Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/08/2004 |
Numero: | 1549 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. |
Art. 1 quater. |
Art. 1 quinquies. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 1.6.S67 – Regolamento 30 agosto 2004, n. 1549. [1]
Regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati.
(G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 280).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE prevedono d’altronde l’introduzione di un regime transitorio d’importazione del riso Basmati nelle more dell’attuazione di un regime definitivo d’importazione di tale riso. Occorre fissare specifiche regole transitorie.
(3) Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una varietà precisata dagli accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.
(4) Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati.
(5) Il regime transitorio di importazione del riso Basmati prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l’eventuale applicazione dell’intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a iniziare dal quale il mercato può considerarsi perturbato.
(6) A seguito dell’introduzione di tale regime transitorio va abrogato il
(7) I dazi all’importazione del riso semigreggio e del riso lavorato previsti dall’articolo 11, paragrafo 2, del
(8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;
b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;
c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.
La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza.
2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del
3. Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.
In deroga all’articolo 12 del
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate,
— quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;
b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:
— quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono pari o inferiori a 387 743 tonnellate,
— quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono pari o inferiori a 182 239 tonnellate.
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.
2. Per il calcolo dei quantitativi importati di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del
In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del
Art. 2.
1. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati reca:
a) nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b) nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato II.
2. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati è corredata:
a) della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;
b) di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore di cui all’allegato III.
Art. 3.
1. Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato IV.
Il formulario ha un formato di circa 210mm× 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.
L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro.
Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.
2. L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.
Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.
E’ valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.
Art. 4.
1. Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:
a) nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b) nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato V.
2. In deroga all'articolo 9 del
3. In deroga all'articolo 12 del
Art. 5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o per posta elettronica le seguenti informazioni:
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, le quantità per le quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;
b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;
c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;
d) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, con indicazione del codice NC, del paese d'origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.
Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.
Art. 6.
Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato VI, per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA.
Anche lo Stato membro può effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario. Se i risultati di una di queste analisi dimostrano che il prodotto esaminato non corrisponde alla varietà indicata nel certificato di autenticità si applica il dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.
Art. 7.
Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.
Art. 8.
La Commissione aggiorna gli allegati III e VI.
Art. 9.
Il regolamento (CE) n. 1503/96 è abrogato.
[I titoli d’importazione del riso Basmati richiesti prima del 1° settembre 2004 ai sensi del detto regolamento restano validi ed i prodotti importati tramite tali titoli beneficiano del dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.] [7]
A titolo transitorio il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso lavorato di cui all’articolo 1 ter serve da base per il calcolo della riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 1, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 862/91, all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 ed all’articolo 6 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è applicabile dal 1° settembre 2004.
Esso si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del
ALLEGATO I
Varietà di cui all’articolo 1 quater [10]
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)
ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del
ALLEGATO III
Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
INDIA: — Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) — Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development)
PAKISTAN: Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del
ALLEGATO VI
Organismi competenti per l’esecuzione delle analisi della varietà di cui all’articolo 6
INDIA:
Export Inspection Council
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
3rd Floor
NDYMCA Cultural Central Bulk
1 Jaisingh Road
New Delhi 110 001
India
Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40
Fax: +91-11/37 48 024
e-mail: eic@eicindia.org
PAKISTAN:
Trading Corporation of Pakistan Limited
4th and 5th Floor,
Finance & Trade Centre,
Shahrah-e-Faisal,
Karachi 75530,
Pakistan
Tel: +92-21/290 28 47
Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31
[1] Abrogato dall'art. 10 del
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[3] Articolo inserito dall’art. 1 del
[4] Articolo inserito dall’art. 1 del
[5] Articolo inserito dall’art. 1 del
[6] Articolo inserito dall’art. 2 del
[7] Comma abrogato dall’art. 1 del
[8] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[9] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[10] Titolo così sostituito dall’art. 1 del