri: |
1704 90 51 |
- - - Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
1704 90 55 |
- - - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
1704 90 61 |
- - - Confetti e prodotti simili confettati |
|
- - - altri: |
1704 90 65 |
- - - - Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
1704 90 71 |
- - - - Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
1704 90 75 |
- - - - Caramelle |
|
- - - - altri: |
1704 90 81 |
- - - - - ottenuti per compressione |
1704 90 99 |
- - - - - altri |
Codice NC |
Designazione delle merci |
(1) |
(2) |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1803 10 00 |
- non sgrassata |
1803 20 00 |
- completamente o parzialmente sgrassata |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
1806 10 15 |
- - non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio |
1806 10 20 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% |
1806 10 30 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% |
1806 10 90 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80% |
1806 20 |
- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
1806 20 10 |
- - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31% |
1806 20 30 |
- - aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31% |
|
- - altre |
1806 20 50 |
- - - aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18% |
1806 20 70 |
- - - Preparazioni dette “Chocolate milk crumb” |
1806 20 80 |
- - - Glassatura al cacao |
1806 20 95 |
- - - altre |
|
- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
1806 31 00 |
- - ripiene |
1806 32 |
- - non ripiene |
1806 32 10 |
- - - con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti |
1806 32 90 |
- - - altre |
1806 90 |
- altre: |
|
- - Cioccolata e prodotti di cioccolata |
|
- - - - Cioccolatini (praline), anche ripieni: |
1806 90 11 |
- - - - contenenti alcole |
1806 90 19 |
- - - - altri |
|
- - - altri: |
1806 90 31 |
- - - - ripieni |
1806 90 39 |
- - - - non ripieni |
1806 90 50 |
- - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
1806 90 60 |
- - Pasta da spalmare contenente cacao: |
1806 90 70 |
- - Preparazioni per bevande, contenenti cacao: |
1806 90 90 |
- - altre |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a o 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
1901 10 00 |
- Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
1901 20 00 |
- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
1901 90 |
- altri: |
|
- - Estratti di malto: |
1901 90 11 |
- - - aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% |
1901 90 19 |
- - - altri |
|
- - altri: |
1901 90 91 |
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglusio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
1901 90 99 |
- - - altri |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
1902 11 00 |
- - contenenti uova |
1902 19 |
- - altre |
1902 19 10 |
- - - non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
1902 19 90 |
- - - altre |
1902 20 |
- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
- - altre |
1902 20 91 |
- - - cotte |
1902 20 99 |
- - - altre |
1902 30 |
- altre paste alimentari |
1902 30 10 |
- - secche: |
1902 30 90 |
- - altre |
1902 40 |
- Cuscus |
1902 40 10 |
- - non preparato |
1902 40 90 |
- - altro |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
1904 10 |
- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura |
1904 10 10 |
- - a base di granturco |
1904 10 30 |
- - a base di riso |
1904 10 90 |
- - altri |
1904 20 |
- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
1904 20 10 |
- - Preparazioni del tipo “müsli” a base di fiocchi di cereali non tostati |
|
- - altri |
1904 20 91 |
- - - a base di granturco |
1904 20 95 |
- - - a base di riso |
1904 20 99 |
- - - altri |
1904 90 |
- altri: |
1904 90 10 |
- - Riso |
1904 90 90 |
- - altri |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
1905 10 00 |
- Pane croccante detto “Knäckebrot” |
1905 20 |
- Pane con spezie (panpepato): |
1905 20 10 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 20 30 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 20 90 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 30 |
- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
|
- - interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
1905 30 11 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
1905 30 19 |
- - - altri |
|
- - altri: |
|
- - - biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
1905 30 30 |
- - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8% |
|
- - - - altri: |
1905 30 51 |
- - - - - doppio biscotto con ripieno |
1905 30 59 |
- - - - - altri |
|
- - - cialde e cialdine: |
1905 30 91 |
- - - - salate, anche ripiene |
1905 30 99 |
- - - - altre |
1905 40 |
- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
1905 40 10 |
- - Fette biscottate |
1905 40 90 |
- - altri |
1905 90 |
- altri: |
1905 90 10 |
- - Pane azimo (mazoth) |
1905 90 20 |
- - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
|
- - altri: |
1905 90 30 |
- - - Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca |
1905 90 40 |
- - - Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10% |
1905 90 45 |
- - - Biscotti |
1905 90 55 |
- - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
|
- - - altri: |
1905 90 60 |
