§ 10.3.46 - Legge 17 gennaio 1990, n. 5.
Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:17/01/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. [...]
Art. 2.      1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 10.3.46 - Legge 17 gennaio 1990, n. 5.

Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

(G.U. 22 gennaio 1990, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205.

     2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

 

          Art. 2.

     1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.