§ 1.1.595 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1785.
Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/09/2003
Numero:1785


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi categoria A o B e rotture di riso [...]
Art. 3.      La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Art. 4.      Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il prezzo d'intervento per il risone è fissato a 150 EUR/t. Il prezzo d'intervento è fissato per la qualità tipo definita nell'allegato III.
Art. 7.      1. Nel periodo dal 1o aprile al 31 luglio e nei limiti di 75000 tonnellate l'anno, gli organismi d'intervento procedono all'acquisto dei quantitativi di risone loro offerti, a condizione che le [...]
Art. 8.      1. Possono essere adottate misure speciali al fine di:
Art. 9.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai [...]
Art. 10.      1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Art. 11.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.
Art. 11 bis. 
Art. 11 ter. 
Art. 11 quater. 
Art. 11 quinquies. 
Art. 12.      1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, [...]
Art. 13.      1. I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto [...]
Art. 14.      1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti sottoelencati in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi [...]
Art. 15.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.
Art. 16.      1. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, può essere fissato un importo correttivo delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può [...]
Art. 17.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione all'esportazione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:
Art. 18.      Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di [...]
Art. 19.      Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono fissate secondo la [...]
Art. 20.      1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di [...]
Art. 21.      1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le [...]
Art. 22.      1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato [...]
Art. 23.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 24.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
Art. 25.      1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi [...]
Art. 26.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo [...]
Art. 27.      Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 28.      Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 si adottano misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere, in caso di emergenza, problemi pratici e specifici.
Art. 29.      Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù [...]
Art. 30.      Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.
Art. 31.      1. I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.
Art. 32.      1. Nel periodo dal 1o aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/75 sono limitati a [...]
Art. 33.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.1.595 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1785. [1]

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

(G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

     (2) Il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, è stato più volte modificato. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche per ragioni di chiarezza, esso dovrebbe essere sostituito. Occorre di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 3072/95.

     (3) Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di grave squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico, che equivalgono a circa un quarto della produzione comunitaria, sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare. Tale squilibrio è stato determinato dall'effetto combinato dell'incremento della produzione interna, stabilizzato nelle recenti campagne di commercializzazione, dalla crescita costante delle importazioni e parallelamente dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa dell'aumento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi connesso all'attuazione dell'accordo "Tutto tranne le armi".

     (4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso gli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori.

     (5) La soluzione migliore sembra quella di ridurre nettamente il prezzo d'intervento e di istituire, a titolo di compensazione, un aiuto al reddito per azienda e un aiuto specifico per la risicoltura che tenga conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Questi ultimi due strumenti sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

     (6) Per evitare che il regime d'intervento divenga di per sé uno sbocco, i quantitativi acquistati dagli organismi di intervento dovrebbero essere limitati a 75000 tonnellate l'anno e il periodo di intervento dovrebbe essere limitato a quattro mesi.

     (7) La realizzazione del mercato comunitario unico per il settore del riso richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. In linea di massima, il mercato comunitario dovrebbe essere stabilizzato da un regime degli scambi complementare al regime d'intervento, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

     (8) Per seguire l'andamento degli scambi commerciali di riso con i paesi terzi è opportuno prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

     (9) I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù degli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) figurano nella maggior parte dei casi nella tariffa doganale comune. Per taluni prodotti del settore del riso, tuttavia, la creazione di dispositivi supplementari rende necessaria l'adozione di deroghe.

     (10) Per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario che potrebbero derivare dalle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di uno o più di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

     (11) A talune condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali, conclusi in conformità del trattato, o da altri atti del Consiglio.

     (12) La possibilità di concedere a paesi terzi restituzioni all'esportazione basate sulla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo dell'OMC sull'agricoltura, dovrebbe servire a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso. Tali restituzioni all'esportazione dovrebbero essere soggette a limitazioni in termini di quantità e valore.

     (13) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione mediante il controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, ammettendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento della destinazione, occorre versare la restituzione all'esportazione applicabile alla destinazione reale, con un massimale dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

     (14) Il rispetto dei limiti quantitativi presuppone un sistema di controllo affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto. Possono essere ammesse deroghe a tale norma solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume, e per le azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non supereranno verosimilmente i limiti quantitativi.

