Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 20/11/2001 |
Numero: | 2252 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.5.46 - Regolamento 20 novembre 2001, n. 2252.
Regolamento (CE) n. 2252/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 21 novembre 2001, n. L 304).
Il
1) l'articolo 2, lettera g), è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
2) il seguente capoverso è aggiunto all'articolo 7, paragrafo 3:
(Omissis).
3) l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
4) l'articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.