- - - - con aggiunta di dolcificanti |
1905 90 90 |
- - - - altri |
Codice NC |
Designazione delle merci |
(1) |
(2) |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
2001 90 |
- altri: |
2001 90 30 |
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% |
2001 90 60 |
- - Cuori di palma |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
2004 10 |
- Patate: |
|
- - altre |
2004 10 91 |
- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2004 90 |
- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
2004 90 10 |
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
2005 20 |
- Patate: |
2005 20 10 |
- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2005 80 00 |
- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
2008 11 |
- - Arachidi: |
2008 11 10 |
- - - Burro di arachidi |
|
- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: |
2008 91 00 |
- - Cuori di palma |
2008 99 |
- - altri |
|
- - - senza aggiunta di alcole: |
|
- - - - senza aggiunta di zuccheri: |
2008 99 85 |
- - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
2101 11 |
- - Estratti, essenze e concentrati: |
2101 11 11 |
- - - con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95% |
2101 11 19 |
- - - altri |
2101 12 |
- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
2101 12 92 |
- - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè: |
2101 12 98 |
- - - altri |
2101 20 |
- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
2101 20 20 |
- - Estratti, essenze e concentrati: |
|
- - Preparazioni: |
2101 20 92 |
- - - a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate |
2101 20 98 |
- - - altri |
2101 30 |
- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
2101 30 11 |
- - - Cicoria torrefatta |
2101 30 19 |
- - - altri |
|
- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
2101 30 91 |
- - - di cicoria torrefatta |
2101 30 99 |
- - - altri |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
2102 10 |
- Lieviti vivi: |
2102 10 10 |
- - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
|
- - Lieviti di panificazione |
2102 10 31 |
- - - secchi |
2102 10 39 |
- - - altri |
2102 10 90 |
- - altri |
2102 20 |
- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti |
|
- - Lieviti morti |
2102 20 11 |
- - - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
2102 20 19 |
- - - altri |
2102 30 00 |
- Lieviti in polvere preparati |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
2103 10 00 |
- Salsa di soia |
2103 20 00 |
- Salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro |
2103 30 |
- Farina di senapa e senapa preparata |
2103 30 90 |
- - Senapa preparata |
2103 90 |
- - altri |
2103 90 90 |
- - - altri |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
2104 10 |
- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
2104 10 10 |
- - secchi o disseccati |
2104 10 90 |
- - altri |
2104 20 00 |
- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
2105 00 10 |
- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte |
|
- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
2105 00 91 |
- - uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% |
2105 00 99 |
- - uguale o superiore a 7% |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
2106 10 |
- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
2106 10 20 |
- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isogluscosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola |
2106 10 80 |
- - altri |
2106 90 |
- altre: |
2106 90 10 |
- - Preparazioni dette “fondute” |
2106 90 20 |
- - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
|
- - altre: |
2106 90 92 |
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isogluscosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola |
2106 90 98 |
- - - altre |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
2202 10 00 |
- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
2202 90 |
- altre: |
2202 90 10 |
- - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
|
- - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
2202 90 91 |
- - - inferiore a 0,2% |
2202 90 95 |
- - - uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% |
2202 90 99 |
- - - uguale o superiore a 2% |
2203 00 |
Birra di malto: |
|
- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: |
2203 00 01 |
- - presentata in bottiglie |
2203 00 09 |
- - altra |
2203 00 10 |
- in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
2205 10 |
- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
2205 10 10 |
- - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol |
2205 10 90 |
- - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol |
2205 90 |
- altri: |
2205 90 10 |
- - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol |
2205 90 90 |
- - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol |
Codice NC |
Designazione delle merci |
(1) |
(2) |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2207 10 00 |
- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol |
2207 20 00 |
- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione: |
2208 40 |
- Rum e tafia: |
|
- - presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
2208 40 11 |
- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10%) |
|
- - - altri |
2208 40 31 |
