Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 28/02/2005 |
Numero: | 374 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.131 – Regolamento 28 febbraio 2005, n. 374.
Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea.
(G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In virtù del
(2) Nel caso dello zucchero, l’accesso in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative ha incentivato l’aumento della produzione dei Balcani occidentali a livelli insostenibili, a fronte degli sviluppi prevedibili nel prossimo futuro.
(3) La modifica del regime di importazione dei paesi dei Balcani occidentali preparerà il settore agli aggiustamenti necessari per operare in condizioni realistiche ed economicamente sostenibili, consentendo al tempo stesso di rispettare le concessioni commerciali esistenti.
(4) È opportuno modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 4.»;
2) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sono soggette ai seguenti contingenti tariffari a dazio zero:
a) 1 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari dell’Albania;
b) 12 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;
c) 180 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo».
3) L’articolo 6 è modificato come segue:
a) il titolo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “babybeef” e allo zucchero»;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.