Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 432 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 20.3.428 – Decisione 29 aprile 2004, n. 432. [1]
Decisione n. 2004/432/CE della Commissione relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In virtù della direttiva 96/23/CE l'inclusione o la permanenza negli elenchi di paesi terzi richiesti dalla legislazione comunitaria da cui gli Stati membri possono importare gli animali e i prodotti primari di origine animale («i prodotti») contemplati da tale direttiva sono soggette alla presentazione, da parte del paese terzo interessato, di un piano che presenta le garanzie che esso offre quanto alla sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui a detta direttiva. Tale direttiva fissa anche certi requisiti in merito alle scadenze entro cui presentare i piani.
(2) La
(3) In considerazione delle valutazioni dei piani presentati dai paesi terzi, elencati in via provvisoria nell'allegato della
(4) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui per animali e prodotti non indicati nella
(5) Alcuni paesi terzi non hanno presentato piani di sorveglianza dei residui, o hanno presentato garanzie insufficienti nel settore della sorveglianza dei residui per gli animali e i prodotti originariamente indicati nella
(6) Nell'interesse della chiarezza della legislazione comunitaria la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
I piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi elencati all'allegato della presente decisione sono approvati relativamente agli animali e ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una «X» nella tabella riportata in detto allegato.
La
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [2]
(Omissis)
[1] Decisione così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.
[2] Allegato da ultimo sostituito dall’art. 1 della