- - - di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro |
2208 40 39 |
- - - altri |
|
- - presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
2208 40 51 |
- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10%) |
|
- - - altri: |
2208 40 91 |
- - - di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro |
2208 40 99 |
- - - altri |
2208 90 |
- altri: |
|
- - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità: |
2208 90 91 |
- - inferiore o uguale a 2 litri |
2208 90 99 |
- - - superiore a 2 litri |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
2402 10 00 |
- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
2402 20 |
- Sigarette contenenti tabacco: |
2402 20 10 |
- - contenenti garofano |
2402 20 90 |
- - altre |
2402 90 00 |
- altri |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco: |
2403 10 |
- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
2403 10 10 |
- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
2403 10 90 |
- - altro |
|
- altri: |
2403 91 00 |
- - Tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti” |
2403 99 |
- - altri: |
2403 99 10 |
- - - Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
2403 99 90 |
- - - altri |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
- Altri polialcoli: |
2905 43 00 |
- - Mannitolo |
2905 44 |
- - D-glucitolo (sorbitolo): |
|
- - - in soluzione acquosa: |
2905 44 11 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 19 |
- - - - altro |
|
- - - altro: |
2905 44 91 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 99 |
- - - - altro |
2905 45 00 |
- - Glicerolo |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
3301 90 |
- altri |
3301 90 21 |
- - - Oleoresine d’estrazione di liquirizia e di luppolo |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
3302 10 |
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
3302 10 10 |
- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol |
|
- - - - altre: |
3302 10 21 |
- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola |
3302 10 29 |
- - - - - altre |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
3501 10 |
- Caseine: |
3501 10 50 |
- - destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
3501 10 90 |
- - altre |
3501 90 |
- - altri |
3501 90 90 |
- - altri |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
3505 10 |
- Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
3505 10 10 |
- - Destrina |
|
- - altri amidi e fecole modificati: |
3505 10 90 |
- - - altri |
3505 20 |
- Colle: |
3505 20 10 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25% |
3505 20 30 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% ed inferiore a 55% |
3505 20 50 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% |
3505 20 90 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80% |
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
3809 10 |
- a base di sostanze amidacee |
3809 10 10 |
- - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55% |
3809 10 30 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% |
3809 10 50 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% |
3809 10 90 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83% |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
3823 11 00 |
- - Acido stearico |
3823 12 00 |
- - Acido oleico |
3823 13 00 |
- - Acidi grassi del tallolio |
3823 19 |
- - altri: |
3823 19 10 |
- - - Acidi grassi distillati |
3823 19 30 |
- - - Distillato d’acidi grassi |
3823 19 90 |
- - - - altri: |
3823 70 00 |
- Alcoli grassi industriali |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
3824 60 |
- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: |
|
- - in soluzione acquosa: |
3824 60 11 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3824 60 19 |
- - - altro |
|
- - altro: |
3824 60 91 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3824 60 99 |
- - - altro |
Allegato II [3]
Dazi applicabili all’importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità
(Omissis)
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità [4]
- Articolo 4 Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia [5]
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 8 Unità da prendere in considerazione
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 10 Assortimenti
- Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 12 Principio della territorialità
- Articolo 13 Trasporto diretto
- Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL’ORIGINE
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Articolo 22 Esportatore autorizzato
- Articolo 23 Validità della prova dell’origine
- Articolo 24 Presentazione della prova dell’origine
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell’origine
- Articolo 27 Documenti giustificativi
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali
- Articolo 30 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 31 Assistenza reciproca
- Articolo 32 Controllo delle prove dell’origine
- Articolo 33 Composizione delle controversie
- Articolo 34 Sanzioni
- Articolo 35 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 36 Applicazione del protocollo
- Articolo 37 Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 38 Modifiche del protocollo
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1. Definizioni.
