§ 20.3.209 - Decisione 25 aprile 2002, n. 336.
Decisione n. 2002/336/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/159/CE relativa all’approvazione provvisoria dei piani di paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:25/04/2002
Numero:336


Sommario
Art. 1.      L’allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 20.3.209 - Decisione 25 aprile 2002, n. 336.

Decisione n. 2002/336/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/159/CE relativa all’approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva n. 96/23/CE del Consiglio.

(G.U.C.E. 3 maggio 2002, n. L 116).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, in particolare l’articolo 29,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche e prodotti della carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/159/CE della Commissione dell’8 febbraio 2000, relativa all’approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano e fissa le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all’allegato I alla direttiva 96/23/CE. Se di conseguenza tali garanzie non sono fornite, gli elenchi fissati in virtù della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE, dovrebbero essere modificati in concomitanza con le modifiche all’allegato alla decisione 2000/159/CE. Le preoccupazioni per la salute pubblica in relazione ai residui nei prodotti di origine animale rendono necessario approvare e aggiornare regolarmente piani di sorveglianza dei residui per tali prodotti.

     (2) Conformemente alla direttiva 96/23/CE, ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l’anno in corso e i risultati relativi all’anno precedente.

     (3) Se non sono fornite le garanzie previste dalla direttiva 96/23/CE, gli elenchi fissati in virtù della decisione 95/408/CE, dovrebbero essere sospesi in concomitanza con le modifiche all’allegato della decisione 2000/159/CE.

     (4) Per quanto riguarda la Cina, l’allegato alla decisione 2000/159/CE dovrebbe essere adeguato alla decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina.

     (5) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui con i relativi risultati, ma occorrono ulteriori valutazioni, informazioni e chiarimenti. In attesa di un’ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione possono continuare a figurare nell’allegato alla decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.

     (6) Alcuni paesi terzi hanno presentato il proprio piano di sorveglianza dopo che la decisione 2000/159/CE è stata aggiornata dalla decisione 2001/487/CE della Commissione. In attesa di un’ulteriore valutazione, tali paesi terzi dovrebbero essere inseriti nell’allegato alla decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.

     (7) La situazione di alcuni altri paesi terzi per quanto riguarda i piani di sorveglianza si è modificata dopo l’adozione della decisione 2001/487/CE. In attesa di un’ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione dovrebbero essere inseriti nell’allegato della decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.

     (8) La decisione 2000/159/CE dev’essere modificata conseguentemente.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato della catena alimentare e della salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis).