§ 17.1.86 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 16/2004.
Decisione n. 2004/16/CE del Consiglio relativa al declassamento dell'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e del corrispondente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:22/12/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 17.1.86 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 16/2004.

Decisione n. 2004/16/CE del Consiglio relativa al declassamento dell'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e del corrispondente allegato 14b del manuale comune nonché alla declassificazione degli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e dei corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune.

(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

     considerando quanto segue:

     (1) Con le decisioni del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17], il comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ha conferito carattere «riservato» agli allegati 5, 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e all'insieme degli allegati del manuale comune, la cui ultima versione è stata adottata con decisione di detto comitato esecutivo in data 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex (99) 13].

     (2) L'istruzione consolare comune, il manuale comune e le decisioni del comitato esecutivo riguardanti la loro classificazione formano parte dell'acquis di Schengen, quale definito dalla decisione 1999/435/CE del Consiglio.

     (3) La parte I e vari allegati del manuale comune sono stati declassificati in conformità della decisione 2000/751/CE del Consiglio e la parte II del manuale comune è stata declassificata in conformità della decisione 2002/353/CE del Consiglio.

     (4) L'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14b del manuale comune dovrebbero essere declassati e gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune nonché i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune dovrebbero essere declassificati.

     (5) È opportuno abrogare le decisioni del comitato esecutivo [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e [SCH/Com-ex (98) 17] e prendere le future decisioni sulla classificazione dei documenti che formano parte dell'acquis di Schengen conformemente alle disposizioni in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e il corrispondente allegato 14b del manuale comune sono declassati a «RESTREINT UE» e gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune nonché i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune sono declassificati.

 

          Art. 2.

     Gli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e i corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e del 23 giugno 1998 [SCH/ Com-ex (98) 17] sono abrogate.

 

          Art. 4.

     La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.