Ai fini del presente protocollo:
a) per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
d) per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
f) per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
g) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
h) per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;
k) il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
m) il termine “territori” comprende anche le acque territoriali.
TITOLO II
Definizione della nozione di “prodotti originari”
Articolo 2. Requisiti di carattere generale.
1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.
Articolo 3. Cumulo bilaterale nella Comunità [6].
I materiali originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7.
Articolo 4. Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. [7]
I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7.
Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti.
1. Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati [8];
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.
1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.
Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 8. Unità da prendere in considerazione.
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili.
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10. Assortimenti.
Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11. Elementi neutri.
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
TITOLO III
Requisiti territoriali
Articolo 12. Principio di territorialità.
1. Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Se merci originarie esportate dalla Comunità o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.
Articolo 13. Trasporto diretto.
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) un’esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 14. Esposizioni.
1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un altro paese e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;
b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
Restituzione o esenzione
Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno [9].
3. L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione in base alle disposizioni dell’accordo.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia può chiedere che siano previste la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:
a) viene prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un’eventuale aliquota meno elevata in vigore nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un’aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un’eventuale aliquota meno elevata in vigore nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.
TITOLO V
Prova dell’origine
Articolo 16. Requisiti di carattere generale.
1. I prodotti originari della Comunità importati nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure
b) nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata “dichiarazione su fattura”) che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo [10].
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1.
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
- “RILASCIATO A POSTERIORI”,
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1.
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
- “DUPLICATO”,
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza.
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.
1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 22. Esportatore autorizzato.
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 23. Validità della prova dell’origine.
1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 24. Presentazione della prova dell’origine.
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 25. Importazioni con spedizioni scaglionate.
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26. Esonero dalla prova dell’origine.
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27. Documenti giustificativi.
documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.
Articolo 28. Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi.
1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 29. Discordanze ed errori formali.
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute dei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30. Importi espressi in euro.
1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati [11].
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell’articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dalla Comunità o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia [12].
4. La Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di cooperazione su richiesta della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di cooperazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
Misure di cooperazione amministrativa
Articolo 31. Assistenza reciproca.
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura [13].
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 32. Verifica delle prove dell’origine.
1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33. Composizione delle controversie.
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di cooperazione.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Articolo 34. Sanzioni.
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35. Zone franche.
1. La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
Ceuta e Melilla
Articolo 36. Attuazione del protocollo.
1. L’espressione “la Comunità” utilizzata nell’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 37.
Articolo 37. Condizioni speciali.
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6, oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 7, paragrafo 1;
2) prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
a) i prodotti interamente ottenuti nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b) i prodotti ottenuti nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6, oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture “ex Repubblica iugoslava di Macedonia” o “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 38. Modifiche del protocollo.
Il consiglio di cooperazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.
Allegato I
Note introduttive all’elenco dell’allegato II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.
Nota 2:
2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
3.1. Le disposizioni dell’articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nella Comunità.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.
Se la forgiatura è stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4. Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
4.1. Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5205, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
4.3. Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell’elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.
Nota 5:
5.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20% per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30%.