     (15) Nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo o passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.

     (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per evitare di lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che potrebbero verificarsi, la Comunità dovrebbe essere in grado di prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Le misure suddette dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

     (17) Tenendo conto dell'incidenza del prezzo del mercato mondiale sul prezzo interno, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure adeguate per stabilizzare mercato interno.

     (18) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento di un mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dalla presente organizzazione comune di mercato si applichino le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

     (19) Onde tener conto del fabbisogno specifico di approvvigionamenti delle regioni più remote della Comunità e delle differenze di prezzo dei prodotti che possono risultare dai costi di trasporto e di commercializzazione dei prodotti stessi, è consigliabile dare alla Comunità la possibilità di stabilire una sovvenzione per le spedizioni dagli Stati membri che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato, destinate al consumo in queste regioni e in particolare nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione.

     (20) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano al corrente e si scambino informazioni in merito ai costanti sviluppi che si osservano sul mercato comunitario del riso.

     (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie in caso di emergenza.

     (23) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (24) L'organizzazione comune del mercato del riso dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.

     (25) Il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 dal regolamento (CE) n. 3073/95 che fissa le qualità tipo di riso a quelli istituiti dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.

     (26) Per prevenire gravi turbative del mercato del risone negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2003/04, è necessario limitare gli acquisti da parte degli organismi di intervento ad un determinato quantitativo fissato in anticipo.

     (27) È opportuno prevedere disposizioni per l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1.

     L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Descrizione

a) da 1006 10 21 a 1006 10 98

Risone (riso «paddy»)

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

b) 1006 40 00

Rotture

c) 1102 30 00

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Agglomerati in forma di pellet di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

1104 19 99

Grani di riso schiacciati

1108 19 10

Amido di riso

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi categoria A o B e rotture di riso si intendono i prodotti definiti nell'allegato I.

     Le definizioni dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta figurano nell'allegato II.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione:

     a) fissa i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

     b) può modificare le definizioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 3.

     La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture.

 

CAPITOLO II

MERCATO INTERNO

 

     Art. 5. [2]

     [1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo in loco, di prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10 ), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato.

     L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra i corsi o prezzi dei prodotti suddetti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

     2. L'importo della sovvenzione è fissato periodicamente. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può modificare tale importo nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     L'importo della sovvenzione può essere fissato tramite gara.

     3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     L'importo della sovvenzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.]

 

     Art. 6.

     1. Il prezzo d'intervento per il risone è fissato a 150 EUR/t. Il prezzo d'intervento è fissato per la qualità tipo definita nell'allegato III.

     2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento designati dalla Commissione. L'elenco dei centri d'intervento è adottato previa consultazione con gli Stati membri interessati e comprende in particolare centri d'intervento in zone eccedentarie che dispongano di locali e attrezzature tecniche sufficienti e siano in una situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 7.

     1. Nel periodo dal 1o aprile al 31 luglio e nei limiti di 75000 tonnellate l'anno, gli organismi d'intervento procedono all'acquisto dei quantitativi di risone loro offerti, a condizione che le offerte rispondano a determinati requisiti, in particolare qualitativi e quantitativi, da fissare.

     2. Se la qualità del risone offerto è diversa dalla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adeguato mediante applicazione di maggiorazioni o riduzioni. Per garantire l'orientamento della produzione verso certe varietà, si possono fissare le maggiorazioni e riduzioni applicabili al prezzo d'intervento.

     3. A condizioni da stabilire, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione nei paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato in applicazione del paragrafo 1.

     4. Le procedure e le condizioni per l'acquisto e la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento ed altre eventuali norme relative all'intervento sono stabilite dalla Commissione.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 8.

     1. Possono essere adottate misure speciali al fine di:

     - impedire un'applicazione su vasta scala dell'articolo 7 in certe regioni della Comunità,

     - compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

     Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione i prezzi del riso nelle principali zone di produzione.

     Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2.

 

CAPITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

     Art. 10.

     1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

     I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15.

     I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. I titoli sono rilasciati subordinatamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.

     1 bis Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo. [3]

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

Sezione I

Disposizioni applicabili alle importazioni

 

     Art. 11.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.

     [2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

     a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo d'intervento, maggiorato:

     i) dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

     ii) dell'88 % per il riso semigreggio di codici NC diversi dai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

     previa deduzione del prezzo all'importazione,

     e

     b) del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento maggiorato di una percentuale da calcolarsi e previa deduzione del prezzo all'importazione.

     Tuttavia, il dazio all'importazione calcolato a norma del presente paragrafo non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

     La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.] [4]

     [3. In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati ad essere consumati sul posto.] [5]

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

          Art. 11 bis. [6]

     1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

     a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

     b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

     c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi è superiore al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,

     — quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione è superiore al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

     La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

     2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter.

     3. Il quantitativo di riferimento annuo per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a 437 678 tonnellate. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008.

     Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.

 

          Art. 11 ter. [7]

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate nell’allegato III bis, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

          Art. 11 quater. [8]

     1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

     a) a 175 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate,

     — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

     b) a 145 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

     — quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.

     La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

     2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1.

 

          Art. 11 quinquies. [9]

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 è di 65 EUR per tonnellata.

 

     Art. 12.

     1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio fissato all'articolo 11 è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("il prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.

     Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti ("il volume limite"), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

     I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del primo comma sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

     A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione.

 

     Art. 13.

     1. I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     2. I contingenti tariffari sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),

     b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo "dell'esame simultaneo"),

     c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").

     Possono essere stabiliti altri metodi appropriati, che devono evitare ogni discriminazione ingiustificata tra gli operatori.

     3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

     a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

     b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

     c) fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

 

Sezione II

Disposizioni applicabili alle esportazioni

 

     Art. 14.

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti sottoelencati in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

     a) prodotti di cui all'articolo 1 da esportare tal quali;

     b) prodotti di cui all'articolo 1 da esportare sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

     La restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati tal quali.

     2. Il metodo da adottare per l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione è quello:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

     b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

     c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. In particolare tale fissazione può aver luogo:

     a) periodicamente;

     b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

     Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) situazione e prospettive di evoluzione,

     i) sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità;

     ii) sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

     b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

     c) limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

     d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

     e) aspetti economici delle esportazioni considerate;

     f) per quanto riguarda i prodotti figuranti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), i prezzi più favorevoli nei paesi terzi di destinazione per le importazioni nei paesi terzi.

 

     Art. 15.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

     2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

     a) per la destinazione indicata sul titolo

     o, se del caso,

     b) per la destinazione effettiva, se diversa dalla destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non può superare l'importo applicabile per la destinazione indicata nel titolo.

     Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate misure appropriate.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio. Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

     4. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

 

     Art. 16.

     1. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, può essere fissato un importo correttivo delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

     2. Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

 

     Art. 17.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione all'esportazione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:

     a) sono stati ottenuti interamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, salvo in caso di applicazione del paragrafo 6 di tale articolo;

     b) sono stati esportati fuori della Comunità;

     c) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

     Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     2. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

     a) l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

     b) la riscossione dei dazi all'atto di immissione in libera pratica.

     In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile. Qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino superiori alla restituzione applicabile, si applicano questi ultimi.

 

     Art. 18.

     Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo OCM sull'Agricoltura, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

 

     Art. 19.

     Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Dette modalità possono includere disposizioni relative alla qualità dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

     L'allegato IV è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

Sezione III

Disposizioni Comuni

 

     Art. 20.

     1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui a tale paragrafo si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Tali misure, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, hanno una validità non superiore a sei mesi e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

     La decisione della Commissione è considerata abrogata se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data in cui gli è stata deferita.

 

     Art. 21.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato I, è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 22.

     1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure opportune. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 23.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non membri della OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito all'adozione di misure opportune, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita.

