§ 20.5.46 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2252.
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:20/11/2001
Numero:2252


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2222/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.5.46 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2252.

Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 21 novembre 2001, n. L 304).

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2222/2000 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2, lettera g), è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     2) il seguente capoverso è aggiunto all'articolo 7, paragrafo 3:

     (Omissis).

     3) l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     4) l'articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.