Nota 6:
6.1. Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7:
7.1. Per “trattamento specifico” ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1];
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
7.2. Per “trattamento specifico” ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1],
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione;
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’“hydrofinishing” o la decolorazione);
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
[1] Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
Allegato II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3)o (4) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del Capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove fatta eccezione per: |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Produzione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per: |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate - |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole |
|
Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Produzione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti, e |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o tutti i tipi di frutta utilizzati devono già essere interamente ottenuti |
|
ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
|
Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non può eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
|
- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
|
|
|
- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
|
1502 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
|
|
|
- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
|
|
- frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
|
1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
|
|
- frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
|
|
|
- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
|
- Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. |
|
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del Capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |
|
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
|
|
- maltosio e fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
|
- altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari |
|
ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione in cui: - tutti I materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
- estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui: |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto [14] |
|
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
|
- contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
|
- contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi |
- tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti [1]; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 11 |
|
[1] L’eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3)o (4) |
|
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
|
ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2004 ed ex 2005 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2008 |
- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- Altre, fatta eccezione per la frutta cotta, ma non al vapore o bollita in acqua, senza aggiunta di zuccheri, congelata |
Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata dev’essere interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata |
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- Farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto [15] |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari |
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2207 |
Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l’arac fino al limite del 5% in volume |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l’arac fino al limite del 5% in volume |
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Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso |
Fabbricazione in cui tutto il mais utilizzato dev’essere interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore al 3% |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 2709 |
Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva di materiali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [2] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [2] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [2] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
[1] Per le condizioni particolari relative ai “processi specifici”, cfr. note introduttive 7.1 e 7.3. |
|||
[2] Per le condizioni particolari relative ai “processi specifici”, cfr. nota introduttiva 7.2. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2901 |
Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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ex 2932 |
- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
[1] Per le condizioni particolari relative ai “processi specifici”, cfr. note introduttive 7.1 e 7.3. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
|
|
|
- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
|
|
|
- - sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- - sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- - emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- - altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) |
|
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- Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 31 |
Concimi, fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto seguenti prodotti: Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- nitrato di sodio |
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- calciocianammide |
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- solfato di potassio |
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- solfato di potassio e di magnesio |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [1] |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; preparati e preparazioni cosmetiche, fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo” diverso [2] di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso “gruppo” purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici [1] o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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- A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823; - i materiali della voce 3404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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|
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- Eteri ed esteri di amido |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli “altri materiali” della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
|
|
|
- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
[1] Per le condizioni particolari relative ai “processi specifici”, cfr. note introduttive 7.1 e 7.3. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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Ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3801 |
- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3806 |
Gomme esteri |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
|
|
|
- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
|
|
|
- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
|
- Alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
- I seguenti prodotti di questa voce: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali |
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- - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri |
|
|
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- - sorbitolo diverso da quello della voce 2905 |
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- - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali |
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|
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- - scambiatori di ioni |
|
|
|
- - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche |
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|
- - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas |
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|
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- - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante |
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- - acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri |
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|
- - oli di flemma e l’olio di Dippel |
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|
|
- - miscele di sali aventi differenti anioni |
|
|
|
- - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
|
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
|
|
|
- prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3907 |
- Copolimeri di acrilonitrile-butadienestirene (ABS) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
|
|
- Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o produzione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A) |
|
3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |
|
|
|
- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- altri |
|
|
|
- - Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
|
|
- - altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3916 ed ex 3917 |
Tubi e profilati |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 3920 |
- Lastre o pellicole ionomere |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 3921 |
Fogli di materie plastiche, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron [2] |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 4001 |
Lastre “crêpe” di gomma per suole |
Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale |
|
4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori(flaps), di gomma: |
|
|
|
- pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene |
Rigenerazione di coperture usate |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
|
ex 4017 |
Articoli in gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
|
[1] Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. |
|||
[2] Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTM-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2%. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3)o (4) |
|
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di pecora o di agnello |
|
da 4104 a 4107 |
Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
4109 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
|
|
|
- tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