     4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 24.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

 

     Art. 25.

     1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi al riso.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 si adottano le modalità relative alle informazioni necessarie e alla loro comunicazione e diffusione.

 

     Art. 26.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in appresso denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 27.

     Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 28.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 si adottano misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere, in caso di emergenza, problemi pratici e specifici.

     Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

 

     Art. 29.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

 

     Art. 30.

     Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31.

     1. I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato V.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni transitorie.

 

     Art. 32.

     1. Nel periodo dal 1o aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/75 sono limitati a 100000 tonnellate.

     2. In base ad un bilancio che rispecchia la situazione del mercato, la Commissione può modificare il quantitativo di cui al paragrafo 1. Si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 33.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

     Tuttavia, gli articoli 9 e 32 si applicano a decorrere dal 1o aprile 2004.

 

 

ALLEGATO I

Definizioni

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma

 

     1. a) Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

     b) Riso semigreggio: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" e "riso sbramato";

     c) Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

     d) Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.

     2. a) Riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

     b) Riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

     c) Riso a grani lunghi:

     i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3,

     ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

     d) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

     i) prelevare un campione rappresentativo della partita,

     ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta,

     iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media,

     iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

     3. Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

 

 

ALLEGATO II

Definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

 

     A. Grani interi

     Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

 

     B. Grani spuntati

     Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

 

     C. Grani rotti o rotture

     Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

     - le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),

     - le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),

     - le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),

     - i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

 

     D. Grani verdi

     Grani a maturazione incompleta.

 

     E. Grani che presentano deformità naturali

     Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

 

     F. Grani gessati

     Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

 

     G. Grani striati rossi

     Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

 

     H. Grani vaiolati

     Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

 

     I. Grani maculati

     Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

 

     J. Grani gialli

     I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

 

     K. Grani ambrati

     I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

 

 

ALLEGATO III

Definizione della qualità tipo del risone

 

     Il risone della qualità tipo:

     a) di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

     b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

     c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

     — grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 1,5 %

     — grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98: 2,0 %

     — grani striati rossi: 1,0 %

     — grani vaiolati: 0,50 %

     — grani maculati: 0,25 %

     — grani gialli: 0,02 %

     — grani ambrati: 0,05 %.

 

 

ALLEGATO III bis [10]

Varietà di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter

 

     Basmati 217

     Basmati 370

     Basmati 386

     Kernel (Basmati)

     Pusa Basmati

     Ranbir Basmati

     Super Basmati

     Taraori Basmati (HBC-19)

     Tipo-3 (Dehradun)

 

 

ALLEGATO IV

 

Codice NC

Descrizione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

— Iogurt:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

— altri:

da 0403 90 71 a 0403 90 99

— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

da 1704 90 51 a 1704 90 99

— — altri

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

— altri:

da 1901 90 11 a 1901 90 19

— — Estratti di malto

 

— — altri:

1901 90 99

— — — altri:

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20 91

— — — cotte

1902 20 99

— — — altre

1902 30

— altre paste alimentari

1902 40 90

— — altri

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

— Patate:

 

— — altri:

2004 10 91

— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

— Patate:

2005 20 10

— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

— — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

— — — altri

2101 20

— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

— — — altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

— altri:

2106 90 10

— — Preparazioni dette «fondute»

 

— — altre:

2106 90 92

— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

— — — altre

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della voce NC 3505 10 50

ex 3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

— a base di sostanze amidacee

 

 

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 3072/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 8 bis

Articolo 6

Articolo 8 ter

Articolo 7

Articolo 8 quater

Articolo 8

Articolo 8 quinquies

Articolo 9

Articolo 8 sexies

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19

Articolo 14

Articolo 20

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato IV

Allegato C

Allegato V

 

 

Regolamento (CE) n.3073/95

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato III

Allegato

Allegato II

 

 


[1] Data così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285.

[2] Articolo abrogato dall’art. 32 del regolamento (CE) n. 247/2006.

[3] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[4] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[5] Paragrafo abrogato dall’art. 32 del regolamento (CE) n. 247/2006.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.

[10] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 797/2006.