Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 13/04/1983 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: |
Art. 3. I commi terzo e quarto dell'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, sono abrogati. |
Art. 4. La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al [...] |
Art. 5. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983. |
Art. 6. Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d), del precedente art. 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e [...] |
Art. 7. In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'art. 63 [...] |
Art. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...] |
§ 41.7.145 - Legge 13 aprile 1983, n. 122.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.
(G.U. 26 aprile 1983, n. 112)
L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
"Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria".
Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
"La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute".
I commi terzo e quarto dell'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della
Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto
Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
All'assegnazione alle provincie ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al
L'art. 2 del
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.
Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente art. 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.
Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al
Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d), del precedente art. 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.
In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.