|
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
|
ex capitolo 44 |
Legno; carbone di legna e lavori di legno; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
|
ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
|
ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
|
ex 4409 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina |
|
|
|
- Levigato o incollato con giunture a spina |
Levigatura o incollatura con giunture a spina |
|
|
- Liste e modanature |
Trasformazione in liste e modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Trasformazione in liste e modanature |
|
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|
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
|
ex 4418 |
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. |
|
|
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Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
|
|
- Liste e modanature |
Trasformazione in liste e modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
4503 |
Articoli in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
|
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) rifiuti) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47 |
|
4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella di carta o di cartone, contenenti un assortimento del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
|
|
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- calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
|
ex capitolo 50 |
Seta; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
|
da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
|
|
- altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: - In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
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- filati di cocco, |
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|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
[1] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
|
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: |
|
|
|
- In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- filati di cocco, |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 52 |
Cotone; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Fili di cotone |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: - In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
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|
- filati di cocco, |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
|
|
|
- In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- filati di cocco, |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
[1] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- filati di cocco, |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure – carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, |
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure |
|
|
- materiali per la produzione della carta |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - In cui sono incorporati fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- filati di cocco, |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure |
|
|
- carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- filati di cocco, |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
- Feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
|
Tuttavia: |
|
|
- i filati di polipropilene della voce 5402 [16], |
|
|
- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o [17] |
|
|
- i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [18] |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o |
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure |
|
|
- materiali per la produzione della carta |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
- fibre naturali, |
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
- materiali chimici o paste tessili, oppure |
|
|
- materiali per la produzione della carta |
[1] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
|
|
|
- di feltro ad ago |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, o |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
|
|
Tuttavia: |
|
|
|
- i filati di polipropilene della voce 5402 [19], |
|
|
|
- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o [20] |
|
|
|
- i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto [21]. |
|
|
- di altri feltri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fili di cocco o di iuta, |
|
|
|
- filati di filamenti sintetici o artificiali |
|
|
|
- fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
|
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: - costituiti da materie tessili miste a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da un unico filato [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
|
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: - contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
|
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati [1] |
|
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- filati di cocco, |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili, o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
|
- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da filati |
|
[1] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
|
|
|
- Reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
|
da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
|
|
- tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- filati di cocco, |
|
|
|
- i seguenti materiali: |
|
|
|
- - filato di politetrafluoroetilene, [2], |
|
|
|
- - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica |
|
|
|
- - filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico |
|
|
|
- - monofilati di politetrafluoroetilene [2], |
|
|
|
- - filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalammide, |
|
|
|
- - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici [2], |
|
|
|
- - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, |
|
|
|
- - fibre naturali, |
|
|
|
- - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- - materiali chimici o paste tessili |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- filati di cocco, |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Fabbricazione a partire da filati [1] [3] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da [1]: |
|
|
|
- fibre naturali, |
|
|
|
- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
|
|
|
- materiali chimici o paste tessili |
|
ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da filati [1] [3] |
|
ex 6202, ex |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli |
Fabbricazione a partire da filati [3] |
|
6204, ex |
(bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati |
o |
|
6206, ex 6209 ed ex 6211 |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [3] |
|
|
ex 6210 ed ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati [3] |
|
|
|
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [3] |
|
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati |
Fabbricazione a partire da monofilati greggi [3] [1] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da monofilati greggi [3] [1] o Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
|
|
|
- ricamati |
Fabbricazione a partire da filati [3] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [3] |
|
|
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati [3] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [3] |
|
|
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione in cui: |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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|
- altri |
Fabbricazione a partire da filati [3] |
|
[1] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
|||
[2] L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. |
|||
[3] Cfr. nota introduttiva 6. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: - In feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da [2]: |
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- fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili |
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|
- altri |
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- - ricamati |
Fabbricazione a partire da monofilati greggi [1] [3] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- - altri |
Fabbricazione a partire da monofilati greggi [1] [3] |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da [2]: |
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- fibre naturali, |
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- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
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- materiali chimici o paste tessili |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
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- Non tessuti |
Fabbricazione a partire da [1] [2]: |
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- fibre naturali, o |
- materiali chimici o paste tessili |
|
- altri |
Fabbricazione a partire da monofilati greggi [1] [2] |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
|
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; fatta eccezione per: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
|
6406 |
Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [1] |
|
6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [1] |
|
ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
|
ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
ex 6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
|
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
[1] Cfr. nota introduttiva 6. |
|||
[2] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5. |
|||
[3] Per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 |
Vetro con uno strato non riflettente |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII [1] |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 7006 |
|
|
- altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
|
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: |
|
|
|
- stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro |
|
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 |
Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite) |
Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate |
|
ex 7106, da 7108 a 7110 |
Metalli preziosi: |
|
|
|
- greggi |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
|
|
- semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi |
|
