§ 20.5.139 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1946.
Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:14/11/2005
Numero:1946


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.139 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1946.

Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 viene a scadenza il 31 dicembre 2005.

      (2) Poiché non sono stati ancora stipulati accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2007/2000.

      (3) Il proseguimento della liberalizzazione del mercato dovrebbe contribuire al processo di stabilizzazione politica ed economica nella regione, senza produrre effetti negativi per la Comunità. Di conseguenza tali misure dovrebbero essere applicate per un ulteriore periodo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.

      (4) Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia ha adottato una Carta costituzionale con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro» ed è stata stabilita la ripartizione delle competenze tra l’unione di Stati e le due Repubbliche che la costituiscono.

      (5) Le misure commerciali previste dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio dovrebbero tener conto anche del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono ciascuno distinti territori doganali.

      (6) La Comunità ha concluso con la Repubblica di Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:

     1) all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, i termini «e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

     2) all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, i termini «della Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo»;

     3) l’articolo 4 è modificato come segue:

     a) nel paragrafo 2, lettera d), i termini «della Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

     b) nel paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), i termini «della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»;

     4) all’articolo 17, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2010»;

     5) nell’allegato I, alla colonna «beneficiari», tutti i riferimenti alla «Repubblica federale di Iugoslavia compreso il Kosovo» sono sostituiti da «territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2006.