§ 20.3.230 - Decisione 8 febbraio 2000, n. 159.
Decisione n. 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:08/02/2000
Numero:159


Sommario
Art. 1.      Gli animali o i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e contrassegnati nell'elenco dell'allegato con "X" sono considerati provvisoriamente conformi alla direttiva 96/23/CE, per [...]
Art. 2.      Se necessario, la Commissione riesaminerà la presente decisione. Dal 1° aprile 2000 la Commissione valuterà i piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 20.3.230 - Decisione 8 febbraio 2000, n. 159. [1]

Decisione n. 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 24 febbraio 2000, n. L 51).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 29,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui e relativi risultati; occorrono tuttavia informazioni complementari e ulteriori chiarimenti.

     (2) Altri paesi terzi hanno fornito informazioni sui piani di sorveglianza dei residui in condizioni stabilite precedentemente all'attuazione della direttiva 96/23/CE ed attualmente esportano verso la Comunità pur non avendo presentato un recente piano di sorveglianza dei residui e/o relativi risultati; sussistono aspetti che richiedono ulteriori informazioni e chiarimenti.

     (3) I paesi terzi che intendono esportare verso la Comunità prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come specificato nella direttiva 96/23/CE, possono presentare alla Commissione, per relativa approvazione, loro piani di sorveglianza dei residui. Qualora conformi alla direttiva 96/23/CE, essi possono essere aggiunti nella presente decisione.

     (4) Nell'interesse dei paesi terzi e della Comunità europea, occorre garantire trasparenza in tutte le azioni e, al contempo, prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché i paesi terzi adeguino la loro rispettiva legislazione alla normativa comunitaria.

     (5) Per motivi di salute pubblica in materia di prodotti di origine animale, i piani di sorveglianza dei residui devono essere approvati e periodicamente aggiornati.

     (6) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2000/2/CE della Commissione stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne e prevede disposizioni relative ai piani di sorveglianza dei residui disciplinati dalla presente decisione. La decisione 79/542/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

     (7) L'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE stabilisce che un paese terzo possa essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria ed in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I.

     (8) L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati dei loro rispettivi piani di ricerca dei residui e delle sostanze nonché le loro azioni di controllo.

     (9) L'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE stabilisce, al secondo comma, che ai piani che devono essere presentati dai paesi terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 8 relative ai termini di presentazione ed aggiornamento dei piani ed inoltre, al terzo comma, che le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dalla suddetta direttiva.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli animali o i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e contrassegnati nell'elenco dell'allegato con "X" sono considerati provvisoriamente conformi alla direttiva 96/23/CE, per quanto concerne l'approvazione di piani di sorveglianza dei residui.

 

     Art. 2.

     Se necessario, la Commissione riesaminerà la presente decisione. Dal 1° aprile 2000 la Commissione valuterà i piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, prima di darne approvazione definitiva.

     Entro il 31 marzo 2000 i paesi terzi devono presentare un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti alimentari di origine animale destinati all'importazione nella Comunità per il 2000, da cui risulti la conformità alla direttiva 96/23/CE, conformità che può comportare l'offerta di garanzie di effetto equivalente, nonché presentare i risultati del piano di sorveglianza dei residui per il 1999 in merito ai prodotti alimentari di origine animale importati nella Comunità nel 1999.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO [2]

     (Omissis)

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2004/432/CE.

[2] Allegato sostituito da ultimo dall’art. 1 della decisione n. 2002/336/CE, già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/16/CE e ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/485/CE.