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
|
7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7117 |
Minuterie di fantasia o |
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
|
da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
|
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
|
ex 7218, da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
|
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
|
ex 7224, da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224 |
|
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
|
[1] SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
|
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
|
ex 7304, da 7305 a 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
|
ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
|
ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - rame raffinato |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
|
- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame |
|
7404 |
Cascami e avanzi di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio. |
|
7602 |
Cascami o rottami di alluminio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 77 |
Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA |
|
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7801 |
Piombo greggio: - Piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
|
|
- altri |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7802 |
|
7802 |
Cascami e avanzi di piombo |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7902 |
|
7902 |
Cascami e avanzi di zinco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 8002 |
|
8002 e 8007 |
Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
|
|
|
- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
|
8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
|
8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
|
8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
|
ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8306 |
Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3)o (4) |
|
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8401 |
Elementi combustibili nucleari |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto [1] |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8403 ed ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori e altri apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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|
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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ex 8419 |
Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo qualsiasi bilancia franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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[1] Norma applicabile fino al 31.12.2005. |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
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- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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|
|
- rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8430 |
Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8439 |
Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8441 |
Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
da 8444 a 8447 |
Macchine di queste voci per l’industria tessile |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore |
Fabbricazione: |
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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|
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- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati; |
|
|
|
- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
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- altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio ed accessori delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8482 |
Cuscinetti a sfere o a rulli |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8504 |
Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione: |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8522 |
Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8524 |
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
|
|
|
- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
8535 e 8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
|
(1) |
(2) |
(3) o (4) |
|
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”): |
|
|
|
- Con motore a pistone alternativo di cilindrata: - - non superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
|
- - superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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- altri |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8804 |
Paracaduti a motore (“rotochute”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
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ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9018 |
Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli “altri materiali” della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
- altri |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psico-tecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9026 |
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
|
|
|
- Parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- altri |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 91 |
Orologeria; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
|
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (“chablons”); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
|
|
- entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9111 |
Casse per orologi e loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9112 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione in cui: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
|
|
|
- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
- altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 9401 ed ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo o franco fabbrica del prodotto |
|
|
Fabbricazione a partire da tessuti di cotone, confezionati e pronti all’uso, delle voci 9401 o 9403, purché: |
|
|
|
- il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
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|
- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
|
9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
|
|
|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di mazze da golf |
|
ex capitolo 96 |
Lavori diversi; fatta eccezione per: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9601 ed ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione in cui: |
|
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|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9608 |
Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione in cui: |
|
|
|
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; |
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|
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9613 |
Accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Dichiarazione comune [22]
relativa al Principato di Andorra
1. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione comune [23]
relativa alla Repubblica di San Marino
1. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Allegato III
(Omissis).
Allegato IV [24]
(Omissis).
Articolo 1. Definizioni.
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) “autorità richiedente”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) “autorità interpellata”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) “dati personali”: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) “operazione che viola la legislazione doganale”: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Articolo 2. Campo di applicazione.
1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Articolo 3. Assistenza su richiesta.
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
Articolo 4. Assistenza spontanea.
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l’altra parte contraente,
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Articolo 5. Consegna/Notifica.
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per:
- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni provenienti dall’autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.
Articolo 6. Forma e contenuto delle domanda di assistenza.
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l’“autorità richiedente”;
b) la misura richiesta;
c) l’oggetto e il motivo della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7. Adempimento delle domande.
1. Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall’autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.
Articolo 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni.
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Articolo 9. Deroghe all’obbligo di fornire assistenza.
1. L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può richiedere.
3. Se l’autorità richiedente sollecita un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.
Articolo 10. Scambi di informazioni e riservatezza.
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
3. L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
Articolo 11. Esperti e testimoni.
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Articolo 12. Spese di assistenza.
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13. Esecuzione.
1. L’applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 14. Altri accordi.
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.
[1] Lettera aggiunta dall’art. 3 della
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 della
[3] Allegato modificato dall’art. 7 della
[4] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[5] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[10] Testo così sostituito dall'art. 1 della
[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della
[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della
[14] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[15] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[16] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[17] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[18] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[19] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[20] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[21] Trattino così sostituito dall'art. 1 della
[22] Dichiarazione aggiunta dall'art. 2 della
[23] Dichiarazione aggiunta dall'art. 2 della
[24] Allegato sostituito dall’art. 1 della