Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 03/08/2005 |
Numero: | 1282 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 20.5.137 – Regolamento 3 agosto 2005, n. 1282.
Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(G.U.U.E. 4 agosto 2005, n. L 203).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il
(4) Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1° gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1° gennaio 2005.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato I del
1) per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:
— il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,
— il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».
2) per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:
— il codice NC «ex 0304 20 95» è sostituito dal codice NC «ex 0304 20 94»,
— il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,
— il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».
3) per il numero d’ordine 09.1515:
— il codice NC «2204 21 83» è sostituito dal codice NC «2204 21 84»,
— il codice NC «ex 2204 21 84» è sostituito dal codice NC «ex 2204 21 85».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.