Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 31/01/2003 |
Numero: | 188 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.63 - Regolamento 31 gennaio 2003, n. 188.
Regolamento (CE) n. 188/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 1 febbraio 2003, n. L 27).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del
(2) Il
(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del
(4) L'articolo 7, paragrafo 3, del
(5) Poiché l'attuazione dei programmi Sapard è appena iniziata per la maggior parte dei paesi candidati nel 2002, mentre le dotazioni sono state inserite nel bilancio già nel 2000, è opportuno prorogare di due anni il termine cronologico per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi alle dotazioni annue dal 2000 al 2002 e quindi applicare progressivamente le regole di disimpegno automatico, come previsto nel
(6) Il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:
«j) per “calamità naturale eccezionale” si intende una calamità naturale di proporzioni insolitamente grandi e che provoca danni ingenti e distruzioni.»
2) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo e terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:
«- selezione dei progetti, tranne se per la misura in questione nel programma Sapard per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (in appresso “il programma”) che è stato approvato vi sia un solo beneficiario designato oppure se il compito di selezionare i progetti sia stato conferito a un organismo o ad organismi designati,
- verifica delle domande d'approvazione dei progetti per quanto riguarda i termini e le condizioni, l'ammissibilità e il contenuto del programma, incluse eventualmente le disposizioni relative agli appalti pubblici,».
3) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:
a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;
b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;
c) per gli stanziamenti corrispondenti alle dotazioni annue del 2002 e del 2003: 31 dicembre 2006;
d) per gli stanziamenti corrispondenti alle dotazioni annue per tutti gli anni successivi al 2003: 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno finanziario in questione.»
4) All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- si fondano sulle dichiarazioni di spesa presentate dal beneficiario. Tali dichiarazioni si riferiscono unicamente ai progetti selezionati e alle spese sostenute a decorrere dalla data della decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne per gli studi di fattibilità e correlati riguardanti i progetti selezionati e per l'assistenza tecnica. Tuttavia, qualora la Commissione stabilisca che è si è verificata una calamità naturale eccezionale, i pagamenti ai beneficiari per i progetti relativi a tale calamità possono beneficiare di una deroga che sostituisce il requisito relativo alle dichiarazioni di spesa con la possibilità di concedere anticipi.»
5) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. La Commissione prende in considerazione esclusivamente le domande di pagamento elaborate dall'agenzia Sapard su base trimestrale, presentate nella forma prescritta dalla Commissione e trasmesse alla medesima dall'ordinatore nazionale entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. Tuttavia, possono essere presentate domande supplementari soltanto se giustificate dal rischio che:
- il saldo attivo del conto euro Sapard sia esaurito prima che sia trattata la domanda del trimestre successivo, oppure
- sia richiesto il disimpegno, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.